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Agenzia Entrate Risoluzione n. 234/E - Rdes.it

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3di vincolo reciproco (del tipo: mandato con rappresentanza, delegazione dipagamento, intermediazione di pagamento), pur a fronte di un atto unilaterale diqueste ultime quale emergente dall’allegato trasmesso.Occorre, tuttavia, evidenziare in via preliminare che la configurazionegiuridica privatistica di un determinato rapporto, quale appunto quellointercorrente tra Lega e società, non assume rilevanza ai fini dell’individuazionedel sost<strong>it</strong>uto d’imposta e degli adempimenti connessi a tale qualifica(effettuazione, certificazione e versamento delle r<strong>it</strong>enute d’acconto nonchédichiarazione con mod. 770).Sul punto è sufficiente rilevare che il sost<strong>it</strong>uto d’imposta è tra i soggettiche concorre con l’Amministrazione finanziaria ad una funzione pubblicaprimaria, quale il reperimento delle risorse destinate alla spesa pubblica, e chepertanto la disciplina della sua attiv<strong>it</strong>à è imperativa e cogente e non può subiresovrapposizioni per effetto dell’attiv<strong>it</strong>à tra soggetti privati quand’anche da questaderivino obblighi di natura tributaria a carico di essi, come nel caso in esame.Ai fini suddetti è allora determinante riferire il dato normativo allafattispecie concreta che si sostanzia nella corresponsione da parte della Legacalcio di somme aventi natura di redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente (retribuzione deicalciatori associati) svolto presso terzi (società calcistiche).Al riguardo, in materia di r<strong>it</strong>enute sui redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendentel’articolo 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone: “Gli enti e lesocietà indicati nell’articolo 87, comma 1, [oggi art. 73, comma 1] del testounico delle imposte sui redd<strong>it</strong>i (TUIR)…le società e le associazioni indicatenell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che eserc<strong>it</strong>anoimprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 [oggi art. 55] del c<strong>it</strong>ato testounico… le persone fisiche che eserc<strong>it</strong>ano arti o professioni… i qualicorrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 [oggi art. 51] dello stessotesto unico, devono operare all’atto del pagamento una r<strong>it</strong>enuta a t<strong>it</strong>olo diacconto dell’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche dovuta dai percipienti, conobbligo di rivalsa…”.

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