IL FENOMENO DEL LOOK ALIKE: “SAILING TOO CLOSE ... - Indicam
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IL FENOMENO DEL LOOK ALIKE: “SAILING TOO CLOSE ... - Indicam
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senza il marchio “Mulino Bianco”. Ebbene, il consumatore, in mezzo a molte altre confezioni di<br />
biscotti, (in ipotesi, prive anch’esse di marchio) sarà in grado di riconoscere quella confezione come<br />
proveniente da una specifica fonte produttiva. In altre parole, il consumatore riconoscerà la<br />
confezione Mulino Bianco di Barilla anche se priva del marchio nominativo. In questo caso,<br />
diciamo, allora, che la confezione di un prodotto diventa segno quando sia idonea a suscitare nella<br />
mente del consumatore il collegamento tra il segno ed il prodotto. Per tale segno usiamo il termine<br />
“marchio”.<br />
3.2 I casi giurisprudenziali italiani di look-alike<br />
In Italia non esiste una trattazione del look-alike.<br />
Il fenomeno è disciplinato dalla giurisprudenza attraverso la fattispecie della concorrenza sleale per<br />
imitazione servile (art. 2598 c.c. n. 1).<br />
Le decisioni sono piuttosto rare. Tra queste merita attenzione la decisione del Tribunale di Verona 12<br />
(forse una delle prime), che ha riconosciuto confondibili due confezioni di dentifricio (di seguito<br />
riprodotte).<br />
Un’altra decisione è l’ordinanza del Tribunale di Napoli, 11 luglio 2000 (successivamente revocata<br />
in sede di reclamo) 13 .<br />
Il caso riguardava l’imitazione della nota confezione dei biscotti Gran Turchese di Colussi da parte<br />
della società Elledì (qui di seguito sono riprodotte le due confezioni):<br />
La decisione napoletana ha, per la prima volta, parlato di look-alike. Secondo il giudice che ha<br />
esaminato la fattispecie, il look-alike non può essere disciplinato ricorrendo al punto 3 dell’art. 2598<br />
c.c. in tema di concorrenza sleale (attività non conforme ai principi della correttezza professionale)<br />
ma piuttosto in quella disciplinata al n. 1 della stessa norma (imitazione servile confusoria). In<br />
particolare, è stato ritenuto che l’apposizione sulla confezione di un marchio denominativo<br />
differente, non esclude il rischio di confusione per il consumatore, che vedendo una confezione<br />
assolutamente simile in tutti i suoi elementi denominativi, figurativi e di colore, alla più nota<br />
confezione di biscotti che egli, abitualmente, è solito comprare, sarà indotto a ritenere o che quella<br />
confezione proviene da Colussi o che, quanto meno, tra quella confezione, che non proviene da<br />
12 Tribunale di Verona, (ord.), 21 settembre 1992, caso Farmaceutici Dr. Ciccarelli S.p.A. contro Lidl Italia S.r.l.,<br />
inedita. Per un breve commento si veda EIPR 1992, D-238.<br />
13 Tribunale di Napoli, 13 settembre 2000.<br />
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