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Cassazione

snciv@sL0@a2016@n17775@tS.clean

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n. 10526/2015<br />

"non è stata fornita né raggiunta in nessun grado di giudizio da parte del Sig.<br />

Zito".<br />

Le censure non meritano accoglimento.<br />

Esse possono essere trattate congiuntamente in quanto, anche sotto la veste<br />

formale della denuncia di violazioni di legge sostanziale o processuale, nella<br />

sostanza si dolgono della ricostruzione della vicenda storica come operata dai<br />

giudici del merito.<br />

Infatti, "ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione<br />

del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone<br />

rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro" (così, ab imo, Cass. n.<br />

4274 del 2004, conf. Cass. n. 8809 del 2009; Cass. n. 25270 del 2011), non si<br />

contesta l'ammissibilità di una tale eventualità secondo il diritto ma, piuttosto, si<br />

critica l'accertamento di fatto della ricorrenza nella fattispecie concreta di una<br />

siffatta situazione.<br />

Orbene la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, per le sentenze<br />

pubblicate, come nella specie, dal trentesimo giorno successivo alla entrata in<br />

vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187<br />

dell11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, è censurabile in<br />

sede di legittimità esclusivamente nella ipotesi di "omesso esame di un fatto<br />

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ai sensi<br />

dell'art. 360. cc. 1, n. 5, c.p.c..<br />

Ma detto vizio non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati<br />

successivamente alla data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n.<br />

83/2012) - come nel caso di specie di reclamo del 4 luglio 2014 - con ricorso per<br />

cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma - come nella specie - la<br />

decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi<br />

termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter ultimo comma<br />

c.p.c.). Ossia il vizio di cui all'art. 360, cc. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso<br />

di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014).<br />

La disposizione è applicabile anche al reclamo disciplinato dall'art. 1, commi<br />

da 58 a 60, della legge n. 92/2012, che ha natura sostanziale di appello, dalla<br />

quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le<br />

impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata (in tal senso<br />

Cass. n. 23021 del 2014; conforme: Cass. n. 4223 del 2016).<br />

Ne deriva che anche secondo, terzo e quarto motivo di ricorso vanno respinti.<br />

Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale<br />

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