13.07.2015 Views

La risposta-referto di laboratorio - Simel

La risposta-referto di laboratorio - Simel

La risposta-referto di laboratorio - Simel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

88 Riv Med <strong>La</strong>b - JLM, Vol. 5, Suppl. al n. 3, 200425. Cammarata M. Finalmente chiare le norme sull’efficaciaprobatoria. www.interlex.it 16.9.2004. http://www.interlex.it/doc<strong>di</strong>git/co<strong>di</strong>cepa1.htm.26. ISO TC 215 Health informatics. ISO/AWI TS 17090-1 Health informatics — Public key infrastructure —Part 1: Overview of <strong>di</strong>gital certificate services. E<strong>di</strong>tion:2 2004-02-16.27. Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 13 <strong>di</strong>cembre 1999. Relativa ad un quadrocomunitario per le firme elettroniche. (G.U. delleComunità europee L. 13 del 13 <strong>di</strong>cembre 1999)http://www.card.infocamere.it/doc/doc/Direttiva_1999.pdf.28. Miraglia A. Documento informatico e querela <strong>di</strong> falso:revisione necessaria. www.interlex.it 16.9.2004http://www.interlex.it/doc<strong>di</strong>git/miraglia1.htm vi .29. CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICANELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Lineeguida per l’utilizzo della firma <strong>di</strong>gitale. Versione 1.1 –maggio 2004 - http://www.interlex.it/testi/linguida_fd.htm.30. Pradella M. Il flusso operativo del <strong>laboratorio</strong>. Riv Med<strong>La</strong>b JLM 2004; 5:105-107.31. Angius M, Carmignoto F, Casiraghi G, Migali E, MilanesiB, Pradella M, Rigolin F. Principi per le proceduree le tecnologie della <strong>risposta</strong> alla richiesta <strong>di</strong> esami <strong>di</strong><strong>laboratorio</strong> in me<strong>di</strong>cina. RML JLM 2004;2:164-5.http://www.simel.it/files/rivista/1188_final.pdf.Note:I Art. 365 Omissione <strong>di</strong> <strong>referto</strong>. [I]. Chiunque, avendo nell’esercizio<strong>di</strong> una professione sanitaria prestato la propria assistenza od operain casi che possono presentare i caratteri <strong>di</strong> un delitto pel quale sidebba procedere d’ufficio [50 comma 2 c.p.p.], omette o ritarda <strong>di</strong>riferirne all’Autorità in<strong>di</strong>cata nell’articolo 361, è punito con la multafino a 516 euro [384; 334 c.p.p.]. [II]. Questa <strong>di</strong>sposizione non siapplica quando il <strong>referto</strong> esporrebbe la persona assistita a proce<strong>di</strong>mentopenale. 384 Casi <strong>di</strong> non punibilità. Nei casi previsti dagliartt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costrettodalla necessità <strong>di</strong> salvare sé medesimo o un prossimo congiuntoda un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell`onore.Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, la punibilità èesclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovutoessere richiesto <strong>di</strong> fornire informazioni ai fini delle indagini(c.p.362 c.p.p.) o assunto come testimonio (c.p.197, 201), perito,consulente tecnico o interprete (c.p.l44) ovvero avrebbe dovuto essereavvertito della facoltà <strong>di</strong> astenersi dal rendere informazioni, testimonianza,perizia, consulenza o interpretazione.II (CdS sez. IV n. 308/1986) la frase completa <strong>di</strong>ce: «...appartiene allacomune esperienza e conoscenza la circostanza che in una strutturaIIIIIospedaliera il servizio <strong>di</strong> analisi non formula <strong>di</strong>agnosi né tanto menoprescrive terapie, ma si limita a fornire, al me<strong>di</strong>co responsabiledella cura, i risultati delle analisi da esso richieste...».(CdS sez. IV n. 308/1986) la frase completa <strong>di</strong>ce: «...appartiene allacomune esperienza e conoscenza la circostanza che in una strutturaospedaliera il servizio <strong>di</strong> analisi non formula <strong>di</strong>agnosi né tantomeno prescrive terapie, ma si limita a fornire, al me<strong>di</strong>co responsabiledella cura, i risultati delle analisi da esso richieste...»ripresa dalla successiva (sezione IV, decisione 997/1991), dove silegge che pur ammettendo «...che la professione del me<strong>di</strong>co e delbiologo si <strong>di</strong>fferenziano per preparazione scientifica, percorsi <strong>di</strong>stu<strong>di</strong>o e abilitazione professionale...» esisterebbero «...casi, ben determinati,nei quali l’ente pubblico datore <strong>di</strong> lavoro a<strong>di</strong>bisce a specifichemansioni personale appartenenente all’uno o all’altro ruoloprofessionale; questa situazione ricorre nel caso del personale deilaboratori: le prestazioni dei me<strong>di</strong>ci addetti ai laboratori sono fungibilicon quelle dei biologi»,IV Art. 84 Comunicazione <strong>di</strong> dati all’interessato. 1. I dati personaliidonei a rivelare lo stato <strong>di</strong> salute possono essere resi noti all’interessatoo ai soggetti <strong>di</strong> cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), daparte <strong>di</strong> esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, soloper il tramite <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>co designato dall’interessato o dal titolare.Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personaliforniti in precedenza dal medesimo interessato. 2. Il titolare o il responsabilepossono autorizzare per iscritto esercenti le professionisanitarie <strong>di</strong>versi dai me<strong>di</strong>ci, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengonorapporti <strong>di</strong>retti con i pazienti e sono incaricati <strong>di</strong> trattaredati personali idonei a rivelare lo stato <strong>di</strong> salute, a rendere noti i medesimidati all’interessato o ai soggetti <strong>di</strong> cui all’articolo 82, comma2, lettera a). L’atto <strong>di</strong> incarico in<strong>di</strong>vidua appropriate modalità e cautelerapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento <strong>di</strong> dati....”V Appen<strong>di</strong>ce C. Etica nella me<strong>di</strong>cina del <strong>laboratorio</strong>. C.6 Consegnadei risultati. C.6.1 I risultati degli esami del <strong>laboratorio</strong> che possonoessere attribuiti ad un paziente specifico sono riservati a menoche la loro rivelazione non sia autorizzata. I risultati normalmentesaranno segnalati al me<strong>di</strong>co prescrittore e possono essere trasmessiad altri soggetti con il consenso del paziente o secondo le esigenze<strong>di</strong> legge. I risultati degli esami del <strong>laboratorio</strong> separati dalla anagraficadel paziente possono essere usati per scopi come l’epidemiologia,la demografia o altre analisi statistiche. C.6.2 Le decisioniriguardo al consenso implicito per la segnalazione dei risultati adaltri soggetti (per esempio consulenti a cui il paziente è stato riferito)dovrebbero essere prese prudentemente, prendendo in considerazionegli usi locali. I laboratori dovrebbero re<strong>di</strong>gere le procedureche specificano come sono trattate le varie richieste e queste informazionidovrebbero essere messe a <strong>di</strong>sposizione dei pazienti a richiesta.”VI È perfettamente legale l’utilizzo <strong>di</strong> procedure automatiche <strong>di</strong> sottoscrizione,purché ci si attenga a particolari cautele in<strong>di</strong>cate anchedalla legislazione vigente. In particolare, è necessario che quando iltitolare appone la sua firma me<strong>di</strong>ante una procedura automatica utilizziuna coppia <strong>di</strong> chiavi <strong>di</strong>versa da tutte le altre in suo possesso.Questo per identificare imme<strong>di</strong>atamente, in fase <strong>di</strong> verifica, il fattoche è stata utilizzata una procedura automatica. Per motivi analoghi,ogni <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma utilizzato per procedure automatiche deve<strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> coppie <strong>di</strong> chiavi <strong>di</strong>fferenti, una per <strong>di</strong>spositivo, anche seil titolare è sempre lo stesso...» (CNIPA, rif. 23).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!