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Condizioni di Polizza "Capitello a Premi Unici Ricorrenti" n ... - Assidir

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– in uscita, con valuta 31.12, per quelle Società Coassicuratrici chehanno ottenuto un tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento retrocesso inferiore al Tasso<strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire un importo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra ilred<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o attribuito ed il proprio red<strong>di</strong>to attribuito.Le “Società Coassicuratrici” che hanno conseguito un saldo negativodovranno ricevere con valuta 31.12 dalle “Società Coassicuratrici” chehanno conseguito un saldo positivo un conguaglio pari al saldo negativostesso.Al 31 <strong>di</strong>cembre dell’esercizio successivo le “Società Coassicuratrici” cheavranno benefi ciato del conguaglio dovranno corrispondere alle “SocietàCoassicuratrici” che hanno versato il conguaglio un importo pari all’interessecalcolato sul conguaglio ricevuto per il periodo <strong>di</strong> un anno ad untasso pari al 5% del Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire”.Le “Società Coassicuratrici” hanno la facoltà <strong>di</strong> recedere dalla Convenzione.A tal fi ne l’Impresa Assicuratrice recedente è tenuta a comunicare il propriorecesso, a mezzo lettera raccomandata, al Contraente ed alle restanti“Società Coassicuratrici”, compresa la Società Delegataria.Tale comunicazione <strong>di</strong> recesso dovrà essere effettuata entro il 30.09dell’anno ed avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12 dello stesso anno.All’Impresa Assicuratrice recedente rimarranno in carico tutti gli obblighiriguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data <strong>di</strong> effetto del recesso,nonchè i sinistri avvenuti entro le ore 24 della data <strong>di</strong> effetto delrecesso, ancorchè denunciati successivamente a tale data.L’Impresa Assicuratrice recedente sarà tenuta a trasferire le riserve matematichedelle prestazioni maturate, rivalutate fi no alla data <strong>di</strong> effetto delrecesso, entro 30 giorni da tale data, alle restanti “Società Coassicuratrici”alle quali è stata assegnata una quota <strong>di</strong> partecipazione alla Convenzione3141, le quali si obbligano ad assorbire la quota <strong>di</strong> partecipazione e leriserve matematiche dell’Impresa recedente proporzionalmente alle loroquote, ricalcolate rapportandole al totale delle quote residue.Il trasferimento delle riserve matematiche dell’Impresa Assicuratrice recedentedovrà essere attuato me<strong>di</strong>ante la corresponsione in contanti, allerestanti “Società Coassicuratrici” <strong>di</strong> cui al capoverso precedente, del valoredelle riserve matematiche rivalutate alla data <strong>di</strong> effetto del recesso.Qualora il recesso venga esercitato dalla Società Delegataria, decadel’obbligo per le “Società Coassicuratrici” <strong>di</strong> assorbire le Riserve matematichedella Recedente. In tale circostanza alla Recedente rimarranno incarico tutti gli obblighi e i <strong>di</strong>ritti derivanti dall’attività <strong>di</strong> Delega. Nel caso incui le “Società Coassicuratrici”, scelgano <strong>di</strong> assorbire le Riserve matematichesuddette, con accordo tra le Parti, si procederà obbligatoriamente22 <strong>di</strong> 32

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