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Assessorato Agricoltura - Regione Campania

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Piano di gestione dei rifiuti agricoli nelle province di Napoli e Casertaproduttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati altrattamento dei rifiuti delle stesse.Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002La decisione stabilisce i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensidell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CEVI Programma dell’Unione Europea in Materia Ambientale: Decisione n. 1600/2002/CE delParlamento Europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002Il Piano d’Azione comunitario comprende tutto l’ambiente, i cui problemi vanno risolti attraversouna visione olistica con specifiche strategie tematiche coordinate tra di loro. Per quanto concerneil settore dei rifiuti, prevenzione e riduzione sono temi prioritari e vengono affrontati ancheattraverso “lo sviluppo di una base oggettiva per una politica verde di approvvigionamenti pubblicie l’incoraggiamento di una progettazione più ecologica dei prodotti”.Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, modificatacon Regolamento 2003/1882.La direttiva prevede requisiti operativi e tecnici, per i rifiuti da conferire e per le discariche dacostruire, molto rigidi al fine di realizzare attività sicure e controllate per l’ambiente globale(compreso l’effetto serra) e la salute umana. Secondo la suddetta Direttiva, le discariche sonoclassificate in base alle tre categorie dei rifiuti ‐ pericolosi, non pericolosi, inerti – nelle quali vannocollocati,in linea di principio, solo i rifiuti preventivamente trattati e, per ciascuna categoria, quelliche soddisfano determinati criteri. La Direttiva 99/31/CE sancisce l’obbligo per gli Stati Membri dielaborare una “Strategia Nazionale” al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili dacollocare in discarica che tenga conto di obiettivi di riduzione pari al 35% del totale (in peso) daraggiungere gradualmente in quindici anni. La Direttiva, infine, prevede che gli Stati Membri siattivino affinché tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio dellediscariche, nonché quelli connessi alla costituzione della garanzia o suo equivalente ed i costistimati di chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dalgestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto. In questo modo si possono riequilibrare icosti di smaltimento in discarica, (attualmente troppo bassi) rispetto ai costi relativi ad altre formedi smaltimento e/o recupero.16

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