13.07.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ... - Governo Italiano

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale inesenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per laprocedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, aglistranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare lapericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorieindicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventualicondanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedurapenale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata delsoggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e isuoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale edell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsioneai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento è effettuato verso lo Statomembro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel casosussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensidell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 <strong>luglio</strong> 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 <strong>luglio</strong> 2005, n. 155, l'espulsione èadottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno el'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, èrilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE persoggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che harilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.CAPO IICONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONEArt.10Respingimento.Art. 10(Legge 6 marzo <strong>1998</strong>, n. 40, art. 8).1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senzaavere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore neiconfronti degli stranieri:a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermatiall'ingresso o subito dopo;b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nelterritorio per necessità di pubblico soccorso.3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cuiall'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, ètenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, oin quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dellostraniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero intransito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiutidi imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o loabbiano rinviato nello Stato (1) .15/61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!