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Agenzia Entrate Risoluzione n. 234/E - Rdes.it

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2(datori di lavoro), assuma la veste del mandatario con rappresentanza (ex art.1704 e ss. cod. civ.) delle stesse poiché corrisponde la retribuzione ai calciatori inloro nome e conto, per ovviare a difficoltà finanziarie in corso.Tale qualifica soggettiva della Lega non farebbe venir meno quella disost<strong>it</strong>uto d’imposta in capo alle società calcistiche su cui gravano pertanto tuttigli obblighi tipici previsti dalla legge tributaria (effettuazione, certificazione eversamento delle r<strong>it</strong>enute d’acconto nonché dichiarazione unica con mod.770 ).La sost<strong>it</strong>uzione d’imposta permarrebbe in capo alle società medesimeanche se si volesse qualificare il rapporto tra queste e la Lega nell’amb<strong>it</strong>o delladelegazione di pagamento ex articolo 1269 e ss. cod.civ..La Lega agirebbe, in sostanza, da semplice intermediaria di pagamento(alla stregua di un ist<strong>it</strong>uto di cred<strong>it</strong>o incaricato di eseguire un pagamento da uncliente con addeb<strong>it</strong>o sul proprio conto corrente) e la sua attiv<strong>it</strong>à si realizzerebbe,in concreto, mediante la corresponsione della retribuzione al netto delle r<strong>it</strong>enuteper imposte e contributi previdenziali, se previamente quantificate e comunicatedalle società calcistiche, ovvero al lordo, nella contraria ipotesi, salvo in ognicaso l’obbligo delle società calcistiche di versare le r<strong>it</strong>enute e recuperare insegu<strong>it</strong>o quanto eventualmente percep<strong>it</strong>o dal proprio dipendente in misura indeb<strong>it</strong>aper l’assenza di rivalsa da parte della Lega.In ordine alla certificazione del sost<strong>it</strong>uto d’imposta, ex articolo 4 del DPR22 luglio 1998, n. 322, l’associazione istante r<strong>it</strong>iene che i propri membri, inalternativa al c.d. modello CUD, possano utilizzare “appos<strong>it</strong>o dettaglio forn<strong>it</strong>oglidalla Lega” sui pagamenti effettuati in nome e per conto delle società calcistiche,ai fini dello scomputo delle r<strong>it</strong>enute sub<strong>it</strong>e sull’IRPEF complessiva.PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEPreliminarmente si rileva che la risposta è resa con riferimento ai ques<strong>it</strong>iche concernono la posizione fiscale dell’istante e della Lega Calcio Professionistie l’assolvimento degli obblighi ai medesimi riferibili.Secondo codesta Associazione, il prospettato rapporto tra Lega calcio esocietà calcistiche sarebbe riconducibile ad un indeterminato amb<strong>it</strong>o contrattuale

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