9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia didifesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis (13).9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acqueterritoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi inservizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordibilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altroStato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza (13).9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle diraccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite condecreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanzee delle infrastrutture e dei trasporti (14).9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quantocompatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo (13) (15) .(1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n.241.(2) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n.241. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 16 marzo 2006, n. 146.(3) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189, esuccessivamente modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 14 settembre 2004, n.241. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 16 marzo 2006, n. 146.(4) Comma aggiunto Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong>2002, n. 189, e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 14febbraio 2003, n. 34.(5) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(6) Comma aggiunto dall'articolo 1-ter del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, esuccessivamente abrogato dall'articolo 9, comma 11, della legge 16 marzo 2006, n. 146.(7) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.(8) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 16 marzo 2006, n. 146.Comma modificato dall' articolo 5, comma 01 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92.(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.(10) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.(11) Comma inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, esuccessivamente sostituito dall'articolo 1 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.(12) Comma inserito dall'articolo 1 del D.L. 4 aprile 2002, n. 51.(13) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189.(14) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 <strong>luglio</strong> 2002, n. 189. Vedi ledisposizioni di cui al D.M. 14 <strong>luglio</strong> 2003.(15) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1 del D.L. 23 maggio 2008 n.92.Art.13Espulsione amministrativa.Art. 13(Legge 6 marzo <strong>1998</strong>, n. 40, art. 11).1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puòdisporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandonepreventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è statorespinto ai sensi dell'articolo 10;20/61
) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all' articolo27 , comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti,salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiornoè stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è statochiesto il rinnovo (1);c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13settembre 1982, n. 646 (2).2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), neiconfronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero delfamiliare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e dellaeffettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorionazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paesed'origine (3).3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo,anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lostraniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelarein carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autoritàgiudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutatein relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato oimputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal casol'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica lacessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvedeall'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualoral'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento dellarichiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare lamisura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensidell'articolo 14 (4).3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto dellaconvalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensidell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioniper le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 (5).3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto aprocedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasiragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice,con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura,decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento èimmediatamente comunicato al questore (5).3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la provadell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone ilgiudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confiscadelle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano ledisposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14 (5).3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima deltermine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine diprescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applical'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato perdecorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima èripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale (5).21/61
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