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Rapporto 2005 - Territorio - Regione Emilia-Romagna

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<strong>Rapporto</strong> annuale SITAR <strong>2005</strong><strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>L’affidamento al soggetto individuato con le modalità illustrate, avviene allemedesime condizioni economiche che questi aveva proposto in sede di offerta. Ovetutti i soggetti interpellati risultino falliti o indisponibili, le stazioni appaltanti, a norma delcomma 12 quater del citato art. 5, possono procedere all'affidamento delcompletamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando,in deroga alla normativa vigente, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento edella normativa comunitaria. In quest’ultimo caso, l'affidamento con proceduranegoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originarioeventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nelfrattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20agosto 2002 n. 190.È, infine previsto che, qualora il fallimento o la risoluzione contrattualedell’appaltatore intervengano quando i lavori sono già stati realizzati per unapercentuale poari ad almeno il 70%, e qualora l’importo dei lavori ancora da eseguirenon sia superiore a tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possano affidare ilcompletamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata illustrata inprecedenza, senza preventivamente procedere all’interpello.Il decreto competitività ha, inoltre, innovato significativamente l’istituto dell’arbitrato,sostituendo il comma 2 dell’art. 32 della l. 109/94 e ss.mm.ii.. A seguito di dettamodifica, si prevede che ai giudizi arbitrali si applichino le disposizioni del codice diprocedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del d.m. 2 dicembre2000 n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffedi cui all'allegato al d.m.. Secondo le modifiche apportate dalla l. 80/05, ma che sonostate oggetto di un’ulteriore innovazione che si vedrà oltre, all'atto del deposito del lododoveva essere corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila delvalore della relativa controversia.Sempre in tema di modifiche all’art. 32 delle l. 109/94, è ora previsto che, in caso dimancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente,provveda la Camera arbitrale, scegliendolo nell'apposito albo. Solo ai giudizi costituitiin tal modo si applicano integralmente le norme di procedura di cui al citato d.m. 2dicembre 2000, n. 398.Le modifiche di cui si è detto fanno salve le procedure arbitrali definite o anche solointrodotte alla data di entrata in vigore della legge 80/05, purché risultino rispettate ledisposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, o quellecontenute nell'articolo 32 della legge Merloni.1.3.3 La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre <strong>2005</strong>, n. 266)Da ultimo, occorre analizzare quanto, nel quadro normativo degli appalti, è statoinnovato a seguito della legge finanziaria per il 2006, la quale ha, innanzitutto,ulteriormente modificato il testo del comma 2 dell’art. 32 della l. 109/94 e ss.mm.ii.,elevando la somma da corrispondere all’atto di deposito del lodo all’uno per mille delvalore della controversia (come visto, tale somma era, a seguito della l. 80/05, l’uno perdiecimila).ElaborazioneQUASAP21

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