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Regolamento e codice Privacy

Formazione per incaricati al trattamento dati - Durata modulo: 2 Ore

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Formazione per incaricati<br />

al trattamento dati<br />

D.Lgs 196/03 | Reg. CE 2016/679<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI


CONTENUTI DEL CORSO<br />

•<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong>, le normative<br />

in vigore<br />

•Novità e modifiche introdotte dal Reg. CE 2016/679;<br />

•Definizioni<br />

•Le Figure Aziendali Coinvolte nella Gestione <strong>Privacy</strong><br />

e loro doveri, nomine e Lettere di Incarico<br />

•L'Informativa e il Consenso<br />

•Diritti dell’interessato<br />

•Le Sanzioni Amministrative e Penali<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

Il concetto di “<strong>Privacy</strong>” ha radici che<br />

affondano nel secolo scorso.<br />

In un saggio del 1890 pubblicato sulla<br />

Harward Law Review dal titolo “The right to<br />

privacy” (il diritto alla privacy) ad opera di due<br />

giovani avvocati, Samuel Warren e Louis<br />

Brandeis viene introdotto per la prima volta il<br />

concetto di “right to be let alone”, ovvero il<br />

diritto ad esser lasciati in pace, che il nostro<br />

impianto legale ha interiorizzato con lo “jus<br />

solitudinis”.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

Dal 1890 in poi l’evoluzione tecnologica ha reso sempre più difficile la<br />

protezione della propria sfera privata, rendendo la tutela della privacy un<br />

argomento ogni giorno più presente nelle nostre vite.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

L’utilizzo di sistemi di ripresa e cattura delle immagini, anche<br />

automatizzati, la gestioni di dati in rete, la creazione di enormi<br />

database e il loro trattamento (Big Data), geolocalizzazione, IoT<br />

(internet of Things), profilazione, trattamento di dati biometrici<br />

sono ad oggi la nuova frontiera nella protezione dei dati.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

A raccogliere dati non sono solo i privati (singoli o<br />

aziende), ma anche le pubbliche amministrazioni (si<br />

pensi al settore sanitario).<br />

Alle volte è possibile che i dati che vengono trattati,<br />

sia da soggetti pubblici che privati, possano essere<br />

raccolti dagli stessi o comunicati da terzi, sulla base<br />

delle necessità del trattamento.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

Per mettere dei paletti in questa giungla di<br />

informazioni, ma soprattutto per tutelare gli interessati i<br />

vari Stati hanno cercato di porre delle regole.<br />

Stati come la Svezia e la Germania (per citarne alcuni)<br />

hanno emesso le loro prime norme nei primi anni ’70.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

In Italia la Costituzione prevede intrinsicamente il concetto di <strong>Privacy</strong>, lo si può<br />

vedere ad esempio negli artt. 14 e 15.<br />

Art. 14: Inviolabilità del domicilio<br />

Art. 15: Segretezza della corrispondenza<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

Articolo 14 – Costituzione Italiana – Inviolabilità del domicilio<br />

Il domicilio è inviolabile.<br />

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi<br />

e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della<br />

libertà personale.<br />

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a<br />

fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

Articolo 15 – Costituzione Italiana – Segretezza della corrispondenza<br />

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di<br />

comunicazione sono inviolabili.<br />

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria<br />

con le garanzie stabilite dalla legge.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

L’Europa si è espressa per la<br />

prima volta in materia di privacy<br />

nel 1985, dove con l’entrata in<br />

vigore del trattato di Schengen<br />

si rendeva possibile la libera<br />

circolazione tra i paesi firmatari<br />

di persone e informazioni, se e<br />

solo se gli Stati firmatari<br />

potevano garantire un adeguato<br />

livello di protezione per gli stessi.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

Nel 1995 è stata emanata la Direttiva Europea 95/46/CE del parlamento<br />

europeo e del consiglio datata 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle<br />

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla<br />

libera circolazione di tali dati.<br />

La direttiva in quanto tale non era automaticamente attuabile, ma necessitava<br />

di recepimento e trasformazione in legge da parte degli Stati membri entro un<br />

periodo massimo di 3 anni.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

In Italia la Direttiva 95/46/CE è stata recepita l’anno successivo mediante il<br />

testo di legge 679/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al<br />

trattamento dei dati personali”.<br />

Si tratta della prima vera legge Nazionale a trattare la materia <strong>Privacy</strong> e<br />

sicurezza dei dati.<br />

Il comma 1 dell’art 1 citava:<br />

“La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel<br />

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone<br />

fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;<br />

garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o<br />

associazione.”<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Le normative in vigore<br />

Nel 2003 la legge 675/96 viene abrogata dal Decreto Legislativo 196/03<br />

Codice in materia di protezione dei dati personali, più conosciuto come “Codice<br />

della <strong>Privacy</strong>”.<br />

Il <strong>codice</strong> prevedeva una serie di adempimenti che dovevano essere assolti da<br />

qualunque realtà operassi con dati personali, sensibili o giudiziari<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

Il 4 maggio 2016 è stato approvato un nuovo pacchetto per la protezione dei<br />

dati, mediante il <strong>Regolamento</strong> Europeo 2016/679.<br />

Lo scopo del <strong>Regolamento</strong> è quello di definire un quadro comune sulla tutela<br />

dei dati all’interno della Comunità Europea.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

Un regolamento differisce da una direttiva per una serie di motivi, ma<br />

soprattutto per la sua applicabilità.<br />

Una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il<br />

risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in<br />

merito alla forma e ai mezzi.<br />

Un regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi<br />

e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<br />

<strong>Regolamento</strong><br />

Direttiva<br />

VS<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

Il <strong>Regolamento</strong> Europeo per la protezione dei dati è quindi automaticamente<br />

applicabile, viene dato un termine di un anno (25 maggio 2018) dalla sua<br />

emanazione prima dell’entrata in vigore.<br />

Il <strong>Regolamento</strong> CE 2016/679 abolisce la direttiva 95/46/CE, ma si integra<br />

(per quanto concerne la normativa Nazionale) con il D.lgs. 196/03.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

Il Reg CE 2016/679 si applica esclusivamente al trattamento di dati:<br />

• Personali di persone fisiche<br />

• Automatizzati<br />

• Non Automatizzati<br />

• Destinati a diventar parte di un archivio<br />

• Contenuti all’interno di un archivio<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

• Al trattamento di dati personali effettuato da un Titolare o<br />

Responsabile stabilito nella UE, indipendentemente dal fatto<br />

che il trattamento sia effettuato o meno all’interno dei confini<br />

dell’Unione Europea.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

• Al trattamento di dati personali effettuato da Titolari o<br />

Responsabili non stabiliti nell’UE, indipendentemente dal<br />

fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.<br />

Qualora il trattamento avesse ad oggetto dati personali di<br />

interessati che si trovano nella UE e riguardasse l’offerta di<br />

beni o servizi (anche non a pagamento) ai suddetti interessati<br />

oppure il monitoraggio del loro comportamento nel territorio<br />

della UE. Come ad esempio Call Center e attività<br />

promozionali.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

• Al trattamento effettuato da un Titolare stabilito in uno Stato<br />

extra UE, ma soggetto al diritto di uno Stato UE in virtù del<br />

diritto internazionale pubblico.<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

<strong>Regolamento</strong> CE 2016/679<br />

Il Reg CE 2016/679 non trova applicazione in caso di di trattamenti<br />

personali effettuati da:<br />

• Persone fisiche per l’esercizio di attività di carattere esclusivamente<br />

personale o domestico<br />

• Da autorità di pubblica sicurezza<br />

• Per tutte le attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del<br />

diritto dell’Unione Europea<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Novità e modifiche introdotte dal Reg. CE 2016/679<br />

Il nuovo <strong>Regolamento</strong> Europeo per la protezione dei dati personali<br />

ha provveduto a modificare alcuni aspetti introdotti con il D.lgs<br />

196/03, in particolare:<br />

• Alcune definizioni<br />

• Nuove specificazione dei ruoli per Titolari e Responsabili del<br />

trattamento<br />

• Informativa all’interessato<br />

• Consenso dell’interessato<br />

• Specificazione dei diritti<br />

• Inasprimento delle sanzioni<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Novità e modifiche introdotte dal Reg. CE 2016/679<br />

Sono state introdotte anche diverse novità, quali:<br />

• Estensione dell’ambito territoriale<br />

• Introduzione di nuove definizioni<br />

• Figura del Data Protection Officer<br />

• Registro dei Trattamenti<br />

• Valutazione preventiva d’impatto<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Novità e modifiche introdotte dal Reg. CE 2016/679<br />

… ed anche:<br />

• La notifica delle falle di sicurezza (data breach)<br />

• <strong>Privacy</strong> by design<br />

• <strong>Privacy</strong> by default<br />

• Diritto all’oblio<br />

• Portabilità dei dati<br />

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<strong>Regolamento</strong> Europeo e Codice <strong>Privacy</strong><br />

Novità e modifiche introdotte dal Reg. CE 2016/679<br />

… e ancora:<br />

• Valutazione d’impatto e adozione di misure tecnico-organizzative<br />

adeguate<br />

• Certificazione dei trattamenti<br />

• Responsabilità solidale di Titolare e Responsabile<br />

• Accountability<br />

• Sanzioni<br />

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Definizioni<br />

Con l’entrata in vigore del Reg.CE 2016/679 le definizioni che verranno<br />

utilizzate nel prosieguo del corso saranno le seguenti:<br />

• Dati personali<br />

• Dati inerenti la salute<br />

• Dati genetici<br />

• Dati biometrici<br />

• Consenso<br />

• Pseudonomizzazione<br />

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Definizioni<br />

Dato personale<br />

È un dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica<br />

identificata o identificabile.<br />

Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,<br />

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo<br />

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un<br />

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,<br />

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.<br />

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Definizioni<br />

Dato sensibile [vecchia definizione]<br />

La vecchia definizione indicava come dato sensibile qualunque dato che può<br />

rivelare:<br />

• origine razziale<br />

• appartenenza etnica<br />

• convinzioni religiose o di altra natura<br />

• opinioni politiche<br />

• appartenenza a partiti o sindacati<br />

• stato di salute e la vita sessuale.<br />

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Definizioni<br />

Dato sensibile [nuova definizione]<br />

Ad oggi si preferisce parlare categorie particolari di dati personali, ovvero dati<br />

personali che rivelino:<br />

• origine razziale o etnica<br />

• opinioni politiche<br />

• convinzioni religiose o filosofiche<br />

• appartenenza sindacale<br />

• dati genetici<br />

• dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica<br />

• dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della<br />

persona<br />

I dati Biometrici e Genetici rappresentano una novità rispetto al “Codice <strong>Privacy</strong>”<br />

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Definizioni<br />

Dati inerenti alla salute<br />

Sono i dati personali relativi alla salute (sia essa fisica o mentale) di un<br />

interessato, tra questi dati rientrano anche la prestazione di servizi di assistenza<br />

o sanitari, che possono rivelare, anche indirettamente, informazioni circa lo stato<br />

di salute dell’interessato.<br />

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Definizioni<br />

Dati genetici<br />

Sono i dati personali inerenti le caratteristiche genetiche (siano esse ereditarie o<br />

acquisite) di un interessato.<br />

Questi dati possono fornire informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute<br />

del soggetto. La loro raccolta può avvenire dall’analisi di un campione biologico<br />

dell’interessato. I dati genetici si riferiscono esclusivamente alle persone fisiche.<br />

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Definizioni<br />

Dati biometrici<br />

Sono i dati personali ottenuti<br />

tramite trattamento tecnico relativi<br />

alle caratteristiche fisiche,<br />

fisiologiche o comportamentali di<br />

un interessato che ne consentono o<br />

confermano l’identificazione<br />

univoca, quali l’immagine facciale o<br />

i dati dattiloscopici (impronte<br />

digitali).<br />

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Definizioni<br />

App-rova di privacy<br />

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Definizioni<br />

Trattamento dei dati personali<br />

È considerato “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni,<br />

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati<br />

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,<br />

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la<br />

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante<br />

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il<br />

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.<br />

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Definizioni<br />

Trattamento dei dati particolari<br />

Il trattamento dei dati particolari è solitamente vietato, salvo alcune eccezioni<br />

quali:<br />

• Consenso manifesto da parte dell’interessato;<br />

• Trattamento necessario per assolvere obblighi o per esercitare diritti in<br />

materia di lavoro;<br />

• Per scopi di pubblica sicurezza o esercizio di un diritto in sede giudiziaria;<br />

• Nel caso in cui i dati siano stati manifestamente resi pubblici dall’interessato<br />

stesso.<br />

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Definizioni<br />

Titolare del trattamento<br />

Viene definita titolare del trattamento la persona fisica o<br />

giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo<br />

che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità<br />

e i mezzi del trattamento di dati personali.<br />

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Definizioni<br />

Responsabile del trattamento<br />

Responsabile del trattamento dei dati<br />

personali è la persona fisica o giuridica,<br />

l'autorità pubblica, il servizio o altro<br />

organismo che tratta dati personali per<br />

conto del titolare del trattamento.<br />

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Definizioni<br />

Incaricato del trattamento<br />

È la persona fisica autorizzata a<br />

compiere le operazioni di trattamento dal<br />

titolare o dal responsabile<br />

Le operazioni di trattamento possono<br />

essere compiute solo da soggetti<br />

nominati incaricati.<br />

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Definizioni<br />

Interessato<br />

La persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i<br />

dati. È il soggetto passivo del trattamento, ma che può, in determinati casi,<br />

modificarne completamente l’esito sulla base dei propri diritti.<br />

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Definizioni<br />

Terzo<br />

Si tratta di una definizione modificata dal nuovo<br />

regolamento. Viene considerato “terzo” la persona fisica<br />

o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro<br />

organismo che non sia:<br />

• l’interessato<br />

• il titolare del trattamento<br />

• il responsabile del trattamento<br />

• una delle persone autorizzate al trattamento dei dati<br />

personali sotto l’autorità diretta del titolare o del<br />

responsabile.<br />

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Definizioni<br />

Informativa<br />

Un documento o una comunicazione verbale contenente le informazioni che il<br />

titolare del trattamento deve fornire all’interessato per chiarire, in particolare, se<br />

quest’ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le<br />

modalità del trattamento, come circolano i dati e in che modo esercitare i<br />

diritti riconosciuti dalla legge.<br />

Il nuovo <strong>Regolamento</strong> Europeo stabilisce<br />

delle linee guida su come debba essere<br />

redatta l’informativa in caso di dati raccolti<br />

presso l’interessato o presso un soggetto<br />

terzo.<br />

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Definizioni<br />

Consenso<br />

È la manifestazione di volontà libera, specifica,<br />

informata e inequivocabile dell'interessato, con<br />

la quale manifesta il proprio assenso, mediante<br />

dichiarazione o azione positiva inequivocabile,<br />

che i dati personali che lo riguardano siano<br />

oggetto di trattamento.<br />

Può essere scritta o “digitale”,<br />

mediante il proseguimento della<br />

navigazione su di un sito web.<br />

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Definizioni<br />

Pseudonimizzazione<br />

È il trattamento di dati personali in modo tale che gli stessi non possano più<br />

essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni<br />

aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate<br />

separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire<br />

che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o<br />

identificabile.<br />

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Definizioni<br />

Garante della privacy<br />

Il Garante della privacy è l’autorità indipendente composta<br />

da quattro membri eletti dal Parlamento.<br />

È stata istituita per la tutela dei diritti, delle libertà<br />

fondamentali e della dignità delle persone rispetto al<br />

trattamento dei dati personali.<br />

Controlla se il trattamento di dati personali da parte di privati<br />

e pubbliche amministrazioni è lecito e corretto.<br />

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Definizioni<br />

Garante della privacy<br />

• Esamina reclami, segnalazioni e ricorsi, svolge accertamenti anche su<br />

richiesta del cittadino, esegue ispezioni e verifiche.<br />

• Prescrive modifiche necessarie od opportune per far adeguare i trattamenti<br />

alla disciplina vigente.<br />

• Segnala al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi per<br />

tutelare gli interessati.<br />

• Esprime pareri su regolamenti e atti amministrativi di alcune amministrazioni<br />

pubbliche.<br />

• Presenta al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato di<br />

attuazione della normativa che regola la materia.<br />

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Definizioni<br />

DPO - Data Protection Officer<br />

Figura nuova introdotta dal <strong>Regolamento</strong><br />

2016/679.<br />

Si tratta di un professionista con esperienza<br />

nel campo della protezione dei dati<br />

personali che presta la propria opera<br />

affiancando il titolare del trattamento.<br />

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Definizioni<br />

<strong>Privacy</strong> by Default<br />

Si intende con “privacy by default” l’adozione di una<br />

politica aziendale o amministrativa interna che tuteli la<br />

diffusione dei dati raccolti in occasione di registrazioni a<br />

servizi telematici o della stipula di contratti etc.<br />

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Definizioni<br />

<strong>Privacy</strong> by Design<br />

Con questo principio si intende l’incorporazione<br />

della privacy a partire dalla progettazione di un<br />

processo aziendale (comprese le applicazioni<br />

informatiche di supporto).<br />

La <strong>Privacy</strong> by design implica la messa in atto di<br />

determinati meccanismi atti a garantire il<br />

trattamento esclusivo di dati personali necessari<br />

per quella specifica progettazione.<br />

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Definizioni<br />

Accountability<br />

Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a uno<br />

o più soggetti (accountors), del risultato conseguito da<br />

un’organizzazione , sulla base delle proprie capacità, abilità ed<br />

etica.<br />

Il titolare del trattamento deve essere in grado di<br />

dimostrare di avere adottato un processo<br />

complessivo di misure giuridiche, organizzative,<br />

tecniche, per la protezione dei dati personali, anche<br />

attraverso l’elaborazione di specifici modelli<br />

organizzativi: deve dimostrare in modo positivo e<br />

proattivo che i trattamenti di dati effettuati sono<br />

adeguati e conformi al regolamento europeo in<br />

materia di privacy.<br />

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Gestione della privacy<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

La gestione dei dati all’interno di un’azienda è un processo che vede diversi<br />

attori:<br />

• Titolare del trattamento dati<br />

• Contitolare del trattamento<br />

• Responsabile interno del trattamento<br />

• Responsabile esterno del trattamento<br />

• Incaricato al trattamento<br />

• Data Protection Officer<br />

• Interessato<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Titolare del trattamento dati<br />

Definito come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro<br />

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i<br />

mezzi del trattamento di dati personali.<br />

Nel caso i cui si tratti di un’impresa individuale il titolare del trattamento<br />

coinciderà con la persona fisica titolare dell’azienda.<br />

Se l’azienda è una persona giuridica il titolare è l’azienda nel suo complesso e<br />

non una persona fisica al suo interno.<br />

In caso di s.r.l. o altra forma di azienda come persona giuridica, opererà<br />

attraverso un sistema di deleghe e, in caso di necessità, sarà rappresentato dal<br />

rappresentante legale.<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Titolare del trattamento dati<br />

Riassumendo, il titolare<br />

• Può essere una persona fisica o giuridica<br />

• Non necessità di nomine in quanto automaticamente identificato<br />

• Ha su di se tutti gli obblighi di adeguamento imposti dalla legge<br />

• Cadono su di lui eventuali colpe derivate da un trattamento non corretto<br />

• Deve dare prova di supervisione degli aspetti privacy della propria azienda,<br />

anche mediante la conduzione di verifiche periodiche (audit), in assenza di<br />

essi ricadrebbe nel caso di “culpa in vigilando”<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Contitolare del trattamento dati<br />

Nel caso in cui due o più titolari<br />

determinano congiuntamente le finalità e<br />

i mezzi del trattamento vengono<br />

considerati contitolari del trattamento.<br />

Devono determinare in modo trasparente,<br />

anche mediante un accordo interno, le<br />

rispettive responsabilità soprattutto in<br />

merito all'esercizio dei diritti<br />

dell'interessato e le rispettive funzioni di<br />

comunicazione delle informazioni.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Contitolare del trattamento dati<br />

L’accordo può designare un punto di contatto per gli interessati e riflette<br />

adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti dei contitolari con gli interessati.<br />

Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.<br />

Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo, l’interessato può esercitare i<br />

propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile del trattamento<br />

Il <strong>Regolamento</strong> CE 2016/679 prevede una doppia figura per quanto riguarda il<br />

responsabile del trattamento:<br />

• Responsabile interno del trattamento<br />

• Responsabile esterno del trattamento<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile interno del trattamento<br />

è il soggetto designato dal Titolare che, per esperienza,<br />

capacità ed affidabilità, fornisce idonea garanzia del pieno<br />

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento<br />

di dati personali, compreso il profilo relativo alla sicurezza.<br />

La designazione del Responsabile avviene tramite<br />

nomina scritta ed accettazione da parte dell’interessato.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile esterno del trattamento (outsourcer)<br />

È definito “Responsabile esterno del trattamento” la<br />

persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e<br />

qualsiasi altro ente, associazione od organismo, esterno<br />

all’azienda del Titolare, che, previa designazione formale<br />

del Responsabile “interno” del trattamento, assume (su<br />

delega di quest’ultimo) poteri decisionali su un<br />

determinato trattamento e deve attenersi, nelle<br />

operazioni svolte, alle istruzioni ricevute.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile esterno del trattamento (outsourcer)<br />

L’outsourcer deve poter dimostrare di avere le<br />

caratteristiche (morali e tecniche) necessarie al corretto<br />

adempimento del proprio compito.<br />

Qualora ne fosse sprovvisto il titolare potrebbe venire<br />

accusato di “culpa in eligendo”, ovvero di aver scelto una<br />

persona non adeguata allo svolgimento del compito.<br />

L’outsourcer deve essere nominato mediante un contratto<br />

scritto (lettera di nomina) sottoscritto per accettazione.<br />

Il contratto dovrà prevedere una serie di vincoli prestabiliti,<br />

elencati nell’art.28 del nuovo <strong>Regolamento</strong> Europeo.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile esterno del trattamento (outsourcer)<br />

Punti trattati nell’incarico del RTD esterno:<br />

• Materia disciplinata<br />

• Durata del trattamento<br />

• Natura e finalità del trattamento<br />

• Tipo di dati personali<br />

• Categorie di interessati<br />

• Obblighi e diritti del responsabile del trattamento<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile esterno del trattamento (outsourcer)<br />

Il contratto tra titolare e responsabile deve prevedere<br />

che il responsabile:<br />

• tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata<br />

del titolare del trattamento<br />

• garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei<br />

dati personali si siano impegnate alla riservatezza o<br />

abbiano un adeguato obbligo statutario di riservatezza<br />

• adotti tutte le misure (di sicurezza) richieste ai sensi<br />

dell'articolo 32<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile esterno del trattamento (outsourcer)<br />

Il contratto tra titolare e responsabile deve prevedere<br />

che il responsabile:<br />

• rispetti le condizioni per ricorrere a un altro responsabile<br />

del trattamento<br />

• assista il titolare del trattamento con misure tecniche ed<br />

organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del<br />

titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per<br />

l'esercizio dei diritti dell’interessato<br />

• assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto<br />

degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 (sicurezza;<br />

data breaches; DPIA; prior checking), tenendo conto<br />

della natura del trattamento e delle informazioni a<br />

disposizione del responsabile del trattamento<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile esterno del trattamento (outsourcer)<br />

Il contratto tra titolare e responsabile deve prevedere<br />

che il responsabile:<br />

• su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli<br />

restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la<br />

prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le<br />

copie esistenti<br />

• metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le<br />

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli<br />

obblighi di cui al presente articolo e consenta e<br />

contribuisca agli audit, comprese le ispezioni, realizzati<br />

dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da<br />

questi incaricato.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Responsabile esterno del trattamento (outsourcer)<br />

Sono considerati “responsabili esterni al trattamento” (in via di esempio non<br />

esaustivo)<br />

• Consulente del lavoro<br />

• Società di marketing<br />

• Gestione esterna del sistema informativo<br />

• Etc.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Incaricato del trattamento<br />

L’art.4 del Reg 2016/679 (definizioni) non prevede<br />

formalmente la figura dell’incaricato al trattamento,<br />

ma è possibile desumere la sua esistenza dall’art.<br />

29 del regolamento stesso e viene definito come<br />

“la persona fisica che ha accesso ai dati personali<br />

e agisce sotto l’autorità del Titolare o del<br />

Responsabile del trattamento”.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

Incaricato del trattamento<br />

Riepilogando l’incaricato al trattamento<br />

• Può essere solo una persona fisica<br />

• Deve essere individuato mediante lettera<br />

d’incarico o assegnazione ad una mansione<br />

che prevede il trattamento di dati personali<br />

• Ha accesso ai soli dati necessari allo<br />

svolgimento della propria mansione<br />

• Non ha compiti aggiuntivi a quelli di lavoratore<br />

ordinario<br />

• Deve essere formato (obbligatoriamente)<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

DPO (Data Protection Officer)<br />

Si tratta di una figura non obbligatoria<br />

indistintamente in tutte le realtà aziendali, ma<br />

solo in specifiche tipologie di aziende.<br />

Il Data Protection Officer sarà una figura<br />

professionale con particolari competenze in<br />

campo informatico, giuridico, di valutazione<br />

del rischio e di analisi dei processi.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

DPO (Data Protection Officer)<br />

Il compito principale del DPO è<br />

l’osservazione, la valutazione e la gestione<br />

del trattamento dei dati personali allo scopo<br />

di far rispettare le normative europee e<br />

nazionali in materia di privacy.<br />

L’articolo 37 del <strong>Regolamento</strong> non specifica<br />

quali debbano essere le qualità professionali<br />

necessarie a rivestire la figura del DPO. Si<br />

evince però che il soggetto prescelto debba<br />

possedere comprovata esperienza sulla<br />

legislazione relativa alla protezione dei dati<br />

personali sia nazionale che europea, sulle<br />

prassi oltre che una approfondita<br />

conoscenza del <strong>Regolamento</strong>.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

DPO (Data Protection Officer)<br />

Nel caso, poi, di un ente pubblico o di un<br />

organismo pubblico, il DPO dovrebbe anche<br />

avere una buona conoscenza delle regole e<br />

delle procedure dell’organizzazione<br />

amministrativa.<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

DPO (Data Protection Officer)<br />

La figura del DPO è obbligatoria nei seguenti<br />

casi:<br />

• Pubbliche amministrazioni<br />

• Enti pubblici<br />

• Soggetti la cui attività principale consiste<br />

nel controllo regolare e sistematico degli<br />

interessati<br />

• Soggetti la cui attività principale consiste<br />

nel trattamento su larga scala di dati<br />

sanitari, di salute, biometrici o genetici<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

DPO (Data Protection Officer)<br />

Il DPO può essere nominato anche in realtà<br />

nelle quali non è obbligatorio per legge, in tal<br />

caso può assumere il ruolo di Responsabile<br />

del trattamento.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Figure aziendali coinvolte nella gestione privacy<br />

DPO (Data Protection Officer)<br />

Riassumendo il DPO<br />

• Può essere una figura interna o esterna;<br />

• È possibile nominarne uno “di gruppo” tra<br />

più aziende operanti nello stesso settore<br />

• Deve possedere competenza e<br />

professionalità<br />

• Deve essere dotato di risorse umane e<br />

finanziarie adeguate<br />

• Esegue i compiti previsti dalla legge in<br />

merito a verifiche, consulenza e<br />

formazione<br />

• Funge da interfaccia per interessati e<br />

autorità di controllo<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Il Titolare deve garantire all’interessato i seguenti diritti minimi:<br />

• Diritto all’informativa<br />

• Diritto di consenso<br />

• Diritto di controllo dei dati<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

L’informativa, basata sul principio di trasparenza, è una dichiarazione che il<br />

Titolare rilascia all’Interessato con lo scopo di:<br />

• Far conoscere le intenzioni dei Titolare prima di fornire i propri dati<br />

• Permettere di valutare le eventuali conseguenze della raccolta dati<br />

• Decidere se accettare o rifiutare il trattamento<br />

• Conoscere i propri diritti ed essere informato su come potrà controllare in<br />

seguito i propri dati<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Il Titolare è tenuto (obbligato) a fornire un’informativa in ogni caso, anche<br />

quando, per varie ragioni, non è richiesto il consenso dell’interessato per poter<br />

effettuare il trattamento dei dati.<br />

L’informativa può non essere consegnata in 3 casi:<br />

• Caso in cui l’interessato è già a conoscenza delle informazioni riportatevi<br />

• Se informare l’interessato sia impossibile<br />

• Se informare l’interessato richiederebbe uno sforzo abnorme<br />

Nell’ultimo caso il Titolare potrà ricorrere ad altri metodi, come ad esempio la<br />

pubblicazione su di un quotidiano.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

L’informativa va consegnata all’interessato in un momento antecedente la<br />

raccolta stessa, o tutt’al più in concomitanza della stessa qualora la raccolta dei<br />

dati avvenga presso l’interessato stesso.<br />

Se i dati verranno raccolti presso terzi il Titolare dovrà fornire l’informativa<br />

all’interessato entro un tempo massimo di 1 mese.<br />

Non è necessario procedere alla consegna di una nuova informativa ad ogni<br />

raccolta, se non sono variate le tecniche di raccolta e gestione dei dati, le<br />

finalità e le figure della privacy allora l’informativa potrà esser consegna una<br />

tantum.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Una novità introdotta dal <strong>Regolamento</strong> 2016/679 è data dall’obbligo di fornire<br />

un’informatica che sia:<br />

• Chiara<br />

• Concisa<br />

• Volendo anche con rappresentazioni grafiche ad icone onde superare le<br />

barriere linguistiche, anche attraverso l’uso di icone<br />

L’informativa può essere fornita in forma:<br />

• scritta su supporto cartaceo;<br />

• scritta in formato digitale (come durante le navigazioni su di un sito web);<br />

• orale, ma solo se si dimostra di poter comprovare con altri mezzi l’identità<br />

dell’interessato. Al titolare spetta l’onere della prova di aver fornito le<br />

informazioni nei tempi e modi previsti.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Non potrà essere considerata valida un’informativa troppo generica.<br />

Il contenuto dovrà essere conforme a quanto previsto dal regolamento<br />

2016/679, che all’art.13 specifica le informazione da fornire quando i dati sono<br />

raccolti presso l’interessato e all’art.14 quando i dati sono raccolti presso terzi.<br />

In caso di raccolta di dati presso l’interessato il Titolare dovrà fornire:<br />

• l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del<br />

suo rappresentante;<br />

• i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;<br />

• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base<br />

giuridica del trattamento;<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

• qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f i legittimi<br />

interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi<br />

• gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati<br />

personali<br />

• ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati<br />

personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza<br />

o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso<br />

dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il<br />

riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una<br />

copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

In aggiunta alle informazioni appena analizzate, nel momento in cui i dati<br />

personali sono ottenuti, il titolare del trattamento deve fornire all'interessato<br />

le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento<br />

corretto e trasparente:<br />

• il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i<br />

criteri utilizzati per determinare tale periodo<br />

• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento<br />

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la<br />

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,<br />

oltre al diritto alla portabilità dei dati<br />

• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure<br />

sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il<br />

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento<br />

basata sul consenso prestato prima della revoca<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;<br />

• se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale<br />

oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se<br />

l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili<br />

conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;<br />

• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la<br />

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,<br />

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le<br />

conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Dati da fornire in caso di raccolta dati effettuata presso un terzo (art. 14<br />

2016/679):<br />

• l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del<br />

suo rappresentante<br />

• i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile<br />

• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base<br />

giuridica del trattamento<br />

• le categorie di dati personali in questione<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Dati da fornire in caso di raccolta dati effettuata presso un terzo (art. 14<br />

2016/679):<br />

• gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali<br />

• ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati<br />

personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione<br />

internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della<br />

Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o<br />

all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o<br />

opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono<br />

stati resi disponibili<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Oltre alle informazioni viste in precedenza, il titolare del trattamento fornisce<br />

all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento<br />

corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:<br />

• periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri<br />

utilizzati per determinare tale periodo<br />

• qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi<br />

interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Oltre alle informazioni viste in precedenza, il titolare del trattamento fornisce<br />

all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento<br />

corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:<br />

• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento<br />

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la<br />

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al<br />

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati<br />

• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure<br />

sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il<br />

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento<br />

basata sul consenso prima della revoca<br />

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Informativa<br />

Oltre alle informazioni viste in precedenza, il titolare del trattamento fornisce<br />

all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento<br />

corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:<br />

• la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i<br />

dati provengano da fonti accessibili al pubblico<br />

• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la<br />

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,<br />

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le<br />

conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Condizioni di liceità<br />

Il titolare, per poter trattare senza ulteriori problemi i dati raccolti deve, dopo<br />

aver consegnato l’informativa all’interessato, valutare che sussista almeno una<br />

delle condizioni di liceità del trattamento.<br />

Si intende per “condizione di liceità” quella condizione che rende legittimo il<br />

trattamento dei dati. È possibile avere un elenco analizzando l’articolo 6 del<br />

regolamento europeo.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Condizioni di liceità<br />

Sono considerate condizioni valide:<br />

• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali<br />

per una o più specifiche finalità<br />

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è<br />

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello<br />

stesso<br />

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è<br />

soggetto il titolare del trattamento<br />

• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali<br />

dell'interessato o di un'altra persona fisica<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Condizioni di liceità<br />

Sono considerate condizioni valide:<br />

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse<br />

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare<br />

del trattamento<br />

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del<br />

titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi<br />

o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione<br />

dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Consenso<br />

Se non è possibile applicare una<br />

delle condizioni di liceità viste in<br />

precedenza il titolare deve<br />

necessariamente ottenere il<br />

consenso al trattamento dei dati<br />

da parte dell’interessato.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Consenso<br />

Per essere valido il consenso deve essere:<br />

• Informato<br />

• Specifico<br />

• Libero<br />

• Consapevole<br />

• Non equivocabile<br />

In caso di differenti trattamenti evidenziati nell’informativa è necessario dare<br />

all’interessato la possibilità di manifestare un consenso separato per ciascun<br />

trattamento. Qualora il consenso sia rilasciato verbalmente è necessario che sia<br />

certificato su di un documento redatto dall’incaricato che lo ha raccolto.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Consenso per fini commerciali<br />

Qualora il titolare volesse utilizzare i dati raccolti<br />

dall’interessato per fini commerciali, ovvero per<br />

l’invio di materiale pubblicitario, per contattarlo<br />

telefonicamente, via sms, e mail o altri canali<br />

ritenuti idonei, dovrà ottenere un consenso<br />

specifico.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Approfondimento: Cookie e <strong>Privacy</strong><br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

I diritti dell’interessato<br />

L’interessato ha il diritto di poter agire, anche in seguito a rilascio del consenso,<br />

sui dati forniti ad un Titolare.<br />

Le operazioni di modifica, cancellazione, oppure la richiesta di esistenza dei dati<br />

stessi non devono comportare un costo per l’interessato, ma il titolare deve<br />

identificare l’interessato prima di procedere.<br />

Il <strong>Regolamento</strong> CE 2016/679 riporta quali sono i diritti dell’interessato negli<br />

articoli da 15 a 22.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

I diritti dell’interessato<br />

Il titolare ha l’obbligo di procedere secondo le richieste dell’interessato entro un<br />

periodo massimo di 30 giorni, prorogabili di altri 60 nel caso in cui si trattasse<br />

di operazioni complesse.<br />

Entro 30 giorni sarà comunque necessario informare l’interessato che la<br />

richiesta è stata presa in carico e spiegare i motivi che stanno causando il<br />

ritardo.<br />

Oltre i 90 giorni l’interessato può procedere con un ricorso al Garante della<br />

<strong>Privacy</strong> o ad altra autorità giudiziaria.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

I diritti dell’interessato<br />

I diritti ad oggi validi sono i seguenti<br />

• Diritto di accesso<br />

• Diritto di rettifica<br />

• Diritto alla limitazione del trattamento<br />

• Diritto alla portabilità dei dati<br />

• Diritto all’oblio<br />

Gli ultimi due sono novità introdotte con il <strong>Regolamento</strong> Europeo<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

X


Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto di accesso<br />

Permette all’interessato di controllare se i dati siano in possesso del Titolare e<br />

vengano utilizzati in maniera corretta ed in conformità con quanto dichiarato<br />

dal titolare stesso nell’informativa fornita.<br />

È anche possibile chiedere ad un Titolare se questi detiene dati che riguardino<br />

l’interessato.<br />

FORMAZIONE PER INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto di accesso<br />

un interessato può chiedere ad un titolare se:<br />

• È in possesso di dati che lo riguardano<br />

• L’origine dei dati<br />

• La finalità per la quale sono stati raccolti<br />

• Le categorie di dati che sono stati raccolti<br />

• I destinatari ai quali i dati sono inviati (sia intra che extra UE)<br />

• L’esistenza o meno di un processo automatizzato di gestione dei dati<br />

• L’esistenza o meno di un processo di profilazione<br />

• Il periodo di conservazione dei dati<br />

L’interessato può chiedere al Titolare la modifica dei dati in suo possesso,<br />

qualora questi risultassero incompleti od inesatti.<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto all’oblio<br />

Già all’interno del <strong>codice</strong> privacy si parlava di “diritto all’oblio”,<br />

anche se in maniera indiretta, il nuovo <strong>Regolamento</strong> Europeo<br />

rafforza il concetto, stabilendo che un interessato può<br />

chiedere che vengano cancellati/distrutti o resi anonimi i<br />

suoi dati se ci si trova in una serie di casi.<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto all’oblio<br />

È possibile ricorrere al diritto all’oblio nelle seguenti<br />

situazioni:<br />

• Termine della finalità del trattamento<br />

• Revoca del consenso<br />

• Opposizione al trattamento dei dati<br />

• Dati trattati in violazione alle norme di legge<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto all’oblio<br />

Un aspetto particolarmente importante riguarda il<br />

mondo online.<br />

In caso di esercizio del diritto all’oblio il Titolare<br />

dovrà informare gli altri titolari con i quali ha avuto<br />

rapporti di eliminare i metacollegamenti (link) che<br />

portano ai dati dell’interessato.<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto di limitazione del trattamento<br />

In alternativa alla cancellazione dei dati l’interessato può chiedere al titolare che<br />

i dati in suo possesso vengano limitati, ovvero resi non più utilizzabili per i vari<br />

trattamenti.<br />

Si tratta di una misura temporanea e reversibile.<br />

È possibile ricorrere alla limitazione del trattamento nei seguenti casi:<br />

• Riscontro di inesattezze nei dati, in attesa della rettifica<br />

• In caso di contestazione, fino ad un chiarimento<br />

• Come alternativa alla cancellazione<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto di limitazione del trattamento<br />

Un Titolare che trovi di fronte una richiesta di limitazione potrà agire in diversi<br />

modi:<br />

• Trasferendo i dati su di un altro sistema di memorizzazione<br />

• Rendendo i dati non accessibili (ad esempio mediante password o<br />

criptazione)<br />

• Rimuovendo temporaneamente i dati dal sistema<br />

• Congelando i dati se presenti su di un database<br />

• Anonimizzando i dati presenti sui suoi sistemi<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto alla portabilità dei dati<br />

Si tratta di una novità introdotta con il<br />

<strong>Regolamento</strong> Europeo, nata con lo scopo<br />

di semplificare lo spostamento tra diversi<br />

fornitori, specialmente di servizi (es. acqua,<br />

gas, telefonia).<br />

L’interessato può esercitare il diritto alla<br />

portabilità nel caso in cui il trattamento sia<br />

necessario per l’esecuzione di un contratto<br />

e abbia fornito il consenso al trattamento<br />

dei dati.<br />

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Diritti degli interessati e obblighi delle varie figure<br />

Diritto alla portabilità dei dati<br />

Qualora il trattamento fosse di tipo<br />

automatizzato l’interessato può richiedere<br />

che i dati gli vengano inviati in un formato<br />

chiaro e leggibile da un computer non<br />

dotato di software aziendali proprietari.<br />

Se tecnicamente fattibile l’interessato può<br />

chiedere che i dati che lo riguardano<br />

vengano automaticamente trasmessi al<br />

nuovo interessato (procedura comune nel<br />

caso di variazione di operatore telefonico)<br />

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Le sanzioni amministrative e penali<br />

Sanzioni amministrative<br />

Una condotta non corretta può portare a:<br />

• Sanzioni amministrative<br />

• Risarcimento danni<br />

• Sanzioni penali<br />

• Danni d’immagine (in caso di data breach)<br />

Vengono inflitte dal garante della<br />

<strong>Privacy</strong> in seguito ad indagini condotte<br />

a campione o in seguito ad un reclamo<br />

da parte di un interessato o di una<br />

categoria di interessati (class action).<br />

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Le sanzioni amministrative e penali<br />

Sanzioni amministrative<br />

Il Garante potrà agire a diversi livelli<br />

• Avvertimento<br />

• Ammonimento<br />

• Ingiunzione<br />

• Inibizione del trattamento dei dati (con conseguente blocco dell’attività di<br />

un’azienda)<br />

• Sanzione pecuniaria<br />

Nel caso in cui il Titolare non concordi<br />

con quanto deciso dal Garante può<br />

presentare una formale opposizione<br />

all’Autorità Giudiziaria.<br />

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Le sanzioni amministrative e penali<br />

Sanzioni pecuniarie<br />

In caso di attività sanzionatoria il <strong>Regolamento</strong> Europeo stabilisce che esse<br />

debbano essere sufficientemente incidenti da scoraggiare un’eventuale<br />

ripetizione dell’illecito. Possono quindi arrivare in alternativa fino a<br />

• 20 milioni di euro<br />

• 4% del fatturato mondiale dell’anno precedente<br />

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Le sanzioni amministrative e penali<br />

Sanzioni pecuniarie<br />

Al fine di poter stabilire con correttezza il peso di una sanzione il Garante<br />

procederà a valutare diversi aspetti quali:<br />

• La gravità dell’azione<br />

• La durata del trattamento<br />

• La colposità o dolosità<br />

• La recidività<br />

• Etc.<br />

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Le sanzioni amministrative e penali<br />

Risarcimento<br />

È possibile ottenere risarcimento ad opera del titolare o responsabile da<br />

chiunque (interessato o terzo fisico o giuridico) abbia subito un danno.<br />

Il danno può essere sia patrimoniale (economico) o non patrimoniale.<br />

Per ottenere un risarcimento non bisogna rivolgersi al Garante, bensì<br />

direttamente all’autorità Giudiziaria.<br />

Il titolare o interessato ha come una via d’uscita la possibilità di dimostrare che<br />

il danno non è a lui imputabile, come nel caso di un crash di un sistema<br />

informatico in outsourcing.<br />

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Le sanzioni amministrative e penali<br />

Sanzioni penali<br />

Non sono previste direttamente dal <strong>Regolamento</strong> Europeo, ma si rimanda ai<br />

vari Stati Membri i quali possono proporre l’incarceramento o la sottrazione dei<br />

profitti illecitamente ottenuti.<br />

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Formazione per incaricati<br />

al trattamento dati<br />

Hai completato lo studio del modulo!<br />

Grazie per l’attenzione<br />

D.Lgs 196/03 | Reg. CE 2016/679<br />

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