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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

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documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato disalute.8. Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere ilvisto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietroesibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, dacui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione (6) .9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio ol'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare osoggiornare nel territorio dello Stato.10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la suadomanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi deldecreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.(1) Articolo modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente sostituito dall' articolo 2 del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5.(2) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.(3) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.(4) Lettera sostituita dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.(5) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.(6) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160.Art.29 bisRicongiungimento familiare dei rifugiati (1)Art. 29-bis1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere ilricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessaprocedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cuiall'articolo 29, comma 3.2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincolifamiliari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta odella presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche insede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglioeuropeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono alrilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spesedegli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenzadel vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismiinternazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda nonpuò essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, aifini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5.Art.30Permesso di soggiorno per motivi familiari.Art. 30(Legge 6 marzo <strong>1998</strong>, n. 40, art. 28).1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiornoper motivi familiari è rilasciato:43/61

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