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Rapporto 2005 - Territorio - Regione Emilia-Romagna

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<strong>Rapporto</strong> annuale SITAR <strong>2005</strong><strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>1.3 Il quadro legislativoDurante il <strong>2005</strong> sono state apportate diverse modificazioni ed integrazioni al quadronormativo relativo agli appalti pubblici. In particolare, hanno subito interventi la legge11 febbraio 1994, n. 109 e il dpr 21 dicembre 1999, n. 554. In alcuni casi, inoltre, visono state disposizioni che hanno innovato il quadro normativo senza essere stateinserite nel corpo della l. 109/94 e ss.mm.ii. o del dpr 554/99 e ss.mm.ii..I provvedimenti che hanno introdotto le novità in questione sono stati la leggecomunitaria per il 2004 (legge n. 62 del 18 aprile <strong>2005</strong>), il c.d. decreto competitività(legge 14 maggio <strong>2005</strong>, n. 80) e la legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre<strong>2005</strong>, n. 266).1.3.1 Legge comunitaria per il 2004 (legge n. 62 del 18 aprile <strong>2005</strong>)Di grande rilievo la modifica apportata all’art. 2, comma 1 della l. 109/94 mediantel’inserimento del terzo periodo. Tale variazione riguarda la disciplina applicabile agliappalti c.d. misti, ovvero a quegli appalti che hanno come oggetto tanto l’esecuzione dilavori, quanto la prestazione di servizi o la fornitura di beni.Se con il testo dell’art. 2, comma 1 cit. precedentemente in vigore la disciplinaapplicabile era individuata tramite un criterio esclusivamente quantitativo (in forza delquale la disciplina della l. 109/94 e ss.mm.ii. era applicabile agli appalti misti ovel’importo dei lavori da eseguire assumesse rilevo economico superiore al 50% deltotale del contratto), ora detto criterio non trova applicazione quando i lavori, anche sedi rilievo economico superiore al 50%, abbiano carattere meramente accessoriorispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. La modifica in commento ha,dunque, stabilito l’applicabilità di un criterio di tipo qualitativo.Un’altra innovazione riguarda la sostituzione del comma 11 quater dall’art. 8 della l.109/94, in tema di certificazione di qualità. In base al testo attualmente vigente, ilpossesso da parte delle imprese di certificazione di qualità conforme alle normeeuropee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza dielementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, comporta solo il beneficio dellariduzione del 50% della cauzione definitiva, mentre tale fatto non assume più rilievo aifini dell’appalto concorso.Quanto all’art. 17 della legge, esso è stato oggetto di diversi interventi modificativi:• al comma 6, la lettera b) è stata modificata specificando che le società diingegneria possono essere costitute anche nella forma di società cooperativa nonin possesso dei requisiti delle società tra professionisti di cui alla lett. a) delmedesimo comma;• al comma 12, il nuovo testo elimina la possibilità di affidare fiduciariamente gliincarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro: per dettiaffidamenti sarà necessario procedere nel rispetto dei principi di nondiscriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;• il nuovo testo del comma 14, integralmente sostituito dalla legge comunitaria per il2004, stabilisce che per affidare direttamente la direzione dei lavori al progettista,nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superiElaborazioneQUASAP19

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