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La risposta-referto di laboratorio - Simel

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Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004 79<strong>La</strong> <strong>risposta</strong>-<strong>referto</strong> <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>M. Pradella a ,G. Casiraghi baGdS Informatica, SIMeLbGdS Risk Management, SIMeLRiassunto. <strong>La</strong> <strong>risposta</strong>-<strong>referto</strong> del <strong>laboratorio</strong> ha unastoria nobile ed antica, ma l’evoluzione delle tecnologiedell’informazione e delle normative in materia <strong>di</strong>trattamento dei dati comportano la revisione dei concetticorrenti. Esiste una patologia della <strong>risposta</strong>-<strong>referto</strong>,costituita dal rifiuto <strong>di</strong> alcuni operatori <strong>di</strong> parteciparvie dal reclamo <strong>di</strong> esclusiva <strong>di</strong> altri, basato sullanozione riduttiva delle funzioni del <strong>laboratorio</strong> me<strong>di</strong>cocome semplice produttore <strong>di</strong> risultati. Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>agnosticonon è opzionale, ma previsto dalle norme <strong>di</strong>buona pratica della me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>. Il co<strong>di</strong>ceitaliano della privacy pone ulteriori vincoli da rispettare.<strong>La</strong> comunicazione informatica dei risultati sta consolidandole norme tecniche, che consentono la completainteroperabilità tra sistemi. <strong>La</strong> firma <strong>di</strong>gitale aggiunge,in determinati contesti, ulteriore sicurezza. <strong>La</strong>Commissione Professionale della SIMeL ha proposto<strong>di</strong>eci principi per le procedure e le tecnologie della <strong>risposta</strong>che ne identificano le <strong>di</strong>verse categorie, gli operatoricoinvolti, le operazioni minime necessarie.Abstract. The answer-report of the laboratory has anoble and ancient history, but the evolution of theinformation technology and the regulations aboutdata treatment implies the review of the current concepts.A pathology of the answer-report exists, madeby the refusal of some operators to be involvedand from the claim of exclusive right of others, basedon the reductive notion of the functions of theme<strong>di</strong>cal laboratory as simple producer of results ofexamination. The <strong>di</strong>agnostic judgment is not optional,but established from the standards of good practiceof the laboratory me<strong>di</strong>cine. The Italian code ofthe privacy places more ties to respect. The computerresult communication is consolidating the technicalnorms, that now allow the complete interoperabilitybetween systems. The <strong>di</strong>gital company addsthem, in determines contexts to you, ulterior emergency.The SIMeL Professional Commission hasproposed ten principles for the procedures and thetechnologies of the answer that identify the variouscategories, the operators been involved, the minimalnecessary operations.Premessa<strong>La</strong> <strong>risposta</strong> del <strong>laboratorio</strong> ad una richiesta <strong>di</strong> esamiha una storia nobile ed antica 1 . Il me<strong>di</strong>co pratico nonha sempre bisogno <strong>di</strong> stilare una relazione della suaattività <strong>di</strong>agnostica. Spesso il suo intervento terminacon una prescrizione, se non con raccomandazioniorali. Al contrario i servizi <strong>di</strong>agnostici, ed in particolareil <strong>laboratorio</strong> me<strong>di</strong>co, si <strong>di</strong>stinguono per la necessità<strong>di</strong> affidare ad un supporto durevole e trasportabile,in modo chiaro ed intellegibile, il risultatodelle proprie indagini. Se l’esame <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong> èl’estensione dei sensi del me<strong>di</strong>co 2 ,affidare ad un terzosoggetto l’esecuzione dell’esame ha comportatoimme<strong>di</strong>atamente l’obbligo <strong>di</strong> stabilire una connessioneinformativa tra i due, sostitutiva delle connessionineuroniche del me<strong>di</strong>co originario. Grazie aquesta necessità inderogabile, la me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>ha affinato nel tempo la capacità <strong>di</strong> gestire leinformazioni, tanto da <strong>di</strong>ventare leader tra le <strong>di</strong>sciplineme<strong>di</strong>che per l’informatizzazione, ruolo mantenutoancora oggi. Cappelletti 1 con un interventomolto chiaro, completo ed efficace ha tratteggiato lescuole <strong>di</strong> pensiero sulla <strong>risposta</strong>-<strong>referto</strong> del <strong>laboratorio</strong>,riconoscibili nel filone italiano, quello tedesco equello anglosassone, con la variante nordamericana.<strong>La</strong> scuola italiana volle il «<strong>referto</strong> <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>»denso <strong>di</strong> significati me<strong>di</strong>ci a <strong>di</strong>fferenza della osser-Corrispondenza a: Dott. Marco Pradella, <strong>La</strong>boratori Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia, Ospedale Civile, Castelfranco Veneto(TV). Tel 0423-732407 - Fax 0423-732417 - E-mai: pradellamarco@yahoo.it


Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004 81rio me<strong>di</strong>co ad abolire la validazione clinica dei risultatie la loro integazione con l’interpretazione me<strong>di</strong>ca.Nella memoria presentata si riprende una pronunciadel Consiglio <strong>di</strong> Stato risalente al 1986 (NotaII) dove si legge che «... il servizio <strong>di</strong> analisi nonformula <strong>di</strong>agnosi né tanto meno prescrive terapie...»(Nota III). <strong>La</strong> tesi sostenuta dei legali è che «...ilgiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>agnostico che il me<strong>di</strong>co rende sul <strong>referto</strong>analitico rappresenta un quid pluris che – concettualmentee cronologicamente <strong>di</strong>stinto rispetto aldato <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong> – a questo si aggiunge senza,tuttavia, atteggiarsi a requisito <strong>di</strong> «vali<strong>di</strong>tà» dellostesso...» e si rafforza con l’ipotesi che «... nullaesclude che l’organico del personale sanitario <strong>di</strong> un<strong>laboratorio</strong> <strong>di</strong> analisi ospedaliero sia costituito dasoli biologi... né la presenza <strong>di</strong> personale me<strong>di</strong>co néconseguentemente la «validazione» dallo stessocompiuta si atteggiano a con<strong>di</strong>zione necessaria dell’attivitàanalitica propria del servizio <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>...».Non si tratta, <strong>di</strong> un semplice gioco retoricoper con<strong>di</strong>zionare il giu<strong>di</strong>ce, ma <strong>di</strong> opinioni abbastanza<strong>di</strong>ffuse. Si leggono infatti in una <strong>di</strong>scussione IN-TERNET svoltasi nel mese <strong>di</strong> settembre 2004 le seguentiaffermazioni: «...non potendo fare <strong>di</strong>agnosi,nè tantomeno terapia, credo che talvolta sarebbeauspicabile che i nostri laboratori fossero degli“esamifici”.... un <strong>laboratorio</strong> analisi ha un unicoobbiettivo, dare un risultato atten<strong>di</strong>bile ad una richiesta<strong>di</strong> analisi e chi effettua l’analisi non devefarsi influenzare dalla clinica al fine <strong>di</strong> mantenereun atteggiamento il più oggettivo possibile...».<strong>La</strong> funzione me<strong>di</strong>ca del <strong>laboratorio</strong>Le patologie della <strong>risposta</strong> hanno causato gravi <strong>di</strong>sagi,<strong>di</strong>fficoltà enormi nell’organizzazione e nellaconduzione dei servizi, inutili conflitti, <strong>di</strong>strazione<strong>di</strong> risorse, freno allo sviluppo culturale e professionale<strong>di</strong> tutti gli operatori dei laboratori. Per non parlaredell’impiego <strong>di</strong> risorse informatiche per registrarele «firme» e documentarle nei fogli <strong>di</strong> <strong>risposta</strong>.Energie spese nello stu<strong>di</strong>o e nella ricerca nonsolo sulle tecnologie ma anche sulla normativa, comequella che ruota intorno al tema della «firma <strong>di</strong>gitale».Attività formativa, convegni, seminari, tavolerotonde, etc..Obiettivi delle azioni legali sono in realtà quelli <strong>di</strong> evitarecompiti ritenuti «usuranti» come i turni notturni efestivi, oppure <strong>di</strong> ottenere benefici in<strong>di</strong>viduali economicio <strong>di</strong> carriera se non <strong>di</strong> aumentare la dotazione organicanei laboratori delle rispettive categorie.Il rifiuto <strong>di</strong> alcuni tecnici della autonomia professionaleper produrre un risultato, pur nelle con<strong>di</strong>zionistabilite in modo preciso dalle procedure appare incontrotendenza con l’aumento nelle cronache <strong>di</strong>esempi <strong>di</strong> esercizio abusivo della professione altrui.D’altra parte, per i <strong>di</strong>rigenti non me<strong>di</strong>ci le azioni nonsono molto comprensibili, visto che l’obiettivo <strong>di</strong> parificazionestipen<strong>di</strong>ale e <strong>di</strong> carriera è raggiunto da anni.Senza giu<strong>di</strong>care le motivazioni delle categorie, siosserva che la conflittualità permanente e la pressioneper l’allargamento delle dotazioni organiche incontranopoco favore tra le amministrazioni sanitarieed il risultato definitivo è la tendenza verso il pointof-care(POCT) e l’esternalizzazione dei servizi.Interessa invece qui il fenomeno <strong>di</strong> idealizzazionedel «<strong>referto</strong>» come formalismo assoluto, dalle caratteristicherigidamente stabilite in<strong>di</strong>pendentementedal contesto, dallo scopo, dagli attori coinvolti. Accantoa questo si evidenzia il tentativo <strong>di</strong> standar<strong>di</strong>zzareal ribasso le funzioni svolte dai laboratori me<strong>di</strong>ci,privandole delle attività <strong>di</strong> interpretazione <strong>di</strong>agnosticae <strong>di</strong> consulenza clinica.Anche senza entrare nel dettaglio, vale la pena <strong>di</strong> osservareche gran parte dei pareri giuri<strong>di</strong>ci sembranobasati non su riscontri oggettivi ma su luoghi comunio su frammenti normativi non cogenti o ad<strong>di</strong>ritturasuperati (come il noto DPCM 10 febbraio 1984,unico riferimento per il vecchio concetto <strong>di</strong> «firmadel Direttore», superato dal DPR 14 gennaio 1997,cosiddetto dei «requisiti minimi»). Le vecchie pronunciedel Consiglio <strong>di</strong> Stato sulle <strong>di</strong>agnosi e terapiein <strong>laboratorio</strong> sono state superate dalla successivadecisione N.8 reg. Dec.25 marzo 1996 del Consiglio<strong>di</strong> Stato riunito in Adunanza Plenaria N. 789-790-791, che recita testualmente, con grande saggezza:“...In tali laboratori, ... l’organico è inter<strong>di</strong>sciplinaree prevede la presenza <strong>di</strong> esperti delle <strong>di</strong>verse areeinteressate, i quali debbono necessariamente collaboraretra <strong>di</strong> loro, mettendo in comune le loro indaginie le loro esperienze e pervenendo ad un risultatotecnico unificato....”. 14 Secondo le sezioni riunitedel Consiglio <strong>di</strong> Stato l’interscambiabilità completatra me<strong>di</strong>co, biologo e chimico, a cui sarebbe stata finalizzatala riduzione delle funzioni me<strong>di</strong>che, “....non si tratterebbe <strong>di</strong> mansioni superiori dello stessoprofilo professionale, ma <strong>di</strong> mansioni <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> altroprofilo professionale....”. Le norme successivamenteintervenute (DPR 484/97) hanno mo<strong>di</strong>ficatole modalità <strong>di</strong> accesso alla Direzione dei laboratori<strong>di</strong> analisi, non i profili professionali, che restano ancoraoggi <strong>di</strong>stinti. Inoltre, appare ben curioso il luogocomune (ripreso originariamente dalla sezione IVdel Consiglio <strong>di</strong> Stato) che i laboratori me<strong>di</strong>ci forniscanorisultati solo «...al me<strong>di</strong>co responsabile dellacura...». Tutti sanno che i servizi <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong> me<strong>di</strong>coerogano la maggior parte delle prestazioni a pazientiesterni, non ricoverati, quin<strong>di</strong> non <strong>di</strong>rettamenteal me<strong>di</strong>co curante. Questo è comprovato tra l’altrodal fenomeno ben noto delle giacenze (buste <strong>di</strong> risultatinon ritirate), così come molte <strong>di</strong> quelle ritiratenon sono portate al me<strong>di</strong>co prescrittore. <strong>La</strong> prima interpretazionedei risultati, specie dei casi più gravi,non può essere fatta che nella struttura <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>.


82 Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004Il “quid pluris” del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>agnosticoQualcuno osserva che materialmente in molti dei fogli<strong>di</strong> <strong>risposta</strong> prodotti dai laboratori non appare unafrase esplicitamente riconducibile ad un «giu<strong>di</strong>zio<strong>di</strong>agnostico». È facile obiettare però che il giu<strong>di</strong>zio<strong>di</strong>agnostico è spesso implicito (come per il farmacistala garanzia <strong>di</strong> corrispondenza dei farmaci allaprescrizione) e viene emesso anche sulla base <strong>di</strong> elementinon presenti nel foglio come ad esempio i risultatiprecedenti.Ma soprattutto, possiamo ritenere il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>agnosticoun “quid pluris”, ossia un elemento del tuttoaccessorio, non in<strong>di</strong>spensabile al servizio? Fino a ieri,la <strong>risposta</strong> poteva basarsi su opinioni, tutte egualmentevalide. Oggi no. Oggi è stabilito da uno standar<strong>di</strong>nternazionale cosa normalmente fanno i laboratorime<strong>di</strong>ci, anzi, cosa dovrebbero fare per ottenereuna certificazione <strong>di</strong> qualità. Il servizio completosecondo lo standard internazionale ISO 15189 (Me<strong>di</strong>cal<strong>La</strong>boratories – Particular requirements forquality and competence) 10 comprende quello che silegge nella Introduzione: «... Tali servizi includonola richiesta, la preparazione paziente, l’identificazionepaziente, la raccolta dei campioni, il trasporto,la conservazione , l’elaborazione e l’esame deicampioni clinici, insieme alla successiva convalida,all’interpretazione, alla segnalazione ed alla consulenza,oltre alle garanzie <strong>di</strong> sicurezza e la salvaguar<strong>di</strong>adegli elementi etici nel lavoro me<strong>di</strong>co del<strong>laboratorio</strong>. Quando consentito a dalle regole nazionali,è raccomandabile che i servizi me<strong>di</strong>ci del<strong>laboratorio</strong> includano l’esame dei pazienti nei casi<strong>di</strong> consulenza e che quei servizi attivamente partecipinoalla prevenzione della malattia oltre che la <strong>di</strong>agnosie la gestione del paziente...». Tra le definizionidel glossario <strong>di</strong> ISO 15189 si trovano le seguenti:«...3.8 <strong>La</strong>boratorio me<strong>di</strong>co. <strong>La</strong>boratorio clinico. Il<strong>laboratorio</strong> per l’esame biologico, microbiologico,immunologico, chimico, immunoematologico, ematologico,biofisico, citologico, patologico o altro deimateriali derivati dal corpo umano allo scopo <strong>di</strong>fornire le informazioni per la <strong>di</strong>agnosi, la prevenzioneed il trattamento della malattia o la valutazionedella salute <strong>di</strong>, esseri umani e che può fornire unservizio <strong>di</strong> consulenza che riguarda tutte le attivitàanalitiche del <strong>laboratorio</strong>, comprensivo <strong>di</strong> interpretazionedei risultati e consulenza su ulteriori procedure... 3.9. Procedure post-esame. Fase Postanalitica.I Processi dopo l’esame includono la revisione,la formattazione e l’interpretazione sistematiche,l’autorizzazione per il rilascio, la stampa e la trasmissionedei risultati e lo stoccaggio dei campioni...».Nell’Appen<strong>di</strong>ce C, infine, si trova un riferimentoesplicito alle attività cliniche <strong>di</strong> tipo post-analitico:Appen<strong>di</strong>ce C. Etica nella me<strong>di</strong>cina del <strong>laboratorio</strong>.... C.6.3 Oltre alla corretta trasmissione dei risultati,il <strong>laboratorio</strong> ha la responsabilità supplementare<strong>di</strong> accertarsi che, il più possibile, gli esami sianocorrettamente interpretati ed applicati nell’interessedel paziente. <strong>La</strong> consulenza riguardo alla selezioneed all’interpretazione degli esami fa parte del serviziodel <strong>laboratorio</strong>.Esistono consistenti evidenze sulla funzione del <strong>laboratorio</strong>me<strong>di</strong>co come «motore <strong>di</strong> appropriatezza»nella <strong>di</strong>agnostica, sia per la definizione <strong>di</strong> profili epercorsi che per il filtro sulle richieste <strong>di</strong> esami cosiddetti«esoterici». 12 Forse più numerose ancora sonole testimonianze <strong>di</strong> attività me<strong>di</strong>ca in fase postanalitica,con o senza registazione nella <strong>risposta</strong>-<strong>referto</strong>.Le malattie del sangue sono spesso sospettate o ad<strong>di</strong>rittura<strong>di</strong>agnosticate nel <strong>laboratorio</strong>, a cui il pazienteviene in<strong>di</strong>rizzato per sintomi del tutto vaghi.Mentre le prescrizioni per il paziente («controllaredopo 7 giorni», «screening talassemia», «tipizzazionelinfocitaria») sono inseribili nel contesto del foglio<strong>di</strong> <strong>risposta</strong>, accanto ai risultati dei conteggi e dell’esamemicroscopico, la <strong>di</strong>agnosi, pur evidente («leucemiaacuta», «leucemia cronica», «trombocitopenia»etc..), è comunicata al me<strong>di</strong>co curante (più raramenteal paziente stesso) me<strong>di</strong>ante messaggi personali, oralio scritti. <strong>La</strong> decisione <strong>di</strong> proseguire o meno l’indagineiniziata (ad esempio con la tipizzazione <strong>di</strong> una bandaproteica omogenea, o con la determinazione del PSAlibero, o con l’antibiogramma sul ceppo isolato) è presasulla base <strong>di</strong> considerazioni squisitamente me<strong>di</strong>che,anche se talvolta standar<strong>di</strong>zzabili in protocolli interni.Una anemia grave può indurre azioni <strong>di</strong>verse a secondadella storia ricavabile dall’archivio dei risultati <strong>di</strong><strong>laboratorio</strong>. Un semplice test da carico <strong>di</strong> glucosio puòessere imme<strong>di</strong>atamente interrotto sulla base della <strong>di</strong>agnosi<strong>di</strong> <strong>di</strong>abete eseguita già sul risultato del prelievo<strong>di</strong> base. Il controllo <strong>di</strong> qualità interno, da eseguire pertutti gli esami, si fonda su limiti <strong>di</strong> accettabilità derivatida criteri <strong>di</strong> utilità me<strong>di</strong>ca, non sempre ricavabilipassivamente dalla letteratura specialistica. I valori <strong>di</strong>riferimento per creatinina o acido urico sono ricavatida tabelle facilmente reperibili (e confermati nel singolo<strong>laboratorio</strong>), ma quelli per indagini sierologiche oimmunologiche sofisticate (ad esempio, gli anticorpidelle malattie autoimmunitarie) contengono <strong>di</strong>retti riferimentialle patologie correlate, soppesando con cural’effetto che questo informazioni possono avere sulclinico e sul paziente che arriverà a leggerle.Valutando il risultato in relazione ai precedenti puòemergere l’opportunità <strong>di</strong> richiamare, nella <strong>risposta</strong>,anche il valore <strong>di</strong> questi ultimi, ad esempio per marcatori<strong>di</strong> neoplasia. <strong>La</strong> validazione clinica è un’ottimaoccasione per richiamare e rafforzare i percorsi raccomandatida linee guida, come quelle sulle <strong>di</strong>slipidemie,sulle malattie della tiroide, sul morbo celiaco.Non dobbiamo pensare all’interpretazione <strong>di</strong>agnosticacome un’azione burocratica, rigidamente confinata aqualche categoria professionale. <strong>La</strong> presenza me<strong>di</strong>ca


Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004 83in <strong>laboratorio</strong> si manifesta largamente come interazionecon le altre figure, anche con i tecnici sanitari, perorientarle a ragionamenti ed azioni a carattere me<strong>di</strong>co.Persino nei libri <strong>di</strong> scuola si accetta pacificamente lanecessità <strong>di</strong> avere una «expertise» <strong>di</strong>ffusa orientata allagestione del paziente ed all’efficacia clinica (outcome).15Non sappiamo per ora quanto questi argomenti possanoessere accettati dal pubblico e dai giu<strong>di</strong>ci: per orapossiamo solo <strong>di</strong>re che l’azione legale sopra citata, chestrumentalmente negava la funzione me<strong>di</strong>ca del <strong>laboratorio</strong>clinico, è stata respinta dal Tribunale del <strong>La</strong>voro.Comunicazioni sempre meno strutturateNel contesto ospedaliero il flusso <strong>di</strong> informazionidai servizi <strong>di</strong>agnostici e dal personale infermieristicoverso il me<strong>di</strong>co curante sta assumento caratterisempre meno strutturati. L’esame in POCT vieneeseguito e consegnato <strong>di</strong>rettamente, senza formalismi.Il risultato della ricerca microscopica <strong>di</strong> micobatteriviene trasferito entro 24 ore, senza attenderel’esito degli esami colturali che completerebbero larichiesta. <strong>La</strong> rete informatica consente la consultazione<strong>di</strong> risultati parziali e persino non ancora completamentevalidati. Allo stesso modo, l’esame ra<strong>di</strong>ologicospesso non attende l’intervento dello specialista,l’infermiere registra <strong>di</strong>rettamente nella documentazionei dati rilevati con l’ispezione visiva oil termometro, etc.. Spesso l’esigenza <strong>di</strong> tempestivitàconsiglia <strong>di</strong> superare i formalismi, quando assumonocaratteristiche burocratiche.È un paradosso solo apparente: lo sviluppo dellefunzioni me<strong>di</strong>che del <strong>laboratorio</strong> si accompagna allariduzione del formalismo sui documenti, se i canaliper comunicare con gli utilizzatori si moltiplicano e<strong>di</strong>versificano.Il contesto organizzativo dei <strong>laboratorio</strong>spedalieri ed il co<strong>di</strong>ce della privacy<strong>La</strong> maggior parte delle norme regionali sull’organizzazionedei laboratori me<strong>di</strong>ci è <strong>di</strong>retta ai laboratoriprivati aperti al pubblico. Ai servizi ospedalieri sipresta poca attenzione, lasciandoli alle attività svoltein un contesto organizzativo particolare, dotato <strong>di</strong>specificità e complessità che lo <strong>di</strong>fferenziano daglialtri. Si coltiva spesso il luogo comune del <strong>laboratorio</strong>ospedaliero come rivolto a strutture cliniche specialistichemolto ben presi<strong>di</strong>ate da me<strong>di</strong>ci. In realtà,già per i pazienti ricoverati la <strong>di</strong>stanza tra me<strong>di</strong>co epaziente può essere notevole (la sala operatoria odella rianimazione, ad esempio, è molto <strong>di</strong>versa dall’affollatacorsia della lungodegenza). Ma soprattuttoil <strong>laboratorio</strong> ospedaliero eroga le prestazioni, inmodo variabile e a volte preponderante, per pazientiesterni ambulatoriali, senza passare per il me<strong>di</strong>cocurante. Tale attività giustifica e sottolinea la presenzadell’archivio in<strong>di</strong>pendente tra i requisiti del <strong>laboratorio</strong>analisi nella legge nazionale sull’accre<strong>di</strong>tamento,proprio per la gestione dei dati dei pazientiambulatoriali con regole legali <strong>di</strong>fferenti da quelledei pazienti ricoverati. Da notare che il <strong>laboratorio</strong> èl’unico Servizio in tale legge ad avere Archivio proprio.Questo fa sorgere un problema <strong>di</strong> trattamento<strong>di</strong> dati sensibili, quin<strong>di</strong> è necessario vedere in dettagliocosa preveda a questo proposito la recente normativasulla privacy. Nel CODICE DELLA PRI-VACY, ossia il Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196 16 , viene sottolineato il ruolo <strong>di</strong> comunicazionee conservazione dei dati all’articolo 84 (Nota IV).Almeno altri tre articoli del Co<strong>di</strong>ce sono importantiper la definizione del nuovo quadro legislativo, e sonol’Art. 33 che tratta delle misure per assicurare unlivello minimo <strong>di</strong> protezione nel trattamento dei datie le due specifiche per i dati trattati con supportielettronici (Art.34) e senza (su carta, Art.35). <strong>La</strong>norma del Co<strong>di</strong>ce della Privacy non ha valore meramenteaccademico: recentemente, un comportamentoirregolare è stato sanzionato con l’ammenda <strong>di</strong>circa 500 euro 17 . Anche ISO 15189 tratta la questione,nella Appen<strong>di</strong>ce C, anche se con qualche varianterispetto alla legge nazionale italiana (Nota V). Èinteressante notare il parallelismo con la proceduraadottata a Oxford per la comunicazione telefonicadei risultati <strong>di</strong>rettamente al paziente, normalmenteeseguita da me<strong>di</strong>ci del <strong>laboratorio</strong> 18 . Non si approfon<strong>di</strong>scequi la complessa tematica dell’anticipo <strong>di</strong>risultati con valori «<strong>di</strong> allarme» o «<strong>di</strong> panico», cheriveste aspetti clinici ed importanti aspetti legali. Valeperò la pena <strong>di</strong> notare come in molte procedureoperative 19 si sottolinei come non sia una operazionebanale, al contrario per svolgerla è necessario prepararsiuna serie <strong>di</strong> strumenti, come i risultati precedentie tutte le informazioni cliniche <strong>di</strong>sponibili. Indefinitiva, si evince che nella situazione ipotizzatadai risorsi legali sopra citati, ossia senza attività me<strong>di</strong>chee personale me<strong>di</strong>co, i laboratori <strong>di</strong> analisi nonverrebbero accre<strong>di</strong>tati secondo la norma ISO 15189né potrebbero rispettare il vigente co<strong>di</strong>ce della privacy.<strong>La</strong> comunicazione informatica dei risultatiLe specifiche tecniche del progetto Integrating theHealthcare Enterprise (IHE), basate sullo standard <strong>di</strong>trasmissione ANSI dei messaggi sanitari HL7 20 ,descrivonouno scenario nuovo rispetto alla tra<strong>di</strong>zionedei laboratori, validato attraverso il pubblico confrontodelle esperienze <strong>di</strong> produttori ed utilizzatori<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi paesi. Il sistema informatico è sud<strong>di</strong>viso in<strong>di</strong>versi «attori», ciascuno con funzioni <strong>di</strong>verse: ADT,


84 Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004Tabella II. Quadro IHE. Eventi e Transazioni dall’acquisizione del risultato alla trasmissione del risultato. (mo<strong>di</strong>ficato dal rif. 21)Rif. E Rif. T DescrizioneE9E10E11E12T8T9T5T10CompletamentoIl messaggio in Analyzer-LAS Management è trasmesso dagli analizzatori al LAS.Validazione tecnicaIl messaggio in LAS-OF(LIS) Management message è mandato da LAS a Order Filler (LIS);contiene i risultati per gli esami richiesti.Validazione clinica (autorizzazione dei risultati)Il messaggio in OF(LIS)-Result Tracker Management è mandato da Order Filler (LIS) a ResultTracker. I risultati possono essere trasferiti in sta<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti unitamente al loro rispettivosta<strong>di</strong>o (Validato tecnicamente, Validato clinicamente, Cancellato, In ripetizione, ..).Richiesta del risultatoIl messaggio in RT-OF(LIS) Management è inviato da Result Tracker a Order Filler (LIS),segnalando così che i risultati sono stati attialmente visualizzati.Order Placer, Order Filler, Automation Manager,Result Tracker. <strong>La</strong> comunicazione dei risultati avvienetra Automation Manager e Result Tracker (TabellaII). Vengono trasmessi tutti i risultati, ancheprovvisori, purchè provvisti <strong>di</strong> un marcatore del livello<strong>di</strong> validazione (nessuna, in ripetizione, validatotecnicamente, validato clinicamente, etc..) 21 .<strong>La</strong> convalida clinica è definita nel Framework IHEcome un processo che si applica generalmente all’interarichiesta o gruppo <strong>di</strong> richieste e prende inconsiderazione la coerenza biologica dei risultati insiemealle informazioni cliniche sul paziente <strong>di</strong>sponibilia supporto dell’interpretazione, così come lepotenziali misure successive che possono essere richieste.In alcuni casi questa operazione può essererealizzata su sottoinsiemi dei risultati, ad esempioper permettere la <strong>di</strong>sponibilità più rapida dei risultaticritici (per esempio <strong>di</strong> gas del sangue) o per quelliottenuti in poco tempo. Quin<strong>di</strong>, un <strong>laboratorio</strong> pluri<strong>di</strong>sciplinarepuò essere anche organizzato con unesperto clinico per <strong>di</strong>sciplina, ciascuno che convalidale batterie <strong>di</strong> esami specifiche al suo dominio <strong>di</strong>conoscenza, in modo che alla fine Order filler puòricevere risultati convalidati da parecchi esperti clinici.<strong>La</strong> struttura della riga <strong>di</strong> messaggio (record)HL7, derivante dalle precedenti specificheASTM 22,23 ,è concepita in effetti per ogni singolo dato,come se dovesse essere trasmesso in<strong>di</strong>vidualmente(Tabella III) 24 .<strong>La</strong> firma <strong>di</strong>gitaleRecentemente l’attenzione <strong>di</strong> molti è stata attratta datecnologie sviluppate al fine <strong>di</strong> «smaterializzare» ildocumento amministrativo, ossia renderlo <strong>di</strong>gitale,senza perdere le garanzie <strong>di</strong> sicurezza contro le falsificazioni,<strong>di</strong> «autenticità», fornite dal meccanismotra<strong>di</strong>zionale della firma autografa, magari autenticatada una apposità autorità. <strong>La</strong> sottoscrizione autografatrova fondamento in due articoli del co<strong>di</strong>ce civile:Art. 2702 Efficacia della scrittura privata. <strong>La</strong>scrittura privata fa piena prova, fino a querela <strong>di</strong>falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienzadelle <strong>di</strong>chiarazioni da chi l’ha sottoscritta, secolui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconoscela sottoscrizione, ovvero se questa e legalmen-Tabella III. Messaggio HL7 dal Framework IHE. 9.4.3.7 LAB-3 (OF->ORT): Messaggio «Variazione <strong>di</strong> Stato». L’esperto clinico ha fatto lavalidazione clinica alle ore 09h29. <strong>La</strong> richiesta è completata. Il risultato è definitivo.MSH|^~\&|OF|Chemistry|ORT||200310060931||OUL^R24^OUL_R24|015|T|2.5|||||USA||ENPID|1||6543210^^^Abbeville Hospital^PI||ILL^JOHN^^^^^L||19810101|M PV1|1|I||||||||||||||||9998888ORC|SC|9876543^Nephro||777^Nephro|CM||||200310060710|^NURSE^JANET|||||||||||Nephrology^^^^^^FI^^^NE03 TQ1|1||||||||R OBR|1|9876543^Nephro|654^chemistry |82575^Creatinineclearance^CPT4|||||| ^COLLECT^JOHN |P|||||^NEPHRO^^^^DR|||||||200310060929|||F|||||||&CYTO&JANE^200310060929 SPM|1|654_1^chemistry||SER|||||||P||||||200310060735|200310060821||Y||||||1 2590OBX|1|NM|15045-8^SERUM CREATININE^LN||93|umol/l|50-100|N|||F|||200310060830SPM|2|654_2^chemistry||UR|||||||P||||||200310060735|200310060821||Y||||||1 OBX|1|NM|13362-9^URINECOLLECTION DURATION^LN||24|hr|||||F|||200309060735OBX|2|NM|19153-6^URINE SPECIMEN VOLUME^LN||2400|ml|||||F|||200309060735 OBX|3|NM|14684-5^24H URINE CREATININE^LN||7.06|mmol|8-16 (/24hr)|L|||F||| 200310060830 OBX|4|NM|2164-2^CREATININE CLEARANCE^LN||52.7|ml/min|88-174|L||S|F|||200310060830


Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004 85te considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ.214, 215; Cod. Nav. 178, 775). Art. 2703 Sottoscrizioneautenticata. Si ha per riconosciuta la sottoscrizioneautenticata dal notaio o da altro pubblicoufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consistenell’attestazione da parte del pubblico ufficiale chela sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Ilpubblico ufficiale deve previamente accertare l’identitàdella persona che sottoscrive. Invece i documenti«non firmati» sono compresi dal co<strong>di</strong>ce civilenella categoria della «riproduzione meccanica», cheperò, contrariamente a quanto comunemente si pensa,non è priva <strong>di</strong> valore: «Art. 2712 Riproduzionimeccaniche. Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261)fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografichee, in genere, ogni altra rappresentazionemeccanica <strong>di</strong> fatti e <strong>di</strong> cose formano piena prova deifatti e delle cose rappresentate, se colui contro ilquale sono prodotte non ne <strong>di</strong>sconosce la conformitàai fatti o alle cose medesime.» Si evince che laprotezione dei documenti si riferisce alla possibilitàche essi vengano falsificati e può avere livelli <strong>di</strong>versi,da più basso (non <strong>di</strong>sconoscimento) al più alto(sottoscrizione autenticata) passando per livelli interme<strong>di</strong>(sottoscrizione semplice riconosciuta). Allostesso modo, la firma <strong>di</strong>gitale e le sue varianti «leggere»hanno lo scopo <strong>di</strong> tutelare il documento <strong>di</strong>gitaledalla falsificazione. <strong>La</strong> normativa vigente è particolarmentecomplessa ed in fase <strong>di</strong> tumultuosa revisione25 . <strong>La</strong> tecnologia è invece ben nota ed oggetto<strong>di</strong> specifiche norme tecniche anche in ambito <strong>di</strong> informaticasanitaria (il più recente, con riferimenti aiprecedenti: ISO/DTS 17090:2004) 26 . Va oltre lo scopo<strong>di</strong> questa presentazione la descrizione dettagliata<strong>di</strong> questa complessa problematica, ma può esseresufficiente ricordare che in attuazione della <strong>di</strong>rettiva1999/93/CE in sostanza esistono tre tipi <strong>di</strong> documentiinformatici: quello non firmato, quello con«firma leggera» 27 e quello con «firma forte» (TabellaIV). Le <strong>di</strong>fferenze non riguardano la vali<strong>di</strong>tàdel contenuto, che <strong>di</strong>pende dal processo a monte,bensì la soli<strong>di</strong>tà formale del documento in sé stesso,contro eventuali tentativi <strong>di</strong> falsificazione. In altreparole, un atto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta con «firma forte»<strong>di</strong> un box prefabbricato ha sicuramente maggiore affidabilità<strong>di</strong> un atto con firma leggera <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta<strong>di</strong> un palazzo, anche se il contenuto <strong>di</strong> quest’ultimoha ovviamente valore superiore. Così nella vitaquoti<strong>di</strong>ana si portano a termine transazioni economichesenza documenti o con documenti «leggeri»(scontrino fiscale), mentre in alcuni casi sono richiestela sottoscrizione e persino l’autentica della sottoscrizione.In definitiva, la firma <strong>di</strong>gitale non mo<strong>di</strong>ficaper nulla la questione della «responsabilità» suirisultati, della loro «validazione» e della loro «trasmissione»,esattamente come faceva la sottoscrizionein autografia. <strong>La</strong> responsabilità degli atti è in<strong>di</strong>vidualee può essere documentata in vario modo (registriinterni, «firme leggere» nel data base, testimonioculari). L’autorizzazione alla trasmissione <strong>di</strong> un documentopre-confezionato è una azione del tuttoanaloga all’inserimento del foglio in una busta, chepuò essere affidata a qualsiasi operatore autorizzato,in<strong>di</strong>pendentemente dalla qualifica. Tanto è vero checome sappiamo che quasi sempre la richiesta <strong>di</strong> esamiè multipla, quin<strong>di</strong> la <strong>risposta</strong> contiene <strong>di</strong>verse informazioni,ciascuna proveniente dal proprio flussoanalitico e <strong>di</strong> validazione. Ma mentre è prevista lapossibilità <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale in<strong>di</strong>viduale del singolodocumento e <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> gruppi<strong>di</strong> documenti (anche se con alcune limitazioni nontrascurabili 28-29 (Nota VI), NON è possibile in alcunmodo la firma <strong>di</strong>gitale collettiva dello stesso documento.Il flusso operativo del <strong>laboratorio</strong> me<strong>di</strong>coTabella IV. <strong>La</strong> protezione del documento contro la falsificazione<strong>La</strong> «sacralizzazione» della <strong>risposta</strong>-<strong>referto</strong> non tieneconto della natura della prestazione <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>. Ilflusso operativo (workflow) è infatti <strong>di</strong>stinguibile infasi (pre-esame, esame, post-esame), ciascuna dellequali vede impegnati operatori con figure professionali<strong>di</strong>verse, sanitarie e persino non sanitarie, con <strong>di</strong>versigra<strong>di</strong> <strong>di</strong> autonomia, ciascuno in grado <strong>di</strong> risponderesulla responsabilità professionale 30 . Nessuno<strong>di</strong> essi, in pratica, nelle con<strong>di</strong>zioni or<strong>di</strong>narie delservizio, è in grado <strong>di</strong> fornire da solo la <strong>risposta</strong> del<strong>laboratorio</strong>. Il lavoro è sempre <strong>di</strong> équipe. Chi consegnai risultati, qualunque forma abbiano (singolo,foglio <strong>di</strong> <strong>risposta</strong>, certificato...) è responsabile <strong>di</strong>questo singolo atto, non <strong>di</strong> tutti i precedenti che hanlivellosicurezza documento cartaceo documento elettronicominimo Co<strong>di</strong>ce civile Art. 2712 Riproduzioni meccaniche ideminterme<strong>di</strong>o Co<strong>di</strong>ce civile Art. 2702 Efficacia della Direttiva 1999/93/CE 13 <strong>di</strong>cembre 1999scrittura privata. Sottoscrizione. (G.U. delle Comunità europee L. 13 del 13<strong>di</strong>cembre 1999). Comma 2 art. 5.Firma elettronica «leggera».elevato Co<strong>di</strong>ce civile Art. 2703 DPCM 13 gennaio 2004. (GU n. 98 del 27Sottoscrizione autenticataaprile 2004) Firma <strong>di</strong>gitale (elettronica “forte»)


86 Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004no contribuito alla costruzione della <strong>risposta</strong>. Infine,il ventaglio delle modalità operative può andare dall’esamein point-of-care (POCT), al valore «<strong>di</strong> panico»anticipato», alla segnalazione <strong>di</strong>retta al me<strong>di</strong>cocurante, al colloquio <strong>di</strong>retto col paziente. Non è limitatoal rilascio <strong>di</strong> un documento e la tecnologiainformatica porta a concepire forme <strong>di</strong>versissime <strong>di</strong>comuicazione tra <strong>laboratorio</strong>, paziente e me<strong>di</strong>co,compresa la posta elettronica e la consultazione viaweb.Le procedure e le tecnologie della <strong>risposta</strong>:il «Decalogo»<strong>La</strong> complessità del quadro normativo e giurisprudenzialeed il persistere ciclico <strong>di</strong> conflitti professionaliha indotto la Commissione SIMeL per i ProblemiProfessionali ad elaborare una proposta unificante echiarificatoria per le procedure e le tecnologie dellaproduzione della <strong>risposta</strong> alla richiesta <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>.Il documento, intitolato PRINCIPI PER LEPROCEDURE E LE TECNOLOGIE DELLA RI-SPOSTA ALLA RICHIESTA DI ESAMI DI LABO-RATORIO IN MEDICINA, con particolare riguardoal valore legale della documentazione ed alla firma<strong>di</strong>gitale, ma ormai noto come «Decalogo della Risposta»,è stato pubblicato nel sito web www.simel.it enella Rivista <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> <strong>La</strong>boratorio 31 .Il decalogo si compone <strong>di</strong> due definizioni base (la Rispostae le Forme della <strong>risposta</strong>), quattro proprietàdella <strong>risposta</strong> (Tracciabilità, Validazione, Circolazionee Autenticazione) ed infine quattro Avvertenze <strong>di</strong>Inapplicabilità ed Incompatibilità in campo analogicoed in campo <strong>di</strong>gitale elettronico.Il «<strong>referto</strong>» spesso citato risulta essere solo una dellenumerose forme <strong>di</strong> <strong>risposta</strong>. In me<strong>di</strong>cina i risultati degliesami <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>, con le opportune informazionicollegate (es. valori <strong>di</strong> riferimento), i commenti e lenote interpretative, le in<strong>di</strong>cazioni, i suggerimenti e leprescrizioni, costituiscono la RISPOSTA del <strong>laboratorio</strong>alla richiesta <strong>di</strong> esami (order), ossia il service report<strong>di</strong> ENV 1613 7 e prEN 14720 9 ; la RISPOSTA del<strong>laboratorio</strong> è il messaggio con cui or<strong>di</strong>nariamentevengono trasmesse le informazioni prodotte nella faseanalitica. <strong>La</strong> RISPOSTA del <strong>laboratorio</strong> può assumere<strong>di</strong>verse forme, dalle più semplici alle più complesse:RISULTATO, FOGLIO DI RISPOSTA, CERTI-FICATO, REFERTO. RISULTATO è l’informazioneprodotta in <strong>laboratorio</strong> e inserita in un archivio elettronicoo riportata su supporto cartaceo. FOGLIO DIRISPOSTA è un documento che riporta del tutto o inparte i risultati e gli altri elementi informativi checompongono la <strong>risposta</strong>. CERTIFICATO è un foglio<strong>di</strong> <strong>risposta</strong> che viene autenticato in modo formale, pergli usi previsti dalle norme e dai regolamenti. RE-FERTO è finalmente un certificato ai fini dei casi previstinel co<strong>di</strong>ce penale art. 365 384 e nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>procedura penale art. 334. Varrebbe la pena <strong>di</strong> fareuno sforzo per confinare l’uso del termine «<strong>referto</strong>»alle situazioni giuri<strong>di</strong>camente appropriate. Oltre tutto,l’uso improprio ha generato tutta una serie <strong>di</strong> neologismicacofonici (risultato «refertato», «refertazione» <strong>di</strong>qualche cosa, riferita persino alla trasmissione <strong>di</strong> risultatida strumento a Order Placer o alla stampa deifogli <strong>di</strong> <strong>risposta</strong>, etc..) e grammaticalmente irregolari,specie se si considera che il verbo «refertare» in italianoè decisamente intransitivo. Nelle reti informatichead alto livello <strong>di</strong> integrazione (come in ambienteospedaliero), la trasmissione delle informazioni avvienesotto forma <strong>di</strong> record <strong>di</strong> risultati (v. formatoHL7 o ASTM) 21-23 . Invece in ambienti a basso livello<strong>di</strong> informatizzazione (pazienti ambulatoriali non ricoverati),la trasmissione delle informazioni avvienenormalmente con un foglio <strong>di</strong> <strong>risposta</strong> cartaceo, eventualmenteautenticato al fine <strong>di</strong> poterlo utilizzare comecertificato. Ogni RISULTATO non può essere registratoo trasmesso senza le informazioni collegateche ne consentano la tracciabilità e l’in<strong>di</strong>viduazione<strong>di</strong> tutti gli operatori che hanno contribuito alla produzioneo alla validazione o alla trasmissione del risultatostesso. Si tratta cioè <strong>di</strong> poter riconoscere chi ha inseritola richiesta, chi ha fatto il prelievo, chi ha trattatoil campione, chi ha validato i risultati, chi ha trasmessoo stampato le informazioni. Questa funzione ènormalmente svolta dai data base <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>, conapplicazioni riconducibili alla fattispecie <strong>di</strong> «firmaelettronica leggera» secondo le più recentinormative 23 . <strong>La</strong> VALIDAZIONE del risultato normalmenteavviene in più fasi. Può essere del tecnico ostrumentale, del settore o del <strong>di</strong>rigente supervisore e<strong>di</strong>nfine del me<strong>di</strong>co, clinica o <strong>di</strong> plausibilità. Ciascunadelle quali collegata nella registrazione con il risultatostesso, analogamente ad una firma autografa ripetutasu ogni singola informazione.<strong>La</strong> messa in circolazione <strong>di</strong> risultati é <strong>di</strong> per sé attestazionein<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà: il livello della attestazione<strong>di</strong>pende dalla qualifica dell’operatore, non viceversa.I livelli potrebbero essere ad esempio: infermiere(POCT), tecnico <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>, <strong>di</strong>rigente sanitario,<strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co. Da queste definizioni e caratteristichedella <strong>risposta</strong> <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>, <strong>di</strong>scendono lein<strong>di</strong>cazioni pratiche sulla «firma», sia quella autografacalligrafica che quella «<strong>di</strong>gitale». <strong>La</strong> “firma autografa”sul foglio <strong>di</strong> <strong>risposta</strong> non è necessaria, se leprocedure ed il flusso delle operazioni sono <strong>di</strong> per sésufficienti a garantirne ragionevolmente l’autenticità;se presente, attesta l’autenticità del documento, non lavali<strong>di</strong>tà del contenuto. Allo stesso modo, la “firma<strong>di</strong>gitale” sul documento elettronico che riproduce ilfoglio <strong>di</strong> <strong>risposta</strong> non è necessaria, se le procedure e<strong>di</strong>l flusso delle operazioni sono <strong>di</strong> per sé sufficienti agarantirne ragionevolmente l’autenticità; se presente,attesta l’autenticità del documento, non la vali<strong>di</strong>tàdel contenuto. Inoltre, mentre la validazione ècompetenza del professionista <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong> (tecni-


Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004 87co, specialista o me<strong>di</strong>co, ciascuno per il proprio livello),l’autenticazione può essere prodotta da qualsiasioperatore autorizzato, sanitario o non sanitario.Infine, due corollari apparentemente banali, ma <strong>di</strong>impatto pratico non trascurabile: la firma autografaanalogica non è applicabile al documento elettronicoe la firma <strong>di</strong>gitale non è applicabile a documentistampati. Ne deriva l’evidenziazione del paradosso<strong>di</strong> chi vuole la firma «<strong>di</strong>gitale» per poter «stampare»fogli <strong>di</strong> <strong>risposta</strong> in se<strong>di</strong> lontane da quella <strong>di</strong> produzionedel risultato. Una stampa, infatti, ha le caratteristichedella «riproduzione meccanica» ex art. 2712del co<strong>di</strong>ce civile. In caso <strong>di</strong> contestazione, si dovrebbeverificare la corrispondenza a ritroso con l’originaleelettronico (firmato <strong>di</strong>gitalmente o anche no)me<strong>di</strong>ante una comparazione analitica.ConclusioniIl trattamento delle informazioni prodotte dal <strong>laboratorio</strong>,la confezione della <strong>risposta</strong> o «<strong>referto</strong>», la sua trasmissioneal paziente o al clinico sono stati, nella lungastoria della me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>, un momentoprivilegiato <strong>di</strong> elaborazione culturale, <strong>di</strong> riflessione semantica,<strong>di</strong> sviluppo filosofico sulla natura stessa dellaprofessione. Sono stati anche il motore, la vera locomotivadel progresso tecnologico dell’informatica me<strong>di</strong>ca,<strong>di</strong> cui tutta la me<strong>di</strong>cina ha beneficiato. Tuttavia,l’esposizione anche me<strong>di</strong>atica <strong>di</strong> questa attività, il suovalore simbolico, hanno indotto interessi <strong>di</strong> parte a farneun bersaglio, impigliando in Italia la pratica professionalein una fitta rete <strong>di</strong> contenzioni legali e amministrativi,rallentandone lo sviluppo, ad<strong>di</strong>rittura favorendonela devoluzione verso pratiche destrutturate comeil POCT e le esternalizzazioni. È significativo che innessun altro paese sia avvenuto qualcosa <strong>di</strong> simile. <strong>La</strong>soluzione non è facile da trovare, ma probabilmente vacercata non tanto nella <strong>di</strong>fesa strenua <strong>di</strong> valori e simbolitra<strong>di</strong>zionali, quanto forse nella definizione concretadei ruoli professionali in un contesto informaticoed organizzativo completamente rinnovato. <strong>La</strong> funzioneaggregante e interpretativa del me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>può essere <strong>di</strong>segnata anche senza un legame obbligatocon un documento, sia esso cartaceo o <strong>di</strong>gitale,persino senza la tra<strong>di</strong>zionale connessione temporalecon la <strong>di</strong>smissione del risultato e la sua fruizione. Forsese ne può persino avvantaggiare. Non è facile, ma iprimi risultati lo fanno ritenere possibile.Bibliografia1. Cappelletti P. Il «<strong>referto</strong>» in Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> <strong>La</strong>boratorio.Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, 2004;5:197-208.2. Burlina AB. Introduzione alla Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> <strong>La</strong>boratorio.UTET Torino 1982.3. Büttner J. <strong>La</strong>boratory fin<strong>di</strong>ngs: structure, vali<strong>di</strong>ty andsignificance for me<strong>di</strong>cal cognitive processes. Eur JClin Chem Clin Biochem 1991;29:507-19.4. Prinsloo PJJ, Gray TA. A survey of laboratory practicein the clinical authorization and reporting of results.Ann Clin Biochem 2003;40:149-55.5. Lim EM, Sikaris KA, Gill J, Calleja J, Hickman PE,Beilby J, et al. Quality assessment of interpretativecommenting in Clinical Chemistry. Clin Chem2004;50:632-7.6. <strong>La</strong>posata M. Patient-specific narrative interpretationof a complex clinical laboratory evaluations: who iscompetent to provide them? Clin Chem 2004;50:471-2.7. CEN/TC 251. ENV 1613:1995 Me<strong>di</strong>cal informatics -Messages for exchange of laboratory information.UNI Milano, 1995.8. CEN/TC 251. ENV 1614:1995 Healthcare informatics- Structure for nomenclature, classification, and co<strong>di</strong>ngof properties in clinical laboratory sciences. UNIMilano, 1995.9. CEN/TC 251. prEN 14720 June 2003 Health informatics- Service request and report messages - Basic servicesinclu<strong>di</strong>ng referral and <strong>di</strong>scharge. UNI Milano, 2003.10. ISO/TC 212. ISO 15189:2003, Me<strong>di</strong>cal laboratories –Particular requirements for quality and competence.UNI Milano, 2003.11. Pradella M. Italian laboratories - neither one thing,nor the other. The neither-nor syndrome. Acp news2003; Spring:13-4.12. Pradella M. Appropriatezza <strong>di</strong>agnostica: una competenzame<strong>di</strong>ca. Riv Med <strong>La</strong>b - JLM 2004;5:86-91.13. Plebani M. <strong>La</strong> riorganizzazione dei laboratori clinici:accorpamenti ed aree vaste. Bioc Clin 2004;28:280-5.14. N.8 reg. Dec.25 marzo 1996 del Consiglio <strong>di</strong> Stato riunitoin Adunanza Plenaria N. 789-790-791.15. Mahon CR, Fowler DG. Diagnostic skills in clinicallaboratory science. New York: McGraw Hill, 2004.16. Italia V. et l. Co<strong>di</strong>ce della Privacy – Torino I – GiuffrèEd. 2004 .17. Privacy: Sanzioni Per Chi Comunica Dati SanitariSenza Il Tramite Del Me<strong>di</strong>co http://www. stu<strong>di</strong>ocelentano.it/newsflash_dett.asp?id=613.18. Kay J. Re: Clinically urgent reports OOH, was Re:Abnormal results out of hours. http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=ind0409&L=acb-clinchem-gen&T=0&F=&I=-1&S=&P=11677.19. Kay J. Guidance for telephoning results to generalpractitioners outside normal working hours. in Re:Out-of-hours results. http://www.jiscmail.ac.uk/cgibin/webadmin?A2=ind00&L=acb-clin-chem-gen&P=R49477&I=-1.20. HL7. Application Protocol for Electronic Data Exchangein Healthcare Environments Version 2.5. Capitolo13 - <strong>La</strong>boratory Automation http://www.hl7.org/memonly/v25/ membership2/ ch13_ pdfformat.zip.21. Integrating the Healthcare Enterprise IHE <strong>La</strong>boratoryTechnical Framework Volume 1 (LTF-1) IntegrationProfiles. 2003: GMSIH, HPRIM, JAHIS.22. ASTM E-1238 “Standard Specification For ExchangingClinical <strong>La</strong>boratory Observations between IndependentComputer Systems” (poi NCCLS LIS-5A).23. ASTM E1578-93(1999) Standard Guide for LABO-RATORY Information Management Systems (LIMS).24. Integrating the Healthcare Enterprise IHE <strong>La</strong>boratoryTechnical Framework (LTF-2) Transactions Revision1.1 – Final Text 20 July 8, 2004 Volume 2.


88 Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 200425. Cammarata M. Finalmente chiare le norme sull’efficaciaprobatoria. www.interlex.it 16.9.2004. http://www.interlex.it/doc<strong>di</strong>git/co<strong>di</strong>cepa1.htm.26. ISO TC 215 Health informatics. ISO/AWI TS 17090-1 Health informatics — Public key infrastructure —Part 1: Overview of <strong>di</strong>gital certificate services. E<strong>di</strong>tion:2 2004-02-16.27. Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 13 <strong>di</strong>cembre 1999. Relativa ad un quadrocomunitario per le firme elettroniche. (G.U. delleComunità europee L. 13 del 13 <strong>di</strong>cembre 1999)http://www.card.infocamere.it/doc/doc/Direttiva_1999.pdf.28. Miraglia A. Documento informatico e querela <strong>di</strong> falso:revisione necessaria. www.interlex.it 16.9.2004http://www.interlex.it/doc<strong>di</strong>git/miraglia1.htm vi .29. CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICANELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Lineeguida per l’utilizzo della firma <strong>di</strong>gitale. Versione 1.1 –maggio 2004 - http://www.interlex.it/testi/linguida_fd.htm.30. Pradella M. Il flusso operativo del <strong>laboratorio</strong>. Riv Med<strong>La</strong>b JLM 2004; 5:105-107.31. Angius M, Carmignoto F, Casiraghi G, Migali E, MilanesiB, Pradella M, Rigolin F. Principi per le proceduree le tecnologie della <strong>risposta</strong> alla richiesta <strong>di</strong> esami <strong>di</strong><strong>laboratorio</strong> in me<strong>di</strong>cina. RML JLM 2004;2:164-5.http://www.simel.it/files/rivista/1188_final.pdf.Note:I Art. 365 Omissione <strong>di</strong> <strong>referto</strong>. [I]. Chiunque, avendo nell’esercizio<strong>di</strong> una professione sanitaria prestato la propria assistenza od operain casi che possono presentare i caratteri <strong>di</strong> un delitto pel quale sidebba procedere d’ufficio [50 comma 2 c.p.p.], omette o ritarda <strong>di</strong>riferirne all’Autorità in<strong>di</strong>cata nell’articolo 361, è punito con la multafino a 516 euro [384; 334 c.p.p.]. [II]. Questa <strong>di</strong>sposizione non siapplica quando il <strong>referto</strong> esporrebbe la persona assistita a proce<strong>di</strong>mentopenale. 384 Casi <strong>di</strong> non punibilità. Nei casi previsti dagliartt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costrettodalla necessità <strong>di</strong> salvare sé medesimo o un prossimo congiuntoda un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell`onore.Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, la punibilità èesclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovutoessere richiesto <strong>di</strong> fornire informazioni ai fini delle indagini(c.p.362 c.p.p.) o assunto come testimonio (c.p.197, 201), perito,consulente tecnico o interprete (c.p.l44) ovvero avrebbe dovuto essereavvertito della facoltà <strong>di</strong> astenersi dal rendere informazioni, testimonianza,perizia, consulenza o interpretazione.II (CdS sez. IV n. 308/1986) la frase completa <strong>di</strong>ce: «...appartiene allacomune esperienza e conoscenza la circostanza che in una strutturaIIIIIospedaliera il servizio <strong>di</strong> analisi non formula <strong>di</strong>agnosi né tanto menoprescrive terapie, ma si limita a fornire, al me<strong>di</strong>co responsabiledella cura, i risultati delle analisi da esso richieste...».(CdS sez. IV n. 308/1986) la frase completa <strong>di</strong>ce: «...appartiene allacomune esperienza e conoscenza la circostanza che in una strutturaospedaliera il servizio <strong>di</strong> analisi non formula <strong>di</strong>agnosi né tantomeno prescrive terapie, ma si limita a fornire, al me<strong>di</strong>co responsabiledella cura, i risultati delle analisi da esso richieste...»ripresa dalla successiva (sezione IV, decisione 997/1991), dove silegge che pur ammettendo «...che la professione del me<strong>di</strong>co e delbiologo si <strong>di</strong>fferenziano per preparazione scientifica, percorsi <strong>di</strong>stu<strong>di</strong>o e abilitazione professionale...» esisterebbero «...casi, ben determinati,nei quali l’ente pubblico datore <strong>di</strong> lavoro a<strong>di</strong>bisce a specifichemansioni personale appartenenente all’uno o all’altro ruoloprofessionale; questa situazione ricorre nel caso del personale deilaboratori: le prestazioni dei me<strong>di</strong>ci addetti ai laboratori sono fungibilicon quelle dei biologi»,IV Art. 84 Comunicazione <strong>di</strong> dati all’interessato. 1. I dati personaliidonei a rivelare lo stato <strong>di</strong> salute possono essere resi noti all’interessatoo ai soggetti <strong>di</strong> cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), daparte <strong>di</strong> esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, soloper il tramite <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>co designato dall’interessato o dal titolare.Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personaliforniti in precedenza dal medesimo interessato. 2. Il titolare o il responsabilepossono autorizzare per iscritto esercenti le professionisanitarie <strong>di</strong>versi dai me<strong>di</strong>ci, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengonorapporti <strong>di</strong>retti con i pazienti e sono incaricati <strong>di</strong> trattaredati personali idonei a rivelare lo stato <strong>di</strong> salute, a rendere noti i medesimidati all’interessato o ai soggetti <strong>di</strong> cui all’articolo 82, comma2, lettera a). L’atto <strong>di</strong> incarico in<strong>di</strong>vidua appropriate modalità e cautelerapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento <strong>di</strong> dati....”V Appen<strong>di</strong>ce C. Etica nella me<strong>di</strong>cina del <strong>laboratorio</strong>. C.6 Consegnadei risultati. C.6.1 I risultati degli esami del <strong>laboratorio</strong> che possonoessere attribuiti ad un paziente specifico sono riservati a menoche la loro rivelazione non sia autorizzata. I risultati normalmentesaranno segnalati al me<strong>di</strong>co prescrittore e possono essere trasmessiad altri soggetti con il consenso del paziente o secondo le esigenze<strong>di</strong> legge. I risultati degli esami del <strong>laboratorio</strong> separati dalla anagraficadel paziente possono essere usati per scopi come l’epidemiologia,la demografia o altre analisi statistiche. C.6.2 Le decisioniriguardo al consenso implicito per la segnalazione dei risultati adaltri soggetti (per esempio consulenti a cui il paziente è stato riferito)dovrebbero essere prese prudentemente, prendendo in considerazionegli usi locali. I laboratori dovrebbero re<strong>di</strong>gere le procedureche specificano come sono trattate le varie richieste e queste informazionidovrebbero essere messe a <strong>di</strong>sposizione dei pazienti a richiesta.”VI È perfettamente legale l’utilizzo <strong>di</strong> procedure automatiche <strong>di</strong> sottoscrizione,purché ci si attenga a particolari cautele in<strong>di</strong>cate anchedalla legislazione vigente. In particolare, è necessario che quando iltitolare appone la sua firma me<strong>di</strong>ante una procedura automatica utilizziuna coppia <strong>di</strong> chiavi <strong>di</strong>versa da tutte le altre in suo possesso.Questo per identificare imme<strong>di</strong>atamente, in fase <strong>di</strong> verifica, il fattoche è stata utilizzata una procedura automatica. Per motivi analoghi,ogni <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma utilizzato per procedure automatiche deve<strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> coppie <strong>di</strong> chiavi <strong>di</strong>fferenti, una per <strong>di</strong>spositivo, anche seil titolare è sempre lo stesso...» (CNIPA, rif. 23).

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