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Luogo e data

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ART. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO<br />

Le Coperture Assicurative sono prestate dalle Compagnie di Assicurazione dietro corresponsione da parte<br />

di ogni Assicurato di un premio unico ed anticipato.<br />

Il premio è calcolato in percentuale dell’importo totale del finanziamento e in base alla durata dello stesso.<br />

Tale premio viene versato dagli Assicurati, che hanno sottoscritto il Modulo di Adesione, al momento della<br />

stipula del Finanziamento.<br />

L’importo del premio unico è determinato moltiplicando il tasso di premio pari allo 0,025% per la durata del<br />

finanziamento (in numero di mesi interi), per l’importo totale del finanziamento.<br />

L’importo del premio è comprensivo del premio per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità<br />

Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’Impiego. Tali coperture sono prestate da Aviva Italia<br />

S.p.A. a seguito di una Convenzione stipulata tra Aviva S.p.A. – che pertanto assume la figura di Contraente<br />

delle Polizze Collettive Danni e corrisponde il relativo premio - e Aviva Italia S.p.A..<br />

Nel Modulo di adesione viene indicato l’importo del Premio unico da corrispondere da parte di ogni<br />

Assicurato.<br />

In caso di più Cointestatari dello stesso Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del finanziamento,<br />

il Premio per ogni Assicurato è calcolato sulla base della quota percentuale dell’importo totale del<br />

Finanziamento relativa ad ogni Cointestatario.<br />

ART. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, SURROGA, ACCOLLO DEL<br />

FINANZIAMENTO<br />

In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento (non dovuta a liquidazione<br />

dell’Indennizzo per Morte o per Invalidità Totale Permanente di un Assicurato ), ovvero nei casi di surroga o<br />

di accollo del Finanziamento, la Copertura Assicurativa viene annullata dalla <strong>data</strong> di anticipata<br />

estinzione/surroga/accollo del Contratto di Finanziamento.<br />

La Compagnia di Assicurazione restituirà all’Assicurato/agli Assicurati, congiuntamente alla Contraente per<br />

il tramite della stessa, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo<br />

la seguente formulazione:<br />

R = Pn x ((N – K – 2) x (N – K – 1)) / (N x (N + 1)<br />

dove<br />

• R è il rimborso<br />

• Pn è il premio versato moltiplicato per il coefficiente 0,994<br />

• N è la durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi (compreso l’eventuale<br />

preammortamento)<br />

• K è il numero effettivo di mesi di permanenza in copertura espressa in mesi interi.<br />

L’importo rimborsato all’Assicurato/agli Assicurati è comprensivo della parte di premio delle Coperture Danni<br />

(Invalidità Totale Permanente – Inabilità Temporanea Totale – Ricovero Ospedaliero – Perdita d’Impiego)<br />

relativo al periodo di assicurazione non goduto, che viene rimborsato da Aviva Italia S.p.A. (Compagnia di<br />

Assicurazione) ad Aviva S.p.A. (Contraente della Convezione per le Coperture Danni).<br />

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Copia Assicurato

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