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Agenzia Entrate Risoluzione n. 234/E - Rdes.it

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RISOLUZIONE N. <strong>234</strong>/ERoma, 22 agosto 2007Direzione CentraleNormativa e ContenziosoOggetto:Consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99-R<strong>it</strong>enute alla fonte su redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente - Art. 23 DPR 29settembre 1973, n. 600QUESITOL’Associazione <strong>it</strong>aliana calciatori (AIC) ha chiesto consulenza in ordinealle r<strong>it</strong>enute alla fonte sul redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente dei calciatori di serie C,propri associati, alla relativa certificazione del sost<strong>it</strong>uto d’imposta e allaresponsabil<strong>it</strong>à per il pagamento del tributo nel caso di omesso versamento deller<strong>it</strong>enute stesse.Ha premesso al riguardo che la Lega calcio professionisti di serie C èautorizzata dalle società calcistiche, proprie associate, a corrispondere laretribuzione dei calciatori nel caso di difficoltà finanziarie delle stesse ed haquindi chiesto per l’evenienza:- quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato ad effettuare ler<strong>it</strong>enute alla fonte sulla retribuzione corrisposta ai calciatori;- quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato alla certificazionedi tale prelievo e se a tal fine sia possibile utilizzare anche modal<strong>it</strong>à alternative alcertificato unico del datore di lavoro (mod. CUD);SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTEL’AIC r<strong>it</strong>iene anz<strong>it</strong>utto che la Lega calcio, sulla base dell’allegatadichiarazione unilateralmente e uniformemente resa dalle società calcistiche


2(datori di lavoro), assuma la veste del mandatario con rappresentanza (ex art.1704 e ss. cod. civ.) delle stesse poiché corrisponde la retribuzione ai calciatori inloro nome e conto, per ovviare a difficoltà finanziarie in corso.Tale qualifica soggettiva della Lega non farebbe venir meno quella disost<strong>it</strong>uto d’imposta in capo alle società calcistiche su cui gravano pertanto tuttigli obblighi tipici previsti dalla legge tributaria (effettuazione, certificazione eversamento delle r<strong>it</strong>enute d’acconto nonché dichiarazione unica con mod.770 ).La sost<strong>it</strong>uzione d’imposta permarrebbe in capo alle società medesimeanche se si volesse qualificare il rapporto tra queste e la Lega nell’amb<strong>it</strong>o delladelegazione di pagamento ex articolo 1269 e ss. cod.civ..La Lega agirebbe, in sostanza, da semplice intermediaria di pagamento(alla stregua di un ist<strong>it</strong>uto di cred<strong>it</strong>o incaricato di eseguire un pagamento da uncliente con addeb<strong>it</strong>o sul proprio conto corrente) e la sua attiv<strong>it</strong>à si realizzerebbe,in concreto, mediante la corresponsione della retribuzione al netto delle r<strong>it</strong>enuteper imposte e contributi previdenziali, se previamente quantificate e comunicatedalle società calcistiche, ovvero al lordo, nella contraria ipotesi, salvo in ognicaso l’obbligo delle società calcistiche di versare le r<strong>it</strong>enute e recuperare insegu<strong>it</strong>o quanto eventualmente percep<strong>it</strong>o dal proprio dipendente in misura indeb<strong>it</strong>aper l’assenza di rivalsa da parte della Lega.In ordine alla certificazione del sost<strong>it</strong>uto d’imposta, ex articolo 4 del DPR22 luglio 1998, n. 322, l’associazione istante r<strong>it</strong>iene che i propri membri, inalternativa al c.d. modello CUD, possano utilizzare “appos<strong>it</strong>o dettaglio forn<strong>it</strong>oglidalla Lega” sui pagamenti effettuati in nome e per conto delle società calcistiche,ai fini dello scomputo delle r<strong>it</strong>enute sub<strong>it</strong>e sull’IRPEF complessiva.PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEPreliminarmente si rileva che la risposta è resa con riferimento ai ques<strong>it</strong>iche concernono la posizione fiscale dell’istante e della Lega Calcio Professionistie l’assolvimento degli obblighi ai medesimi riferibili.Secondo codesta Associazione, il prospettato rapporto tra Lega calcio esocietà calcistiche sarebbe riconducibile ad un indeterminato amb<strong>it</strong>o contrattuale


3di vincolo reciproco (del tipo: mandato con rappresentanza, delegazione dipagamento, intermediazione di pagamento), pur a fronte di un atto unilaterale diqueste ultime quale emergente dall’allegato trasmesso.Occorre, tuttavia, evidenziare in via preliminare che la configurazionegiuridica privatistica di un determinato rapporto, quale appunto quellointercorrente tra Lega e società, non assume rilevanza ai fini dell’individuazionedel sost<strong>it</strong>uto d’imposta e degli adempimenti connessi a tale qualifica(effettuazione, certificazione e versamento delle r<strong>it</strong>enute d’acconto nonchédichiarazione con mod. 770).Sul punto è sufficiente rilevare che il sost<strong>it</strong>uto d’imposta è tra i soggettiche concorre con l’Amministrazione finanziaria ad una funzione pubblicaprimaria, quale il reperimento delle risorse destinate alla spesa pubblica, e chepertanto la disciplina della sua attiv<strong>it</strong>à è imperativa e cogente e non può subiresovrapposizioni per effetto dell’attiv<strong>it</strong>à tra soggetti privati quand’anche da questaderivino obblighi di natura tributaria a carico di essi, come nel caso in esame.Ai fini suddetti è allora determinante riferire il dato normativo allafattispecie concreta che si sostanzia nella corresponsione da parte della Legacalcio di somme aventi natura di redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente (retribuzione deicalciatori associati) svolto presso terzi (società calcistiche).Al riguardo, in materia di r<strong>it</strong>enute sui redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendentel’articolo 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone: “Gli enti e lesocietà indicati nell’articolo 87, comma 1, [oggi art. 73, comma 1] del testounico delle imposte sui redd<strong>it</strong>i (TUIR)…le società e le associazioni indicatenell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che eserc<strong>it</strong>anoimprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 [oggi art. 55] del c<strong>it</strong>ato testounico… le persone fisiche che eserc<strong>it</strong>ano arti o professioni… i qualicorrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 [oggi art. 51] dello stessotesto unico, devono operare all’atto del pagamento una r<strong>it</strong>enuta a t<strong>it</strong>olo diacconto dell’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche dovuta dai percipienti, conobbligo di rivalsa…”.


4Ai soggetti indicati in detta disposizione l’articolo 64, comma primo, dellostesso DPR n. 600/1973 conferisce la qualifica di sost<strong>it</strong>uto d’imposta,coincidente con: ”Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamentod’imposte in luogo di altri, per fatti e s<strong>it</strong>uazioni a questi riferibili ed anche at<strong>it</strong>olo di acconto, deve eserc<strong>it</strong>are la rivalsa se non è diversamente stabil<strong>it</strong>o inmodo espresso”.Orbene, la fattispecie prospettata da codesta Associazione contiene irequis<strong>it</strong>i soggettivi ed oggettivi prescr<strong>it</strong>ti dal combinato disposto di dette norme.La Lega Professionisti Serie C, ai sensi dell’articolo 1 e ss. del propriostatuto, è infatti un’associazione di dir<strong>it</strong>to privato senza fine di lucro che non haper oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attiv<strong>it</strong>à commerciali di cuiall’articolo 2195 del codice civile.Per tale sua natura essa è compresa nell’articolo 73, comma 1, lettera c)del TUIR e quindi assume necessariamente la qualifica di sost<strong>it</strong>uto d’impostaladdove corrisponda somme aventi natura di redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente(retribuzione ai calciatori), ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, pertanto soggette ar<strong>it</strong>enuta alla fonte a t<strong>it</strong>olo di acconto “all’atto del pagamento”, ex articolo 23,comma 1, del DPR n. 600 del 1973.Lo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à lavorativa dipendente presso terzi (societàcalcistiche) mantiene pur fermo l’obbligo della r<strong>it</strong>enuta in capo alla Lega, qualesost<strong>it</strong>uto d’imposta, in aderenza anche allo stesso concetto di redd<strong>it</strong>o di lavorodipendente, ex articolo 49 del TUIR, oltre che al testo del predetto articolo 23 edalla sua ratio.Per la sussistenza del redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente, ai fini fiscali,l’articolo 49 del TUIR privilegia, infatti, la natura oggettiva del rapporto dilavoro subordinato in quanto tale più che la riconducibil<strong>it</strong>à della prestazionelavorativa alla sfera giuridica del soggetto che eroga il redd<strong>it</strong>o scaturente.L’articolo 23 del DPR 600 correla invece l’obbligo della r<strong>it</strong>enuta non più,come nel previgente testo, alla corresponsione “di compensi e altre somme di cuiall’articolo 46 (oggi 49) del TUIR per prestazioni di lavoro dipendente”, ma “di


5somme e valori di cui all’articolo 48 [oggi art. 51] dello stesso testounico…percep<strong>it</strong>i… a qualunque t<strong>it</strong>olo… in relazione al rapporto di lavoro…”.Dalla qualifica di sost<strong>it</strong>uto d’imposta conseguono in capo alla Lega, oltrealle r<strong>it</strong>enute, anche gli altri obblighi tipici connessi quali il versamento dellestesse (art. 3 DPR n. 602 del 1973), il rilascio della certificazione unica medianteutilizzo esclusivo del mod. CUD (art. 4, comma 6 quater, DPR n. 322 del 1998),specificamente previsto dell’<strong>Agenzia</strong> delle <strong>Entrate</strong> per i redd<strong>it</strong>i di lavorodipendente, nonché la dichiarazione, per via telematica, con mod. 770semplificato (art. 4, comma 1, DPR n. 322 del 1998).Il presente parere, richiesto con istanza di consulenza giuridica, è resonell’amb<strong>it</strong>o della generale attiv<strong>it</strong>à interpretativa ai sensi della circolare 18maggio 2000, n. 99.

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