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Circolare del 07/09/2000 n. 165 - Emanato da Ministero ... - Cesvov

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dichiarazione annuale - ad eccezione <strong>del</strong>l'obbligo di fatturazione nellefattispecie espressamente individuate e <strong>del</strong>la tenuta <strong>del</strong> registro degliacquisti di cui all'articolo.25 <strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972;- obbligo di adozione <strong>del</strong>la contabilita' separata, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 36,quarto comma, <strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972, per le attivita' diverse <strong>da</strong> quelle <strong>da</strong>intrattenimento;- applicazione per i l contenzioso IVA <strong>del</strong>la stessa disciplina stabilita perl'imposta sugli intrattenimenti.La principale novita' introdotta <strong>da</strong>l nuovo testo <strong>del</strong> sesto comma<strong>del</strong>l'articolo 74 rispetto al previgente e' <strong>da</strong>ta <strong>da</strong>lla soppressione <strong>del</strong> regimedi determinazione forfettaria <strong>del</strong>la base imponibile per le operazioni nonsoggette all'imposta sugli intrattenimenti.Nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1999 era espressamente previstoche, qualora nell'esercizio <strong>del</strong>l'attivita' di spettacolo venissero effettuateanche operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli, comprese leprestazioni pubblicitarie, l'imposta sui relativi corrispettivi venivariscossa con le stesse mo<strong>da</strong>lita' <strong>del</strong>l'imposta sugli spettacoli e la detrazionedi cui all'articolo 19 <strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972 veniva forfettizzata in misurapari ad un decimo <strong>del</strong>l'imposta relativa alle medesime operazioni.La mancanza di una siffatta previsione nella nuova formulazione<strong>del</strong>l'articolo 74, sesto comma, evidenzia l'intento <strong>del</strong> legislatore disottrarre al regime speciale IVA le operazioni non soggette all'imposta sugliintrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie.Per tali operazioni, pertanto, cessa di avere applicazione la detrazioneforfettizzata, con conseguente attrazione <strong>del</strong>le stesse nel regime IVAordinario.Si segnala, altresi', che il nuovo testo <strong>del</strong> sesto comma <strong>del</strong>l'articolo 74non contiene piu' una distinta disciplina per le associazioni soggette alregime <strong>del</strong>la legge n. 398 <strong>del</strong> 1991.Si ricor<strong>da</strong> che l'articolo 74, sesto comma, nel previgente testo disponevache le diverse percentuali di forfettizzazione <strong>del</strong>la detrazione, stabilite perle prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di dirittidi ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le operazioni nonsoggette ad imposta sugli spettacoli, nonche' il relativo obbligo difatturazione non trovavano applicazione nei confronti di quei contribuenti cheavessero esercitato l'opzione per l'adozione <strong>del</strong> particolare regime previsto<strong>da</strong>lla legge 16 dicembre 1991, n. 398.Pertanto, anche alle anzidette associazioni, a decorrere <strong>da</strong>l 1 gennaio<strong>2000</strong>, si applicano le differenti percentuali di forfettizzazione e gliobblighi di fatturazione previsti, in generale, <strong>da</strong>ll'articolo 74, sesto comma,in argomento per le prestazioni di sponsorizzazione e per le cessioni oconcessioni dei diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.3.2 Forfettizzazione <strong>del</strong>la detrazioneIl sesto comma <strong>del</strong>l'articolo 74 <strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972 fissa differentipercentuali di forfettizzazione <strong>del</strong>la detrazione.La norma consente in via ordinaria una detrazione pari al 50 per cento<strong>del</strong>l'imposta relativa alle operazioni imponibili.Specifiche percentuali di detrazione forfettizzata sono previste,invece, per le prestazioni di sponsorizzazione e per le cessioni oconcessioni dei diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,purche' connesse all'attivita' di intrattenimento, nel senso indicato<strong>da</strong>ll'articolo 3, comma 2, lettera c), <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972.In particolare viene previsto che:- per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione e' forfettizzata inmisura pari ad un decimo <strong>del</strong>l'imposta relativa alle operazioni stesse;- per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e ditrasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo<strong>del</strong>l'imposta relativa alle operazioni stesse.E', comunque, <strong>da</strong>ta facolta' alle imprese di optare per il regimeordinario <strong>da</strong>ndone comunicazione all'ufficio <strong>del</strong>la SIAE competente in relazioneal domicilio fiscale, prima <strong>del</strong>l'inizio <strong>del</strong>l'anno solare, e all'Ufficio <strong>del</strong>leentrate ai sensi <strong>del</strong> DPR n. 442 <strong>del</strong> 1997. L'opzione ha effetto fino a quandonon e' revocata e, comunque, per un quinquennio.

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