intrattenimento <strong>del</strong>la dichiarazione recante gli elementi identificatividei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti (vedi paragrafo2.7).Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti dicertificazione dei corrispettivi, per l'emissione degli stessi per importiinferiori a quelli reali ovvero per l'omessa annotazione su apposito registrodei corrispettivi relativi a ciascuna operazione, in caso di mancato odirregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali, il comma 3prevede una sanzione pari all'imposta relativa all'importo non documentato oregistrato.L'articolo 33 <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972, nella versione attualmente invigore, fissa le sanzioni applicabili nei confronti di coloro i qualiorganizzano attivita' di intrattenimento, per una serie di violazioni commessenell'ambito <strong>del</strong>la loro attivita'.Il comma 1 <strong>del</strong>l'articolo in esame prevede una sanzione compresa tra lirecinquecentomila e lire duemilioni per le seguenti violazioni:- irregolare certificazione dei corrispettivi;- mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e deidocumenti obbligatori;- omessa comunicazione degli intermediari incaricati <strong>del</strong>la distribuzione deititoli di accesso;- mancata emissione <strong>del</strong> documento riepilogativo degli incassi;- omessa o infe<strong>del</strong>e dichiarazione di effettuazione di attivita';- mancata o irregolare compilazione <strong>del</strong>le distinte di contabilizzazione deiproventi <strong>del</strong>le case <strong>da</strong> gioco;- omessa o infe<strong>del</strong>e fornitura dei <strong>da</strong>ti previsti <strong>da</strong>ll'articolo 74-quater, comma6, <strong>del</strong> DPR n. 633 <strong>del</strong> 1972;- omessa o infe<strong>del</strong>e comunicazione <strong>del</strong> numero degli importi degli abbonamentiall'Ufficio <strong>del</strong>le entrate o all'Ufficio <strong>del</strong>la SIAE competenti.Il comma 2 stabilisce, per l'omessa installazione degli apparecchifiscali (misuratori fiscali o biglietterie automatizzate), una sanzionecompresa tra lire due milioni e lire otto milioni.Nel caso di guasto o irregolare funzionamento degli apparecchimisuratori fiscali, la mancata tempestiva richiesta di intervento dimanutenzione e' punita al comma 3 con una sanzione amministrativa compresa tralire cinquecentomila e lire quattro milioni.Tra le principale novita' si segnala, inoltre, la disposizione contenutaal comma 4 che e' diretta al destinatario <strong>del</strong> titolo di accesso o <strong>del</strong>documento di certificazione dei corrispettivi. Il partecipante o spettatore,infatti, che, nei luoghi ove si svolga la manifestazione o in quelliimmediatamente adiacenti, a richiesta degli organi accertatori non esibiscatali documenti fiscali o li produca con indicazione di corrispettivi inferioririspetto ai reali, e' soggetto ad una sanzione compresa tra lire centomila elire due milioni.L'irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni spetta all'Ufficio <strong>del</strong>le entrateterritorialmente competente, rispetto alla circoscrizione in cui e' ubicato ildomicilio fiscale <strong>del</strong> contribuente.Al riguardo si fa presente che, mentre l'articolo 20 <strong>del</strong> decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce che l'atto di contestazioneovvero quello di irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni devono essere notificati entro ilquinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione ovvero entroil 31 dicembre <strong>del</strong> quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentatala dichiarazione, l'articolo 40 <strong>del</strong> DPR n. 640 <strong>del</strong> 1972 prevede chel'accertamento <strong>del</strong> tributo e <strong>del</strong>le violazioni e la conseguente irrogazione<strong>del</strong>le sanzioni, devono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinqueanni <strong>da</strong>l giorno in cui la violazione e' stata commessa.Si richiama, infine, l'articolo 6, comma 2, <strong>del</strong> decreto legislativon.472 <strong>del</strong> 1997 che dispone la non punibilita' <strong>del</strong>l'autore <strong>del</strong>laviolazione, quando questa sia determinata <strong>da</strong> obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione <strong>del</strong>ledisposizioni alle quali si riferiscono, nonche' <strong>da</strong> indeterminatezza <strong>del</strong>lerichieste di informazione o dei mo<strong>del</strong>li per la dichiarazione e per ilpagamento.
L'anzidetta disposizione puo', pertanto, trovare applicazione anche perle violazioni <strong>del</strong>le nuove disposizioni introdotte in materia diintrattenimento e spettacolo, ivi comprese quelle commesse <strong>da</strong>i soggetti chefruiscono <strong>del</strong>la legge n. 398 <strong>del</strong> 1991, poste in essere antecedentementeall'emanazione <strong>del</strong>la presente circolare.Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione <strong>del</strong>lepresenti istruzioni.