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la disciplina del diritto d'opzione alla luce del d.lgs. n. - Scuola ...

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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’OPZIONE ALLA LUCE DEL D.LGS. N.6/2003Sommario: 1. Introduzione – 2. La tito<strong>la</strong>rità <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> d’opzione – 3. Le modalità di offerta in opzione– 4. L’esclusione o <strong>la</strong> limitazione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione – 5. La possibilità di <strong>del</strong>ega all’organoamministrativo.1. INTRODUZIONEIl <strong>diritto</strong> di opzione è il <strong>diritto</strong> degli attuali soci ad essere preferiti ai terzi in sede disottoscrizione <strong>del</strong>l’aumento <strong>del</strong> capitale sociale a pagamento. Tale prerogativa dei vecchi soci rispondead una serie di finalità 1 :in primis, ha lo scopo di mantenere inalterata <strong>la</strong> proporzione in cui ciascun socio partecipa al<strong>la</strong>volontà sociale (cosiddetta “funzione amministrativa”);in secondo luogo, esso serve a mantenere inalterato il valore reale <strong>del</strong><strong>la</strong> partecipazione azionariain presenza di riserve accumu<strong>la</strong>te (cosiddetta “funzione patrimoniale”). Invero, tale valore si ridurrebbese le azioni fossero sottoscritte da terzi ad u prezzo inferiore al valore effettivo <strong>del</strong>le azioni già incirco<strong>la</strong>zione.Per tutti i suddetti motivi, ci si rende conto che il <strong>diritto</strong> di opzione ha un proprio valoreeconomico, spesso anche non indifferente, che l’azionista può facilmente monetizzare, cedendolo aterzi, qualora decida di non sottoscrivere le nuove azioni a pagamento. In ogni caso, esso rappresentaun <strong>diritto</strong> <strong>del</strong> socio, il quale, però, non è <strong>del</strong> tutto intangibile: invero, <strong>la</strong> società che ha <strong>del</strong>iberatol’aumento a pagamento <strong>del</strong> capitale deve preliminarmente offrire in sottoscrizione le azioni di nuovaemissione ai tito<strong>la</strong>ri <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione 2 , a meno che decida di limitarlo o di escluderlo nelle ipotesi e1 Così G. F. Campobasso, Diritto commerciale, II, UTET, Torino, 1999, pp. 440 ss.2 Art. 2441 c. c. : “Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione aisoci in proporzione al numero <strong>del</strong>le azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il <strong>diritto</strong> di opzione spetta anche aipossessori di queste, in concorso con i soci, sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong> rapporto di cambio.L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio <strong>del</strong> registro <strong>del</strong>le imprese. Salvo quanto previsto dalle leggispeciali per le società quotate sui mercati rego<strong>la</strong>mentati, per l’esercizio <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione deve essere concesso un terminenon inferiore a trenta giorni dal<strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong>l’offerta.Colo che esercitano il <strong>diritto</strong> di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno <strong>diritto</strong> di pre<strong>la</strong>zione nell’acquisto<strong>del</strong>le azioni e <strong>del</strong>le obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercatirego<strong>la</strong>mentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto <strong>del</strong><strong>la</strong> società,per almeno cinque riunioni entro il mese successivo al<strong>la</strong> scadenza <strong>del</strong> termine stabilito a norma <strong>del</strong> secondo comma.Il <strong>diritto</strong> di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione di aumento <strong>del</strong> capitale,devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate sui mercati rego<strong>la</strong>mentati lo statutopuò altresì escludere il <strong>diritto</strong> di opzione nei limiti <strong>del</strong> dieci per cento <strong>del</strong> capitale sociale preesistente, a condizione che ilprezzo di emissione corrisponda al valore di mercato <strong>del</strong>le azioni e ciò sia confermato in apposta re<strong>la</strong>zione dal<strong>la</strong> societàincaricata <strong>del</strong><strong>la</strong> revisione contabile.Quando l’interesse <strong>del</strong><strong>la</strong> società lo esige, il <strong>diritto</strong> di opzione può essere escluso o limitato con <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione di aumento dicapitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre <strong>la</strong> metà <strong>del</strong> capitale sociale, anche se <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione è presa inassemblea di convocazione successiva al<strong>la</strong> prima.Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione ai sensi <strong>del</strong> primo periodo <strong>del</strong>quarto comma o <strong>del</strong> quinto comma <strong>del</strong> presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con appositare<strong>la</strong>zione, dal<strong>la</strong> quale devono risultare le ragioni <strong>del</strong>l’esclusione o <strong>del</strong><strong>la</strong> limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da unconferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per <strong>la</strong> determinazione <strong>del</strong> prezzo di emissione. Lare<strong>la</strong>zione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggettoincaricato <strong>del</strong> controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni ilcollegio sindacale deve esprimere il proprio parere sul<strong>la</strong> congruità <strong>del</strong> prezzo di emissione <strong>del</strong>le azioni. Il parere <strong>del</strong> collegiosindacale e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione giurata <strong>del</strong>l’esperto designato dal tribunale <strong>del</strong>l’ipotesi prevista dal quarto comma devono restaredepositati nel<strong>la</strong> sede <strong>del</strong><strong>la</strong> società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia <strong>del</strong>iberato; isoci possono prendere visione. La <strong>del</strong>iberazione determina il prezzo di emissione <strong>del</strong>le azioni in base al valore <strong>del</strong>patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche <strong>del</strong>l’andamento <strong>del</strong>le quotazioni nell’ultimo semestre.1


secondo le modalità previste dal<strong>la</strong> legge. La suddetta <strong>disciplina</strong>, peraltro già prevista dal codice civile <strong>del</strong>1942, è stata recentemente riformata dal<strong>la</strong> riforma <strong>del</strong> nostro Diritto Societario, così come introdottodal D.<strong>lgs</strong>. n. 6 <strong>del</strong> 2003, senza però stravolgere l’originale impianto. La ratio <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> è, infatti,rimasta inalterata e consiste nel mantenere inalterata <strong>la</strong> percentuale di azioni e di voti con cui il sociopartecipa al<strong>la</strong> società, in modo tale da non modificare <strong>la</strong> struttura <strong>del</strong><strong>la</strong> compagine sociale e dimantenere invariato il valore reale <strong>del</strong><strong>la</strong> partecipazione in presenza di riserve accumu<strong>la</strong>te o createsi nelcorso <strong>del</strong><strong>la</strong> gestione.2. LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO D’OPZIONEHanno il <strong>diritto</strong> di opzione sulle azioni di nuova emissione:i tito<strong>la</strong>ri di qualsiasi categoria di azioni che risultino essere tali al momento <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong><strong>la</strong><strong>del</strong>ibera, in proporzione al numero <strong>del</strong>le azioni possedute 3 . Si ritiene che il <strong>diritto</strong> di opzione spetticomunque all’azionista anche in caso di pegno o usufrutto di azioni, per cui <strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> è <strong>la</strong> medesimao in caso di sequestro giudiziario 4 , o di sequestro conservativo 5 , come anche nel caso di pignoramentodi azioni;i possessori di obbligazioni convertibili in azioni <strong>del</strong><strong>la</strong> società che ha <strong>del</strong>iberato l’aumento, sul<strong>la</strong>base <strong>del</strong> rapporto di cambio. Gli obbligazionisti sono invece esclusi dal <strong>diritto</strong> di opzione se <strong>la</strong> societàemittente le obbligazioni è diversa dal<strong>la</strong> società le cui azioni sono offerte in conversione: è questo il caso<strong>del</strong><strong>la</strong> cosiddetta “conversione indiretta”.Se le nuove azioni offerte in opzione appartengono ad una categoria già esistente, esse devonoessere offerte in primo luogo agli azionisti <strong>del</strong><strong>la</strong> medesima categoria 6 . Se residuano azioni ordinariedopo l’offerta in opzione agli azionisti ordinari, esse sono offerte agli azionisti privilegiati, e viceversa.Se, invece, le nuove azioni offerte in opzione appartengono a categorie di azioni non ancoraesistenti o, pur appartenendo a diverse categorie, non rispettano <strong>la</strong> proporzione con quelle già emesse,ciascun azionista esercita il suo <strong>diritto</strong> d’opzione sulle nuove azioni appartenenti ad un’altra categoria 7 .Non si considera escluso né limitato il <strong>diritto</strong> di opzione qualora <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione di aumento <strong>del</strong> capitale preveda che leazioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> Commissionenazionale per le società e <strong>la</strong> borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio <strong>del</strong>l’attività di collocamento di strumentifinanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti <strong>del</strong><strong>la</strong> società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi trecommi <strong>del</strong> presente articolo. Nel periodo di detenzione <strong>del</strong>le azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non siastato esercitato il <strong>diritto</strong> di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il <strong>diritto</strong> di voto. Le spese <strong>del</strong>l’operazionesono a carico <strong>del</strong><strong>la</strong> società e <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione di aumento <strong>del</strong> capitale deve indicarne l’ammontare.Con <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong>l’assemblea presa con <strong>la</strong> maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il<strong>diritto</strong> di opzione limitatamente a un quarto <strong>del</strong>le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione aidipendenti <strong>del</strong><strong>la</strong> società o di società che <strong>la</strong> control<strong>la</strong>no o da cui è control<strong>la</strong>ta. L’esclusione <strong>del</strong>l’opzione in misura superiore alquarto deve essere approvata con <strong>la</strong> maggioranza prescritta nel quinto comma”.3 Secondo Campobasso, ciascun azionista può chiedere che gli vengano assegnate anche tutte le azioni rimaste inoptate; solose le richieste superano il numero <strong>del</strong>le azioni disponibili si dovrà procedere a riparto, in proporzione <strong>del</strong><strong>la</strong> partecipazionesociale <strong>del</strong> richiedente: cfr. G. F. Campobasso, Diritto commerciale, II, op. cit. , p.. 442. Sul punto, però, non vi è unitarietà divedute in dottrina: per una panoramica <strong>del</strong><strong>la</strong> situazione si rimanda, tra gli altri, a: Portale, in Giur. Comm., 1975, I, pp. 213 ss. ;Rivolta, in Riv. Dir. Civ., 1975, I, pp. 521 ss. ; Sor<strong>del</strong>li, in Giur. Comm., 1977, I, pp. 398 ss. ; Weigmann, in Giur. Comm., 1982,I, pp. 608 ss. ; Mucciarelli, in Riv. Soc., 1992, pp. 17 ss..4 Il sequestro giudiziario ha <strong>la</strong> funzione di custodia <strong>del</strong> bene, <strong>del</strong>le azioni nel nostro caso, in re<strong>la</strong>zione ad una controversiasul<strong>la</strong> proprietà o sul possesso <strong>del</strong>le stesse, ed è predisposto a favore <strong>del</strong>l’avente <strong>diritto</strong> che potrà quindi disporre <strong>del</strong>le azioniuna volta che si sia risolta <strong>la</strong> controversia”: così F. Lefebvre , Memento pratico Ipsoa – Società commerciali, Mi<strong>la</strong>no, Ipsoa Editore,2004, p. 836.5 “Il sequestro conservativo ha <strong>la</strong> funzione di conservare intatta <strong>la</strong> garanzia patrimoniale costituita dalle azioni, a favore <strong>del</strong>creditore <strong>del</strong>l’azionista che ha fondato timore che il debitore, nelle more <strong>del</strong>l’accertamento <strong>del</strong> credito, si spogli <strong>del</strong> propriopatrimonio diminuendo <strong>la</strong> garanzia patrimoniale al fine di rendere più onerosa o praticamente inefficace <strong>la</strong> successivaesecuzione forzata” così F. Lefebvre , Memento pratico Iposa – Società commerciali, op. cit. , p. 837.6 Così, ad esempio, l’opzione spetta ai possessori di azioni ordinarie sulle azioni ordinarie di nuova emissione ed aipossessori di azioni privilegiate sulle azioni privilegiate di nuova emissione.7 Secondo parte <strong>del</strong><strong>la</strong> dottrina e <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisprudenza, se esistono diverse categorie di azioni e <strong>la</strong> società <strong>del</strong>ibera di artico<strong>la</strong>rel’aumento di capitale in più categorie, ciascuna categoria di azionisti ha <strong>diritto</strong> a ricevere prioritariamente in opzione azioni<strong>del</strong><strong>la</strong> stessa categoria e, solo se non vengono rispettate le proporzioni fra le categorie, avrà <strong>diritto</strong> di ricevere azioni di altra2


3. LE MODALITÀ DI OFFERTA IN OPZIONEVi sono due modalità di offerta in opzione:offerta diretta in opzione: in questo caso <strong>la</strong> società offre le azioni direttamente ai tito<strong>la</strong>ri <strong>del</strong><strong>diritto</strong> d’opzione. Quando <strong>la</strong> società decide di offrire direttamente ai propri soci le azioni in opzione, gliamministratori devono pubblicare l’offerta di opzione nel Registro <strong>del</strong>le imprese 8 : <strong>la</strong> pubblicazione<strong>del</strong>l’offerta è obbligatoria e non è possibile sostituir<strong>la</strong> con <strong>la</strong> conoscenza di fatto che il socio ha potutoavere <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera di aumento 9 . Il termine indicato nell’offerta per l’esercizio <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> non può essereinferiore a 30 giorni, decorrenti dal<strong>la</strong> data <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong>l’offerta stessa. In mancanza<strong>del</strong>l’espressa pattuizione <strong>del</strong> termine, parte <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisprudenza ritiene che esso vada implicitamenteinteso nel senso di trenta giorni 10 , mentre altra parte ritiene illegittima <strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera di aumento <strong>del</strong>capitale 11 ;offerta indiretta in opzione 12 : in quest’altro caso, invece, l’offerta <strong>del</strong>le azioni è fatta non dal<strong>la</strong>società, ma da una banca o da altro ente finanziario che ha preventivamente sottoscritto le azioni. Leazioni di nuova emissione vengono immediatamente sottoscritte da banche o da altri enti e societàfinanziarie soggetti al controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> Consob, ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio <strong>del</strong>l’attivitàdi collocamento di strumenti finanziari. La società si assicura in tal modo che l’aumento di capitale siaintegralmente sottoscritto. L’intermediario qualificato si assume, però, l’obbligo di offrire in opzione leazioni sottoscritte ai tito<strong>la</strong>ri <strong>del</strong> re<strong>la</strong>tivo <strong>diritto</strong>, secondo <strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> generale. Non ricorre in tal casoun’ipotesi di esclusione o di limitazione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione: il suo esercizio viene so<strong>la</strong>mente rinviatoal momento in cui le nuove azioni sottoscritte saranno messe in circo<strong>la</strong>zione da parte <strong>del</strong>l’intermediarioal quale è affidata <strong>la</strong> gestione <strong>del</strong><strong>la</strong> fase esecutiva <strong>del</strong>l’aumento. Normalmente <strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera di aumentoprevede anche l’obbligo <strong>del</strong>l’intermediario qualificato di versare immediatamente <strong>la</strong> sommacorrispondente all’aumento di capitale sottoscritto. Mancando tale previsione, esso è tenuto a versaresolo il 25 % <strong>del</strong>l’importo stesso. Le spese <strong>del</strong>l’operazione sono a carico <strong>del</strong><strong>la</strong> società e <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazionedi aumento <strong>del</strong> capitale deve indicarne l’importo. I soggetti che abbiano sottoscritto le azioni per offrirlein opzione non possono esercitare il <strong>diritto</strong> di voto inerente alle azioni sottoscritte per il periodo in cuile possiedono e fino a che non sia stato esercitato il <strong>diritto</strong> di opzione.4. L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONEL’assemblea straordinaria può <strong>del</strong>iberare un aumento di capitale con l’esclusione o <strong>la</strong> limitazione<strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione se ricorre una <strong>del</strong>le cinque ipotesi seguenti:interesse societario: si può escludere o limitare il <strong>diritto</strong> di opzione quando l’interesse <strong>del</strong><strong>la</strong>società lo esige (ad esempio, si vuole fare entrare in società un soggetto determinato, oppure quando siintende stipu<strong>la</strong>re un’alleanza con un’altra società, al<strong>la</strong> quale vengono offerte le nuove azioni). L’interessesociale può sussistere anche quando l’esclusione o <strong>la</strong> limitazione appare <strong>la</strong> soluzione preferibile eragionevolmente più conveniente tra quelle adottabili dal<strong>la</strong> società 13 . L’interesse sociale deve esistere edeve essere evidenziato sia nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>l’organo amministrativo che nel<strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera assembleare.Non è sufficiente che l’assemblea invochi genericamente l’interesse sociale: incombe infatti sul<strong>la</strong> stessacategoria: al riguardo si veda Trib. Mi<strong>la</strong>no 26.09.1991, in Giur. Comm., 1992, p. 492. Di tale opinione è anche Rivolta, in Riv.Dir. Civ., 1975, I, pp. 545 ss., secondo cui <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>, espressamente enunciata per le azioni di risparmio, è di generaleapplicazione: sposa tale impostazione anche Portale, in Giur. Comm., 1975, I, pp. 215 ss.. Per una più dettagliata panoramicasull’argomento si rimanda a: U. Belviso, Le modificazioni <strong>del</strong>l’atto costitutivo nel<strong>la</strong> società per azioni, in Trattato di <strong>diritto</strong> privato,(diretto da Rescigno P.), Utet, Torino, volume 17°, 1985, p. 100.8 A tal scopo si dovrà compi<strong>la</strong>re il prospetto indicato dal Rego<strong>la</strong>mento Camerale come “Mo<strong>del</strong>lo S 2”.9 Così App. Napoli, 8 luglio 1982; Pret. Verona, 7 febbraio 1991. In alcune decisioni, tuttavia, si è ritenuto che l’assembleatotalitaria, con voto unanime, possa dispensare l’amministratore dal<strong>la</strong> pubblicazione, disponendo un termine per l’esercizio<strong>del</strong>l’opzione: così Trib. Mi<strong>la</strong>no 19 giugno 1993; Trib. Mi<strong>la</strong>no 22 febbraio 1993.10 Così, ad esempio, Trib. Napoli 12 gennaio 1989.11 App. Bologna 18 luglio 1989.12 Per ulteriori dettagli su questo tipo di offerta si rimanda, tra gli altri, a: Giannelli G. , L’offerta indiretta, Cacucci, Bari, 1993.13 In tal senso si esprime <strong>la</strong> giurisprudenza prevalente. In partico<strong>la</strong>re, si veda: Cass. 13 gennaio 1987, n. 133; Cass. 28 giugno1980, n. 4089; Trib. Lecce 18 ottobre 1986; Trib. Genova 27 febbraio 1984.3


l’onere di dimostrare adeguatamente che nel caso concreto ricorre uno specifico interesse societario,che renda “assolutamente necessaria” o quanto meno “ragionevolmente più conveniente <strong>la</strong>soppressione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione 14 . Se l’interesse sociale manca o non è provato specificamente,secondo parte <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisprudenza <strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera di aumento è da considerare annul<strong>la</strong>bile 15 , mentre,secondo altra fazione, essa è nul<strong>la</strong> 16 .L’accertamento circa <strong>la</strong> sussistenza <strong>del</strong>l’interesse sociale e l’opportunità <strong>del</strong><strong>la</strong> soluzione adottataè rimesso al giudice di merito 17 .Gli amministratori devono eseguire, in successione temporale, i seguenti adempimenti:predispongono una re<strong>la</strong>zione che illustri <strong>la</strong> proposta di aumento <strong>del</strong> capitale, i motivi<strong>del</strong>l’esclusione o <strong>del</strong><strong>la</strong> limitazione <strong>del</strong>l’opzione ed i criteri adottati per <strong>la</strong> determinazione <strong>del</strong> prezzo diemissione;convocano l’assemblea straordinaria per <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong>l’aumento;comunicano <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione, almeno trenta giorni prima <strong>del</strong><strong>la</strong> data <strong>del</strong>l’assemblea, al collegiosindacale o al consiglio di sorveglianza (se viene adottato il sistema dualistico). La comunicazione deveessere eseguita anche al soggetto incaricato <strong>del</strong> controllo contabile. Tali organi di controllo formu<strong>la</strong>noun parere sul<strong>la</strong> congruità <strong>del</strong> prezzo di emissione <strong>del</strong>le azioni entro 15 giorni dal ricevimento <strong>del</strong><strong>la</strong>proposta.I soci possono prendere visione, nei quindici giorni precedenti <strong>la</strong> data <strong>del</strong>l’assemblea, <strong>del</strong> pareree <strong>del</strong><strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione che a tal fine devono rimanere depositati presso <strong>la</strong> sede sociale. Ad essi sono allegati glialtri documenti richiesti per l’iscrizione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera nel Registro <strong>del</strong>le imprese.L’assemblea straordinaria <strong>del</strong>ibera, con un quorum di più <strong>del</strong><strong>la</strong> metà <strong>del</strong> capitale sociale, anchein seconda convocazione, l’aumento con l’esclusione o <strong>la</strong> limitazione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione,determinando anche il prezzo di emissione <strong>del</strong>le azioni, che deve essere comprensivo di unsovrapprezzo 18 . In via eccezionale, l’assemblea deve motivare <strong>la</strong> propria <strong>del</strong>ibera di esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong>di opzione: normalmente fa proprie per rinvio le motivazioni contenute nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione, senza necessitàdi ribadirle.Necessità che l’aumento sia coperto mediante conferimenti in natura: se l’assemblea decide chele azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, è possibileescludere o limitare il <strong>diritto</strong> di opzione 19 . L’aumento è, infatti, riservato a chi possiede tali beni ed èdisposto a conferirli in società, a fronte <strong>del</strong>l’acquisto di una partecipazione azionaria. Gli amministratori,in tal caso:predispongono una re<strong>la</strong>zione che illustri <strong>la</strong> proposta di aumento <strong>del</strong> capitale sociale e motivi <strong>la</strong>necessità <strong>del</strong> conferimento in natura, indicando i criteri per <strong>la</strong> determinazione <strong>del</strong> prezzo di emissione;convocano l’assemblea straordinaria e procedono alle comunicazioni ed ai depositi necessari.L’assemblea, da parte sua, adotta una <strong>del</strong>ibera motivata con <strong>la</strong> maggioranza di più <strong>del</strong><strong>la</strong> metà <strong>del</strong> capitalesociale, anche in seconda convocazione, imponendo il il sovrapprezzo sulle azioni di nuova emissione;offerta in sottoscrizione <strong>del</strong>le azioni di nuova emissione ai dipendenti <strong>del</strong><strong>la</strong> società emittente oanche ai dipendenti di società che <strong>la</strong> control<strong>la</strong>no o da cui è control<strong>la</strong>ta: si può escludere il <strong>diritto</strong> diopzione degli azionisti ordinari quando le nuova azioni siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti14 La presenza di uno “stato di necessità” è stata ritenuta necessaria da Trib. Roma 23.03.1962, in Giur. It., 1962, I, 2, p. 438,che ha valutato non corrispondente all’interesse sociale l’esclusione <strong>del</strong>iberata per consentire <strong>la</strong> partecipazione al<strong>la</strong> societàdegli utenti <strong>del</strong>l’impresa. In dottrina, per un approfondimento sul tema si rimanda a: R. Rosapepe , L’esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> diopzione degli azionisti, Giuffré, Mi<strong>la</strong>no, 1988, pp. 54 ss. ; Giannelli, in Riv. Soc., 1988, pp. 757 ss.; Robiglio, in Riv. Soc., 1991, pp.686 ss..15 Così Cass. 23 marzo 1993, n. 3458; Trib. Ancona 18 gennaio 2002.16 Cass. 13 gennaio 1987, n. 133; Trib. Mi<strong>la</strong>no 18 aprile 1991; Trib. Mi<strong>la</strong>no 29 settembre 1988.17 Esso è incensurabile dal<strong>la</strong> Cassazione se è sorretto da motivazione adeguata ed è immune da vizi logici ed errori giuridici:Cass. 28 giugno 1980, n. 4089.18 Sui problemi per <strong>la</strong> determinazione <strong>del</strong> prezzo v., in partico<strong>la</strong>re,: Mucciarelli – Spolidoro, in Riv. Soc., 1986, pp. 31 ss. ;Preite, in Giur. Comm., 1987, I, pp. 882 ss. ; Farina, in Dir. Fall., 1991, I, pp. 247 ss..19 Il dettame normativo non fa riferimento al conferimento di crediti, per <strong>la</strong> qual cosa <strong>la</strong> dottrina prevalente sembra orientatanell’affermare che in tal caso non vale <strong>la</strong> disposizione su richiamata. Al riguardo v.: R. Nobili, Contributo allo studio <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> diopzione nelle società per azioni, Giuffré, Mi<strong>la</strong>no, 1958, pp. 164 ss. ; R. Rosapepe, L’esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione degli azionisti, op.cit. , pp. 92 ss..4


<strong>del</strong><strong>la</strong> società emittente ed anche ai dipendenti di società che <strong>la</strong> control<strong>la</strong>no o da cui è control<strong>la</strong>ta. Se <strong>la</strong><strong>del</strong>ibera di esclusione riguarda:fino ad un quarto <strong>del</strong>le azioni di nuova emissione, l’assemblea straordinaria <strong>del</strong>ibera con lemaggioranze per essa normalmente previste;più di un quarto <strong>del</strong>le azioni di nuova emissione: <strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera deve essere approvata da più <strong>del</strong><strong>la</strong>metà <strong>del</strong> capitale sociale, anche in assemblea di seconda convocazione.Per questa ipotesi non è imposto un partico<strong>la</strong>re procedimento, non è necessario che <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberaillustri le ragioni <strong>del</strong>l’esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione né, infine, sussiste l’obbligo di stabilire unsovrapprezzo. Per le società quotate in Borsa sono poi dettate <strong>del</strong>le regole partico<strong>la</strong>ri.aumento di capitale al servizio di un’emissione di obbligazioni convertibili in azioni;aumento di capitale <strong>del</strong>iberato in occasione di un’operazione di fusione.La limitazione o esclusione non può essere stabilita nell’atto costitutivo né può essere decisa ingenerale per tutti i futuri casi di aumento di capitale 20 .La Delibera che esclude o limita il <strong>diritto</strong> di opzione al di fuori <strong>del</strong>le ipotesi espressamentecontemp<strong>la</strong>te dal<strong>la</strong> legge è ritenuta in giurisprudenza a volte annul<strong>la</strong>bile 21 a volte nul<strong>la</strong> 22 .5. LA POSSIBILITÀ DI DELEGA ALL’ORGANO AMMINISTRATIVOL’art. 2443 c.c. 23 , così come ridisegnato dal D.<strong>lgs</strong>. n. 6 <strong>del</strong> 2003, prevede che <strong>la</strong> facoltà di <strong>del</strong>egaall’aumento di capitale, qualora contenga <strong>la</strong> possibilità di escludere il <strong>diritto</strong> di opzione, può essereattribuita anche mediante modificazione <strong>del</strong>lo statuto, approvata con <strong>la</strong> maggioranza prevista dalcomma 5 <strong>del</strong>l’art. 2442 c.c. Anteriormente al<strong>la</strong> riforma, <strong>la</strong> facoltà degli amministratori di aumentare ilcapitale sociale poteva essere attribuita anche mediante modificazione <strong>del</strong>l’atto costitutivo e non, comerecita il testo post riforma in riferimento all’aumento con esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> d’opzione, conmodificazione <strong>del</strong>lo statuto 24 : ciò aveva generato, in dottrina, il dubbio se in tale circostanza fosselegittima l’introduzione a maggioranza <strong>del</strong><strong>la</strong> modifica, o fosse viceversa necessaria l’unanimità.La nuova norma, invece, prevede che spetta allo statuto (e non più all’atto costitutivo) <strong>la</strong>previsione di <strong>del</strong>ega; inoltre, quasi a risolvere <strong>la</strong> precedente controversia dottrinaria, <strong>la</strong> leggeespressamente sancisce che, in caso di <strong>del</strong>ega con possibilità di escludere il <strong>diritto</strong> di opzione, <strong>la</strong><strong>del</strong>iberazione debba essere adottata a maggioranza rafforzata.Lo statuto deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi: si applica <strong>la</strong>disposizione che prevede l’obbligo di illustrare con una re<strong>la</strong>zione tale esclusione o limitazione, con leconseguenti regole circa <strong>la</strong> comunicazione agli organi di controllo. La <strong>del</strong>ega può essere attribuita anchemediante modificazione <strong>del</strong>lo statuto, secondo le maggioranze qualificate dettate dal<strong>la</strong> legge, per unperiodo massimo di cinque anni dal<strong>la</strong> data <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione.Qualora, nel silenzio <strong>del</strong><strong>la</strong> norma, si ritenga che sia ammissibile anche l’aumento introdotto conmodifica <strong>del</strong>l’originario statuto che non preveda l’esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione, si dovrà peròritenere che il termine dei cinque anni per esercitare <strong>la</strong> facoltà di aumentare il capitale (senza esclusione20 Così Trib. Napoli 13 agosto 1992. In dottrina si colloca su tale posizione anche Galgano: cfr. F. Galgano , Dirittocommerciale. Le società, Zanichelli, Bologna, 1991, 4° edizione.21 Così Cass. 23 marzo 1993 n. 3458; App. Mi<strong>la</strong>no 2 dicembre 1994; Trib. Piacenza 4 novembre 1994.22 Cass. 13 gennaio 1987, n. 133; App. Mi<strong>la</strong>no 29 luglio 1980; Trib. Mi<strong>la</strong>no 29 settembre 1988.23 Art. 2443 c.c. : “Lo statuto può attribuire agli amministratori <strong>la</strong> facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino adun ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dal<strong>la</strong> data <strong>del</strong>l’iscrizione <strong>del</strong><strong>la</strong> società nel registro <strong>del</strong>leimprese. Tale facoltà può prevedere anche l’adozione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>iberazioni di cui al quarto e quinto comma <strong>del</strong>l’art. 2441; inquesto caso si applica in quanto compatibile il comma 6 <strong>del</strong>l’art. 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratoridevono attenersi.La facoltà di cui al secondo periodo <strong>del</strong> precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione <strong>del</strong>lo statuto,approvata con <strong>la</strong> maggioranza prevista dal quinto comma <strong>del</strong>l’art. 2441, per il periodo massimo di cinque anni dal<strong>la</strong> data<strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione.Il verbale <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve esseredepositato e iscritto a norma <strong>del</strong>l’art. 2436”.24 Fino al 31 dicembre 2003 era <strong>del</strong> resto ritenuta invalida ogni previsione che consentisse ciò: tra l’altro, si veda App. Mi<strong>la</strong>no23 luglio 1988; Trib. Vicenza 27 ottobre 1989; Trib. Torino 12 agosto 1988.5


<strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione) decorra dall’iscrizione nel registro <strong>del</strong>le imprese <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera che introduce <strong>la</strong><strong>del</strong>ega (e non eccezionalmente, dal<strong>la</strong> data <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione, così come previsto dall’art. 2443, comma2, c.c.).Il legis<strong>la</strong>tore non chiarisce se, nel silenzio <strong>del</strong>lo statuto, i limiti che l’organo amministrativodebba rispettare nel <strong>del</strong>iberare l’aumento di capitale siano solo quelli espressamente dettati dal<strong>la</strong> legge 25 .Per una risposta affermativa propende chi 26 fa notare <strong>la</strong> mancanza di una previsione limitativa analoga aquel<strong>la</strong> <strong>del</strong> 2° comma <strong>del</strong>l’art. 2443 c.c. e <strong>del</strong>l’omologo art. 2481 c.c. Secondo tale impostazione, sarebbepertanto possibile che l’organo amministrativo, investito di <strong>del</strong>ega generica, scegliesse, senza vincoli, seaumentare il capitale a titolo gratuito o oneroso, o mediante emissioni di azioni privilegiate, piuttostoche ordinarie, o mediante conferimenti in natura, piuttosto che in denaro. Di opposto parere è, però, <strong>la</strong>giurisprudenza, in seno al<strong>la</strong> quale, in passato, è stato affermato che non si può rimettere agliamministratori di decidere se il <strong>del</strong>iberato aumento di capitale debba essere a pagamento o gratuito,“dovendo essere l’assemblea ad identificare i mezzi patrimoniali destinati a confluire nel capitale”. Lagiurisprudenza ha pure precisato che <strong>la</strong> scelta spetta solo all’assemblea, che deve inequivocabilmentescegliere le modalità attuative <strong>del</strong>l’aumento spesso. Al<strong>la</strong> <strong>luce</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma sembra adottabile unasoluzione intermedia: <strong>la</strong> <strong>del</strong>ega potrà pertanto espressamente assegnare all’organo <strong>del</strong>egato <strong>la</strong> facoltà discegliere tra aumento gratuito od oneroso, purché sia nel<strong>la</strong> <strong>del</strong>ega esplicitamente elencata nel<strong>la</strong> <strong>del</strong>ega <strong>la</strong>finalità <strong>del</strong>l’aumento, ovvero potrà prevedere <strong>la</strong> possibilità di emettere anche azioni privilegiate(specificandone dettagliatamente i privilegi) e potrà consentire che l’aumento sia liberato conconferimento in natura, individuando l’eventuale bene in natura da conferire, al fine di rispettare ilprincipio <strong>del</strong>l’art. 2342 c. c. e salvo quanto previsto dal secondo comma <strong>del</strong>l’art. 2443 c.c..L’art. 2443 c.c. recita, inoltre, che <strong>la</strong> facoltà <strong>del</strong>egata di aumentare il capitale può consentireanche l’adozione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>iberazioni di cui al quarto e quinto comma <strong>del</strong>l’art. 2441 c.c. (ovverosiaaumenti con esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione dei soci, al fine di acquisire conferimenti in natura oquando l’interesse <strong>del</strong><strong>la</strong> società lo esiga). In tal caso, si applica – in quanto compatibile – il sesto comma<strong>del</strong>l’art. 2441 c.c. e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.Alcune considerazioni si rendono, però, necessarie.Il primo dubbio riguarda l’interpretazione <strong>del</strong>l’inciso “in quanto compatibile”.Un’interpretazione estensiva porterebbe al<strong>la</strong> conclusione che l’inciso de quo avrebbe <strong>la</strong> so<strong>la</strong> funzione disostituire al termine “<strong>del</strong>iberazione assembleare” l’espressione “decisione <strong>del</strong>l’organo <strong>del</strong>egato”. In talcaso, il 6° comma <strong>del</strong>l’art. 2441 andrebbe applicato interamente, sia per quanto riguarda l’obbligo dipredisposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione degli amministratori di comunicazione <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa agli organicompetenti e di espressione <strong>del</strong> parere da parte <strong>del</strong> collegio sindacale, nonché l’obbligo di depositopresso <strong>la</strong> sede sociale durante i quindici giorni che precedono <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione dei documenti previstidal<strong>la</strong> legge con facoltà dei soci di prenderne visione. Invece, un’interpretazione restrittiva porterebbe aritenere che il deposito dei documenti presso <strong>la</strong> sede e <strong>la</strong> facoltà dei soci di prenderne visione, in quantofinalizzati a preparare i soci al<strong>la</strong> discussione ed al voto in assemblea, non troverebbero applicazionenel<strong>la</strong> diversa ipotesi di aumento <strong>del</strong>iberato dall’organo amministrativo;l’inciso finale <strong>del</strong>l’art. 2443 c.c. , in base al quale “lo statuto determina i criteri cui gliamministratori devono attenersi” sembra mantenere in capo ai soci il potere originario in ordine al<strong>la</strong>decisione di limitare o di escludere il <strong>diritto</strong> d’opzione. Sarà pertanto o l’atto costitutivo o <strong>la</strong><strong>del</strong>iberazione modificativo <strong>del</strong>lo stesso a dover indicare le specifiche cause di esclusione o limitazione<strong>del</strong> <strong>diritto</strong> d’opzione e le re<strong>la</strong>tive modalità. Tanto si evincerebbe dal tenore letterale <strong>del</strong>l’inciso “inquanto compatibile”, oltre che da consolidata dottrina, sostenuta da un prevalente orientamentogiurisprudenziale anteriore al<strong>la</strong> riforma, in base al quale solo il cosiddetto “<strong>diritto</strong> concreto di opzione”(vale a dire quello riferito ad una concreta o comunque definita <strong>del</strong>iberazione di aumento <strong>del</strong> capitale25 A tale proposito, ricordiamo che si distinguono i seguenti tipi di limiti:• Limite temporale: cinque anni;• Limite statutario: ci si riferisce all’ammontare massimo fissato dal<strong>la</strong> previsione <strong>del</strong>lo statuto.Per maggiori dettagli si rimanda a quanto sancito dall’art. 2443 c. c..26 “per <strong>la</strong> determinazione dei limiti e <strong>del</strong>le modalità di esercizio <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>ega si rinvia, … nel primo caso, allo statuto e, nelsecondo caso, all’atto costitutivo”: così C. A. Busi, Diritti d’opzione in mano al cda, in Italia Oggi <strong>del</strong> 4 dicembre 2003.6


sociale) può essere compresso, in tutto o in parte, ed in ipotesi ben determinate, mentre il cosiddetto“<strong>diritto</strong> astratto di opzione” non è mai sopprimibile in via permanente. Ovviamente, una <strong>del</strong>egastatutaria in bianco all’esclusione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di opzione <strong>del</strong><strong>la</strong> durata di cinque anni costituirebbe unasoppressione – se non permanente – temporalmente significativa <strong>del</strong> “<strong>diritto</strong> astratto di opzione”, cherisulta essere vietata dai principi generali <strong>del</strong>l’ordinamento, come in precedenza sottolineato. Nonsembra pertanto efficace una <strong>del</strong>ega all’aumento priva <strong>del</strong><strong>la</strong> determinazione dei criteri cui gliamministratori devono attenersi. Gli amministratori <strong>del</strong>egati all’aumento, nel rispetto dei criteri dettatidallo statuto, avranno quindi il potere di valutare in concreto se utilizzare <strong>la</strong> <strong>del</strong>ega, rispettandone icriteri ed i limiti, valutando <strong>la</strong> sussistenza e l’attualità <strong>del</strong>l’interesse sociale (originariamente individuatodai soci) che porterebbe al sacrificio o al<strong>la</strong> imitazione <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> d’opzione dei soci stessi;in ultima analisi, resta da valutare il problema di individuare il contenuto dei “criteri statutari” e,soprattutto, resta l’interrogativo <strong>del</strong><strong>la</strong> loro efficacia e rilevanza rapportata al trascorrere <strong>del</strong> tempo(ovviamente, mai superiore al limite di legge dei cinque anni). Secondo <strong>la</strong> dottrina prevalente, <strong>la</strong>soluzione sarebbe quel<strong>la</strong> di fissare criteri precisi nello statuto e, nel contempo, prescrivere un limitetemporale fisso o parametrato all’andamento <strong>del</strong> mercato entro cui gli amministratori possono avvalersi<strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>ega. Saranno pertanto i soci a decidere i presupposti che giustifichino <strong>la</strong> perdita o <strong>la</strong> limitazione<strong>del</strong> <strong>diritto</strong> d’opzione. Solo se tali presupposti sussisteranno nel momento in cui gli amministratoridecideranno di attuare <strong>la</strong> <strong>del</strong>ega, sarà possibile l’operazione di aumento; altrimenti bisogneràsoprassedere. Nel caso di fissazione <strong>del</strong> sovrapprezzo all’emissione di azioni, <strong>la</strong> <strong>del</strong>ega potrebbe fissareil prezzo minimo, <strong>la</strong>sciando agli amministratori il compito aggiornarlo secondo un indice preciso, trattodall’andamento di borsa nei giorni precedenti all’esecuzione, ovvero determinando il valorecorreggendolo (in eccesso o in difetto) entro percentuali predeterminate. In ogni caso, sarebbenecessario che agli amministratori vengano indicati criteri precisi di determinazione definitiva <strong>del</strong>prezzo, e non indicazioni generiche, tali da consentire in concreto una fissazione che si sottragga aicriteri in precedenza proposti ed illustrati dall’assemblea <strong>del</strong>egante.Domenico Lamanna Di SalvoDottore Commercialista – Revisore ContabileDocente presso <strong>la</strong> Libera Università di Bolzano7

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