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La transazione fiscale - Direzione regionale Sicilia - Agenzia delle ...

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1 PREMESSA<strong>La</strong> disciplina <strong>delle</strong> procedure concorsuali applicabili alle imprese in crisi, contenuta nelregio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: L.F.), è stata oggetto di riforma pereffetto di vari provvedimenti legislativi.In particolare, il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha apportato alcune modifiche in materia direvocatoria fallimentare e di concordato preventivo, introducendo altresì, nella L.F.,l’articolo 182-bis relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti.Inoltre, l’articolo 1, comma 5, della predetta legge di conversione n. 80 del 2005 hadelegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma organicadella disciplina <strong>delle</strong> procedure concorsuali previste dalla L.F..In attuazione di tale delega, è stato emanato il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,recante “Riforma organica della disciplina <strong>delle</strong> procedure concorsuali a norma dell’articolo 1,comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”.Come risulta dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 5 del 2006, con la delega di cuiall’articolo 1, comma 5, della legge n. 80 del 2005, il legislatore “ha inteso allinearsi aglialtri Stati membri dell’Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per laregolamentazione dell’insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modoagile e spedito alla conservazione dell’impresa e alla tutela dei creditori”, seguendo la tendenza aconsiderare preminente, ove possibile, la conservazione dei mezzi organizzatividell’impresa.Successivamente, l’articolo 1, comma 3, della legge 12 luglio 2006, n. 228, ha aggiuntoil comma 5-bis all’articolo 1 della legge n. 80 del 2005, disponendo che “Entro un annodalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell’esercizio della delega di cui alcomma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e deicriteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5”.In attuazione di quest’ultima delega, è stato emanato il decreto legislativo 12 settembre2007, n. 169, in vigore dal 1° gennaio 2008.Al riguardo, nella relazione illustrativa al predetto D.Lgs. n. 169 del 2007, è statoprecisato che “<strong>La</strong> necessità di apportare <strong>delle</strong> modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2006 èemersa sin dai primi mesi di applicazione <strong>delle</strong> nuove norme, atteso che dottrina e giurisprudenzahanno evidenziato numerosi aspetti critici e problematici della ‘riforma organica’ <strong>delle</strong> procedureconcorsuali, i quali non possono che essere superati attraverso gli interventi correttivi ed integrativiprevisti dal presente decreto”.Tra i principali obiettivi perseguiti dalla riforma, assume rilevanza la composizioneconcordata della crisi, attraverso la valorizzazione degli accordi negoziali.Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ai profilifiscali dei citati accordi negoziali che trovano espressione, tra l’altro, nelle disposizionirelative alla <strong>transazione</strong> <strong>fiscale</strong>.In tale contesto, l’istituto della <strong>transazione</strong> <strong>fiscale</strong> costituisce una particolare procedura“transattiva” tra il fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo,potendo essere parte integrante del piano di risanamento di cui all’articolo 160 dellaL.F. e della domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo,

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