QUESTIONE GIUSTIZIA
QG_2015-4
QG_2015-4
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Obiettivo 2: Il punto sul processo civile<br />
La metamorfosi (kafkiana)<br />
del processo telematico<br />
di Angelo Danilo De Santis<br />
L’applicazione pratica dell’insieme di regole costituenti l’apparato del processo civile telematico ha<br />
fatto emergere molte criticità, in parte preconizzate da quanti hanno assistito alla fase di gestazione<br />
del disomogeneo e complicato sistema della fonti. Nonostante le perplessità degli operatori del diritto<br />
e le resistenze a quello che non sempre viene percepito come un’occasione di miglioramento delle<br />
proprie condizioni di lavoro e di incremento di efficienza della giustizia, il Pct assurge a modello di<br />
riferimento anche per il processo amministrativo, tributario, contabile e, in parte, penale. L’ennesima<br />
riforma del processo civile, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, reca con sé il germe<br />
di una rifondazione del sistema da compiersi nella consapevolezza che si tratta di un’occasione da non<br />
perdere.<br />
Premessa<br />
La pratica applicazione del frastagliato e disordinato<br />
sistema di fonti che regola il cd processo<br />
civile telematico (Pct) e l’utilizzo degli strumenti<br />
tecnologici messi a disposizione degli operatori<br />
hanno sgombrato il campo da ogni residuo dubbio<br />
sulla sua natura: non si tratta di un nuovo modello<br />
di processo, ma, più modestamente, di un sistema<br />
di gestione, attraverso strumenti informatici e telematici,<br />
dei flussi di dati tra i soggetti che operano<br />
nel processo 1 .<br />
Se oggi occorre prendere atto del fatto che le<br />
scelte compiute dal legislatore e dall’amministrazione<br />
giudiziaria hanno prediletto l’adattamento<br />
delle norme del processo (civile, amministrativo,<br />
tributario, contabile e penale), come contenute nelle<br />
disposizioni dei codici di procedura e nella normativa<br />
complementare extra codicem, alle nuove forme<br />
della comunicazione tra parti (rectius, avvocati),<br />
cancellerie e giudici, pare opportuno ricordare che<br />
non è sempre stato così.<br />
All’idea pionieristica contenuta nella l. 15 marzo<br />
1997, n. 59 (cd legge Bassanini 1), fu data compiutezza<br />
con il dPR 13 febbraio 2001, n. 123, «regolamento<br />
recante disciplina sull’uso di strumenti informatici<br />
e telematici nel processo civile, nel processo<br />
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni<br />
giurisdizionali della Corte dei conti»; il progetto era<br />
di realizzare un nuovo disegno dell’organizzazione<br />
giudiziaria, sfruttando una diversa allocazione delle<br />
risorse umane e delle competenze professionali,<br />
e di utilizzare la tecnologia per favorire l’individuazione<br />
e la conoscibilità di interpretazioni e prassi;<br />
il sistema informativo del processo ambiva, prevalentemente,<br />
alla realizzazione di banche dati capaci<br />
di rendere immediatamente conoscibili gli orientamenti<br />
assunti della giurisprudenza e degli operatori<br />
pratici, innescando modalità di gestione del processo<br />
(case management) e degli uffici (court manage-<br />
1. In tal senso, v. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2012, III, 245 ss., il quale sottolinea che, in realtà, la dizione<br />
«processo civile telematico» indica (non una nuova forma di processo, ma) il processo che si svolge secondo modalità di redazione e comunicazione<br />
degli atti informatizzate e telematiche.<br />
Questione Giustizia 4/2015<br />
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