Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e ...
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e ...
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
predetta iscrizione deve risultare dall'apposita <strong>di</strong>chiarazione riportata in fine del punto 3della prima sezione del formulario. A tal fine il produttore che effettua il trasporto devebarrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole "trasporto <strong>di</strong> rifiuti non pericolosiprodotti nel proprio stabilimento" e dopo la preposizione "<strong>di</strong>" in<strong>di</strong>care il luogo e lostabilimento <strong>di</strong> produzione <strong>dei</strong> rifiuti trasportati. Ovviamente quando i rifiuti non pericolosisono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, il punto 3 del formulario, non deveessere compilato, limitatamente ai seguenti dati identificativi: "Trasportatore delrifiuto.........CF...................... N. AUT/ALBO...........del.............". La medesima procedura siapplica agli impren<strong>di</strong>tori agricoli nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30aprile 1998, n. 173;s) le caratteristiche chimico-fisiche, <strong>di</strong> cui alla casella 5, terza sezione, dell'allegato B, aldecreto ministeriale n. 145/1998, che devono essere specificate nel caso in cui i rifiutisiano avviati allo smaltimento in <strong>di</strong>scarica, sono quelle necessarie per accertare lacompatibilità del rifiuto con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, deldecreto ministeriale n. 141/1998;t) alla voce "quantità" della casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministerialen. 145/1998, deve sempre essere in<strong>di</strong>cata la quantità <strong>di</strong> rifiuti trasportati. Inoltre, dovràessere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino." nelcaso in cui per la natura del rifiuto o per l'in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> pesatura sipossano, rispettivamente, verificare variazioni <strong>di</strong> peso durante il trasporto o una nonprecisa corrispondenza tra la quantità <strong>di</strong> rifiuti in partenza e quella a destinazione;u) il trasporto <strong>di</strong> olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall'allegato F aldecreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto <strong>di</strong> rifiutivenga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli <strong>di</strong>versi o da trasportatori <strong>di</strong>versi, gliestremi identificativi <strong>dei</strong> <strong>di</strong>versi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), <strong>dei</strong> <strong>di</strong>versimezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma <strong>di</strong>assunzione <strong>di</strong> responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano iltrasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni".