articolo 7: registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli e altreattivita';articolo 8: distinta d'incasso per spettacoli e altre attivita';articolo 9: biglietti per scommesse;articolo 10: registro di carico e scarico di biglietti per scommesse;articolo 11: distinta d'incasso per scommesse.La distinta per la contabilizzazione dei proventi <strong>del</strong>le case <strong>da</strong> gioco,gia' prevista <strong>da</strong>ll'abrogato articolo 12 <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972, e' oradisciplinata <strong>da</strong>ll'articolo 5 <strong>del</strong> DPR n. 544 <strong>del</strong> 1999.L'articolo 19 <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972, concernente la dichiarazione dieffettuazione di attivita', e' stato sostituito <strong>da</strong>ll'articolo 13 <strong>del</strong> decretolegislativo n. 60 <strong>del</strong> 1999.L'articolo 6 <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972, sostituito <strong>da</strong>ll'articolo 6 <strong>del</strong>decreto legislativo n. 60 <strong>del</strong> 1999, prevede l'obbligo di consegnare a ciascunpartecipante all'intrattenimento un titolo di accesso. Gli esercenti e glialtri soggetti d'imposta a tal fine sono tenuti ad installare un appositomisuratore fiscale o una biglietteria automatizzata.Gli adempimenti degli esercenti attivita' di intrattenimento sono, insintesi, previsti <strong>da</strong>lle seguenti norme:AdempimentoFonte normativaDichiarazione di effettuazione art. 19, DPR 26 ottobre 1972, n. 640<strong>del</strong>l'attivita'Installazione misuratore fiscale o art. 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 640biglietterie automatizzateRegistrazioni, certificazione dei art. 1, DPR 30 dicembre 1999, n. 544corrispettivi e comunicazione <strong>da</strong>tiidentificativi degli intermediariAdempimenti di enti, societa' o art. 2, DPR 30 dicembre 1999, n. 544associazioniAttivita' occasionali <strong>da</strong> intrattenimento art. 3, DPR 30 dicembre 1999, n. 544Soggetti con ricavi non superiori a art. 4, DPR 30 dicembre 1999, n. 544cinquanta milioni di lireAdempimenti case <strong>da</strong> gioco art. 5, DPR 30 dicembre 1999, n. 544Versamento <strong>del</strong>l'imposta art. 6, DPR 30 dicembre 1999 n. 5442.2 Dichiarazione di effettuazione di attivita'L'articolo 19 <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972, nel testo introdotto<strong>da</strong>ll'articolo 13 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 60 <strong>del</strong> 1999, stabilisce che gliesercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e <strong>del</strong>le altre attivita'soggette all'imposta devono produrre al compente ufficio accertatore unapreventiva dichiarazione di effettuazione <strong>del</strong>l'attivita'.Tali soggetti devono dichiarare di possedere, ove obbligatoria, lalicenza di pubblica sicurezza di cui agli articoli 68 e 69 <strong>del</strong> Testo unico<strong>del</strong>le leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,n. 773.Si precisa che, al fine di facilitare i rapporti con i contribuenti,anche la dichiarazione in argomento va presentata alla SIAE che provvedera' atrasmettere i <strong>da</strong>ti acquisiti sulla base <strong>del</strong>la convenzione approvata condecreto <strong>del</strong> 7 giugno <strong>2000</strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 <strong>del</strong> 22agosto <strong>2000</strong>.2.3 Installazione <strong>del</strong> misuratore fiscale o <strong>del</strong>la biglietteria automatizzatae comunicazione dei <strong>da</strong>ti identificativi degli intermediariGli esercenti che svolgono attivita' di intrattenimento devono, per ilrilascio <strong>del</strong>la certificazione dei corrispettivi, munirsi di appositomisuratore fiscale ovvero di biglietteria automatizzata conforme al mo<strong>del</strong>lo
approvato <strong>da</strong>l decreto <strong>del</strong> <strong>Ministero</strong> <strong>del</strong>le finanze <strong>del</strong> 13 luglio <strong>2000</strong>(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 171 <strong>del</strong> 24 luglio<strong>2000</strong>).Gli organizzatori e gli esercenti possono inoltre richiedere, conapposita istanza diretta al <strong>Ministero</strong> <strong>del</strong>le finanze -Dipartimento <strong>del</strong>leentrate, di essere autorizzati all'uso di speciali apparecchiature aventicaratteristiche tecniche diverse <strong>da</strong> quelle approvate con il citato decreto, mache offrano le stesse garanzie di sicurezza e che siano in grado di fornire lestesse prestazioni, rispetto a quelle previste <strong>da</strong>l citato decretoministeriale.Il <strong>Ministero</strong>, valutate le particolari caratteristiche <strong>del</strong>l'attivita' diintrattenimento svolta e l'idoneita' tecnica e verificate le garanzie disicurezza <strong>del</strong>l'apparecchiatura proposta, puo' autorizzarne con proprio decretol'utilizzazione.I soggetti tenuti all'installazione dei misuratori fiscali o <strong>del</strong>lebiglietterie automatizzate sono obbligati, a norma <strong>del</strong>l'articolo 1, comma 6,<strong>del</strong> DPR n. 544 <strong>del</strong> 1999, a comunicare l'avvenuta installazione di taliapparecchiature all'Ufficio <strong>del</strong>le entrate territorialmente competente entro ilgiorno successivo a quello <strong>del</strong>l'installazione, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 8 <strong>del</strong>decreto ministeriale 23 marzo 1983; inoltre, nel caso in cui i predettisoggetti si avvalgano di terzi intermediari per il rilascio dei titoli diaccesso, dovranno indicare anche i <strong>da</strong>ti identificativi degli intermediariutilizzatori.2.4 Disciplina dei titoli di accesso gratuitiLe tessere nominative permanenti rilasciate <strong>da</strong>ll'esercente odorganizzatore e gli altri titoli di accesso emessi gratuitamente non sonosoggetti all'imposta sugli intrattenimenti nei limiti fissati <strong>da</strong>ll'articolo 26<strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972, come sostituito <strong>da</strong>ll'articolo 15 <strong>del</strong> decretolegislativo n. 60 <strong>del</strong> 1999.In particolare si distinguono due ipotesi:a) per le attivita' svolte con periodicita', le tessere nominative permanentied i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nellimite <strong>del</strong> cinque per cento <strong>del</strong>la capienza <strong>del</strong> locale, rispetto aciascuna categoria di posti;b) per le attivita' che non presentano il carattere di periodicita', non sonosoggetti ad imposta i titoli di accesso gratuiti nella misura <strong>del</strong> due percento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.Nel caso in cui la manifestazione sia svolta in luoghi che non abbianouna capienza determinata, lo stesso articolo 26, comma 3, precisa che, ai fini<strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong>le percentuali, si deve far riferimento al numero giornalierodei titoli di accesso esitati a pagamento.Inoltre, il comma 5 <strong>del</strong>l'articolo in esame dispone che nel computo <strong>del</strong>lepredette percentuali non rientrano le tessere ed i titoli di accesso gratuitirilasciati alle autorita' investite di particolari funzioni o compiti diistituto.Si chiarisce, per completezza, che gli ingressi riservati a soggetti chesvolgono la propria attivita' lavorativa per la realizzazione diretta <strong>del</strong>lamanifestazione, c.d. "tessere di servizio", non concorrono nel computo <strong>del</strong>cinque per cento di emissione dei titoli di accesso, purche' l'organizzatoreprovve<strong>da</strong> a comunicare alla SIAE, prima <strong>del</strong>l'inizio <strong>del</strong>la manifestazione, ilnumero <strong>del</strong>le tessere <strong>da</strong> esitare, i <strong>da</strong>ti identificativi completi dei titolaricon l'indicazione specifica <strong>del</strong>la loro qualifica lavorativa e <strong>del</strong>le mansionisvolte.Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti previstil'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per le corrispondenticategorie dei titoli di accesso a pagamento.2.5 Registrazione e certificazione dei corrispettiviL'articolo 1 <strong>del</strong> regolamento emanato con DPR n. 544 <strong>del</strong> 1999, ai commi 1e 2, riproduce gli obblighi contabili e gli esoneri previsti ai fini IVA<strong>da</strong>ll'articolo 74, sesto comma, <strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972. Si rinvia, pertanto, atal fine al paragrafo 3.3.Per quanto riguar<strong>da</strong> la certificazione dei corrispettivi, relativamente alsettore degli intrattenimenti, questa deve avvenire, in via generale, ai sensi