12.07.2015 Views

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e ...

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e ...

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

formulario <strong>di</strong> trasporto <strong>dei</strong> rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativoall'annotazione sul registro <strong>di</strong> cui al decreto ministeriale n. 148/1998.Analogamente i concessionari <strong>di</strong> veicoli potranno annotare la presa in <strong>carico</strong> e lo s<strong>carico</strong><strong>dei</strong> veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro <strong>di</strong> cui al Dlgs. 30 aprile 1992,n. 285;h) l'annotazione in <strong>carico</strong> e s<strong>carico</strong> effettuata sul registro deve essere riferita ad ognisingolo formulario;i) i soggetti che effettuano attività <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione e commercio con detenzione <strong>dei</strong> rifiutisono equiparati, ai fini della tenuta <strong>dei</strong> <strong>registri</strong>, ai soggetti che effettuano attività <strong>di</strong>recupero e smaltimento; quin<strong>di</strong>, l'obbligo <strong>di</strong> annotazione va adempiuto entro le 24 ore dallapresa in <strong>carico</strong>;j) il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione o <strong>di</strong>commercializzazione senza che l'interme<strong>di</strong>ario o il commerciante ne abbia la detenzione.In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed aifini dell'integrazione con il registro, l'interme<strong>di</strong>ario dovrà allegare copia fotostatica delformulario.k) i soggetti sottoposti all'obbligo <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> <strong>di</strong> <strong>carico</strong> e s<strong>carico</strong> possono tenere un soloregistro per le <strong>di</strong>verse attività in<strong>di</strong>cate al punto 2, dell'allegato A-1, al decreto ministerialen. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attivitàsvolte.Tuttavia, nel caso <strong>di</strong> più impianti <strong>di</strong>stinti all'interno <strong>di</strong> un medesimo stabilimento ogniimpianto dovrà <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un registro <strong>di</strong> <strong>carico</strong> e s<strong>carico</strong>;i) il registro <strong>di</strong> <strong>carico</strong> e s<strong>carico</strong> <strong>di</strong> cui al precedente decreto ministeriale n. 148/98 deveessere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati;m) in caso <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong> rifiuti speciali della stessa tipologia ed in<strong>di</strong>viduati con lo stessoco<strong>di</strong>ce (CER) da parte <strong>di</strong> un unico raccoglitore/trasportatore presso piùproduttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unicaannotazione sul proprio registro <strong>di</strong> <strong>carico</strong> e s<strong>carico</strong>. La registrazione unica, però, dovrà

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!