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Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero - Area Lavoro

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Dipartimento federale dell'economia DFEEDIZIONE 2012Informazione complementareall’Info-Service «Disoccupazione»Un opuscolo per i <strong>di</strong>soccupati<strong>Prestazioni</strong> <strong>in</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong><strong>ricerca</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> all’estero(Stati membri dell’UE o dell’AELS)


OSSERVAZIONIIl presente Info-Service costituisce un complemento all'Info-Service«Disoccupazione» (n. 716.200).Chi desidera cercare <strong>lavoro</strong> <strong>in</strong> uno Stato membro dell’UE o dell’AELSpuò esportare, a determ<strong>in</strong>ate con<strong>di</strong>zioni, il suo <strong>di</strong>ritto svizzero all’ADper una durata massima <strong>di</strong> tre mesi (esportazione delle prestazioni). Ilpresente Info-Service fornisce una panoramica delle con<strong>di</strong>zioni e dellaprassi d’esportazione delle prestazioni.L’Info-Service tiene conto dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009,che saranno vigenti <strong>in</strong> Svizzera a partire dal 1° aprile 2012.Questo Info-Service fornisce soltanto <strong>in</strong>formazioni generali. Fa semprestato il testo <strong>di</strong> legge.Informazioni dettagliate sono <strong>di</strong>sponibili presso gli organi d’esecuzione:• ufficio regionale <strong>di</strong> collocamento (URC);• servizio cantonale;• cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione.Tutti gli Info-Service e gli opuscoli della SECO concernenti l’assicurazionecontro la <strong>di</strong>soccupazione sono <strong>di</strong>sponibili sul sito www.area-<strong>lavoro</strong>.ch.3


ABBREVIAZIONIAELS Associazione europea <strong>di</strong> libero scambioRA Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità <strong>di</strong>applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coord<strong>in</strong>amentodei sistemi <strong>di</strong> sicurezza sociale (regolamento <strong>di</strong> applicazione)EURES EURopean Employment ServicesRB Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coord<strong>in</strong>amento deisistemi <strong>di</strong> sicurezza sociale (regolamento <strong>di</strong> base)ID Indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazioneLADI Legge sull’assicurazione contro la <strong>di</strong>soccupazione (RS 837.0)OADI Ord<strong>in</strong>anza sull’assicurazione contro la <strong>di</strong>soccupazione(RS 837.02)PD Portable DocumentSECO Segreteria <strong>di</strong> Stato dell'economiaSuva Istituto nazionale svizzero <strong>di</strong> assicurazione contro gli <strong>in</strong>fortuniUE Unione europeaURC Ufficio regionale <strong>di</strong> collocamento4


INDICEL’ESSENZIALE IN BREVE ......................................................................... 610 DOMANDE SULL’ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI1 Chi può beneficiare dell’esportazione delle prestazioni ? .................. 72 Quando si ha <strong>di</strong>ritto all’esportazione delle prestazioni ? ................... 73 Per quanto tempo si possono esportare le ID ? ............................... 74 A quanto ammontano le ID e chi le versa ? .................................... 75 Come si richiedere l’esportazione delle prestazioni ? .......................86 Cosa comporta il periodo <strong>di</strong> attesa <strong>di</strong> quattro settimane ? ...............87 Di cosa bisogna tener conto <strong>in</strong> occasione dell’annuncioall’estero ? ...............................................................................8-98 Quali obblighi ha l’assicurato durante il periodo <strong>di</strong> esportazionedelle prestazioni ? .......................................................................99 Dopo il ritorno <strong>in</strong> Svizzera, a partire da quando si percepiscono<strong>di</strong> nuovo le prestazioni ? ............................................................1010 Nel <strong>caso</strong> <strong>di</strong> un ritorno anticipato <strong>in</strong> Svizzera si perde il <strong>di</strong>rittoalle ID rimanenti ? .....................................................................10REGOLE IMPORTANTI DA OSSERVAREA Scambio <strong>di</strong> <strong>in</strong>formazioni con l’URC e la cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione .... 11B Qual è la copertura assicurativa per la malattia e l’<strong>in</strong>fortunio ? ....... 11C Giorni esenti dall’obbligo <strong>di</strong> controllo (vacanze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11D Ricerca <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> nel Pr<strong>in</strong>cipato del Liechtenste<strong>in</strong> .......................... 11Info-Service, opuscoli e altri l<strong>in</strong>k .................................................125


L’ESSENZIALE IN BREVEL’esportazione delle prestazioni permette <strong>di</strong> effettuare la <strong>ricerca</strong> d’impiego<strong>in</strong> uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e contemporaneamente<strong>di</strong> percepire le <strong>in</strong>dennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione svizzere (ID). I cittad<strong>in</strong>isvizzeri possono esportare le loro ID negli Stati che al 1° aprile 2012sono membri dell’UE o dell’AELS. I cittad<strong>in</strong>i dell’UE possono esportarele loro ID negli Stati che al 1° aprile 2012 sono membri dell’UE e icittad<strong>in</strong>i degli Stati che al 1° aprile 2012 sono membri dell’AELS possoesportare le loro ID negli Stati membri dell’AELS.Gli apoli<strong>di</strong> e i rifugiati possono esportare le loro ID a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>essere <strong>in</strong> possesso <strong>di</strong> un permesso <strong>di</strong> soggiorno dello Stato <strong>in</strong> questionee <strong>di</strong> essere autorizzati a cercavi <strong>lavoro</strong>. Ulteriori <strong>in</strong>formazioni sono<strong>di</strong>sponibili presso gli URC.Per <strong>in</strong>formazioni relative alla vita e al <strong>lavoro</strong> negli Stati membri dell’UEe dell’AELS è possibile rivolgersi a un consulente EURES. L’EURES è unarete <strong>di</strong> cooperazione tra gli uffici pubblici del <strong>lavoro</strong> dell’Unione europeae degli Stati dell’AELS.Stati membri dell’UE (stato 1° aprile 2012):Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (senza la parte <strong>di</strong> Cipro non controllatadal governo della Repubblica <strong>di</strong> Cipro), Danimarca (senza Isole FarOer e Groenlan<strong>di</strong>a), Estonia, F<strong>in</strong>lan<strong>di</strong>a (con Isole Åland), Francia (conGuadeloupe, Mart<strong>in</strong>ica, Guaiana e La Réunion, senza Nuova Caledoniae territori <strong>di</strong>pendenti, Pol<strong>in</strong>esia francese, territori francesi nell’emisferoSud e dell’Antartide, Isole Wallis e Futuna, Mayotte e Sa<strong>in</strong>t-Pierreet-Miquelon),Germania, Gran Bretagna (con Gibilterra, senza IsoleNormanne e Isola <strong>di</strong> Man, Akrotiri e Dhekelia (Cipro), Anguilla, IsoleCayman, Isole Falkland, Isola della Georgia del Sud, Isole Sandwichmeri<strong>di</strong>onali, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena e territori <strong>di</strong>pendenti,territori britannici dell’Antartide, Turks e Caicos, Isole Verg<strong>in</strong>i britannichee Bermuda), Grecia (con Monte Athos), Irlanda, Italia, Lettonia,Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (senza Antille olandesi),Polonia, Portogallo (con Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania,Slovacchia, Slovenia, Spagna (con Baleari, Isole Canarie, Ceuta eMelilla), Svezia, Ungheria.Stati membri dell’AELS (stato 1° aprile 2012):Islanda, Norvegia, Pr<strong>in</strong>cipato del Liechtenste<strong>in</strong> e Svizzera.6


10 DOMANDE SULL’ESPORTAZIONEDELLE PRESTAZIONIChi può beneficiare dell’esportazione delle prestazioni ?I cittad<strong>in</strong>i svizzeri o dell’UE che desiderano cercare <strong>lavoro</strong> nell’UEpossono esportare le loro ID per un massimo <strong>di</strong> tre mesi (periodo1<strong>di</strong> esportazione), ciò vale anche per i cittad<strong>in</strong>i svizzeri o <strong>di</strong> uno Statomembro dell’AELS che desiderano cercare <strong>lavoro</strong> <strong>in</strong> uno Stato membrodell’AELS.Aff<strong>in</strong>ché il <strong>di</strong>ritto all’esportazione delle prestazioni possa essereverificato, rivolgersi al proprio URC.Quando si ha <strong>di</strong>ritto all’esportazione delle prestazioni ?Ha <strong>di</strong>ritto all'esportazione delle prestazioni chi:2• è <strong>di</strong>soccupato,• si annuncia <strong>di</strong>soccupato <strong>in</strong> Svizzera,• sod<strong>di</strong>sfa il periodo <strong>di</strong> contribuzione,• ha <strong>di</strong>ritto alle ID,• richiede l’esportazione delle prestazioni all’URC e• sod<strong>di</strong>sfa il periodo <strong>di</strong> attesa <strong>di</strong> quattro settimane.Per quanto tempo si possono esportare le ID ?Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esportare le prestazioni dura al massimo tre mesi (periodo<strong>di</strong> esportazione). In nessun <strong>caso</strong> il periodo <strong>di</strong> esportazione dura oltre laf<strong>in</strong>e del term<strong>in</strong>e quadro per la riscossione della prestazione.3A quanto ammontano le ID e chi le versa ?Durante l’esportazione delle prestazioni l’ammontare delle ID rimane<strong>in</strong>variato. La cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione versa le ID come <strong>di</strong> consueto.47


Come si richiedere l’esportazione delle prestazioni ?L’esportazione delle prestazioni deve essere richiesta presso l’URC compilandoil modulo «Domanda <strong>di</strong> prestazioni <strong>in</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>5<strong>all'estero</strong>». È consigliabile <strong>in</strong>oltrare la richiesta tempestivamente poichél’elaborazione da parte dell’URC può richiedere qualche tempo.Se l’assicurato sod<strong>di</strong>sfa tutte le con<strong>di</strong>zioni l’URC rilascia il documento«Conservazione del <strong>di</strong>ritto alle prestazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione» (PD U2).Se si <strong>in</strong>tende rimanere all’estero anche senza aver trovato un <strong>lavoro</strong>consigliamo <strong>di</strong> richiedere alla cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione, prima dellapartenza, il documento «Perio<strong>di</strong> da prendere <strong>in</strong> considerazione per laconcessione delle prestazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione» (PD U1).Cosa comporta il periodo <strong>di</strong> attesa <strong>di</strong> quattro settimane ?Prima <strong>di</strong> poter far valere l’esportazione delle prestazioni l’assicuratodeve rimanere a <strong>di</strong>sposizione dell’URC per almeno quattro settimaneed essere <strong>di</strong>sposto ad accettare gli impieghi che gli vengono proposti.6L’URC può abbreviare le quattro settimane <strong>di</strong> periodo <strong>di</strong> attesa se nonè possibile effettuare un collocamento entro un tempo ragionevole ose l’assicurato <strong>in</strong>tende trasferirsi all’estero con il coniuge o il partnerregistrato, o raggiungerlo all’estero.Di cosa bisogna tener conto <strong>in</strong> occasione dell’annuncioall’estero ?L’assicurato deve annunciarsi presso l’ufficio del <strong>lavoro</strong> competentedello Stato <strong>in</strong> cui effettua la <strong>ricerca</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>. Al momento della registrazionedeve presentare il modulo PD U2. Questo documento attesta7il <strong>di</strong>ritto all’esportazione delle prestazioni.Nel modulo PD U2 sono <strong>in</strong>oltre fissate le date dell’<strong>in</strong>izio e della f<strong>in</strong>e delperiodo <strong>di</strong> esportazione e la data limite entro la quale l’assicurato deveannunciarsi presso l’ufficio estero del <strong>lavoro</strong>.Per ricevere le prestazioni s<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izio del periodo <strong>di</strong> esportazionel’assicurato deve annunciarsi presso l’ufficio estero del <strong>lavoro</strong> entro iprimi sette giorni del periodo <strong>di</strong> esportazione. Se tale giorno fosse ungiorno festivo, un sabato o una domenica, vale il primo giorno lavorativoseguente.Esempio:Nel modulo PD U2 si certifica che il periodo <strong>di</strong> esportazione va dal2 luglio al 1° ottobre. La signora X lascia la Svizzera il 4 luglio.Domanda: qual è la data limite entro cui la signora X deve annunciarsipresso l’ufficio estero del <strong>lavoro</strong> per poter percepire le prestazioni apartire dal 2 luglio ?8


Risposta: la signora X deve annunciarsi presso l’ufficio estero del <strong>lavoro</strong>entro i primi sette giorni del periodo <strong>di</strong> esportazione qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, al piùtar<strong>di</strong>, entro l’8 luglio. Se la signora X si annuncia dopo la data limitedell’8 luglio, percepirà le prestazioni a partire dal giorno della suaregistrazione.Tuttavia, se l’8 luglio è un sabato, una domenica o un giorno festivo ladata limite viene posposta al primo giorno lavorativo seguente.In ogni <strong>caso</strong> il periodo <strong>di</strong> esportazione rimane <strong>in</strong>variato e la signora Xpotrà percepire le prestazioni al massimo f<strong>in</strong>o al 1° ottobre.Quali obblighi ha l’assicurato durante il periodo<strong>di</strong> esportazione delle prestazioni ?Durante il periodo <strong>di</strong> esportazione delle prestazioni il <strong>di</strong>ritto alle IDrimane soggetto al <strong>di</strong>ritto svizzero. Anche durante l’esportazione8<strong>di</strong> prestazioni, alla f<strong>in</strong>e del mese l’assicurato deve <strong>in</strong>viare il modulo«In<strong>di</strong>cazioni della persona assicurata» alla cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione.Compilando questo modulo l’assicurato sod<strong>di</strong>sfa il suo obbligo <strong>di</strong> <strong>in</strong>formaree fa valere il suo <strong>di</strong>ritto all’ID. Per percepire l’ID il modulo deveessere compilato <strong>in</strong> modo completo e veritiero, deve essere firmato edeve pervenire alla cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione entro il term<strong>in</strong>e stabilito. Il<strong>di</strong>ritto all'<strong>in</strong>dennità decade se non è fatto valere entro tre mesi.L’URC rimette all‘assicurato i moduli «In<strong>di</strong>cazioni della persona assicurata»necessari durante il periodo dell’esportazione delle prestazioni.I moduli possono anche essere scaricati dal sito www.area-<strong>lavoro</strong>.ch.La violazione dell’obbligo <strong>di</strong> <strong>in</strong>formare la cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione èpassibile <strong>di</strong> sanzione, nonché <strong>di</strong> una denuncia penale.Le prescrizioni <strong>di</strong> controllo devono essere sod<strong>di</strong>sfatte nello Stato <strong>in</strong>cui si svolge la <strong>ricerca</strong> d’impiego. L’ufficio estero del <strong>lavoro</strong> <strong>in</strong>formeràl’assicurato <strong>in</strong> merito ai dettagli delle prescrizioni <strong>di</strong> controllo (p. es.riguardo alla prova degli sforzi personali <strong>in</strong>trapresi per trovare <strong>lavoro</strong>).Qualora durante la <strong>ricerca</strong> d’impiego all’estero si verificassero circostanzeparticolari che potrebbero ripercuotersi sul <strong>di</strong>ritto alle ID (p. es.rifiuto <strong>di</strong> un’offerta <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, violazione delle prescrizioni <strong>di</strong> controllo,<strong>in</strong>sorgere <strong>di</strong> un’<strong>in</strong>capacità lavorativa), l’ufficio estero del <strong>lavoro</strong> ne<strong>in</strong>forma l’URC. In seguito l’URC o la cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione esam<strong>in</strong>ale conseguenze giuri<strong>di</strong>che (riduzione o revoca delle prestazioni, sanzione).9


Dopo il ritorno <strong>in</strong> Svizzera, a partire da quando si percepiscono<strong>di</strong> nuovo le prestazioni?Tra l’ultimo giorno <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità nei confronti dell’ufficio estero del<strong>lavoro</strong> e il giorno del r<strong>in</strong>novo della registrazione presso l’URC non sussistealcun <strong>di</strong>ritto alle ID.9Al suo ritorno l’assicurato deve annunciarsi nuovamente e al più prestoall’URC. Le ID possono essere versate al più presto a partire dal giornodel r<strong>in</strong>novo della registrazione presso l’URC.Nel <strong>caso</strong> <strong>di</strong> un ritorno anticipato <strong>in</strong> Svizzera si perde il<strong>di</strong>ritto alle ID rimanenti ?Se l’assicurato <strong>in</strong>tende rientrare <strong>in</strong> Svizzera prima dell’esaurimento delperiodo d’esportazione deve comunicarlo all'ufficio estero del <strong>lavoro</strong>.10S<strong>in</strong>o alla f<strong>in</strong>e del periodo <strong>di</strong> esportazione l’assicurato può cercare unimpiego nel medesimo Stato (frazionamento del periodo <strong>di</strong> esportazione).Richiedere all’URC il frazionamento del periodo <strong>di</strong> esportazioneme<strong>di</strong>ante il modulo «Domanda <strong>di</strong> prestazioni <strong>in</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> d’impiegoall’estero». Non deve essere osservato un nuovo periodo <strong>di</strong> attesa.10


REGOLE IMPORTANTI DA OSSERVAREScambio <strong>di</strong> <strong>in</strong>formazioni con l’URC e la cassa<strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazioneDurante l’esportazione delle prestazioni l’assicurato rimane <strong>in</strong> contattocon gli organi esecutivi (p. es. <strong>in</strong>vio mensile del modulo «In<strong>di</strong>cazioniAdella persona assicurata»). Va ricordato che gli <strong>in</strong>vii postali <strong>in</strong>ternazionalipossono essere meno sicuri e richiedere più tempo. Se, per talemotivo, desidera comunicare via e-mail, deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzoelettronico (a pagamento) su <strong>di</strong> una piattaforma riconosciuta per latrasmissione sicura 1 .Qual è la copertura assicurativa per la malattia e l’<strong>in</strong>fortunio ?Durante l’esportazione delle prestazioni l’assicurato cont<strong>in</strong>ua a essereassicurato presso la sua cassa malati svizzera per la malattia e pressola SUVA per gli <strong>in</strong>fortuni non professionali. Per poter beneficiare delleprestazioni dell'assicurazione malattie <strong>all'estero</strong> l’assicurato deve<strong>di</strong>sporre della carta europea <strong>di</strong> assicurazione malattie, che può ottenerepresso la sua cassa malati.BGiorni esenti dall’obbligo <strong>di</strong> controllo (vacanze)Durante l’esportazione delle prestazioni l’ufficio estero del <strong>lavoro</strong> puòconcedere all’assicurato dei giorni esenti dall’obbligo <strong>di</strong> controllo. InCtale <strong>caso</strong> la cassa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione svizzera cont<strong>in</strong>uerà a versare leprestazioni, <strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente da un <strong>di</strong>ritto a giorni esenti dall'obbligo<strong>di</strong> controllo ai sensi del <strong>di</strong>ritto svizzero.Imme<strong>di</strong>atamente prima e dopo l’esportazione delle prestazioni l’assicuratonon può beneficiare <strong>di</strong> alcun giorno esente dall’obbligo <strong>di</strong> controlloai sensi del <strong>di</strong>ritto svizzero.Ricerca <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> nel Pr<strong>in</strong>cipato del Liechtenste<strong>in</strong>Se <strong>in</strong> quanto cittad<strong>in</strong>o <strong>di</strong> uno Stato membro dell’AELS l’assicurato cercaun impiego nel Pr<strong>in</strong>cipato del Liechtenste<strong>in</strong> non è tenuto a <strong>in</strong>oltrareDalcuna richiesta <strong>di</strong> esportazione delle prestazioni. Durante la <strong>ricerca</strong> <strong>di</strong><strong>lavoro</strong> nel Pr<strong>in</strong>cipato del Liechtenste<strong>in</strong> deve cont<strong>in</strong>uare a sod<strong>di</strong>sfare leprescrizioni <strong>di</strong> controllo presso l’URC.Quale cittad<strong>in</strong>o <strong>di</strong> uno Stato membro dell’UE l’assicurato può far valerel’esportazione delle prestazioni dalla Svizzera soltanto negli Statimembri dell’UE. Durante la <strong>di</strong>soccupazione <strong>in</strong> Svizzera, può comunquecercare anche <strong>lavoro</strong> nel Pr<strong>in</strong>cipato del Liechtenste<strong>in</strong>.1 Sul sito della Cancelleria federale troverete ulteriori <strong>in</strong>formazioni al riguardo:www.bk.adm<strong>in</strong>.ch p Temi p Governo elettronico p Scambio <strong>di</strong> atti giuri<strong>di</strong>ci per viaelettronica con autorità p Piattaforme <strong>di</strong> trasmissione riconosciute11


Info-Service, opuscoli e altri l<strong>in</strong>k– Tutti gli Info-Service e gli opuscoli riguardanti l’assicurazione controla <strong>di</strong>soccupazione possono essere scaricati da www.area-<strong>lavoro</strong>.ch pDownloads e moduli p Opuscoli p Per i <strong>di</strong>soccupati.– www.area-<strong>lavoro</strong>.ch– www.eures.ch/it– www.bsv.adm<strong>in</strong>.ch/soziale_sicherheit/<strong>in</strong>dex.html?lang=it– www.ec.europa.eu/socialInfo-ServicePubblicato dallaSegreteria <strong>di</strong> Stato dell'economia SECODirezione del <strong>lavoro</strong>, Mercato del <strong>lavoro</strong> /Assicurazione contro la <strong>di</strong>soccupazione716.204 i 04.201212

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