13.07.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia didifesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis (13).9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acqueterritoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi inservizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordibilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altroStato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza (13).9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle diraccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite condecreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanzee delle infrastrutture e dei trasporti (14).9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quantocompatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo (13) (15) .(1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n.241.(2) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n.241. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 16 marzo 2006, n. 146.(3) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n.241. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 16 marzo 2006, n. 146.(4) Comma aggiunto Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong>2002, n. 189, e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 14febbraio 2003, n. 34.(5) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(6) Comma aggiunto dall'articolo 1-ter del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, esuccessivamente abrogato dall'articolo 9, comma 11, della legge 16 marzo 2006, n. 146.(7) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.(8) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 16 marzo 2006, n. 146.Comma modificato dall' articolo 5, comma 01 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92.(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.(10) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.(11) Comma inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, esuccessivamente sostituito dall'articolo 1 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.(12) Comma inserito dall'articolo 1 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.(13) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(14) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189. Vedi ledisposizioni di cui al D.M. 14 <strong>luglio</strong> 2003.(15) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1 del D.L. 23 maggio 2008 n.92.Art.13Espulsione amministrativa.Art. 13(Legge 6 marzo <strong>1998</strong>, n. 40, art. 11).1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puòdisporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandonepreventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è statorespinto ai sensi dell'articolo 10;20/61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!