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(Fascicolo informativo Mutuo Più - Vita) - Gruppo Assicurativo Arca

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<strong>Gruppo</strong> <strong>Assicurativo</strong> <strong>Arca</strong>Contratto di assicurazione sulla vitadi puro rischio“<strong>Mutuo</strong> Più – <strong>Vita</strong>”Banca Popolare dell’Emilia RomagnaLa presente garanzia vita (rimborso del debito residuo in caso di premorienza) deveconsiderarsi abbinata alle garanzie danni e non è stipulabile separatamente dallestesseIl presente fascicolo <strong>informativo</strong>, contenente la nota informativa, lecondizioni di assicurazione, il glossario e il modulo di proposta deveessere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della propostadi assicurazionePRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTELA NOTA INFORMATIVAARCA VITA S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 64.440.000 DI CUI VERSATO € 54.450.000 - SEDE IN VERONA - VIA SAN MARCO, 48 - 37138 VERONAIMPRESA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON D.M. N. 18331 DEL 9/11/1989 - G.U. 28/11/1989 - P. IVA - COD. FISC. - ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI VERONA N. 01947090237<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 1 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


Indice- Nota informativa 3- Condizioni di assicurazione 7- Glossario 14- Modulo di proposta 18<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 2 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


Nota Informativadel contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>”La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, mail suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE1. Informazioni generali.L’impresa di assicurazione è la società <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., appartenente al <strong>Gruppo</strong> <strong>Assicurativo</strong> <strong>Arca</strong>.Essa ha sede legale e direzione generale in via San Marco 48, 37138, Verona, Italia, ed i seguentirecapiti: telefono n. 0458182111; telefax n. 0458182168; sito internet: www.arcassicura.it; indirizzo diposta elettronica informa@arcassicura.it.<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. è stata autorizzata con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989.La società di revisione dell’impresa è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A., via Monte Rosa 91, 20100,Milano, Italia.2. Conflitto di interessi.In relazione all’offerta ed all’esecuzione del contratto di assicurazione “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong>S.p.A. non ha individuato particolari situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., purin presenza di un eventuale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio aicontraenti.B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte.Il contratto assicurativo “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” intende garantire ai titolari di un mutuo il pagamento del lorodebito residuo nei confronti della banca che ha erogato tale mutuo, in caso di decesso dell’assicuratoprima della scadenza contrattuale.Il contratto può avere una durata compresa tra 5 e 30 anni dalla data di decorrenza, a scelta delcontraente, che la indica nella proposta entro i seguenti limiti: l’assicurato deve essere persona di etàassicurativa compresa tra i 18 e i 60 anni alla data di decorrenza e non superiore ai 75 anni allascadenza della durata dell’assicurazione.L’assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non siastata pagata la prima rata di premio.Le prestazioni assicurate sono quelle di seguito illustrate. PRESTAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA: è dovuta qualora l’assicurato deceda prima dellascadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazionedell’assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale in unica soluzione.Il capitale assicurato è pari al debito residuo del mutuo, il cui numero di richiesta è allegato allaproposta accettata dalla Compagnia, alla data in cui si verifica l’evento assicurato.Le garanzie assicurative non sussistono nei casi dettagliatamente descritti agli artt. 10 e 11 dellecondizioni di assicurazione.<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 3 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


Il capitale assicurato iniziale per la prestazione in caso di premorienza dovrà essere compreso tra €25.000,00 ed € 250.000,00.Il contraente dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nellaproposta relative alla compilazione del questionario anamnestico ed alla sottoscrizione delleclausole anamnestiche.4. Premi.Il contratto “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” è a premio annuo: esso obbliga il contraente al pagamento di premiannui anticipati di importo costante, dovuti per l’intera durata contrattuale, ma non oltre il decessodell’assicurato. La garanzia assicurativa offerta dalla presente polizza vita deve essereobbligatoriamente abbinata alle garanzie danni e non è stipulabile separatamente dalle stesse. Ilpremio complessivo relativo alle garanzie vita e danni è ricompreso nello spread dello 0,30% cheviene aggiunto al tasso applicato al mutuo sottoscritto dall’assicurato, così suddiviso: 0,26% per lagaranzia vita (rimborso del debito residuo in caso di premorienza); 0,04% per le garanzie danni. Ilpremio dovuto per la garanzia in caso di decesso viene determinato quindi esclusivamente in baseall’ammontare del capitale assicurato.TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMIGli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professioneed allo stato di salute dell’assicurato, che possono essere effettuate dall’impresa solo dopo chel’assicurato abbia reso le necessarie informazioni (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visitamedica).Importi di premio annuoIl tasso di premio è costante, pertanto si riporta il premio annuo relativo ad alcuni importi di capitaleassicurato inizialeCapitale assicurato inizialePremio annuo€ 25.000,00 € 65,00€ 50.000,00 €130,00€ 100.000,00 € 260,00€ 150.000,00 € 390,00€ 200.000,00 € 520,00€ 250.000,00 € 650,00C. INFORMAZIONI SU SCONTI, REGIME FISCALE5. Misure e modalità di eventuali sconti.Non sono previsti sconti.6. Regime fiscale.I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, sono attualmente detraibili dall'impostadovuta dal contraente ai fini IRE nella misura massima del 19% dell'effettivo premio pagato con illimite, per il premio stesso, di 1.291,14 €. Le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicuratosono esenti da IRE e da imposte di successione. Ai sensi dell’art.1923 c.c., le somme dovutedall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili nésequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 4 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO7. Modalità di perfezionamento del contratto.Il contratto si conclude nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della propostacompleta in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta ocomunicazione scritta di accettazione della proposta.L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l’eventualecomunicazione giunge all’indirizzo del contraente indicato in proposta.La decorrenza dell’assicurazione corrisponde, alternativamente:- alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata da <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong>S.p.A. alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il contraenteabbia pagato la prima rata di premio;- in difetto di quest’ultima condizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbiapagato la prima rata di premio;- qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, alle ore ventiquattro delgiorno di conclusione del detto contratto o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbiapagato la prima rata di premio.8. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi.Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi con ilconseguente scioglimento del contratto. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premiodetermina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la sospensione delle garanzie assicurative.Il contraente non può, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong>S.p.A. non gli abbia inviato avvisi di scadenza a domicilio né provveduto all’incasso a domicilio. Entrosei mesi dal mancato versamento, il contraente può comunque riattivare il contratto, recuperando tuttii versamenti arretrati, aumentati degli interessi di riattivazione calcolati per il periodo intercorrente trala data del versamento non effettuato e la data di riattivazione. Trascorsi sei mesi dal mancatoversamento, la riattivazione può avvenire solamente dietro accettazione scritta di <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., chepuò richiedere che l’assicurato si sottoponga nuovamente ad accertamenti sanitari.Trascorsi ventiquattro mesi l’assicurazione non può essere più riattivata e il contratto è risolto di diritto,di conseguenza i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.Per effettuare la riattivazione il contraente dovrà rivolgere richiesta scritta ad <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., checomunicherà le somme dovute.9. Riscatto e riduzione.Il contratto “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.10. Revoca della proposta.Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., presso lasua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimentocontenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta, dati anagrafici delcontraente).<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagatele dal contraente entro trentagiorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, con diritto a trattenere le spese di emissione delcontratto, a condizione che siano quantificate nella proposta.11. Diritto di recesso.Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione delcontratto, il contraente può recedere dal contratto.La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., presso lasua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimentocontenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dal<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 5 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero dellaproposta; dati anagrafici del contraente).<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagatole entro trenta giorni dalricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto acondizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa alperiodo per il quale il contratto ha avuto effetto.12. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni.I documenti da inviare ad <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretesesono dettagliatamente elencati nell’Art.15 delle condizioni di polizza.Il pagamento di quanto dovuto da <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trentagiorni decorrenti dall’avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titoloesemplificativo, dalla consegna da parte dell’avente diritto ad <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. dei documentielencati nell’Art.15 delle condizioni generali di polizza. Ai sensi dell’art. 2952 c.c., i dirittiderivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dal giorno incui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.13. Legge applicabile al contratto.Al contratto si applica la legge italiana.14. Lingua in cui è redatto il contratto.Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.15. Reclami.Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essereinoltrati per iscritto ad <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138Verona (fax n. 045.8182317; indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.it). Qualoral’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontronel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degliUtenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto delladocumentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversieinerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusivadell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.16. Informativa in corso di contratto.<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazionicontenute in nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive allaconclusione del contratto.17. Comunicazioni del contraente alla società.Il contraente, in base all’art. 1926 c.c., dovrà comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti diprofessione dell’assicurato intervenuti in corso di contratto.* * *<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notiziecontenuti nella presente nota informativa.Il rappresentante legaleDott. Giorgio Munari<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 6 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


Condizioni di assicurazionedel contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>”Art. 1 – Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.1.1. “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, sottoscritto informa individuale, la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato aibeneficiari designati, nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato descritto al successivoArt.9. A fronte di tale prestazione il contraente versa un premio annuo costante per tutta ladurata dell’assicurazione.1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dal documento dipolizza, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici,nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionatidocumenti. La nota informativa relativa al contratto è un documento di natura meramenteillustrativa dell’operazione assicurativa, e non costituisce parte integrante del contratto diassicurazione, al cui regolamento contrattuale resta estranea.1.3. Il glossario forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.1.4. Nell’ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, leespressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell’accezione risultantedalla definizione precisata nel glossario stesso.Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e di durata.2.1. Con il contratto <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte delpagamento di premi annui, ad eseguire a favore dei beneficiari, al ricorrere dei presupposti diesigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di premorienza dell’assicurato, in casodi decesso prima della detta scadenza. Le prestazioni oggetto di contratto saranno garantitea condizione che le rate del mutuo stipulato dall’assicurato nonché i premi di polizza sianostati regolarmente pagati alle rispettive scadenze. Tale prestazione è posta a tutela deldebito residuo di un mutuo sottoscritto dall’assicurato, il cui numero di richiesta è allegato almodulo di proposta accettato dalla Compagnia.2.2. L’assicurazione è conclusa sulla vita dell’assicurato che coincide con il contraente, salvoche nella proposta sia indicato come assicurato una persona diversa dal contraente.2.3. L’assicurazione viene assunta con le limitazioni riportate ai successivi Art.10 e Art.11.2.4. L’assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa siacompresa tra 18 e 60 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nel modulo diproposta accettato dalla Compagnia e non superiore a 75 anni alla scadenza della duratadell’assicurazione e, inoltre, per una durata compresa tra 5 e 30 anni dalla detta data didecorrenza.2.5. Nel caso in cui il mutuo sottoscritto dall’assicurato sia cointestato sarà possibile, inalternativa:• stipulare un unico contratto di assicurazione, in cui l’assicurato sia uno solo dei cointestataridel mutuo, con un capitale assicurato iniziale pari all’intero importo del mutuo;• stipulare più contratti di assicurazione, in cui gli assicurati siano i diversi cointestatari delmutuo, con capitali assicurati iniziali pari alle singole quote di mutuo.Art. 3 – Valutazione del rischio.3.1. Ai fini della corretta assunzione del rischio da parte della Compagnia è necessariol’accertamento delle condizioni di salute dell’assicurato mediante le informazioni contenutenelle clausole anamnestiche o nel questionario anamnestico che l’assicurato stesso devecompilare e sottoscrivere. <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. può inoltre richiedere che l’assicurato sisottoponga a visita medica e ad altri eventuali accertamenti sanitari.3.2. In particolare è richiesta la seguente documentazione sanitaria:<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 7 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


Capitali assicuratiEtà assicurato Fino a € 150.000,00 Da € 150.000,01 a € 250.000,00Fino a 49 anni Sottoscrizione clausolaanamnesticaSottoscrizione clausola anamnestica equestionario anamnestico+ visita medica+ esame urine+ esami sangueCapitali assicuratiDa € 75.000,01 a € Da € 150.000,01 a €Età assicurato Fino a € 75.000,00Da 50 a 60 anni Sottoscrizioneclausolaanamnestica150.000,00Sottoscrizione clausolaanamnestica e questionarioanamnestico+ visita medica+ esame urine+ esami sangue250.000,00Sottoscrizione clausolaanamnestica e questionarioanamnestico+ visita medica+ esame urine+ esami sangue+ ecg a riposo e sottosforzoLa Compagnia, un volta esaminati i documenti richiesti, si riserva di:• accettare il singolo assicurato senza riserve;• accettare il singolo assicurato a condizioni derogatorie dalle disposizioni delle presenticondizioni di assicurazione per quanto riguarda le garanzie assicurate e/o il capitaleassicurato;• rifiutare l’adesione all’assicurato.Art. 4 – Conclusione del contratto.4.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito dellasottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia lapolizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. Inquest’ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ognieffetto il documento di polizza. L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dalcontraente nel momento in cui l’eventuale comunicazione da parte della Compagnia giungaall’indirizzo del contraente indicato nella proposta.Art. 5 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che ilcontratto è concluso.5.1. Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, condichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso lasua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementiidonei ad identificare la proposta (numero della proposta, dati anagrafici del contraente) a cuila dichiarazione di revoca si riferisca.5.2. Nell’eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevutadalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimentodella dichiarazione di revoca quest’ultima è tenuta a restituire al contraente la sommaeventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione delcontratto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5.5.3. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dalmomento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deveessere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con letteraraccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 8 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici delcontraente).5.4. Nell’eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, laCompagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazionedi cui al comma 5.3., è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmentecorrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuitadella parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Larestituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5.. L’efficace esercizio deldiritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazionedell’assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il dirittodel contraente alla restituzione di cui al presente comma.5.5. Nei casi di cui ai precedenti commi, 5.2. e 5.4., la restituzione avverrà mediante bonifico arischio dell’avente diritto sul conto corrente bancario indicato dal contraente e s’intenderàeffettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l’ordine di bonifico. In caso diimpossibilità ad effettuarla con l’anzidetta modalità, la restituzione avverrà medianteconsegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente allasomma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.Art. 6 – Durata, decorrenza e cessazione dell’assicurazione.6.1. La durata dell’assicurazione è quella indicata dal contraente nella proposta accettata dallaCompagnia, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.6.2. La decorrenza dell’assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenzaindicata nel modulo di proposta accettato dalla Compagnia alla duplice condizione che, entrotale data, la compagnia abbia comunicato al contraente il suo assenso scritto ed il contraenteabbia pagato la prima rata di premio: in difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazioneresta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato la primarata di premio. Qualora la posizione assicurativa non sia stata accettata entro la data didecorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno diaccettazione della posizione o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato laprima rata di premio.6.3. La cessazione dell’assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti:ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraentenell’esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell’assicurato; ricevimento da partedella Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioniunilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; esercizio deldiritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato pagamento dei premi;rimborso totale del mutuo; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.Art. 7 – Dichiarazioni del contraente e dell’assicurato.7.1. Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere esatte e complete. In caso didichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. non avrebbedato il suo consenso all’assunzione delle garanzie richieste dal contraente, o non lo avrebbedato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A.stessa:• quando esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciutol’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;• quando non esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:- di ridurre, in caso di sinistro, il capitale assicurato in relazione al maggior rischioaccertato;- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezzadella dichiarazione o la reticenza.<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 9 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazionesalvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.7.2. L’inesatta indicazione dell’età o del sesso dell’assicurato comporta in ogni caso una rettificadel capitale assicurato sulla base dei dati reali.Art. 8 – Composizione e pagamento del premio.8.1. Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia di un premio annuo costante, il cuifrazionamento coincide con quello del piano di rimborso del mutuo denominato “<strong>Mutuo</strong> Più -<strong>Vita</strong>” stipulato dall’assicurato stesso.8.2. La garanzia offerta dalla presente polizza vita (rimborso del debito residuo in caso dipremorienza) è obbligatoriamente abbinata alle garanzie danni e non è stipulabileseparatamente dalle stesse. Il premio complessivo relativo alle garanzie vita e danni èricompreso nello spread dello 0,30%, che viene aggiunto al tasso applicato al mutuodenominato "<strong>Mutuo</strong> Più" sottoscritto dall’assicurato, e così suddiviso: 0,26% per la garanziavita (rimborso del debito residuo in caso di premorienza); 0,04% per le garanzie danni.Art. 9 – Prestazione assicurata in caso di premorienza9.1. In caso di premorienza dell’assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta lacessazione dell’assicurazione e all’ulteriore condizione che siano state regolarmente pagatele rate del mutuo stipulato dall’assicurato, la Compagnia corrisponderà ai beneficiari unimporto pari al capitale assicurato, pari al debito residuo del mutuo, di importo iniziale e didurata così come indicato nel modulo di proposta accettato dalla Compagnia.9.2. Nel caso in cui l’importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all’importo del mutuo, laprestazione in caso di morte sarà ridotta in maniera proporzionale al debito residuo rimastoda ammortizzare al momento del decesso dell’assicurato.9.3. La prestazione massima assicurabile inizialmente è pari ad € 250.000,00. La prestazioneminima assicurabile inizialmente è pari ad € 25.000,00.Art. 10 – Esclusioni10.1. I rischi assicurati sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali esenza tener conto dei cambiamenti di professione dell’assicurato. Ai fini della garanziaassicurativa in caso di premorienza è escluso soltanto il decesso causato da:• dolo dell’assicurato o del beneficiario;• partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi;• partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi versolo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’assicurato,alle condizioni stabilite dal competente Ministero;• incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo e, inogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.In questi casi <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. pagherà il solo importo della riserva matematica calcolato almomento del sinistro.10.2. Restano inoltre escluse dalla copertura assicurativa tutte le patologie preesistenti allasottoscrizione del contratto; anche in tale caso la Compagnia pagherà il solo importo dellariserva matematica calcolato al momento del sinistro.Art. 11 – Carenza11.1. Premesso che l’assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena coperturaassicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando lemodalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, la presente assicurazione puòessere assunta senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decessodell’assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong><strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 10 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


S.p.A. corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – solamente una somma pariall’ammontare dei premi versati.11.2. <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto lalimitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitaleassicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigoredell’assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anterioreacuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbripuerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera,brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo,mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vacciniageneralizzata, encefalite post-vaccinica;b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione;c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione, intendendo per infortuniol’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesionicorporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.11.3. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso avvenga entro i primi cinque anni dalladecorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS),ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Qualora<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. abbia richiesto di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamentodell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e l’assicurato non aderisca a talerichiesta, rimane convenuto che nel caso in cui il decesso avvenga entro i primi sette annidalla decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita(AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.11.4. Senza visita medica ed alle condizioni di carenza sopra indicate, <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. nonconsente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nelquinquennio, conteggiato a partire dalla data di decorrenza del primo contratto stipulato, unasomma superiore a € 150.000,00 per assicurati di età uguale o inferiore a 49 anni e unasomma superiore a € 75.000,00 per assicurati di età superiore a 49 anni. Rimane pertantoconvenuto che, alla stipulazione di ciascuno di tali contratti, il capitale complessivoassicurato nel corso dello stesso quinquennio non può superare i limiti sopra indicati.Pertanto, <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A. garantisce fino alle somme sopra indicate e per l’eventualeeccedenza rimborserà la parte dei premi incassati in eccesso, senza aggiunta di interessi.Art. 12 – Sospensione e riattivazione12.1. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dallascadenza della rata, la sospensione della garanzia, qualunque sia il numero di rate di premiopagate sino a quel momento, per un termine massimo di 24 mesi. Il termine dei 24 mesidecorre dalla data di scadenza del pagamento. Trascorsi i 24 mesi il contratto è risolto didiritto. In tale caso la polizza si estingue ed i premi versati resteranno acquisiti da <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong>S.p.A., senza diritto alcuno a capitale od a valore di riscatto. Entro sei mesi dalla scadenzadella prima rata di premio non pagata, il contraente ha comunque diritto di riattivare lacopertura assicurativa pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietroespressa domanda del contraente e accettazione scritta di <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A., che puòrichiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione. L’assicurazione entranuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamentodell’importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata,l’assicurazione non può più essere riattivata.<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 11 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


Art. 13 – Variazioni contrattuali13.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti informa scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presentearticolo.13.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto siaper conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimentidell’Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarloall’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti delladisciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagniacomunicherà al contraente le modifiche contrattuali.13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificareunilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivogiustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche insenso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a darecomunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giornirispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine didecadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire allaCompagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dalcontratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nelcaso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effettonei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà lemedesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alladeterminazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni dipagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dalcontraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli sarannosenz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni14.1. In considerazione delle finalità del contratto “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>”, il beneficiario delleprestazioni in caso di premorienza dell’assicurato è la banca che ha erogato il mutuosottoscritto dall’assicurato stesso, ovvero Banca popolare dell’Emilia Romagna Scarl. Taledesignazione è irrevocabile. Il contraente può revocare o modificare tale designazioneesclusivamente con l’assenso scritto del beneficiario irrevocabile.Art. 15 – Pagamenti della Compagnia15.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati allastessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento e adindividuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che sianoconsegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, iseguenti documenti:-originale del modulo di proposta con eventuali appendici contrattuali;-dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all’aventediritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non venganoindicate tali coordinate, l’avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegnocircolare. A quest’ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di unaparticolare modulistica.15.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:• per il pagamento della somma dovuta a seguito dell’esercizio del diritto di recesso- dichiarazione di recesso firmata dal contraente;• per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza- comunicazione del decesso dell’assicurato contenente la richiesta di pagamento;- certificato anagrafico di morte dell’assicurato contenente la data di nascita;- relazione medica sulle cause del decesso;<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 12 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


- certificazione attestante l’esistenza del mutuo e l’importo del debito residuo;- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;- piano di ammortamento del mutuo da cui sia possibile individuare in modo esatto il debitoresiduo al momento del decesso.15.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedereulteriori documenti prima di procedere al pagamento.15.4. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delleappendici o del modulo di adesione potrà essere consegnata una dichiarazione dismarrimento di detti originali.15.5. La Compagnia, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, metterà adisposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazionecompleta. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’aventediritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l’ordine di bonificoed a rischio dell’avente diritto. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento deldovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo dirisarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo lalegge italiana. L’importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata non èaltrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutatoné aumentato per interessi dopo che si sia verificato l’evento assicurato.Art. 16 – Cessione, pegno o vincolo16.1. Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss.c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendopegni o vincoli.16.2. Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti dellaCompagnia solo dopo che quest’ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito dirichiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza osu appendice. Inoltre, l’efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone ladichiarazione di assenso dell’eventuale beneficiario irrevocabile.16.3. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascentirichiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.Art. 17 – Tasse ed imposte17.1. Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicuratesono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.Art. 18 – Foro competente18.1. Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’AutoritàGiudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.Art. 19 – Lingua e legge applicabile.19.1. Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l’unicalingua del rapporto.19.2. Al contratto si applica la legge italiana.<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 13 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


Glossariorelativo al contratto di assicurazione “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>”I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la nota informativarelativa a “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguitoalcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;<strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è inVerona, Italia, via San Marco 48, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N.18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dalcontratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;beneficiario: è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate,in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle; nel contratto “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” ilbeneficiario irrevocabile delle prestazioni è la banca che ha erogato il mutuo sottoscrittodall’assicurato, ovvero Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scarl;capitale assicurato: è l’entità della prestazione assicurata; nel contratto di assicurazione “<strong>Mutuo</strong> Più -<strong>Vita</strong>” tale importo è pari al debito residuo, alla data di accadimento dell’evento assicurato, del mutuosottoscritto dall’assicurato, il cui valore iniziale è definito nel modulo di adesione accettato dallaCompagnia;carenza: è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell’assicurazione, chepuò dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazioneassicurata, anche dal momento e dalle cause del sinistro;caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commercialied amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione;cessazione dell’assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazioneoggetto del contratto;clausola anamnestica: è una dichiarazione sottoscritta dall’assicurato, in cui esprime alcunedichiarazioni sul suo stato di salute;Compagnia: è <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A.;conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Datale momento, che può differire da quello di decorrenza dell’assicurazione, sorge l’obbligo dipagamento del premio e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipatele a titolo dipremio;condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto “<strong>Mutuo</strong> Più -<strong>Vita</strong>”, che sono contenute nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici;<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 14 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza ): sono lecondizioni generali del contratto di assicurazione “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>”, delle quali il presente glossario faparte e che sono standardizzate per tutti i contraenti; da consegnare al potenziale assicurato primadella sottoscrizione del modulo di adesione, con cui sono fornite informazioni preliminari relative allaCompagnia, all’operazione ed al rapporto assicurativo utili per aderire con consapevolezza alcontratto;contraente: è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e hafacoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;contratto: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio a premio annuo denominato “<strong>Mutuo</strong>Più - <strong>Vita</strong>” concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni diassicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, daldocumento di polizza e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalledisposizioni della legge applicabile;costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione,incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi;data di decorrenza: il giorno come tale indicato nel modulo di proposta;debito residuo: è la somma delle quote capitale del mutuo sottoscritto dall’assicurato, calcolate alladata di accadimento dell’evento assicurato dal contratto. In ogni caso restano escluse dal computo deldebito residuo:- le eventuali rate del mutuo sottoscritto dall’assicurato insolute da più di 15 giorni e scadute primadella data di accadimento dell’evento assicurato;- gli interessi calcolati dalla data dell’ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la data diaccadimento dell’evento assicurato fino alla data di accadimento stessa;- tutti gli altri oneri, di qualsiasi natura e anche se non specificatamente menzionati, eventualmentegravanti sull’estinzione del mutuo;decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data didecorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo daquest’ultima, ma anche dal pagamento del premio;diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmentelo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa discioglimento del contratto;diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la propostacontrattuale fino alla conclusione del contratto;diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stessoentro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;durata contrattuale (o dell’assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo ditempo per cui l’assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E’ compresatra la decorrenza (a condizione che sia stato pagato il premio) e la scadenza (che è il momento chepuò differire dalla cessazione dell’assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);esclusioni: sono i rischi esclusi o le limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dallaCompagnia, elencati in apposite clausole delle condizioni di assicurazione;<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 15 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


età assicurativa: è l’età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto ilperiodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;evento assicurato: consiste nella premorienza dell’assicurato prima della scadenza contrattuale ed ilsuo verificarsi fa sorgere il diritto all’esecuzione delle prestazioni assicurate;garanzia: è la garanzia prevista dal contratto, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare laprestazione assicurata al beneficiario;glossario: è l’insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisicheobiettivamente constatabili;ISVAP: è l’acronimo di ”Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”, chesvolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, con sede a Roma, via delQuirinale 21;liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;mutuo: è un finanziamento che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato tramite ilpagamento, alla banca che ha erogato detto finanziamento, di rate secondo uno schema diammortamento prestabilito;nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP e da consegnare alpotenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraentediffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all’operazione ed al rapporto assicurativi utiliper concludere con consapevolezza il contratto;parti: il contraente e la Compagnia;polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova ilcontratto;premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell’assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivodelle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravino sullostesso o sul contratto; per il contratto “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” corrisponde al premio annuo che il contraenteè tenuto a corrispondere alla Compagnia ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, fino allacessazione dello stesso;premio di tariffa (o premio netto): è la somma del premio puro e dei caricamenti;premio puro: è la somma che rappresenta la base per il calcolo del corrispettivo dell’assicurazione.ed è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesidemografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato;premio annuo (o annualità di premio): è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere aglianniversari di contratto alla Compagnia;premorienza: è il decesso dell’assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia inesecuzione del contratto al verificarsi di uno degli eventi assicurati;<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 16 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


prestazione assicurata in caso di premorienza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso dipremorienza;prestazione assicurata in caso di sopravvivenza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso in cuialla scadenza l’assicurato sia ancora in vita; poiché il contratto “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” è una assicurazionedi puro rischio non è prevista alcuna prestazione in caso di sopravvivenza;proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente,con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base aglielementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare diprestare le coperture assicurative;questionario sanitario (o anamnestico): è un modulo costituito da domande sullo stato di salute esulle abitudini di vita dell’assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assumecon il contratto di assicurazione;riattivazione: facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni diassicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi;ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;riserva matematica: è una riserva tecnica consistente nell’importo che deve essere accantonato dallaCompagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente,calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo comemedia;scadenza: è il termine finale della durata contrattuale, ossia da cui cessa l’assicurazione e laCompagnia non sopporta più i rischi assicurati, salva l’anticipata cessazione dell’assicurazione;sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestatala garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;spese di emissione: sono i costi sostenuti per l’emissione della singola posizione assicurativa, nonpresenti in “<strong>Mutuo</strong> Più – <strong>Vita</strong>”.<strong>Fascicolo</strong> <strong>informativo</strong> “<strong>Mutuo</strong> Più - <strong>Vita</strong>” - Pagina 17 di 23 aggiornato alla data del 01.07.2007


<strong>Gruppo</strong> <strong>Assicurativo</strong> <strong>Arca</strong>Condizioni di Assicurazione eNota Informativa“<strong>Mutuo</strong> Più – Danni”Banca Popolare dell’Emilia RomagnaLE PRESENTI GARANZIE DANNI (INCENDIO IMMOBILE E RCGENERALE) DEVONO CONSIDERARSI ABBINATE ALLA GARANZIAVITA E NON STIPULABILI SEPARATAMENTE DALLA STESSAARCA ASSICURAZIONI S.p.A. (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società <strong>Arca</strong> <strong>Vita</strong> S.p.A.) - CAP. SOC. € 25.026.000,00 INTERAMENTE VERSATOSEDE LEGALE E DIREZIONE: 37138 VERONA (ITALIA) - VIA S. MARCO, 48 – TEL. 045.8182111 – FAX 045.8102034 – www.arcassicura.it - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIODELLE ASSICURAZIONI CON PROVV. ISVAP N. 330 DEL 11/09/96 G.U. 18/09/96 - P. IVA. - COD. FISC. - ISCRIZIONE REG. IMPRESE VERONA N. 02655770234Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 1 di 19 aggiornato a luglio 2007


Indice• Definizioni 3• Norme che regolano l’assicurazione in generale 5• Norme che regolano la sezione 1) Incendio e Responsabilità Civile 6• Sottosezione Incendio 6• Sottosezione Responsabilità Civile 10• Nota Informativa 16Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 2 di 19 aggiornato a luglio 2007


DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:Assicurato:soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.Assicurazione:contratto di assicurazione.Autocombustione:combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.Beneficiario:Banca Popolare dell’Emilia Romagna.Contraente:il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.Esplosione:sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropagacon elevata velocità.Fabbricato:il complesso delle opere edili compresi fissi ed infissi ed impianti fissi di servizio, costruitoprevalentemente in materiali incombustibili, adibito ad uso civile abitazione, studi professionali,uffici; sono tollerate costruzioni aventi caratteristiche diverse dalle precedenti purché coprentiun’area inferiore al 20% dell’area complessivamente coperta da tutti i fabbricati.Franchigia:importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.Immobile:Il “Fabbricato”.Incendio:combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersie propagarsi.Incombustibilità:si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogoa manifestazioni di fiamma ne a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dalCentro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.Indennizzo:somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.Massimale:importo massimo che <strong>Arca</strong> Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita.Polizza:documento che prova l'assicurazione.Premio:somma dovuta dal Contraente a fronte delle garanzie assicurative offerte, ricompresa nello spreaddello 0,30% applicato al mutuo denominato “<strong>Mutuo</strong> Più ”.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 3 di 19 aggiornato a luglio 2007


Rischio:probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.Scoperto:percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.Scoppio/implosione:repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Glieffetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.Sinistro:il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.Società:<strong>Arca</strong> Assicurazioni S.p.A.Solaio:complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, esclusepavimentazioni e soffittature.Tetto:insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricatodagli agenti atmosferici.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 4 di 19 aggiornato a luglio 2007


Norme che regolano l’assicurazione in generaleArt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893e 1894 C.C..Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaL 'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la primarata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione restasospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigoredalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dellaSocietà al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..Le garanzie offerte dalla presente polizza danni (incendio immobile e RC generale) sonoobbligatoriamente abbinate alla garanzia vita, e non sono stipulabili separatamente dalla stessa.Il premio complessivo relativo alle garanzie danni e vita è ricompreso nello spread dello 0,30%,che viene aggiunto al tasso applicato al mutuo denominato "<strong>Mutuo</strong> Più", e così suddiviso: 0,04%per le garanzie danni (incendio immobile e RC generale); 0,26% per la garanzia vita.Art. 3 - Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.Art. 4 - Aggravamento del rischioIl Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogniaggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Societàpossono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessacessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..Art. 5 - Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premiosuccessive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. erinuncia al relativo diritto di recesso.Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorniprima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per unanno e così successivamente.Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questosi intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata peruna minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.Art. 7 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.Art. 8 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato dal contratto, valgono le norme legislative eregolamentari vigenti.Art. 9 - VincoloLa copertura assicurativa prestata con presente polizza si intende vincolata a favore delBeneficiario con diritto di privilegio assoluto nei confronti di terzi, per quanto riguarda ilpagamento dell’indennizzo previsto.Conseguentemente <strong>Arca</strong> Assicurazioni si obbliga a riconoscere tale vincolo come l’unicoad essa dichiarato e da essa riconosciuto, a non liquidare l’indennizzo se non alBeneficiario o previo consenso dello stesso ed a notificare al Beneficiario medesimo ogniCondizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 5 di 19 aggiornato a luglio 2007


eventuale circostanza che, a proprio giudizio e conoscenza, menomasse o potessemenomare l’efficacia della copertura.Art. 10 – Pagamento del premioIl pagamento del premio della presente polizza è compreso nell’importo della rata del mutuodenominato “<strong>Mutuo</strong> Più”.Art. 11 – Riservatezza dei datiLa Società si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicuratidi cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte.La Società si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/oAssicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali datiin modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell’art.11 comma 1 del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n° 196.La Società si impegna, altresì, ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196,a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi didistribuzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o ditrattamento non consentito.Art. 12 – Foro competentePer ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenticondizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio delconsumatore.Norme che regolano la sezione 1) Incendio e ResponsabilitàCivileSOTTOSEZIONE INCENDIOArt. 1 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche diproprietà di terzi, da:a) Incendio.b) Fulmine.c) Esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.d) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.e) Urto di veicoli stradali, non appartenenti alI'Assicurato o alle persone delle quali deverispondere, in transito sulla pubblica via.f) Bang sonico.g) Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni che si manifestassero ad apparecchiature ecircuiti costituenti impianti elettrici di pertinenza esclusiva del fabbricato, per effetto di correnti oscariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivi occasionati (compresieventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento,carbonizzazione, fusione e scoppio.La Società non risponde dei danni:a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;b) causati da usura o da carenza di manutenzione;c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori dimanutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni dicollaudo o prova;d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonchéquelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di unafranchigia di € 50,00 e con un massimo indennizzo annuo, per uno o più sinistri che colpiscanolo stesso fabbricato, di € 2.500,00.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 6 di 19 aggiornato a luglio 2007


h) Acqua condotta: fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici,igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici esistenti nel fabbricato. La Società nonrisponde: dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature,gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.La Società si obbliga ad indennizzare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativiraccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata,comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino diparti del fabbricato.La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 50,00 per ciascun sinistro, colmassimo indennizzo annuo, per uno o più sinistri che colpiscano lo stesso fabbricato, di €1.500,00. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione sarannorisarcite, entro il limite massimo di € 1.500,00 per uno o più sinistri che colpiscano lo stessofabbricatoi) danni causati da acqua piovana penetrata nel fabbricato in seguito ad intasamento di gronde epluviali causato esclusivamente da neve e grandine.l) Eventi atmosferici e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani,bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nonché i danni di bagnamento che si verificasseroall'interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandineattraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenzadegli eventi anzidetti, con esclusione dei danni:1) causati da:- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;- mareggiate e penetrazione di acqua marina;- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi discarico;- gelo, sovraccarico di neve;- cedimento o franamento del terreno;- bagnamento diverso da quello sopra precisato;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;2) subiti da:- insegne od antenne e consimili installazioni esterne;- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;- tettoie, vetrate, lucernari in genere;- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuatoprevia detrazione per singolo sinistro dell’importo di € 250,00.m) Eventi sociopolitici e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti opersone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosseo che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli diterrorismo o di sabotaggio. La Società non risponde dei danni:1) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;2) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;3) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzioneo distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensionedel lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati perordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuatoprevia detrazione per singolo sinistro dell’importo di € 250,00.n) Colpa grave dell'Assicurato - La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali èprestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.o) La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:1) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormaleproduzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormalefunzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o dicondizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cuisopra;Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 7 di 19 aggiornato a luglio 2007


2) i danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per laproduzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti sianocollegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;3) i guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicuratoe/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;4) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattenere, stoccare e smaltirenel più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzopaga bile a termini di polizza.p) Ricorso terzi da incendio. Fino alla concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per annoassicurativo e dedotte € 1.500,00 a titolo di franchigia per sinistro, la garanzia è estesa ai dannimateriali e diretti cagionati a cose di terzi conseguenti a sinistri indennizzabili.Art. 2 – Beni assicurati1) L’immobile di proprietà dell’Assicurato costituito da locali adibiti a civile abitazione, anche coneventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicante, e che può consistere in unaporzione del fabbricato oppure nell’intero fabbricato;2) sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze e dipendenzecomunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzatenel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti;3) sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici,elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come purealtri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione;4) sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaiciche non abbiano valore artistico, recinzioni inclusi i cancelli, tende da sole stabilmenteancorate all’immobile;5) qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettivequote millesimali di proprietà comune.Art. 3 – Condizioni di assicurabilitàIl fabbricato assicurato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne ecopertura del tetto in materiale incombustibile. Solai e armature del tetto possono inveceessere costruiti con materiali diversi. L’immobile nonché i relativi impianti e pertinenzedevono essere in buone condizioni di stabilità e manutenzione.Art. 4 - EsclusioniSono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, diinvasione;b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioniprovocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;c) causati con dolo dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilitàillimitata;d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed alluvioni;e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per iquali è prestata l'assicurazione;f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento èdeterminato da usura, corrosione o difetti del materiale.Art. 5 – Somme assicurateLa somma assicurata per ogni singolo immobile è pari al valore indicato nella scheda di polizza erimane fissa fino allo scadere del mutuo.La somma massima assicurabile per fabbricato è di € 1.000.000,00. Tale importo rappresentaanche il massimo esborso della Società per singolo assicurato.Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile (intendendosi per tale laspesa per l’integrale costruzione a nuovo dell’immobile escluso il valore dell’area) eccede il valoreCondizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 8 di 19 aggiornato a luglio 2007


indicato nel modulo di adesione, <strong>Arca</strong> Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapportofra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.Ferma restando l’operatività del successivo art.13 - (Limite massimo dell’indennizzo) - e a parzialederoga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all’applicazione della regolaproporzionale qualora il valore dell’immobile ecceda la somma assicurata in misura non superioreal 20%. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la solaeccedenza.Art. 6 - Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:a) darne avviso ad <strong>Arca</strong> Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta su apposito modulo“richiesta di indennizzo”;b) limitatamente ai sinistri che colpiscano la garanzia incendio, fare denuncia entro 24ore all’Autorità giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando ancheapprossimativamente l’importo del danno subito; copia di tale denuncia va poitrasmessa ad <strong>Arca</strong> Assicurazioni unitamente a una distinta particolareggiata dellecose distrutte o danneggiate con l’indicazione del loro valore;c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimasteanche se danneggiate. Le relative spese sono a carico di <strong>Arca</strong> Assicurazioni ai sensi enella misura dell’art. 1914 del Cod. Civ.;d) conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenutaautorizzazione del perito e comunque non oltre 30 gg;e) fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di <strong>Arca</strong> Assicurazioni chedei periti della qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del sinistro eprovare i danni diretti e le perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti,nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che <strong>Arca</strong> Assicurazioni e i peritiritenessero necessari anche presso terzi.L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale deldiritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..Art. 7 - Esagerazione dolosa del dannoL'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubatecose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cosesalvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri ofraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui delsinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.Art. 8 - Procedura per la valutazione del dannoL 'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l' Assicurato o persona da luidesignata;oppure di comune accordo fra le Parti:b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.I due periti possono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche primasu richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni suipunti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potrannointervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sullanomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate alPresidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.Art. 9 - Mandato dei peritiI periti devono:1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 9 di 19 aggiornato a luglio 2007


2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali eriferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio enon fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi dicui all'art. 6 Sez.1;3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore chele cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.10 Sez. 1;4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, didemolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensidell'art. 8 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dallamaggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (conallegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano finda ora a qualsiasi: impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patticontrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerenteall'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta disottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Iperiti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.Art. 10 – Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoL'attribuzione del valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro èottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto ilfabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.L'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per costruire anuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate il valore dei residui; nelcaso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superioreal 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto odanneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante partesarà pagata solo dopo che l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sullastessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro unanno dalla data di accettazione della liquidazione.Art. 11 - Assicurazione presso diversi assicuratoriSe sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.In caso di sinistro l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.Qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato -escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare deldanno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzocalcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altriassicuratori.Art. 12 - Pagamento dell'indennizzoVerificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, laSocietà deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto diliquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto unprocedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dalprocedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. 4 c). Sez. 1)Art. 13 - Limite massimo di indennizzoSalvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagaresomma maggior di quella assicurata.SOTTOSEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILEArt. 14 - Responsabilità civile verso terzi della proprietà del fabbricato<strong>Arca</strong> Assicurazioni si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale unico indicato nellascheda di polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabileCondizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 10 di 19 aggiornato a luglio 2007


ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamentecagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animaliin conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla:a) proprietà del fabbricato indicato nella scheda di polizza;b) conduzione delle parti comuni del fabbricato stesso;c) proprietà e conduzione di parchi e giardini annessi al fabbricato (con o senza alberi di altofusto).La garanzia comprende anche la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva dighiaccio e neve dai tetti e da altre superfici.Art. 15 - Responsabilità civile della conduzione della singola unità immobiliare<strong>Arca</strong> Assicurazioni, nei limiti del massimale unico indicato nella scheda di polizza, si obbliga atenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studiprofessionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare qualicivilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) perdanni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose edanimali, per fatti avvenuti nell’area di pertinenza del fabbricato in relazione ai seguenti rischi:a) relativamente ai conduttori di appartamenti adibiti ad abitazione e loro dipendenze, per laresponsabilità civile di tutti i componenti del nucleo familiare per fatti verificatisi nell’ambitodella loro vita privata;b) relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali e loro dipendenze, per la responsabilitàcivile loro derivante dall’uso dei locali occupati e dell’arredamento ivi esistente, comunqueesclusa la responsabilità derivante dall’esercizio della specifica attività professionale.La garanzia non comprende i danni arrecati da animali.Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi le persone che, prestando la loroopera a favore dell’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.Art. 16 – Esclusioni relative alla responsabilità civile della proprietà e conduzione delfabbricatoAi fini della garanzia Responsabilità civile non sono considerati terzi:a) se conviventi con l’Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parenteo affine;b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci aresponsabilità illimitata, il suo amministratore e le persone che si trovino con loro neirapporti di cui al comma precedente;c) le persone addette al servizio del fabbricato che, essendo in rapporto di dipendenza conl’Assicurato, ed essendo soggette all’obbligo di assicurazione all’Inail subiscano ildanno in occasione di lavoro o di servizio;d) le persone che subiscono il danno mentre svolgono attività di straordinariamanutenzione del fabbricato.La garanzia non comprende i danni:a) causati da:- atti dolosi dell’Assicurato, del Contraente o dei loro familiari;- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;- detenzione o uso di esplosivi o sostanze radioattive;- furto;- esercizio di attività personali dell’Assicurato, degli inquilini e condomini o lorofamiliari, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile del conduttore;- umidità, stillicidio, gelo, insalubrità dei locali;- spargimento di acqua, qualunque ne sia la causa. L’esclusione per i danni daspargimento d’acqua non vale per quanto garantito dalla R.C. del conduttore;- derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati,direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasialtra sostanza contenente in qualsiasi forma l’asbesto;- derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;b) avvenuti in occasione di:- guerra, insurrezione generale, occupazione militare, invasione;Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 11 di 19 aggiornato a luglio 2007


- esplosioni o emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni delnucleo dell’atomo;c) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga aqualsiasi titolo;d) per i quali siano previste le garanzie di cui all’art. 1 della Sezione Incendio.Art. 17 – Responsabilità civile del capofamiglia<strong>Arca</strong> Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale unico indicato nella scheda di polizza, atenere indenne:a) i soggetti che risiedono stabilmente con l’Assicurato;b) il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni dell’Assicurato anche se non conviventi;di quanto gli stessi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento perdanni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali attinenti alla vitaprivata.Art.18 – Esclusioni relative alle R.C. del capofamigliaSono esclusi i danni:a) causati durante l’esercizio di ogni tipo di attività professionale;b) derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o bene che le persone assicurateabbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;c) causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, diveicoli a motore, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore e di aeromobili;d) derivanti dall’esercizio della caccia;e) derivanti dall’uso e dalla detenzione di armi da fuoco;f) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di animalig) derivanti dalla proprietà di abitazione diversa da quella indicata in polizza;h) conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, neilocali abitati dall’Assicurato stesso e dai suoi familiari;i) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati,direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altrasostanza contenente in qualsiasi forma l’asbesto;j) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;k) causati dall’impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, dainquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, nonché dell’ambiente.Non sono considerati terzi:l) i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonchéle persone che risiedono stabilmente con lo stesso;m) i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportiveanche non agonistiche svolte sotto l’egida delle competenti federazioni.Art. 19 – Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:a) darne avviso ad <strong>Arca</strong> Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta su apposito modulo“richiesta di indennizzo”;b)relativamente al sinistro, comunicare tempestivamente: notizie, domande od azioniavanzate dall’infortunato, danneggiato o dagli aventi diritto adoperandosi perl’acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasiriconoscimento di responsabilità.L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale deldiritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..Art. 20 - MassimaleE’ stabilito che il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta il limite diindennizzo anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 12 di 19 aggiornato a luglio 2007


Art. 21 - Valore del fabbricato e assicurazione parzialeSe il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, stimato al momento del sinistro, eccededi oltre il 20% il costo dichiarato, <strong>Arca</strong> Assicurazioni risponde del danno in proporzione alrapporto tra il costo dichiarato maggiorato del 20% e il costo di ricostruzione stimato.Art. 22 - Gestione delle vertenzeLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, oveoccorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa control’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato per il danno cui siriferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite inproporzione del rispettivo interesse.La Società, peraltro, spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essadesignati e non risponde di multe o ammende. La facoltà della Società di assumere la gestionedella vertenza in sede penale è tramutata, nel limite complessivo dell’importo stabilito e per il solopagamento delle parcelle di legali o tecnici da essa designati, in obbligo contrattuale se ilprocedimento penale in corso al momento della tacitazione del danneggiato prosegua, purché siapromosso su iniziativa della pubblica o privata accusa.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 13 di 19 aggiornato a luglio 2007


Modulo di denuncia sinistroDa inviare tramite raccomandata a:Spett.le <strong>Arca</strong> Assicurazioni S.p.A.Servizio Sinistri – Rami ElementariVia San Marco, 4837138 VeronaDATI DELL’ASSICURATOPolizza <strong>Mutuo</strong> Più - Danni di <strong>Arca</strong> Assicurazioni S.p.A.N° CONTRATTOCognome e nomeLuogo e data di nascitaCodice fiscale/PIProfessioneResidenteTel. Sig. :Reperibilità: giorni Dalle ore alle oreDESCRIZIONE DELL’EVENTO Garanzia Incendio Garanzia RC GeneraleData e ora Autorità intervenute Località di accadimento del sinistroCausa e descrizione dell’eventoTerzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):Descrizione danniEventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)Conto corrente sul quale <strong>Arca</strong> Assicurazioni può effettuare il pagamento dell’indennizzo:C/C n°Intestato aBanca ABI CABFirma del denuncianteDataCondizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 14 di 19 aggiornato a luglio 2007


Documentazione da allegare:Relativamente alla Garanzia Incendio si prega inviare:• Denuncia dettagliata di sinistro (anche via fax)• Modulo di adesione o altra documentazione comprovante l’accensione del mutuo c/o ilcontraente• Indicazione Autorità intervenute• Eventuali preventivi di spesa (se in possesso)Per casi particolari è facoltà della Compagnia richiedere ulteriore documentazione.Relativamente alla Garanzia RC GENERALE si prega inviare:• Denuncia dettagliata di sinistro (anche via fax) indicando il codice fiscale del danneggiato• Modulo di adesione o altra documentazione comprovante l’accensione del mutuo c/o ilcontraente• Documentazione relativa alla quantificazione del danno• Indicazione eventuale Autorità intervenuteQualora si rendesse necessario, per agevolare la liquidazione del danno, è facoltà dellacompagnia richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 15 di 19 aggiornato a luglio 2007


Nota Informativa(art. 123 D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175)La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al contraente (persona fisica o giuridica chesottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie preliminari alla conclusionedel contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs. 175 del17 marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio1995), concernente l’attuazione della Direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione direttadiversa dall’assicurazione sulla vita e in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n.303 del 2 giugno 1997.a) Informazioni relative alla Società (Impresa Assicuratrice)L’Impresa Assicuratrice è <strong>Arca</strong> Assicurazioni S.p.A., con sede legale e direzione a Verona, CAP37138, via S. Marco, 48.L’impresa è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 330 del11settembre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1996.b) Legislazione applicabile al contrattoAl contratto si applica la legge italiana. Qualora si trattasse di assicurazione non obbligatoria, ècomunque facoltà delle parti concordare l’applicazione di una diversa legislazione a sensi dell’art.122 del D.Lgs. n. 175/95, sulla quale prevarranno in ogni caso le norme imperative di dirittoitaliano.c) Gestione dei reclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essereinoltrati per iscritto ad <strong>Arca</strong> Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all’indirizzo di postaelettronica: reclami@arcassicura.it). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito delreclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersiall’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’espostodella documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversieinerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, si ricorda chepermane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemiconciliativi ove esistenti.d) Termini di prescrizione dei Diritti derivanti dal contrattoI diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si èverificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile.Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzoha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.e) Dichiarazioni inesatte e reticenzeLe dichiarazioni del contraente e dell’assicurato, relativi alle circostanze del rischio, devono esserenecessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebberoinfatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o lamancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e1894 Codice Civile.f) Si richiama l’attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente lecondizioni contrattuali prima di sottoscrivere il contratto, al fine di comprendereesattamente diritti e obblighi da esso conseguenti.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 16 di 19 aggiornato a luglio 2007


Informativa sulla tutela dei dati personaliAi sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei datipersonali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:1) Finalità del trattamento dei datiI dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività della Società e in particolare iltrattamento:a) è diretto all’espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti egestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativae riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;b) è diretto all’espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallanormativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge(es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);c) può anche essere diretto all’espletamento delle finalità di informazione e promozionecommerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del <strong>Gruppo</strong>, nonché per ilcompimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.2) Modalità del trattamento dei datiIl trattamento:a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1,lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senzal’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, laconservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, ilraffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, lacancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telematici ocomunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, inmodo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione,operanti anche all’estero, facenti parte del settore assicurativo, a esempio: assicuratori,coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers e altri canali didistribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata lagestione e/o la liquidazione dei sinistri e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione(a esempio, altre Società del <strong>Gruppo</strong> di appartenenza, banche e SIM), nonché da Società diservizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei datiFerma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali puòessere:a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (a esempio antiriciclaggio,Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, ecc);b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione deirapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione o di promozione commerciale diprodotti nei confronti dell’interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per larilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.Il consenso che chiediamo all’interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamenteinerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalleautorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.I dati sensibili sono quelli definiti dall’art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo statodi salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indaginipenali).4) Conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei datiL’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali:a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere o eseguire i relativicontratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 17 di 19 aggiornato a luglio 2007


) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici inessere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e dipromozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato.5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito didiffusione dei datiI dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori,coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzionequali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata lagestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settoreassicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, allequali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell’industria assicurativadalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell’Industria, del commercio, dell’artigianato,CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati èobbligatoria (a esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile edei trasporti in concessione); ad altre Società del <strong>Gruppo</strong> (Società controllanti, controllate ocollegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per lafornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attivitàcommerciali promosse dalla Società.I dati personali non sono soggetti a diffusione.6) Diritti dell’interessatoL’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto di ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensidell’art. 5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati oche possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio delloStato, di responsabili o incaricati.L’interessato ha diritto di ottenere:a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione dilegge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per iquali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, ancheper quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzimanifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti alloscopo della raccolta;d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o divendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o lecategorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità diresponsabili o incaricati, l’interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso <strong>Arca</strong> AssicurazioniS.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045.8182111, Fax 045.8102034, e-mail:privacy@arcassicura.it7) Titolare e responsabili del trattamentoTitolare del trattamento dei dati è <strong>Arca</strong> Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generalein qualità di delegato del Titolare.L’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da <strong>Arca</strong> Assicurazioni S.p.A. èconsultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 18 di 19 aggiornato a luglio 2007


E presso• la sede della SOCIETÀ in Verona, Via San Marco, 48.• l’agenzia di <strong>Arca</strong> Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 43.Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa “<strong>Mutuo</strong> Più – Danni” – Pagina 19 di 19 aggiornato a luglio 2007

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