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Circolare del 07/09/2000 n. 165 - Emanato da Ministero ... - Cesvov

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subordinato all'annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo24, <strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972, all'effettiva esecuzione <strong>del</strong>lo spettacolo eall'emissione <strong>del</strong> titolo d'accesso (mediante misuratore fiscale o biglietteriaautomatizzata) ovvero per i contribuenti minori al rilascio di ricevuta oscontrino manuale prestampato a tagli fissi.Per la determinazione <strong>del</strong> credito, il "periodo di riferimento" e'ancorato al regime contabile adottato <strong>da</strong>ll'esercente ai fini <strong>del</strong>laliqui<strong>da</strong>zione <strong>del</strong>l'IVA.Si precisa che la detrazione e la compensazione <strong>del</strong> credito d'impostasono ammesse a condizione che si sia provveduto all'annotazione <strong>del</strong> relativoammontare, alternativamente, in uno dei registri di cui agli articoli 23 e 24<strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972.L'emanando decreto prevede un controllo specifico nei confronti degliesercenti le sale cinematografiche, al fine di consentire la rilevazioneperiodica dei <strong>da</strong>ti relativi agli incassi e ai titoli di accesso esitati.Il controllo degli esercenti e' deman<strong>da</strong>to agli Uffici<strong>del</strong>l'Amministrazione finanziaria, alla Guardia di finanza e agli incaricati<strong>del</strong>la SIAE che abbiano i requisiti di cui all'articolo 74-quater, comma 6, <strong>del</strong>DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972. Gli anzidetti organi procedono al controllo anchemediante l'accesso nei locali contestualmente allo svolgimento <strong>del</strong>lospettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente <strong>da</strong>l<strong>Ministero</strong> <strong>del</strong>le finanze.7 SANZIONIIl decreto legislativo 30 marzo <strong>2000</strong>, n. 99, ha integrato e modificatoalcune disposizioni contenute nei decreti legislativi <strong>del</strong> 18 dicembre 1997,nn. 471, 472 e 473, concernenti, il nuovo sistema sanzionatorio tributario.Con circolare <strong>del</strong> 5 luglio <strong>2000</strong>, n. 138/E, sono stati fornitichiarimenti sulle nuove disposizioni, riservandosi di illustrare quelleconcernenti il settore specifico <strong>del</strong>lo spettacolo e <strong>del</strong>l'intrattenimento.Le nuove disposizioni, inserite <strong>da</strong>l citato decreto legislativo n. 99 <strong>del</strong><strong>2000</strong> per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo, hanno a<strong>da</strong>ttato ilsistema sanzionatorio alla mutata normativa <strong>del</strong> settore introdotta <strong>da</strong>l decretolegislativo n. 60 <strong>del</strong> 1999.In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), <strong>del</strong> decretolegislativo n. 99 <strong>del</strong> <strong>2000</strong> ha sostituito l'articolo 7, <strong>del</strong> decreto legislativon. 473 <strong>del</strong> 1997, riguar<strong>da</strong>nte le sanzioni in materia di imposta suglispettacoli, riformulando conseguentemente gli articoli 32 e 33 <strong>del</strong> DPR n. 640<strong>del</strong> 1972.In particolare, l'articolo 32 <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972, nell'attualeformulazione, disciplina le sanzioni amministrative relative alle violazioniconcernenti la fatturazione, l'annotazione <strong>del</strong>le operazioni, nonche' lapresentazione <strong>del</strong>la dichiarazione ed il rilascio dei titoli di accesso.Al comma 1, l'articolo in commento prevede che all'omessa fatturazione oannotazione <strong>del</strong>le operazioni concernenti le prestazioni pubblicitarie, quelledi sponsorizzazione e le cessioni o concessioni di diritti radiotelevisiviconnesse all'attivita' di intrattenimento si applichi una sanzione compresafra il cento e il duecento per cento <strong>del</strong>l'imposta relativa all'imponibile nondocumentato o registrato. Alla medesima sanzione soggiace il contribuente cheevidenzi nella documentazione o registrazione un'imposta inferiore rispetto aquella dovuta.Nelle predette fattispecie la sanzione non puo', comunque, essereinferiore a lire un milione.Al comma 2, e' stabilita una sanzione compresa fra il cento e ilduecento per cento <strong>del</strong>l'imposta o <strong>del</strong>la maggiore imposta dovuta con un minimodi lire cinquecentomila nel caso di:a) omessa presentazione (<strong>da</strong> effettuarsi entro dieci giorni <strong>da</strong>lla finedi ciascun anno sociale) <strong>da</strong> parte di enti societa' o associazioni cheorganizzano attivita' di intrattenimento per i propri soci <strong>del</strong>ladichiarazione annuale attestante l'ammontare <strong>del</strong>le quote e deicontributi versati <strong>da</strong>i soci (vedi paragrafo 2.6);b) omessa presentazione (<strong>da</strong> effettuarsi entro il quinto giorno successivoal termine <strong>del</strong>la manifestazione) <strong>da</strong> parte di soggetti non esercentiimpresa che organizzano in modo occasionale attivita' di

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