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QUESTIONE GIUSTIZIA

QG_2015-4

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Obiettivo 2: Il punto sul processo civile<br />

La metamorfosi (kafkiana)<br />

del processo telematico<br />

di Angelo Danilo De Santis<br />

L’applicazione pratica dell’insieme di regole costituenti l’apparato del processo civile telematico ha<br />

fatto emergere molte criticità, in parte preconizzate da quanti hanno assistito alla fase di gestazione<br />

del disomogeneo e complicato sistema della fonti. Nonostante le perplessità degli operatori del diritto<br />

e le resistenze a quello che non sempre viene percepito come un’occasione di miglioramento delle<br />

proprie condizioni di lavoro e di incremento di efficienza della giustizia, il Pct assurge a modello di<br />

riferimento anche per il processo amministrativo, tributario, contabile e, in parte, penale. L’ennesima<br />

riforma del processo civile, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, reca con sé il germe<br />

di una rifondazione del sistema da compiersi nella consapevolezza che si tratta di un’occasione da non<br />

perdere.<br />

Premessa<br />

La pratica applicazione del frastagliato e disordinato<br />

sistema di fonti che regola il cd processo<br />

civile telematico (Pct) e l’utilizzo degli strumenti<br />

tecnologici messi a disposizione degli operatori<br />

hanno sgombrato il campo da ogni residuo dubbio<br />

sulla sua natura: non si tratta di un nuovo modello<br />

di processo, ma, più modestamente, di un sistema<br />

di gestione, attraverso strumenti informatici e telematici,<br />

dei flussi di dati tra i soggetti che operano<br />

nel processo 1 .<br />

Se oggi occorre prendere atto del fatto che le<br />

scelte compiute dal legislatore e dall’amministrazione<br />

giudiziaria hanno prediletto l’adattamento<br />

delle norme del processo (civile, amministrativo,<br />

tributario, contabile e penale), come contenute nelle<br />

disposizioni dei codici di procedura e nella normativa<br />

complementare extra codicem, alle nuove forme<br />

della comunicazione tra parti (rectius, avvocati),<br />

cancellerie e giudici, pare opportuno ricordare che<br />

non è sempre stato così.<br />

All’idea pionieristica contenuta nella l. 15 marzo<br />

1997, n. 59 (cd legge Bassanini 1), fu data compiutezza<br />

con il dPR 13 febbraio 2001, n. 123, «regolamento<br />

recante disciplina sull’uso di strumenti informatici<br />

e telematici nel processo civile, nel processo<br />

amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni<br />

giurisdizionali della Corte dei conti»; il progetto era<br />

di realizzare un nuovo disegno dell’organizzazione<br />

giudiziaria, sfruttando una diversa allocazione delle<br />

risorse umane e delle competenze professionali,<br />

e di utilizzare la tecnologia per favorire l’individuazione<br />

e la conoscibilità di interpretazioni e prassi;<br />

il sistema informativo del processo ambiva, prevalentemente,<br />

alla realizzazione di banche dati capaci<br />

di rendere immediatamente conoscibili gli orientamenti<br />

assunti della giurisprudenza e degli operatori<br />

pratici, innescando modalità di gestione del processo<br />

(case management) e degli uffici (court manage-<br />

1. In tal senso, v. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2012, III, 245 ss., il quale sottolinea che, in realtà, la dizione<br />

«processo civile telematico» indica (non una nuova forma di processo, ma) il processo che si svolge secondo modalità di redazione e comunicazione<br />

degli atti informatizzate e telematiche.<br />

Questione Giustizia 4/2015<br />

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