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Luogo e data

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Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati<br />

consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito<br />

internet dell’ISVAP (www.isvap.it).<br />

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi<br />

a) UniCredit Banca non detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale<br />

sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;<br />

b) Nessuna impresa di assicurazione, o sua controllante, detiene una partecipazione<br />

diretta, o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di UniCredit<br />

Banca;<br />

c) UniCredit Banca propone contratti di più imprese di assicurazione, in assenza di<br />

obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più<br />

imprese di assicurazione. Il contraente (*) ha il diritto di richiedere la denominazione<br />

delle imprese di assicurazione con le quali UniCredit Banca ha o potrebbe avere<br />

rapporti d’affari.<br />

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente (*)<br />

a) I premi pagati dal contraente (*) a UniCredit Banca e le somme destinate ai risarcimenti<br />

o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Banca, costituiscono<br />

patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di UniCredit Banca;<br />

b) E’ facoltà del contraente (*) , ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità<br />

Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa. Il contraente (*) , qualora non<br />

dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da<br />

parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi<br />

all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 -00187 Roma,<br />

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.<br />

Unicredit Banca S.p.A<br />

(*) In caso di polizze collettive le informazioni sono rese all'assicurato, ai sensi dell'art. 56 del regolamento Isvap<br />

n. 5 del 16 ottobre 2006<br />

COPIA CLIENTE Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione polizza - 7B in sede - sez. D - Ed. 01/10- Mod. BR0636/02 Pag. 2 / 2

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