<strong>Rapporto</strong> annuale SITAR <strong>2005</strong><strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>L’affidamento al soggetto individuato con le modalità illustrate, avviene allemedesime condizioni economiche che questi aveva proposto in sede di offerta. Ovetutti i soggetti interpellati risultino falliti o indisponibili, le stazioni appaltanti, a norma delcomma 12 quater del citato art. 5, possono procedere all'affidamento delcompletamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando,in deroga alla normativa vigente, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento edella normativa comunitaria. In quest’ultimo caso, l'affidamento con proceduranegoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originarioeventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nelfrattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20agosto 2002 n. 190.È, infine previsto che, qualora il fallimento o la risoluzione contrattualedell’appaltatore intervengano quando i lavori sono già stati realizzati per unapercentuale poari ad almeno il 70%, e qualora l’importo dei lavori ancora da eseguirenon sia superiore a tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possano affidare ilcompletamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata illustrata inprecedenza, senza preventivamente procedere all’interpello.Il decreto competitività ha, inoltre, innovato significativamente l’istituto dell’arbitrato,sostituendo il comma 2 dell’art. 32 della l. 109/94 e ss.mm.ii.. A seguito di dettamodifica, si prevede che ai giudizi arbitrali si applichino le disposizioni del codice diprocedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del d.m. 2 dicembre2000 n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffedi cui all'allegato al d.m.. Secondo le modifiche apportate dalla l. 80/05, ma che sonostate oggetto di un’ulteriore innovazione che si vedrà oltre, all'atto del deposito del lododoveva essere corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila delvalore della relativa controversia.Sempre in tema di modifiche all’art. 32 delle l. 109/94, è ora previsto che, in caso dimancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente,provveda la Camera arbitrale, scegliendolo nell'apposito albo. Solo ai giudizi costituitiin tal modo si applicano integralmente le norme di procedura di cui al citato d.m. 2dicembre 2000, n. 398.Le modifiche di cui si è detto fanno salve le procedure arbitrali definite o anche solointrodotte alla data di entrata in vigore della legge 80/05, purché risultino rispettate ledisposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, o quellecontenute nell'articolo 32 della legge Merloni.1.3.3 La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre <strong>2005</strong>, n. 266)Da ultimo, occorre analizzare quanto, nel quadro normativo degli appalti, è statoinnovato a seguito della legge finanziaria per il 2006, la quale ha, innanzitutto,ulteriormente modificato il testo del comma 2 dell’art. 32 della l. 109/94 e ss.mm.ii.,elevando la somma da corrispondere all’atto di deposito del lodo all’uno per mille delvalore della controversia (come visto, tale somma era, a seguito della l. 80/05, l’uno perdiecimila).ElaborazioneQUASAP21
<strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> <strong>Rapporto</strong> annuale SITAR <strong>2005</strong>Inoltre, il comma 71 della finanziaria in commento ha disposto che i corrispettividovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32della l. 109/94, siano direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.Di grande rilievo la novità introdotta dai commi 65 e ss. e riguardante le modalità difinanziamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che viene addossato aisoggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza secondo le modalità da indicarein un atto deliberativo dell’Autorità stessa e sottoposte al Presidente del Consiglio deiministri per l’approvazione, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.Da ultimo, il comma 207 della l. 266/05 ha interpretato il comma 1 dell’art. 18 dellal. 109/94, stabilendo che la somma dovuta a titolo di contributo alla progettazioneinterna, ivi disciplinato, si intende comprensiva anche degli oneri previdenziali eassistenziali a carico dell’amministrazione.1.4 Le direttive europee ed il Codice Unico dei contratti pubbliciRispetto al contesto complessivo di riferimento infine, non possiamo non segnalarela novità delle direttive europee sugli appalti che gli stati membri avrebbero dovutorecepire entro il <strong>2005</strong>. Il Governo Italiano lo ha fatto con un decreto legislativo, in basealla delega fissata con la legge comunitaria del 2004, definendo un Codice Unico deicontratti pubblici.La prima riflessione che possiamo fare è se si possa fare una riforma degli appaltipubblici, in questo caso di tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi, di forniture e pertutti gli importi possibili, sopra e sotto le soglie europee, con un semplice decretolegislativo e senza un confronto con il parlamento, con le regioni, con leamministrazioni e gli operatori interessati.Il problema infatti è che il decreto legislativo, con il quale il governo ha recepito ledirettive, in realtà riscrive tutta la normativa in materia, proponendoci, appunto, in modosurrettizio una vera e propria riforma nella quale si sommano, secondo molti, eccessi didelega e seri profili di incostituzionalità.Stiamo parlando infatti di un decreto legislativo con il quale si va a ridefinire leregole di tutto il mercato degli investimenti pubblici. Parliamo di un mercato di oltre 50miliardi di euro, nel quale sono coinvolte migliaia di amministrazioni pubblichecommittenti e centinaia di migliaia di imprese interessate.Di fronte al rilievo di un provvedimento di questa portata, oltre alla inadeguatezzadello strumento normativo e l’assenza del coinvolgimento delle istituzioni e deglioperatori interessati, ci pare che vi sia anche una preoccupante disattenzione di tutte leforze politiche e degli organi di informazione. Stiamo infatti parlando di una riformaepocale, più importante e vasta della stessa legge Merloni, per la quale furonoimpegnati, giustamente, mesi e mesi di confronti ed audizioni in Parlamento e nelpaese.Va anche chiarito che il Codice deve essere valutato alla luce di altri dueprovvedimenti normativi: il decreto legislativo di ricognizione dei principi sul Governodel <strong>Territorio</strong> e la legge finanziaria 2006, che collocano il Codice all’interno di unascelta che, da una parte, fa convergere tutti i poteri e le competenze in materia alloStato centrale, anche su quelle che invece sono riconosciute dalla Costituzione alleRegioni e, dall’altro, mira a far gravare pesantemente sulle amministrazioni territoriali22ElaborazioneQUASAP
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