13.07.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(1) Per la disciplina delle regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla cartadi soggiorno vedi D.M. 3 agosto 2004. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6,del D.L. 9 settembre 2002, n. 195. Vedi deroga di cui all'articolo 2 del D.L. 27 <strong>luglio</strong> 2005,n. 144.(2) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(3) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189. In derogaalle disposizioni del presente comma vedi articolo 2, comma 3, del D.L. 9 settembre 2002,n. 195.(4) Alinea modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(5) Lettera abrogata dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(6) Per la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo estudio vedi la legge 28 maggio 2007, n. 68.(7) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(8) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente modificato dall'articolo 80, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.289.(9) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(10) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5.(11) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5.(12) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente dall'articolo 11, comma 1, del D.L. 27 <strong>luglio</strong> 2005, n. 144.Art.5 bisContratto di soggiorno per lavoro subordinato (1).Art. 5-bis1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano ostraniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di unoStato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratoreche rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenzialepubblica;b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientrodel lavoratore nel Paese di provenienza (2).2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che noncontenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o hasede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo lemodalità previste nel regolamento di attuazione.(1) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(2) A norma dell'articolo 2, comma 9, del D.L. 9 settembre 2002, n. 195 i datori di lavoroche abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di cui alpresente articolo, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, tratteneremensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzodell'importo complessivo mensile.Art.6Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.Art. 6(Legge 6 marzo <strong>1998</strong>, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 144, comma 2, e148).1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo efamiliari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per10/61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!