4testi legislativi riguardanti la limitazione delle emissioni prodotte e <strong>di</strong> <strong>in</strong>trodurre, per tutte lemacch<strong>in</strong>e e attrezzature, <strong>di</strong> un'etichetta che certifichi il livello <strong>di</strong> emissione acustica.I meto<strong>di</strong> per ridurre i livelli <strong>di</strong> esposizione al rumore e gli strumenti per la loro attuazionesono tre e consistono:1) nel ridurre il rumore alla sorgente (tramite un riduzione della velocità e del volume deltraffico, nonché usando particolari strumenti e macch<strong>in</strong>ari);2) nell'ostacolare la trasmissione sonora tra la sorgente e la popolazione <strong>in</strong>teressata(frapponendo barriere);3) nel limitare la percezione del rumore <strong>in</strong>sonorizzando gli e<strong>di</strong>fici.Gli strumenti <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati sono:- l'emanazione <strong>di</strong> norme sulle emissioni per s<strong>in</strong>gole sorgenti,- l'emanazione <strong>di</strong> norme sulle immissioni,- la pianificazione territoriale,- le misure <strong>in</strong>frastrutturali,- gli <strong>in</strong>terventi economici,- le procedure operative,- la ricerca e lo sviluppo,- la formazione e l'<strong>in</strong>formazione 4 .3. La <strong>di</strong>rettiva 2002/49/Ce.Dopo circa sei anni dal Libro verde è stata adottata la <strong>di</strong>rettiva 2002/49/Ce del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, relativa alla determ<strong>in</strong>azione e alla gestione del rumore ambientale.Nei «considerando» <strong>in</strong>iziali della <strong>di</strong>rettiva si legge che «nell'ambito della politica comunitariadeve essere conseguito un elevato livello <strong>di</strong> tutela della salute e dell'ambiente ed uno degliobiettivi da perseguire <strong>in</strong> tale contesto è la protezione dall'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong>». Vieneanche ricordato come, nel Libro verde, la Commissione abbia def<strong>in</strong>ito il rumore «uno deimaggiori problemi ambientali <strong>in</strong> Europa».L'obiettivo della <strong>di</strong>rettiva consiste nel «def<strong>in</strong>ire un approccio comune volto ad evitare,prevenire e ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fasti<strong>di</strong>o,dell'esposizione al rumore ambientale».Per raggiungere l'obiettivo, la <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong>spone la progressiva attuazione <strong>di</strong> tre azioni:1) «la determ<strong>in</strong>azione dell'esposizione al rumore tramite la mappatura acustica realizzatasulla base <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> determ<strong>in</strong>azione comuni agli Stati membri» (lett. a) 5 ;4 L'allegato 5 del Libro verde, «Strumenti per la riduzione dell'esposizione al rumore», contiene una descrizionedettagliata <strong>di</strong> ognuno <strong>di</strong> questi strumenti.5 Quanto alla prima azione, le autorità competenti <strong>di</strong> ognuno degli Stati membri sono tenute ad elaborare mappeacustiche strategiche (cioè, ex art. 3 della Direttiva, mappe f<strong>in</strong>alizzate alla determ<strong>in</strong>azione globaledell'esposizione al rumore <strong>in</strong> una certa zona a causa <strong>di</strong> varie sorgenti <strong>di</strong> rumore, ovvero alla def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong>previsioni generali per tale zona) per gli assi stradali e ferroviari pr<strong>in</strong>cipali, per gli aeroporti pr<strong>in</strong>cipali e per gliagglomerati.L'elaborazione dei piani d'azione locali contro il rumore è compito delle autorità competenti <strong>di</strong> ogni Statomembro. I piani sono f<strong>in</strong>alizzati ad ottenere riduzioni del rumore ove sia necessario e, negli altri casi, aconservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa sia già buona. Dal momento che la <strong>di</strong>rettiva sulladeterm<strong>in</strong>azione e gestione del rumore ambientale si limita a stabilire i requisiti m<strong>in</strong>imi che ogni piano d'azionedeve necessariamente contenere, il contenuto dei piani è, per il resto, lasciato alla <strong>di</strong>screzionalità delle autoritànazionali competenti.
52) «l'<strong>in</strong>formazione del pubblico <strong>in</strong> merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti» (lett. b);3) «l'adozione da parte degli Stati membri <strong>di</strong> piani d'azione, <strong>in</strong> base ai risultati dellamappatura acustica, allo scopo <strong>di</strong> evitare e ridurre il rumore ambientale laddovenecessario e, <strong>in</strong> particolare, allorché i livelli <strong>di</strong> esposizione possono avere effetti nociviper la salute umana, nonché <strong>di</strong> conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questaè buona» (lett. c).4. La legislazione italianaA partire dagli anni Novanta, la normativa italiana <strong>in</strong> <strong>materia</strong> <strong>di</strong> <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong> è stataabbondante e <strong>di</strong>sorganica. Essa si può, descrittivamente, scomporre e s<strong>in</strong>tetizzare <strong>in</strong> alcunefasi.4.1. Prima fase.Prima del D.P.C.M. 1-3-1991 e della legge 447/1995, non esisteva una normativaspecificamente de<strong>di</strong>cata alla tutela dal rumore. La tutela dall'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong> eraaffidata a <strong>di</strong>sposizioni spora<strong>di</strong>che.La necessità <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervenire <strong>in</strong> <strong>materia</strong> portò, <strong>in</strong> attesa dell'approvazione <strong>di</strong> una legge quadro,all'emanazione del D.P.C.M. 1-3-1991 (Limiti massimi <strong>di</strong> esposizione al rumore negliambienti abitativi e nell'ambiente esterno) emanato <strong>in</strong> attuazione dell'art. 2, c. 14, della l. 8luglio 1986, n. 349, istitutiva del M<strong>in</strong>istero dell'ambiente.Il D.P.C.M. 1-3-1991 <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>ava, però, due sole sorgenti sonore: gli impianti <strong>in</strong>dustriali e leattività temporanee; per queste ultime, dettava <strong>di</strong>sposizioni concernenti la fissazione dei limitimassimi delle emissioni sonore nelle aree urbane (a seconda della specifica dest<strong>in</strong>azioned'uso) e all'<strong>in</strong>terno degli e<strong>di</strong>fici ad uso abitativo.4.2. Seconda fase.La seconda fase è stata caratterizzata dall'<strong>in</strong>troduzione della prima <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a organica della<strong>materia</strong>: la legge n. 447 del 26-10-1995 (Legge quadro sull'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento <strong>acustico</strong>) 6 .Gli Stati membri debbono <strong>in</strong>viare alla Commissione sia i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, sia les<strong>in</strong>tesi dei piani d'azione. La Commissione istituisce una banca dati che riunisce le <strong>in</strong>formazioni relative allemappe; <strong>in</strong>oltre, ogni c<strong>in</strong>que anni, pubblica una relazione s<strong>in</strong>tetica dei dati relativi a queste e ai piani d'azione. Èprevisto che la prima <strong>di</strong> tali relazioni venga presentata entro il 18 luglio 2009. Entro la stessa data, laCommissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della <strong>di</strong>rettiva,esam<strong>in</strong>ando la necessità <strong>di</strong> ulteriori azioni a livello comunitario <strong>in</strong> <strong>materia</strong> <strong>di</strong> rumore ambientale e proponendo,se necessario, le strategie per realizzarle.Fanno parte della <strong>di</strong>rettiva sei allegati, che riguardano: i descrittori acustici (Lden e Lnight ed eventuali altridescrittori supplementari) e i meto<strong>di</strong> per la loro determ<strong>in</strong>azione; i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> determ<strong>in</strong>azione degli effetti nocividel rumore sulla popolazione (impiego <strong>di</strong> relazioni dose-effetto); i requisiti m<strong>in</strong>imi richiesti per le mappeacustiche strategiche (<strong>di</strong> cui all'art. 7) e per i piani d'azione (<strong>di</strong> cui all'art. 8); i dati (relativi agli agglomerati, agliassi stradali e ferroviari pr<strong>in</strong>cipali e agli aeroporti pr<strong>in</strong>cipali) che le autorità competenti devono <strong>in</strong>viare allaCommissione.La <strong>di</strong>rettiva stabilisce che gli Stati membri adott<strong>in</strong>o, entro il 18 luglio 2004, le <strong>di</strong>sposizioni legislative,regolamentari e amm<strong>in</strong>istrative necessarie per conformarsi ad essa entro e ne <strong>in</strong>form<strong>in</strong>o la Commissione (art.14).6 Con la legge 447/95 coesistono, peraltro, altre leggi, quali ad esempio il co<strong>di</strong>ce della strada (D.Lgs. 30/4/1992,n. 285); il D.Lgs. 10/4/2006, n. 195 (che ha abrogato, tra l’altro, l <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Capo IV del d.lgs. n. 277del 1991), con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dal rischio derivante da esposizione al rumore; ilD.Lgs 4-9-2002, n. 262, che ha dato attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica