13.07.2015 Views

Il ruolo delle ATI nella riforma del trasporto pubblico locale: il caso ...

Il ruolo delle ATI nella riforma del trasporto pubblico locale: il caso ...

Il ruolo delle ATI nella riforma del trasporto pubblico locale: il caso ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L'art. 20 <strong>del</strong>la L n. 584/1977 ha introdotto nell'ordinamento la fattispecie di associazionetemporanea di imprese in recepimento <strong>del</strong>la direttiva Cee n. 305 <strong>del</strong> 1971. La disciplina è statacompletata con l'art. 22 e seguenti <strong>del</strong> D.Lgs n. 406/1991 e dall'art. 13 <strong>del</strong>la L n. 109/1994, modificatacon la L n. 415/1998 e la L. n. 166/2002 4 . L'istituto è rappresentato da una società di fatto construttura unitaria nei soli rapporti inerenti a contratti d'appalto e nei confronti <strong>del</strong>l'ente <strong>pubblico</strong>appaltante, dei fornitori e dei subappaltatori.La ratio che ha ispirato <strong>il</strong> legislatore comunitario si ispira alla ricerca di una più ampia possib<strong>il</strong>ità dipartecipazione a quelle gare che, per complessità tecniche, organizzative ed economiche,trascendono le capacità <strong><strong>del</strong>le</strong> singole imprese o di imprese di piccole dimensioni. In tal modo sievitano i costi, diffic<strong>il</strong>mente recuperab<strong>il</strong>i, che avrebbe la costituzione di un impresa comune o di unconsorzio, destinati a scomparire in <strong>caso</strong> di esito negativo <strong>del</strong>la gara. L’associazione temporanea diimprese dovrebbe fornire, inoltre, maggiori garanzie al committente riguardo all’esecuzione integralea regola d’arte <strong>del</strong>l’opera. L’<strong>ATI</strong> è caratterizzata dalla temporaneità, dall'occasionalità e dallalimitatezza <strong><strong>del</strong>le</strong> operazioni, senza che ciò porti a concretizzare un'autonoma entità di azionigiuridiche relative ai lavori oggetto dei contratti d'appalto. Con la costituzione <strong>del</strong>l’associazionetemporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, possono quindiformulare un’offerta congiunta, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Tale offerta è presentataper <strong>il</strong> tramite da una <strong><strong>del</strong>le</strong> imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assumel’impegno di curare i rapporti tra <strong>il</strong> raggruppamento ed <strong>il</strong> committente. <strong>Il</strong> rapporto esistente tra leassociate e la capogruppo si identifica con <strong>il</strong> mandato collettivo con rappresentanza. Prima <strong>del</strong>lapresentazione <strong>del</strong>l’offerta, infatti, le imprese associate devono conferire mandato collettivo speciale4 Secondo l'art. 10 <strong>del</strong> DPR n. 554/1991, sono ammessi alle gare:- le imprese individuali artigiane, le società commerciali e le società cooperative;- i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. n. 422/1909 e i consorzi tra imprese artigiane dicui alla L. n. 443/1985;- i consorzi costituiti, anche in forma di società consort<strong>il</strong>i, di cui all'art. 2515-ter c.c., tra imprese individuali,anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro;- le associazioni temporanee costituite dai suddetti soggetti che, prima di presentare l'offerta, hanno conferito unmandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, cioè la capogruppo, che esprime l'offerta in nomee per conto proprio e dei mandanti;- i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. costituiti tra i suddetti soggetti anche in forma di società aisensi <strong>del</strong>l'art. 2615-ter c.c.;- i soggetti che hanno costituito <strong>il</strong> geie (cioè <strong>il</strong> gruppo europeo di interesse economico) ai sensi <strong>del</strong> D.Lgs n.240/1991.La partecipazione alle procedure di affidamento <strong><strong>del</strong>le</strong> associazioni temporanee tra imprese e dei consorzi è possib<strong>il</strong>epurché <strong>il</strong> mandatario o <strong>il</strong> capogruppo, al pari degli altri partecipanti, sia in possesso dei requisiti di qualificazioneaccertati e attestati.L'offerta dei concorrenti o consorziati implica la responsab<strong>il</strong>ità solidale nei confronti <strong>del</strong>l'amministrazione e deisubappaltatori e dei fornitori3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!