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La transazione fiscale - Direzione regionale Sicilia - Agenzia delle ...

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Ciò posto, occorre tuttavia sottolineare quanto segue.Nel caso in cui la dilazione di pagamento sia proposta con il piano di cui all’articolo160 della L.F., l’Ufficio terrà conto, nel valutare l’adesione o il diniego alla<strong>transazione</strong> <strong>fiscale</strong>, di quanto previsto in generale dal concordato, in quanto iltrattamento del credito tributario non potrà essere inferiore a quello offerto aicreditori che hanno un diritto di prelazione con grado inferiore o a quelli che hannouna posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli <strong>delle</strong> agenziefiscali.Va altresì osservato che, secondo una recente giurisprudenza di merito (Corted’appello di Bologna, decreto del 27 giugno 2006), “la mancanza di garanzia …certamente … non costituisce più una tipologia tipica del concordato preventivo (come accadeva inpassato, secondo il disposto dell’art. 160, n. 1 l.f.), ma rende difficile una valutazione positiva difattibilità” del piano concordatario, soprattutto quando la società proponente ilconcordato non risulti particolarmente affidabile in rapporto agli obblighi assunti.Pertanto, l’Ufficio dovrà tener conto della mancata prestazione di una idoneagaranzia nel valutare la proposta di rateazione formulata dal contribuente.Anche nel caso di proposta di dilazione formulata nell’ambito degli accordi diristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della L.F., la prestazione di unaidonea garanzia costituisce, in linea generale, elemento essenziale di valutazionedell’adesione agli accordi medesimi.5.7 Pagamento dei tributi oggetto di <strong>transazione</strong>Per quanto attiene alle modalità di versamento dei tributi oggetto di <strong>transazione</strong>, inassenza di specifiche previsioni, si intendono applicabili le disposizioni ordinarie inmateria di pagamenti.In particolare il contribuente potrà adempiere alla propria obbligazione tributaria:- presso l’agente della riscossione a fronte di carichi iscritti a ruolo;- mediante mod. F24 ed F23, per i tributi non ancora iscritti a ruolo, utilizzandoappositi codici tributo di prossima istituzione.Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presentecircolare vengano applicati con uniformità.

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