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La risposta-referto di laboratorio - Simel

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Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 2004 85te considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ.214, 215; Cod. Nav. 178, 775). Art. 2703 Sottoscrizioneautenticata. Si ha per riconosciuta la sottoscrizioneautenticata dal notaio o da altro pubblicoufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consistenell’attestazione da parte del pubblico ufficiale chela sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Ilpubblico ufficiale deve previamente accertare l’identitàdella persona che sottoscrive. Invece i documenti«non firmati» sono compresi dal co<strong>di</strong>ce civilenella categoria della «riproduzione meccanica», cheperò, contrariamente a quanto comunemente si pensa,non è priva <strong>di</strong> valore: «Art. 2712 Riproduzionimeccaniche. Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261)fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografichee, in genere, ogni altra rappresentazionemeccanica <strong>di</strong> fatti e <strong>di</strong> cose formano piena prova deifatti e delle cose rappresentate, se colui contro ilquale sono prodotte non ne <strong>di</strong>sconosce la conformitàai fatti o alle cose medesime.» Si evince che laprotezione dei documenti si riferisce alla possibilitàche essi vengano falsificati e può avere livelli <strong>di</strong>versi,da più basso (non <strong>di</strong>sconoscimento) al più alto(sottoscrizione autenticata) passando per livelli interme<strong>di</strong>(sottoscrizione semplice riconosciuta). Allostesso modo, la firma <strong>di</strong>gitale e le sue varianti «leggere»hanno lo scopo <strong>di</strong> tutelare il documento <strong>di</strong>gitaledalla falsificazione. <strong>La</strong> normativa vigente è particolarmentecomplessa ed in fase <strong>di</strong> tumultuosa revisione25 . <strong>La</strong> tecnologia è invece ben nota ed oggetto<strong>di</strong> specifiche norme tecniche anche in ambito <strong>di</strong> informaticasanitaria (il più recente, con riferimenti aiprecedenti: ISO/DTS 17090:2004) 26 . Va oltre lo scopo<strong>di</strong> questa presentazione la descrizione dettagliata<strong>di</strong> questa complessa problematica, ma può esseresufficiente ricordare che in attuazione della <strong>di</strong>rettiva1999/93/CE in sostanza esistono tre tipi <strong>di</strong> documentiinformatici: quello non firmato, quello con«firma leggera» 27 e quello con «firma forte» (TabellaIV). Le <strong>di</strong>fferenze non riguardano la vali<strong>di</strong>tàdel contenuto, che <strong>di</strong>pende dal processo a monte,bensì la soli<strong>di</strong>tà formale del documento in sé stesso,contro eventuali tentativi <strong>di</strong> falsificazione. In altreparole, un atto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta con «firma forte»<strong>di</strong> un box prefabbricato ha sicuramente maggiore affidabilità<strong>di</strong> un atto con firma leggera <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta<strong>di</strong> un palazzo, anche se il contenuto <strong>di</strong> quest’ultimoha ovviamente valore superiore. Così nella vitaquoti<strong>di</strong>ana si portano a termine transazioni economichesenza documenti o con documenti «leggeri»(scontrino fiscale), mentre in alcuni casi sono richiestela sottoscrizione e persino l’autentica della sottoscrizione.In definitiva, la firma <strong>di</strong>gitale non mo<strong>di</strong>ficaper nulla la questione della «responsabilità» suirisultati, della loro «validazione» e della loro «trasmissione»,esattamente come faceva la sottoscrizionein autografia. <strong>La</strong> responsabilità degli atti è in<strong>di</strong>vidualee può essere documentata in vario modo (registriinterni, «firme leggere» nel data base, testimonioculari). L’autorizzazione alla trasmissione <strong>di</strong> un documentopre-confezionato è una azione del tuttoanaloga all’inserimento del foglio in una busta, chepuò essere affidata a qualsiasi operatore autorizzato,in<strong>di</strong>pendentemente dalla qualifica. Tanto è vero checome sappiamo che quasi sempre la richiesta <strong>di</strong> esamiè multipla, quin<strong>di</strong> la <strong>risposta</strong> contiene <strong>di</strong>verse informazioni,ciascuna proveniente dal proprio flussoanalitico e <strong>di</strong> validazione. Ma mentre è prevista lapossibilità <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale in<strong>di</strong>viduale del singolodocumento e <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> gruppi<strong>di</strong> documenti (anche se con alcune limitazioni nontrascurabili 28-29 (Nota VI), NON è possibile in alcunmodo la firma <strong>di</strong>gitale collettiva dello stesso documento.Il flusso operativo del <strong>laboratorio</strong> me<strong>di</strong>coTabella IV. <strong>La</strong> protezione del documento contro la falsificazione<strong>La</strong> «sacralizzazione» della <strong>risposta</strong>-<strong>referto</strong> non tieneconto della natura della prestazione <strong>di</strong> <strong>laboratorio</strong>. Ilflusso operativo (workflow) è infatti <strong>di</strong>stinguibile infasi (pre-esame, esame, post-esame), ciascuna dellequali vede impegnati operatori con figure professionali<strong>di</strong>verse, sanitarie e persino non sanitarie, con <strong>di</strong>versigra<strong>di</strong> <strong>di</strong> autonomia, ciascuno in grado <strong>di</strong> risponderesulla responsabilità professionale 30 . Nessuno<strong>di</strong> essi, in pratica, nelle con<strong>di</strong>zioni or<strong>di</strong>narie delservizio, è in grado <strong>di</strong> fornire da solo la <strong>risposta</strong> del<strong>laboratorio</strong>. Il lavoro è sempre <strong>di</strong> équipe. Chi consegnai risultati, qualunque forma abbiano (singolo,foglio <strong>di</strong> <strong>risposta</strong>, certificato...) è responsabile <strong>di</strong>questo singolo atto, non <strong>di</strong> tutti i precedenti che hanlivellosicurezza documento cartaceo documento elettronicominimo Co<strong>di</strong>ce civile Art. 2712 Riproduzioni meccaniche ideminterme<strong>di</strong>o Co<strong>di</strong>ce civile Art. 2702 Efficacia della Direttiva 1999/93/CE 13 <strong>di</strong>cembre 1999scrittura privata. Sottoscrizione. (G.U. delle Comunità europee L. 13 del 13<strong>di</strong>cembre 1999). Comma 2 art. 5.Firma elettronica «leggera».elevato Co<strong>di</strong>ce civile Art. 2703 DPCM 13 gennaio 2004. (GU n. 98 del 27Sottoscrizione autenticataaprile 2004) Firma <strong>di</strong>gitale (elettronica “forte»)

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