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La transazione fiscale - Direzione regionale Sicilia - Agenzia delle ...

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nonché <strong>delle</strong> trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione deidebiti di cui all’articolo 182-bis della L.F..Si ritiene, pertanto, opportuno procedere preliminarmente ad una disamina <strong>delle</strong>disposizioni sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, inbase alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007.2 CONCORDATO PREVENTIVOIl concordato preventivo è un istituto che consente all’imprenditore in crisi dieliminare tutti i debiti in capo alla sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione deidebiti e di pagamento di parte di essi attraverso qualsiasi forma.Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire ead evitare il fallimento. Essa si differenzia, quindi, dal concordato fallimentare inquanto, mentre quest’ultimo interviene nell’ambito della procedura fallimentare ecostituisce una particolare forma di chiusura della stessa, il concordato preventivo sisostanzia in una procedura a sé stante, disciplinata dal titolo III della L.F..Ai sensi del nuovo articolo 1 della L.F., come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. n.169 del 2007, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordatopreventivo “gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”. Nonsono, invece, soggetti a dette disposizioni gli imprenditori commerciali che “dimostrinoil possesso congiunto dei seguenti requisiti:a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza difallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale diammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data dideposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavilordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad eurocinquecentomila.”.Pertanto, come evidenziato nella relazione al D.Lgs. n. 169 del 2007, “per delimitarel’area dei soggetti esonerati dal fallimento, non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditorecommerciale, ma vengono indicati direttamente una serie di requisiti dimensionali massimi che gliimprenditori commerciali (resta quindi fermo l’esonero dalle procedure concorsuali di tutti gliimprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non essereassoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. In questo modo, si superano icontrasti interpretativi sorti in ordine all’individuazione dei criteri di qualificazione <strong>delle</strong> nozioni dipiccolo imprenditore (art. 2083 del codice civile), da una parte, e di imprenditore non piccolo (art. 1L.F.), dall’altra: concetti entrambi contemplati dall’articolo 1 della legge fallimentare, comemodificato dal decreto legislativo n. 5 del 2006. Con le introducende disposizioni, la non fallibilitàdell’imprenditore commerciale viene ancorata alla sussistenza congiunta … anche del nuovoparametro della esposizione debitoria complessiva … . Inoltre, il parametro alquanto vago …

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