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nuovo regolamento uffici e servizi - Comune di Castano Primo

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2. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione econsente <strong>di</strong> rendere visibile e controllabile dall’esterno il proprio operato (inerente al rapporto tra governanti e governati) e permette la conoscibilità esternadell’azione amministrativa (motivazione, responsabile del proce<strong>di</strong>mento, avvio del proce<strong>di</strong>mento, partecipazione, accesso, ecc.).3. L’amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo <strong>di</strong> gestione della performance.4. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente <strong>di</strong> quanto previsto dai commi del presente articolo, deve essere permanente e deve essere effettuata conmodalità che ne garantiscano la piena accessibilità e visibilità ai citta<strong>di</strong>ni.Articolo 7 Qualità dei <strong>servizi</strong>1. Il comune definisce, adotta e pubblicizza gli standard <strong>di</strong> qualità, i casi e le modalità <strong>di</strong> adozione delle carte dei <strong>servizi</strong>, i criteri <strong>di</strong> misurazione della qualità dei<strong>servizi</strong>, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità <strong>di</strong> indennizzo automatico e forfettario all’utenza per il mancato rispetto degli standard <strong>di</strong>qualità.2. Le azioni previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito nel sistema <strong>di</strong> valutazione della performance nel rispetto degli atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo ecoor<strong>di</strong>namento adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con la Conferenza unificata <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, suproposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche.Capo II Misurazione e valutazione della performanceArticolo 8 La valutazione in<strong>di</strong>viduale e la premialità.1. La misurazione e valutazione della performance in<strong>di</strong>viduale sono volte alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito el’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzatine in un quadro <strong>di</strong> pari opportunità, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e doveri, trasparenza dei risultati edelle risorse impiegate e delle risorse impiegate per il loro conseguimento. L’ente compatibilmente con le <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> bilancio valorizza il merito ancheattraverso adeguati percorsi <strong>di</strong> alta formazione.2. La valutazione della performance in<strong>di</strong>viduale e il sistema premiante sono <strong>di</strong>sciplinati da apposito allegato all’atto denominato “Sistema <strong>di</strong> misurazione evalutazione della performance”.Articolo 9 Soggetti1. La funzione <strong>di</strong> misurazione e valutazione della performance è svolta:aggiornamento 30/05/11 Regolamento degli Uffici e Servizi Pag.49 <strong>di</strong> 52

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