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Assessorato Agricoltura - Regione Campania

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Piano di gestione dei rifiuti agricoli nelle province di Napoli e Casertatariffa (“Tia”), sia il termine a partire dal quale i produttori di Aee devono assumersi laresponsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee nuovi, previsto dal Dlgs 25luglio 2005, n. 151, rinviato di un anno (dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010).DM Ambiente 13 Maggio 2009 (Gu 18 luglio 2009 n. 165) Modifica del decreto 8 aprile 2008,recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, comeprevisto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modifiche.Oltre alla correzione dei vizi procedurali, il nuovo Dm 13 maggio 2009 ha apportato alcunemodifiche sostanziali al Dm 8 aprile 2008, introducendo norme per il graduale adeguamento dellestrutture già operanti alle nuove regole sulle ecopiazzole ed allargando il novero dei rifiuticonferibili nelle medesime.In particolare, nella sua versione aggiornata, il Dm 8 aprile 2008 consente alle strutture ancora nonin linea con le nuove disposizioni tecnico‐gestionali, ma autorizzate in base alle disposizioni delleRegioni (o degli altri Enti locali), di continuare ad operare fino alla data del 18 gennaio 2010, data apartire dalla quale le strutture devono rispettare i nuovi parametri ambientali. Le strutture già inlinea con il Dm del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro attività senza necessità diulteriore approvazione pubblica.Il Dm 13 maggio 2009 ha inoltre incrementato le categorie di rifiuti conferibili nei centri diraccolta, aggiungendo ulteriori tredici categorie a quelle già previste dall’originaria versione delDm 8 aprile 2008.DM Ambiente 12 Maggio 2009 modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti diapparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.Tale decreto individua le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiaturedi illuminazione di cui al decreto legislativo 151/2005. In particolare, ai sensi dell’art. 10, comma 4,dello stesso decreto, il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione èa carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di detteapparecchiature e dalla origine domestica o professionale. I produttori adempiono all’obbligo difinanziamento attraverso l’adesione ad un sistema collettivo adeguato. Il contributo dovuto daiproduttori di apparecchiature di illuminazione è determinato in proporzione alla quota di mercato20

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