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La transazione fiscale - Direzione regionale Sicilia - Agenzia delle ...

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iscrizione a ruolo, l’ammissione alla <strong>transazione</strong> <strong>fiscale</strong> del credito assistito daprivilegio presupponga l’avvenuta iscrizione a ruolo.Al contrario, in adesione al canone interpretativo teleologico, è dato ritenere - insintonia con la ratio sottesa all’istituto, nella specie volta a valorizzare gli accordinegoziali per ridurre l’intervento giudiziale ed evitare, per quanto possibile, il dissestoirreversibile dell’imprenditore commerciale - che possono costituire oggetto di<strong>transazione</strong> anche i crediti privilegiati non iscritti a ruolo.A sostegno dell’interpretazione favorevole ad estendere la <strong>transazione</strong> <strong>fiscale</strong> anche aicrediti tributari privilegiati non iscritti a ruolo, si cita la relazione illustrativa (schema didecreto 22 dicembre 2005), nella quale è stato precisato che “il debitore può proporre ilpagamento anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anchese non iscritti a ruolo”.Pertanto, si deve concludere che nell’ambito di applicazione della <strong>transazione</strong> <strong>fiscale</strong>rientrano sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio,indipendentemente dalla circostanza che vi sia stata l’iscrizione a ruolo.Una volta affermato che la <strong>transazione</strong> include anche i tributi non iscritti a ruolo,occorre ulteriormente evidenziare che la richiamata disposizione di cui al primocomma, secondo periodo, dell’articolo 182-ter, nel prevedere la possibilità dipagamento parziale dei crediti tributari assistiti da privilegio, vieta che agli stessi siariservato un trattamento deteriore rispetto a quello offerto ai creditori aventi un gradodi privilegio inferiore ovvero una posizione giuridica ed interessi economici omogeneia quelli <strong>delle</strong> agenzie fiscali.4.2.5 Crediti tributari muniti di prelazionePrecedentemente sono state illustrate le principali caratteristiche della <strong>transazione</strong><strong>fiscale</strong> e, in particolare, la possibilità di ottenere, con l’istituto in esame, il pagamentoin misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato. Si è altresì affermatoche la falcidia o la dilazione è ammissibile soltanto se vengono rispettate ledisposizioni di cui all’articolo 182-ter della L.F..Ciò posto, occorre precisare quanto segue in ordine ai crediti tributari muniti di dirittidi prelazione diversi dal privilegio, tra i quali rilevano le ipotesi di iscrizione di ipotecada parte dell’agente della riscossione.L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,stabilisce infatti che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificadella cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugliimmobili del debitore e dei coobbligati.Tale previsione legale di una causa di prelazione rappresenta una misura, collocataall’interno del sistema dell’esecuzione esattoriale, “cui il legislatore ha ritenuto di far ricorsoper facilitare la riscossione” (cfr., Cass., SS.UU., ordinanza n. 3171 dell’11 febbraio 2008,in motivazione).Il credito tributario per il quale viene iscritta l’ipoteca risulta così, in sede di propostadi <strong>transazione</strong> <strong>fiscale</strong>, munito di un diritto di prelazione. L’articolo 182-ter della L.F.,tuttavia, prevede al primo comma il solo “credito tributario … assistito da privilegio”,accanto al credito tributario chirografario.

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