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RSPP-MODULO A_Lezione 4 (1)

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CORSO <strong>RSPP</strong> – Modulo A<br />

<strong>Lezione</strong> 4


Lo Stress<br />

• rapporto conflittuale uomo - macchina<br />

• lavoro arido, monotono (es. data-entry);<br />

• accentuazione della solitudine del lavoro<br />

• carico troppo elevato o troppo poco elevato<br />

• responsabilità eccessiva o nulla<br />

• conflitti interpersonali, di carriera<br />

• spazio inadeguato, rumore, affollamento<br />

• software inadeguato al lavoro<br />

• senso di inadeguatezza, inutilità del lavoratore<br />

che non ha seguito un adeguato iter formativo<br />

• demotivazione e ruolo<br />

• scarsa partecipazione a decisioni<br />

• mancanza di concentrazione<br />

• precarietà e sicurezza del lavoro<br />

• lavoro notturno e turnazioni


VIDEO – Napo in... Stress al<br />

lavoro!


Vigilanza e Sanzioni<br />

Il Decreto 81 disciplina, infine, l’attività di Vigilanza e le Sanzioni.<br />

La vigilanza è svolta per verificare l’applicazione della legislazione<br />

in materia di sicurezza nei luoghi di Lavoro.<br />

L’attività di Vigilanza è svolta da:<br />

• A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)<br />

• Direzione Provinciale del Lavoro<br />

• Vigili del Fuoco<br />

• Tutti gli organi di polizia giudiziaria


Sanzioni<br />

Le sanzioni previste nel D. Lgs. 81 sono di carattere penale<br />

(arresto) ed amministrative (ammenda)<br />

Le sanzioni sono a carico dei soggetti previsti dal D.Lgs.81. Infatti<br />

le inosservanze alle disposizioni di legge vengono fatte risalire al<br />

soggetto che aveva l’obbligo di farle applicare.<br />

POTERE = RESPONSABILITA’


Sanzioni


PIANO DI SICUREZZA<br />

Il processo della sicurezza si attua con:<br />

DOCUMENTI<br />

Strumenti descrittivi e prescrittivi di ciò che è stato rilevato e di quanto<br />

bisogna fare per attuare la sicurezza.<br />

ADEMPIMENTI<br />

Procedure e metodi attraverso i quali le prescrizioni rilevate nei<br />

Documenti sono attuati e vengono applicati.<br />

SOGGETTI<br />

Sono tutte le persone previste dal Decreto 81 che si occupano della<br />

Sicurezza con compiti e Responsabilità individuali.


Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />

In ogni Azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi. Sono le<br />

misure per evitare l’insorgere di un incendio nonché i metodi di<br />

controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature<br />

REGOLE DI BASE DELLA PREVENZIONE<br />

1. Nei luoghi in cui vi è pericolo di incendio (gas, vapori, ecc) è tassativamente vietato<br />

fumare, scaldare vivande, usare fiamme libere.<br />

2. Spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante i rifornimenti di<br />

carburante.<br />

3. Vietare l’accumulo di materiali infiammabili (legno, cartoni, stracci)<br />

4. I macchinari di lavoro che producono scintille devono essere dotati di idonea<br />

protezione.<br />

5. Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimenti.<br />

6. Non esporre bombole di gas a fonti di calore.


Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />

IL TRIANGOLO DEL FUOCO<br />

Perché si realizzi una combustione è necessario che siano<br />

soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)


Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />

Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che<br />

riguarda l’incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite<br />

materiali e dei beni.<br />

Al fine della sicurezza sono importanti le misure di tipo tecnico,<br />

come la perfetta realizzazione degli impianti elettrici e la loro messa<br />

a terra nonché la protezione contro le scariche atmosferiche.<br />

Sono importanti le vie di uscita (lasciate sempre libere) le porte<br />

antipanico ed una buona segnalazione indicante le vie di fuga ed i<br />

cartelli di salvataggio.<br />

In ogni azienda solo gli Addetti – che hanno fatto i corsi – o il<br />

Responsabile dell’emergenza può chiamare i Vigili del Fuoco


Classificazioni dei tipi di fuoco<br />

Classificazione dei fuochi<br />

A questi corrispondono diversi materiali estinguenti


Nozioni principali EMERGENZE<br />

L’emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti<br />

coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro.<br />

LE NORME E LE PROCEDURE DELL’EMERGENZA DEVONO<br />

ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE<br />

Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli<br />

che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono<br />

autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.<br />

Le uscite di sicurezza devono sempre essere verificate<br />

Affinché non vi siano porte chiuse e vie ingombre


Nozioni principali EVACUAZIONE<br />

1. E’ VIETATO L’USO DEGLI ASCENSORI<br />

2. SPEGNERE I TELEFONI CELLULARI<br />

NEL CASO SI SENTA IL SEGNALE DI ALLARME SI DEVE:<br />

•Mettere in sicurezza il posto di lavoro<br />

•Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma<br />

•Chiudere le porte dei locali da cui si esce<br />

•Prima di aprire una porta, verificare che non nasconda del fuoco<br />

•Non creare allarmismo e confusione, non gridare<br />

•Non correre, non spingere<br />

•Non portare con sé borse o pacchi voluminosi<br />

•Non tornare indietro per nessun motivo<br />

•Seguire sempre le indicazioni di vie di fuga utilizzando le uscite di emergenza<br />

•Raggiungere il punto sicuro al di fuori dell’edificio sostando all’aperto e mai nelle<br />

vicinanze dello stabile, pareti o di piante


Modalità di Evacuazione<br />

Il Piano di Emergenza Prevede le schede dei comportamenti e le norme<br />

che il personale deve conoscere<br />

MANTENERE LA CALMA<br />

Chi non è in grado di muoversi attenda i soccorsi<br />

• Evacuare i locali in modo ordinato<br />

• Non correre<br />

• Non usare ascensori e montacarichi<br />

• Non portare con sé oggetti ingombranti<br />

• In presenza di fumo coprirsi la bocca con un fazzoletto umido e camminare carponi a terra<br />

• Seguire le vie di fuga<br />

• Raggiungere il luogo sicuro all’esterno<br />

• Non ostruire gli accessi dopo essere usciti<br />

• Nei punti di raccolta attendere gli ordini<br />

• Attendere il segnale di cessata emergenza<br />

NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO


Modalità di Evacuazione


Primo Soccorso<br />

PER PRONTO SOCCORSO si intende il “primo<br />

soccorso”;<br />

I principi basilari del “primo soccorso” sono un<br />

insieme di semplici manovre da eseguire su di una<br />

persona colpita da incidente, infortunio o malore,<br />

senza necessità di particolari attrezzature.<br />

E’ obbligatorio l’uso di un armadietto<br />

del pronto soccorso precisando bene<br />

che non si tratta di una piccola<br />

“farmacia” ma di un semplice presidio<br />

di medicazione.


PRIMO SOCCORSO<br />

Cosa dobbiamo fare se un collega sta male?<br />

COSA FARE:<br />

•Rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza, chiamare gli Addetti<br />

interni al “primo soccorso”;<br />

•Solo in caso di infortunio grave chiamare il Pronto Soccorso al n. 118;<br />

•Non rimuovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori<br />

pericoli;<br />

•Se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprirlo con una coperta se<br />

la temperatura è relativamente bassa;<br />

•Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciare cinta dei pantaloni o<br />

reggiseno;<br />

•Effettuato il soccorso, coprire l’infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e<br />

confortandolo con la propria presenza.


Primo Soccorso<br />

COSA NON FARE:<br />

•Non somministrare mai alcolici;<br />

•Non cercare di rimuovere una persona inanimata, specie se la sua<br />

posizione, evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di<br />

fratture ossee;<br />

•Non tentare di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse<br />

sul viso;<br />

•Mai prendere iniziative che siano di competenza del medico e del<br />

personale specializzato come la somministrazione di medicine


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata<br />

in vigore delle relative disposizioni<br />

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI<br />

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del<br />

documento previsto dall’articolo 28;<br />

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai<br />

rischi;<br />

QUESTA NORMA E’ ENTRATA IN VIGORE IL<br />

1° GENNAIO 2009<br />

DATA CERTA del D.V.R.<br />

Rischi da STRESS LAVORO<br />

CORRELATO


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e<br />

l’entrata in vigore delle relative disposizioni<br />

Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:<br />

• riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei<br />

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di<br />

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche<br />

quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli<br />

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché<br />

quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla<br />

provenienza da altri Paesi.<br />

• avere data certa.


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e<br />

LA DATA CERTA<br />

1) Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento del 5<br />

dicembre 2000 - Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa<br />

dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000 …..(estratti)<br />

In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale<br />

requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di<br />

prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt.<br />

2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non<br />

esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti,<br />

consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto<br />

che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione<br />

del documento" (art. 2704, terzo comma, cod. civ.).


Il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti<br />

possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:<br />

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8<br />

del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente<br />

sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;<br />

b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto<br />

deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della<br />

formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;<br />

c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15,<br />

comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513;<br />

artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);<br />

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un<br />

verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;<br />

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un<br />

ufficio pubblico;


Il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti<br />

possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:<br />

f) Invio telematico tramite PEC;<br />

g) «copia conforme» notarile con apposizione firma e data del Notaio.


A COSA SERVE LA DATA CERTA SUL D.V.R.?<br />

Per evitare che venga retrodatato il DVR magari a seguito di un infortunio.<br />

Ci sono sanzioni per i D.L. se il DVR non ha data certa? NO, il D.Lgs n°81/2008 non prevede<br />

sanzioni se il DVR non ha data certa.<br />

Per la legge però, un documento senza data è al pari di un’omessa valutazione.<br />

IL DVR Può ESSERE:<br />

- Cartaceo: stampato, rilegato e firmato;<br />

- Elettronico: salvato in pdf, con firme elettroniche e la marca temporale per creare un<br />

nuovo documento P7M (è un’evoluzione del pdf)<br />

N.B. siccome il documento cartaceo ha le firme su un’unica pagina, DEVE ESSERE<br />

OBBLIGATORIAMENTE UN CORPO UNICO!


Cessa il servizio di Poste Italiane<br />

Prima la data certa veniva fatta tramite servizio postale.<br />

Dal 1 aprile 2016 le Poste Italiane non erogano più il servizio di<br />

«data certa», vale a dire il servizio che consentiva di apporre un<br />

timbro postale su un documento al fine di attestarne la data<br />

(giorno, mese, anno) della sua formazione e renderlo così<br />

opponibile a terzi.


LA DATA CERTA<br />

Ora il servizio si può ottenere tramite:<br />

- Verbale di deposito del notaio ( verbale che va<br />

redatto anche ogniqualvolta il DVR viene aggiornato!)<br />

- Data Certa Digitale di Posted di Poste Italiane tramite<br />

l’apposizione dell’EPCM (Electronic Postal<br />

Certification Mark) al documento informatico<br />

- PEC (???)


Problemi con la PEC: limiti di spazio<br />

Via PEC si possono inviare file che non superino i 30MB!<br />

Un DVR con tutti gli allegati può superarli.<br />

La PEC certifica il quando ed il mittente del documento.<br />

La PEC non certifica il documento, chi lo ha firmato, quando lo ha<br />

firmato ed i contenuti.<br />

La data certa, con invio telematico, non è una data certa: l’invio<br />

prende la data del computer (che può essere modificata…)<br />

Serve quindi allegare una marca temporale, che è un servizio a<br />

pagamento, ma a bassissimo costo (es. 0,24 cent di euro a marca)


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />

RISCHI”<br />

Lo stress lavoro-correlato<br />

Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004<br />

«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche,<br />

psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in<br />

grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti».<br />

L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di<br />

stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un’elevata rotazione<br />

del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori<br />

sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro.<br />

L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso<br />

un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro […], le condizioni e<br />

l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i fattori soggettivi».


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />

RISCHI”<br />

Lo stress lavoro-correlato<br />

La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in:<br />

- ripetuti mutamenti di turno;<br />

- lavoro notturno;<br />

- prestazione di attività lavorativa in emergenza;<br />

- lavoro ripetitivo.<br />

(AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random sample of<br />

5000 workers in the Veneto Region examined by telephone interview; AA.VV., Main and<br />

interactive effects of shift work, age and work stress on health in an Italian sample of<br />

healthcare workers; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />

RISCHI”<br />

Le lavoratrici in gravidanza<br />

Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001<br />

Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi e<br />

insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti.<br />

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi<br />

1. La valutazione di cui all’articolo 17, …(omissis)…, deve riguardare tutti i rischi<br />

per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di<br />

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress<br />

lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e<br />

quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto<br />

dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle<br />

differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />

RISCHI”<br />

La tutela di lavoratrici, giovani, anziani e stranieri<br />

Lavoratrici: probabile tentativo di permettere un maggiore equilibrio tra<br />

responsabilità professionali e familiari.<br />

Giovani: obbligo di valutare il rischio derivante dall’attività lavorativa con<br />

riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (L. n. 977/1967 in tema di<br />

tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).<br />

Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro<br />

e agli orari.<br />

Lavoratori stranieri: probabile riferimento alle differenze linguistiche (v.<br />

formazione e informazione), culturali e conoscitive.<br />

Possibili interazioni con il principio di non discriminazione.


Gli obblighi di Formazione e Informazione<br />

Il contenuto della formazione e dell’informazione devono<br />

essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono<br />

consentire loro di acquisire le relative conoscenze (viene<br />

implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di<br />

lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo<br />

attraverso test di apprendimento).<br />

Nel caso di lavoratori immigrati (ossia: non madrelingua), la<br />

formazione e l’informazione devono avvenire previa verifica<br />

della comprensione della lingua utilizzata nel percorso<br />

formativo e informativo.


Art. 21 - LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI (senza dipendenti)<br />

DEVONO<br />

• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi<br />

• Munirsi di dispositivi di protezione individuale<br />

• Munirsi di apposita tessera di riconoscimento<br />

POSSONO<br />

• Beneficiare della sorveglianza sanitaria<br />

• Partecipare a corsi di formazione<br />

• Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di<br />

formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso<br />

gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti<br />

in esame, soprattutto in caso di partecipazione agli appalti.<br />

• Si richiamano al riguardo l’art. 27 cc. 1 e 2 riguardanti il sistema di<br />

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed l’Allegato XVII<br />

sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese, che fa esplicito riferimento<br />

alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese in<br />

caso di appalto.


Riunione periodica<br />

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15<br />

lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di<br />

prevenzione e protezione dai rischi, indice ALMENO una volta<br />

all’anno una riunione cui partecipano:<br />

• il datore di lavoro o un suo rappresentante;<br />

• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />

• il medico competente, ove nominato;<br />

• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Riunione periodica<br />

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali<br />

significative variazioni delle condizioni di esposizione al<br />

rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di<br />

nuove tecnologie che hanno<br />

riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.<br />

In tale ipotesi, e nelle unità produttive che occupano fino a<br />

15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza ha la facoltà di chiedere la convocazione di<br />

un’apposita riunione.


Riunione periodica<br />

Gli argomenti che il datore di lavoro sottopone all’esame dei<br />

partecipanti nel corso della riunione, richiamati dall’art.35 del D.Lgs.<br />

n°81/2008 Titolo I, capo III, sezione III e di seguito riportati sono:<br />

• il documento di valutazione dei rischi;<br />

• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della<br />

sorveglianza sanitaria;<br />

• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei<br />

dispositivi di protezione individuale;<br />

• i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei<br />

preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della<br />

loro salute;


Riunione periodica<br />

ed eventualmente individuati:<br />

• i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di<br />

infortuni e di malattie professionali;<br />

• gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base<br />

delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza<br />

sul lavoro.<br />

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione<br />

dei partecipanti per la sua consultazione.


BOZZA VERBALE RIUNIONE PERIODICA<br />

In data odierna…….presso la sede di…..via……della società…….si sono incontrati.<br />

Il sig…….in qualità di datore di lavoro (suo rappresentante)……….<br />

Il sig……..in qualità di <strong>RSPP</strong><br />

Il sig…..in qualità di Medico competente<br />

Il sig……in qualità di RLS<br />

Il sig…..in qualità di consulente esterno.<br />

Nel corso della riunione è stato esaminato il seguente O.d.G.<br />

1)Analisi del DVR<br />

2)Verifica idoneità DPI<br />

3)Valutazione programmi formazione ed informazione<br />

4)Variazioni tecnologiche o di esposizione al rischio<br />

5) altro………………..<br />

Dall’analisi degli argomenti è emerso quanto segue:<br />

Relativamente al punto1……………………….<br />

Argomenti trattati<br />

Problemi emersi<br />

Soluzioni possibili<br />

Incarichi affidati e scadenze previste<br />

Il MC ha comunicato al RLS i risultati anonimi degli accertamenti sanitari<br />

Osservazioni del RLS<br />

………………………………………………………………………………………<br />

Scritto letto confermato<br />

Il datore………… rspp……………………MC………………RLS ……………………….Consulente<br />

esterno…………..


Per la maggior parte delle imprese è sufficiente un semplice<br />

approccio in cinque fasi:<br />

Fase. 5.<br />

Controllo e<br />

riesame<br />

Fase 1.<br />

Individuare i<br />

pericoli<br />

e le persone<br />

a rischio<br />

Fase. 2<br />

Valutare e<br />

dare<br />

priorità ai<br />

rischi<br />

Fase 3.<br />

Decidere<br />

un’azione<br />

preventiva<br />

La valutazione dei<br />

rischi va<br />

effettuata con la<br />

partecipazione<br />

attiva dei<br />

lavoratori<br />

Fase 4.<br />

Intervenire<br />

Esistono altri metodi altrettanto validi nel caso di rischi e circostanze più<br />

complessi.


ALCUNI SUGGERIMENTI PER IDENTIFICARE PERICOLI IMPORTANTI:<br />

‣ ispezionare il posto di lavoro e individuare ciò che può provocare danno;<br />

‣ consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti sui problemi riscontrati sul luogo<br />

di lavoro;<br />

‣ considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di<br />

rumore o l’esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi meno ovvi o<br />

immediati;<br />

‣ esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;<br />

‣ raccogliere informazioni da fonti diverse quali:<br />

manuali di istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori,<br />

siti web dedicati alla sicurezza e alla salute sul lavoro,<br />

documentazione relativa ai requisiti di legge e di altro genere applicabili al<br />

luogo di lavoro.


- PARTE FINALE -


Informazioni su riduzione del premio INAIL per le aziende che si impegnano per<br />

una maggiore sicurezza sul lavoro; rapporto INAIL Emilia-Romagna su infortuni<br />

in edilizia<br />

Edilizia Sicura 4. Guadagnare con la<br />

sicurezza


Tutte le aziende di qualsiasi settore se fanno iniziative sulla Sicurezza sul Lavoro,<br />

oltre gli obblighi di legge, hanno diritto a sconti sulle tariffe INAIL molto<br />

interessanti.<br />

Modulo OT 24 offre una forte riduzione del premio INAIL pagato per la sicurezza del<br />

lavoratore (Oscillazione di Tariffa).<br />

Il D.L. più attento può, avendo fatto degli adempimenti «straordinari» oltre ai minimi<br />

di legge, richiedere tramite l’OT 24 una riduzione del premio.<br />

Il modulo si compila online o cartaceo e si consegna all’INAIL provinciale.<br />

L’azienda che ha fatto il DVR e il PEE avrà assegnato un punteggio, arrivato a 100<br />

punti riesce a presentare il modulo e a presentare la domanda.<br />

L’INAIL ha poi possibilità che questi interventi siano realmente realizzati.<br />

IMPRESA AMMESSA ALLA<br />

RIDUZIONE DEL PREMIO!


COSA SIGNIFICA LA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO PER L’ AZIENDA?<br />

È un GROSSO VANTAGGIO per l’azienda perché ha diritto ad uno sconto<br />

variabile che per le piccole imprese può arrivare anche fino al 30%<br />

Se il D.L. di prassi aggiorna il D.V.R., forma i dipendenti, attua qualche misura<br />

di miglioramento, con una certa continuità, questa stessa continuità sarà poi<br />

premiata dall’INAIL!<br />

Il 30% per le piccole imprese è una cifra sostanziale che il D.L. può reinvestire<br />

in Sicurezza senza spendere neanche un euro di tasca sua!<br />

LA SICUREZZA SUL LAVORO<br />

E’ UN INVESTIMENTO, NON<br />

UN COSTO!!!


QUALI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RIDUCONO IL PREMIO<br />

INAIL?<br />

- FORMAZIONE dei lavoratori (in particolare l’ADDESTRAMENTO)<br />

- Sistemi di QUALITA’ aziendale<br />

Tra gli INCENTIVI dell’INAIL c’è l’adozione di un Sistema di Gestione di Sicurezza del<br />

Lavoro, con ciò si intende che l’azienda si organizza con procedure e documentazioni al<br />

fine di organizzare al meglio la Sicurezza nel proprio ambiente di lavoro.<br />

Ciò determina la possibilità del D.L. di avere sotto controllo gli adempimenti, le<br />

tempistiche ed i report delle attività che vengono svolte a favore di questo obiettivo<br />

importante.<br />

Il lavoratore è il fruitore finale, ma anche il più importante di questa catena<br />

organizzativa:<br />

RISULTATO<br />

SI ABBATTE DI MOLTO<br />

L’INCIDENZA DEGLI<br />

INFORTUNI SUL LAVORO!!!


INAIL mette a disposizione risorse per le aziende che hanno realizzato o vogliono realizzare<br />

iniziative o investimenti per una maggiore sicurezza sul lavoro. Le aziende e i professionisti<br />

possono avere prime informazioni utili sulle azioni che INAIL ritiene ammissibili per<br />

richiedere tali risorse (o come finanziamenti a fondo perduto o come sconti sulle tariffe<br />

INAIL che si debbono versare).<br />

Edilizia sicura 11. I finanziamenti INAIL per<br />

la sicurezza (ISI, OT24, SGSL, MOG)


L’INAIL aiuta recentemente le aziende<br />

piccole che fanno investimenti sulla<br />

Sicurezza sul Lavoro.


SISTEMI DI AIUTO DELL’INAIL ALLE AZIENDE:<br />

1. OT24 consistente in uno sconto sui contributi che le aziende<br />

devono pagare ogni anno.<br />

2. ISI Investimenti per la sicurezza, le aziende che intendono fare<br />

un investimento significativo per migliorare le condizioni di lavoro<br />

fanno una domanda all’INAIL. Se l’INAIL ritiene adeguata la<br />

documentazione, concede un finanziamento all’azienda fino al<br />

65% della spesa.


OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI IN SICUREZZA<br />

- Aumenta la competitività tra le aziende<br />

- Diminuisce i casi di sostituzione del<br />

personale


FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE<br />

I progetti ammessi a contributo sono progetti di investimento:<br />

- Progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità<br />

sociale<br />

- Progetti per la sostituzione e l’adeguamento di attrezzature<br />

messe in servizio prima del 21.09.1996 con attrezzature<br />

rispondenti ai requisiti di cui all’art. 3 del D. Lgs n. 81/2008.<br />

Lo stanziamento previsto per la regione Emilia Romagna nel 2014<br />

era circa pari a 21 milioni di euro.


FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE<br />

I destinatari del finanziamento sono tutte le imprese , anche individuali senza<br />

dipendenti, che sono iscritte alla C.C.I.A. (Camera di Commercio Industria e<br />

Artigianato) con unità produttiva attiva.<br />

Il finanziamento è pari al 65% delle spese sostenute al netto dell’iva, con un limite<br />

minimo di 5.000 euro e un limite massimo di 130.000 euro.<br />

Sono finanziabili anche interventi di edilizia (ristrutturazioni di aziende), purchè<br />

questi interventi aumentino il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza<br />

per chi ci lavora.<br />

Anche l’adeguamento antisismico di capannoni e di edifici è finanziabile, sempre<br />

che ci sia un rischio sismico contemplato nella valutazione dei rischi dell’azienda.<br />

Il rischio sismico può essere contemplato nel D.V.R. anche come rischio da crolli o<br />

rischio di possibili esplosioni in caso di scosse sismiche.


FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE<br />

Chi avesse già adeguato le strutture alle N.T.C. 2008, può comunque<br />

averne un vantaggio economico perché si possono inserire come tipi<br />

di interventi validi per ottenere l’oscillazione del tasso per interventi<br />

di prevenzione già effettuati.<br />

La rimozione di coperture in amianto è anche finanziabile, ma<br />

riguardo a questo ci sono delle specifiche nel bando: si finanzia la<br />

rimozione dell’amianto e la sostituzione con una copertura<br />

standard, con tegole o pannelli.<br />

L’inserimento di elementi tecnologici come pannelli fotovoltaici non<br />

è finanziabile.<br />

Anche l’incapsulamento di coperture in amianto è finanziabile, ma<br />

ha un punteggio in termini di efficacia leggermente inferiore.


FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SGSL e MOG<br />

I MOG sono modelli organizzativi per prevenire infortuni sul lavoro.<br />

Possono esistere attività di piccole dimensioni che per le attività che svolgono,<br />

riguardano attività estremamente pericolose (es. imprese edili).<br />

Partendo da questo dato, si è pensato di creare i modelli organizzativi per evitare<br />

gli infortuni sul lavoro.<br />

I MOG possono essere fatti all’interno dell’azienda avvalendosi di consulenze<br />

adeguate, ma con grande apporto e collaborazione di tutte le figure della sicurezza.<br />

Perché ci si organizza con i MOG?<br />

Perché per la legge 231 «Legge della responsabilità amministrativa», accanto alle<br />

responsabilità penali dei soggetti responsabili in azienda, vi è anche la<br />

responsabilità amministrativa dell’ente.<br />

L’ente rischia il suo patrimonio nel caso in cui il giudice condanni la società per non<br />

aver vigilato sulle condotte dei suoi vertici o dei suoi dipendenti.


FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SGSL e MOG<br />

Opportunità di adottare un MOG in azienda:<br />

- Comportamento virtuoso<br />

- Rapporto migliore con gli enti assicurativi<br />

- Sconti sui premi assicurativi dell’INAIL<br />

- Finanziamento del MOG con il finanziamento INAIL_ ISI<br />

- Preservare il patrimonio aziendale (in casi concreti<br />

dove è stata applicata la responsabilità amministrativa,<br />

le sanzioni sono arrivate fino ad 1 milione di euro con<br />

rischio di estinzione azienda!)


FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SGSL e MOG<br />

Sistemi di Gestione sono importanti e convenienti per le aziende, vantaggi anche economici.<br />

Le aziende che adottano i SGSL sono aziende con un indice di infortunio pari al 30% più<br />

basso delle aziende che non lo adottano.<br />

D. Lgs. n. 81/2008 – art 2


Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione<br />

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della<br />

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni<br />

anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve<br />

essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per<br />

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:<br />

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,<br />

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;<br />

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e<br />

protezione conseguenti;<br />

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli<br />

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori<br />

per la sicurezza;<br />

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;<br />

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;<br />

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di<br />

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;<br />

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;<br />

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate


5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti<br />

conformemente alle Linee guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e<br />

sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si<br />

presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli<br />

stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati<br />

dalla Commissione di cui all’articolo 6.<br />

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle<br />

imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.


Ricordi la domanda che<br />

ti ho fatto ad inizio Corso?<br />

Bene.<br />

Ti rifaccio la domanda:<br />

Perché è IMPORTANTE la<br />

SICUREZZA SUL LAVORO?


Anzi, per meglio valutare il tuo livello di apprendimento del Corso<br />

di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione –<br />

Modulo A,<br />

ti invito a rispondere nuovamente alle domande del test<br />

preliminare!


1. Perché è IMPORTANTE la SICUREZZA SUL LAVORO?<br />

2. Perché accadono spesso INFORTUNI e MORTI BIANCHE?<br />

3. Qual è la DIFFERENZA tra INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI?<br />

4. Qual è la LEGGE DI RIFERIMENTO che norma la SICUREZZA SUL<br />

LAVORO?<br />

5. Nella tua Azienda, o nelle attività che conosci, viene fatta la<br />

SICUREZZA SUL LAVORO?<br />

6. Se la tua risposta è Sì, da cosa te ne accorgi?<br />

7. Chi sono gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />

8. Quali OBBLIGHI hanno gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />

9. Hai mai visto un DVR?<br />

10. A cosa serve fare un’accurata VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI?


1. Perché è IMPORTANTE la SICUREZZA SUL LAVORO?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


Cosa vuol dire SICUREZZA sui luoghi di lavoro?<br />

Significa tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori<br />

durante il lavoro.<br />

Il T.U. 81/08 ha segnato una svolta al concetto di sicurezza<br />

in azienda. L’innovazione è consistita nel fatto che, in<br />

azienda come negli studi professionali, deve essere<br />

obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi.<br />

Occorre quindi che siano adottati una serie di interventi per il<br />

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (ad<br />

es., l’adeguamento di macchine ed impianti, la sostituzioni di<br />

sostanze pericolose, il controllo sanitario, i corsi di<br />

formazione).


COSA SI INTENDE PER RISCHIO NEI LUOGHI DI<br />

LAVORO ?<br />

(Definizione come da D.Lgs. n.81/08):<br />

Il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello<br />

potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di<br />

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla<br />

loro combinazione.<br />

La valutazione del rischio viene definita come il prodotto tra<br />

la probabilità di accadimento di un evento pericoloso, e la<br />

gravità delle possibili lesioni o dei danni connessi al suo<br />

verificarsi.<br />

Consiste nell’esame scrupoloso e globale di tutti i rischi<br />

presenti, allo scopo di scegliere le adeguate misure di<br />

sicurezza.<br />

E’ rappresentata dalla funzione: R = P x D


COSA SI INTENDE PER PREVENZIONE ?<br />

La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure<br />

necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro,<br />

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi<br />

professionali nel rispetto della salute della popolazione e<br />

dell’integrità dell’ambiente esterno.<br />

(Art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n.81/08)<br />

Più semplicemente intendiamo per “prevenzione” tutte<br />

quelle azioni finalizzate ad impedire o a ridurre la possibilità<br />

che si verifichi un evento dannoso o non desiderato.


COME PREVENIRE ..<br />

• eliminare i rischi alla radice, riducendo l’esposizione dei<br />

lavoratori ad essi soggetti<br />

• sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o<br />

meno pericolosi;<br />

• adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti per un<br />

continuo miglioramento della prevenzione;<br />

• continua informazione, formazione e addestramento dei<br />

lavoratori.<br />

Nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, è<br />

essenziale controllarli e monitorarli affinché non<br />

compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />

E SE PREVENIRE NON E’ SUFFICIENTE ?


.. SI PARLA QUINDI DI PROTEZIONE ..<br />

“letteralmente, dal latino protegĕre è una parola composta<br />

da pro- e tegĕre che significa «COPRIRE PRIMA»<br />

Le misure di protezione servono, quindi, a limitare le<br />

conseguenze di un evento (es. allagamento, incendio, crollo)<br />

nel momento in cui si verifica.<br />

Non diminuiscono un rischio<br />

professionale e nemmeno le occasioni<br />

di accadimento di un incidente, ma ne<br />

contengono esclusivamente le<br />

conseguenze e ne limitano i danni (a<br />

persone e cose).


Perché accadono spesso INFORTUNI e MORTI BIANCHE?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


Organizzazione della sicurezza<br />

RISCHIO: probabilità che sia raggiunto un<br />

livello potenziale di danno nelle condizioni di<br />

impiego o di esposizione ad un pericolo da<br />

parte di un lavoratore.<br />

PERICOLO (o fattore di rischio): proprietà o<br />

qualità intrinseca di una determinata entità<br />

(materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro,<br />

metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di<br />

causare un danno.


DANNO ISTANTANEO PROVOCATO DA CAUSA VIOLENTA<br />

(taglio, ferita, contusione...)<br />

Quando avviene sul luogo di lavoro parliamo di:


1<br />

mortale<br />

10 INV. PERMAN.<br />

50 INFORTUNI<br />

500<br />

OCCASIONI DI INFORTUNIO


MA COME SI GENERA<br />

L’INFORTUNIO???<br />

ATTRAVERSO L’ERRORE


‣ LIVELLO ATTENZIONALE<br />

‣ LIVELLO AUTOMATICO


LIVELLO ATTENZIONALE<br />

• QUANDO UNA MANSIONE NON E’ NOTA, SI TENDE A<br />

RICONDURLA AD UNA NOTA.<br />

• CIO’ COMPORTA L’APPLICAZIONE DI MODALITA’<br />

INADEGUATE ALLA NUOVA SITUAZIONE<br />

• ERRORE CHE GENERA INFORTUNIO<br />

• CAUSA DELL’ERRORE E’ L’INSUFFICIENTE INFORMAZIONE,<br />

FORMAZIONE, ESPERIENZA.<br />

• ESEMPIO: Differenze nella disposizione e nella conseguente<br />

funzione dei comandi di 2 macchine affini, ma differenti


LIVELLO AUTOMATICO<br />

• LA MANSIONE E’ NOTA, ADDIRITTURA RIPETITIVA<br />

• CALA IL LIVELLO DI ATTENZIONE<br />

• CONVINCIMENTO CHE L’AZIONE POSSA ESSERE RIPETUTA<br />

ABBASSANDO, VIA VIA, IL LIVELLO DI PREVENZIONE<br />

• ESEMPIO: Utilizzare una macchina utensile eliminando via via i<br />

ripari mobili e fissi perché il livello automatico fa rientrare la<br />

misura preventiva nel novero delle azioni inutili. Ciò porta alla<br />

svista.<br />

• SVISTA = situazione non (più) vista


ELEMENTI CARATTERIALI<br />

L’ERRORE DIPENDE ANCHE DAL CARATTERE<br />

DELL’INDIVIDUO E DALLA SUA INFLUENZABILITA’<br />

RISPETTO A MODELLI ESISTENTI<br />

Es. Una persona poco sicura di sé tenderà ad imitare i<br />

comportamenti prevalenti dell’ambiente che la circonda.<br />

Anche i comportamenti sbagliati.<br />

Importanza dell’esempio che viene fornito dai superiori<br />

(preposti)


IL COMPORTAMENTO<br />

• La sicurezza e l’incolumità dipendono anche dai<br />

comportamenti dei soggetti che convivono in un<br />

medesimo ambiente.<br />

• Ogni soggetto è una possibile fonte di danno (quindi<br />

un rischio) per sé e per gli altri.<br />

• Dalla configurazione dell’ambiente di lavoro<br />

dipenderà l’entità del potenziale danno.


L’AMBIENTE DI LAVORO SICURO:<br />

‣ FISICITA’ (locali, comfort, attrezzature ecc. )<br />

‣ CONOSCENZA DEI RISCHI connessi col lavoro<br />

‣ APPROCCIO RAZIONALE<br />

‣ COMPORTAMENTO COSTRUTTIVO


Qual è la DIFFERENZA tra INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


Alcune DEFINIZIONI iniziali (segue)<br />

INFORTUNIO: evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed<br />

imprevisto per causa violenta in occasione di un’attività<br />

lavorativa<br />

… dal quale possono derivare:<br />

• la morte;<br />

• un’inabilità permanente (parziale o assoluta);<br />

• un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che<br />

comporta l’astensione dal lavoro;<br />

… nel quale si riconoscono le seguenti caratteristiche:<br />

• rilevanza clinica;<br />

• nesso causa-effetto;<br />

• danno a breve distanza di tempo.


MALATTIA (professionale): patologia specifica la cui causa, che<br />

agisce sempre in modo graduale e progressivo,<br />

è direttamente ed immediatamente identificabile in un<br />

fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro<br />

In generale: ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un<br />

infortunio


Affinchè si possa parlare di infortunio sul<br />

lavoro è essenziale che vi sia il requisito di<br />

Occasione di Lavoro.<br />

La nozione di “Occasione di Lavoro” impone<br />

che fra l’attività lavorativa prestata<br />

dall’infortunato e l’incidente vi sia un<br />

rapporto, anche indiretto, di causa-effetto,<br />

ovvero “causato dal lavoro” o “accaduto sul<br />

luogo di lavoro durante l’orario di lavoro”


Infatti l’esistenza dell’infortunio è riconosciuta quando il lavoratore è stato<br />

esposto a:<br />

1 – RISCHIO SPECIFICO (al quale è sottoposto solo l’assicurato INAIL per<br />

l’attività specifica)<br />

2 – RISCHIO AMBIENTALE (riconducibile all’ambiente di lavoro o<br />

determinato nello spazio lavorativo, comunque oggettivamente dimostrabile)<br />

3 – RISCHIO GENERICO AGGRAVATO (rischio al quale sono sottoposti tutti<br />

ma aggravato dall’attività lavorativa – es. impiegato bancario in caso di<br />

rapina)<br />

4 – anche quando è riconducibile mediante un rapporto di “SUCCESSIONE e<br />

CONSEGUENZA” (nesso causa-effetto indiretto e mediato come, per<br />

esempio, colui che è rimasto ferito, in occasione di una rapina, mentre<br />

acquistava materiale necessario alla produzione)


E le malattie professionali?<br />

• Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.)<br />

• La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che<br />

agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)<br />

• Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di<br />

tempo dall’esposizione<br />

• Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per<br />

esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la<br />

silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto)<br />

• Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto<br />

sottostimato.


Qual è la LEGGE DI RIFERIMENTO che norma la SICUREZZA SUL LAVORO?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


Anni<br />

‘30 ‘40<br />

‘50 …. ‘70 ’80 e ’90 oggi<br />

Richiami<br />

nel codice<br />

civile e<br />

penale<br />

Richiami<br />

generici<br />

nella<br />

Costituzione<br />

Serie di D.P.R.<br />

sui concetti<br />

fondamentali<br />

sulla sicurezza<br />

e l’adozione di<br />

misure di<br />

prevenzione*<br />

Art. 9 - L.<br />

300/70<br />

(Statuto dei<br />

lavoratori)**<br />

Direttive<br />

Europee e<br />

D.Lgs. 626/94<br />

(<strong>RSPP</strong>, RLS,<br />

DVR)<br />

• D.Lgs. 81/08<br />

• D.Lgs. 106/09<br />

LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:<br />

Passaggi storici


DECRETO LEGISLATIVO n. 81<br />

9 aprile 2008<br />

Questo Decreto ha coordinato, riordinato<br />

e riformato le principali norme previgenti<br />

in materia di sicurezza sul lavoro.<br />

Ha abolito tutti i decreti degli anni ‘50, i<br />

D. Lgs. 493/96 e 494/96 ed altri.<br />

Il Governo, attraverso il “Testo Unico” in materia<br />

di salute e sicurezza sul lavoro, si è posto<br />

l’obiettivo non solo di riordinare il sistema<br />

vigente, ma anche di innovarlo, perfezionandolo!


D. Lgs. n. 81/2008<br />

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA<br />

Prevenzione, Formazione,<br />

vigilanza, ispezioni, ma<br />

soprattutto sanzioni più<br />

severe per fermare la triste<br />

contabilità degli incidenti e dei<br />

morti sul lavoro.


D. Lgs. n. 81/2008<br />

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA<br />

La quasi totalità delle disposizioni<br />

contenute in quei provvedimenti abrogati<br />

vengono “incollati” nel disposto del D.Lgs.<br />

81/2008 in 306 articoli e 51 allegati<br />

Si tratta di un provvedimento avanzato e<br />

nel suo complesso innovativo che in<br />

buona misura unifica la normativa vigente<br />

consentendone così una applicazione<br />

seria e corretta.


Nella tua Azienda, o nelle attività che conosci, viene fatta la SICUREZZA<br />

SUL LAVORO?<br />

Se la tua risposta è Sì, da cosa te ne accorgi?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


Soggetti interessati<br />

Misure generali di tutela<br />

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di<br />

lavoro sono ai sensi dell’articolo 15:<br />

n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori<br />

o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti<br />

p) informazione e formazione adeguate per i RLS<br />

q) istruzioni adeguate ai lavoratori<br />

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori<br />

s) la partecipazione e consultazione dei RLS


INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED<br />

ADDESTRAMENTO<br />

Il D.Lgs. n°81/2008, cosi come precedentemente<br />

anche il D.Lgs. n°626/94 e s.m.i., pone un forte<br />

accento sugli obblighi informativi, formativi e di<br />

addestramento nei riguardi dei lavoratori, in<br />

funzione degli specifici fattori di rischio,<br />

destinandoli in capo al datore di lavoro, ai dirigenti<br />

e ai preposti, a seconda dell’importanza e della<br />

complessità dell’attività richiesta.


Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva<br />

un’adeguata informazione:<br />

• sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla<br />

attività della impresa in generale e sui rischi specifici cui è<br />

esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e<br />

le disposizioni aziendali in materia;<br />

• sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati<br />

pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste<br />

dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;<br />

• sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;<br />

• sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta<br />

antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;


•sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di<br />

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi<br />

di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di<br />

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;<br />

• sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di<br />

prevenzione e protezione, e del medico competente.<br />

Il contenuto della informazione deve essere facilmente<br />

comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire<br />

le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori<br />

immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della<br />

lingua utilizzata nel percorso informativo.


FORMAZIONE<br />

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una<br />

formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,<br />

anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare<br />

riferimento:<br />

• ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,<br />

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari<br />

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;<br />

• ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti<br />

misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del<br />

settore o comparto di appartenenza dell’azienda.<br />

• ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. n°81/2008


FORMAZIONE<br />

La formazione deve avvenire in occasione:<br />

• della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio<br />

dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;<br />

• del trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />

• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove<br />

tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;<br />

Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei<br />

rischi o all’insorgenza di nuovi<br />

rischi.


ADDESTRAMENTO<br />

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di<br />

lavoro.<br />

Ove previsto, l’addestramento specifico deve avvenire in occasione:<br />

• della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio<br />

dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;<br />

• del trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />

• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove<br />

tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.


A tutti i lavoratori devono<br />

essere comunicati il nomi<br />

del Responsabile del<br />

Servizio e del Medico<br />

competente<br />

Informazione dei Lavoratori


Informazione dei Lavoratori<br />

Tutti i lavoratori devono conoscere i nominativi degli ADDETTI<br />

incaricati di applicare le norme per la Prevenzione degli<br />

incendi, le emergenze ed il primo Soccorso<br />

Elenchi e numeri di telefono devono essere facilmente<br />

reperibili e possibilmente vicino agli apparecchi telefonici<br />

di ogni piano, reparto, portineria, centralino, ecc.


Informazione dei Lavoratori<br />

I lavoratori, in base alla propria mansione, devono conoscere i<br />

pericoli e le misure di sicurezza in rapporto al proprio posto di<br />

lavoro relativamente a:<br />

•Gli ambienti e le attrezzature di lavoro<br />

•Le vie di circolazione<br />

•Il Microclima<br />

•Il rischio elettrico<br />

•Il rischio rumore<br />

•Il rischio vibrazioni


Datore di Lavoro


Però, aspettare l’evento dannoso per intervenire è<br />

sbagliato!<br />

In pratica, è necessario adottare sistemi<br />

d’intervento sul rischio basati sulla PREVENZIONE<br />

e PROTEZIONE<br />

Alla base di questi due aspetti, tra l’altro<br />

obbligatoriamente previsto dalla normativa in<br />

vigore, c’è l’approntamento del sistema per


Testo unico -Art 28 - La Valutazione dei Rischi<br />

Oggetto della VdR<br />

Art 28 comma 1<br />

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle<br />

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi<br />

di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,<br />

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra<br />

cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, (vedi accordo UE<br />

8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli<br />

connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e<br />

quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la<br />

prestazione di lavoro. e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni<br />

bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di<br />

scavo.


Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />

Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento<br />

Collaborazione con <strong>RSPP</strong> e Medico Competente ( nei casi previsti dall’art. 41)<br />

Consultazione del RLS<br />

Rielaborazione in occasione di:<br />

• modifiche significative di processo produttivo;<br />

• modifiche dell’organizzazione del lavoro;<br />

• grado di evoluzione della tecnica di prevenzione;<br />

• infortuni significativi<br />

• risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.<br />

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.<br />

Nelle ipotesi di necessità di rielaborazione il documento di valutazione dei rischi deve<br />

essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.<br />

Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso<br />

l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e<br />

sicurezza dei lavoratori è quello di considerare<br />

l’adozione dei DPC come prioritaria rispetto all’uso dei DPI.<br />

Infatti, se l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure<br />

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei<br />

luoghi di lavoro rappresentano la priorità delle misure di<br />

protezione collettiva rispetto alle misure di protezione<br />

individuale, l’art. 75 afferma che:<br />

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono<br />

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche<br />

di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,<br />

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.<br />

(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)


Chi sono gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />

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rispondere


D.Lgs. 81/2008


Quali OBBLIGHI hanno gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />

Hai 2 minuti per<br />

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Soggetti interessati<br />

DATORE DI LAVORO<br />

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il<br />

soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito<br />

il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità<br />

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri<br />

decisionali e di spesa”


DATORE DI LAVORO<br />

In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i<br />

seguenti obblighi ( D. Lgs. 81/2008, art. 17 ):<br />

• Valutazione dei Rischi e redazione del relativo<br />

Documento (DVR)<br />

• Nomina del <strong>RSPP</strong>.


DATORE DI LAVORO<br />

Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi<br />

in materia di sicurezza ( D. Lgs. 81/2008, art. 18 ) :<br />

• nomina del medico competente<br />

• designa preventiva dei lavoratori addetti al servizio antincendio e primo<br />

soccorso<br />

• tiene conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori<br />

• prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto<br />

adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li<br />

espongono ad un rischio grave e specifico;<br />

• invia i lavoratori alla visita medica<br />

• adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di<br />

emergenza<br />

• adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.


Soggetti interessati<br />

Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente<br />

1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività<br />

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />

e) prendere misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate<br />

istruzioni e specifico addestramento possono accedere alle zone che li<br />

espongono ad un rischio grave e specifico<br />

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di<br />

cui agli articoli 36 e 37


Soggetti interessati<br />

DIRIGENTE<br />

Art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008<br />

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali<br />

e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico<br />

conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività<br />

lavorativa e vigilando su di essa.<br />

Nella gestione della attività aziendale DEVE ATTUARE:<br />

la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal<br />

datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e vigilando<br />

sull’operato dei preposti.


Soggetti interessati<br />

PREPOSTO<br />

art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/2008<br />

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali<br />

e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura<br />

dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce<br />

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta<br />

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di<br />

iniziativa;


Soggetti interessati<br />

IL preposto inoltre deve:<br />

OBBLIGO DI<br />

RISULTATO<br />

1. Sovrintendere all’attività lavorativa<br />

2. Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute<br />

3. Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei<br />

lavoratori<br />

4. Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente<br />

gestiti o carenze nei sistemi di protezione


R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />

Grande importanza ricopre la figura del<br />

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />

R.L.S.<br />

Tende a sottolineare la partecipazione attiva dei<br />

lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela<br />

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro


R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />

a) Può accedere in tutti i luoghi di lavoro<br />

b) È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, sulla<br />

designazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi,<br />

Evacuazione e Pronto Soccorso<br />

c) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale utile<br />

d) Riceve le informazioni provenienti dall’ASL<br />

e) Promuove ed attua misure di prevenzione idonee per i<br />

lavoratori<br />

f) Formula osservazioni alle autorità di vigilanza<br />

g) Partecipa alla Riunione Periodica<br />

h) Avverte il Responsabile del Servizio dei rischi individuati<br />

i) Può fare ricorso alle autorità competenti


Servizio di prevenzione e protezione - SPP<br />

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle<br />

persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda<br />

finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi<br />

professionali per i lavoratori.<br />

Responsabile del servizio di prevenzione e<br />

protezione - <strong>RSPP</strong><br />

Addetto al servizio di prevenzione e protezione - ASPP


Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali<br />

provvede:<br />

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e<br />

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di<br />

lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza<br />

dell’organizzazione aziendale;<br />

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i<br />

sistemi di controllo di tali misure;<br />

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;<br />

• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;<br />

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul<br />

lavoro, nonché alla riunione periodica;


• a fornire ai lavoratori le informazioni:<br />

* sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della<br />

impresa in generale e sui rischi specifici cui e esposto in relazione all’attività<br />

svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;<br />

* sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla<br />

base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e<br />

dalle norme di buona tecnica;<br />

* sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;<br />

* sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,<br />

l’evacuazione dei luoghi di lavoro;<br />

* sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione<br />

e protezione, del medico competente e dei lavoratori incaricati<br />

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di<br />

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di<br />

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.


Soggetti interessati<br />

MEDICO COMPETENTE<br />

•medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e<br />

professionali di cui all’articolo 38<br />

•collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,<br />

con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi è<br />

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e<br />

per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;


MEDICO COMPETENTE<br />

Nominato dal datore di lavoro.<br />

Deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti<br />

professionali.<br />

Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.<br />

• Effettua gli accertamenti preventivi e periodici<br />

• Effettua gli accertamenti sanitari<br />

• Formula i giudizi di idoneità<br />

• Aggiorna le cartelle sanitarie


MEDICO COMPETENTE<br />

Svolge anche questi compiti fondamentali<br />

• Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio<br />

• Tiene la documentazione sanitaria<br />

• Redige e aggiorna il Programma Sanitario<br />

• Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno<br />

• Partecipa alla riunione periodica<br />

• Partecipa al programma di formazione e di miglioramento<br />

• Informa i lavoratori sugli accertamenti sanitari


Soggetti interessati<br />

LAVORATORE<br />

Art. 2 c. 1 lett. A<br />

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,<br />

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un<br />

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,<br />

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una<br />

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […]


Soggetti interessati<br />

<strong>RSPP</strong><br />

Art. 2 c. 1 lettera f<br />

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di<br />

cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a<br />

cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e<br />

protezione dai rischi


Responsabile del Servizio<br />

di Prevenzione e di Protezione<br />

Nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso di<br />

specifiche caratteristiche e requisiti professionali<br />

Il Responsabile del Servizio deve avere attitudini e capacità<br />

adeguate al ruolo.<br />

Di fatto è consulente aziendale in materia di sicurezza.<br />

Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per<br />

inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPP deve svolgere<br />

i propri compiti con prudenza, perizia e diligenza.


Svolgimento diretto dei compiti di <strong>RSPP</strong> da<br />

parte del datore di lavoro<br />

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio<br />

di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione<br />

al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nei seguenti casi:<br />

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori<br />

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 lavoratori<br />

3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori<br />

4. Altre aziende fino a 200 lavoratori<br />

(1) Escluse le aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti


DATORE DI LAVORO<br />

Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda e dei rischi<br />

ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati di gestire le<br />

possibili Emergenze<br />

Compiti dei lavoratori designanti quali ADDETTI sono quelli di attuare:<br />

•le misure di prevenzione e protezione incendi;<br />

•l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave ed immediato;<br />

•il salvataggio di persone che si trovino in condizione di pericolo;<br />

•il pronto soccorso.


Addetti antincendio ed emergenze<br />

Addetti al pronto soccorso<br />

I lavoratori designati<br />

NON POSSONO<br />

(se non per un giustificato motivo), rifiutare la designazione!<br />

Devono essere formati ed essere in numero sufficiente e<br />

disporre delle attrezzature adeguate


Hai mai visto un DVR?<br />

A cosa serve fare un’accurata VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


Valutazione del rischio<br />

La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del<br />

lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di<br />

danni sia che:<br />

a) risulti possibile eliminare il pericolo,<br />

b)oppure definirne le misure protettive del caso,<br />

c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15<br />

del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).<br />

La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede<br />

necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una serie di<br />

operazioni successive e conseguenti tra loro.<br />

E’ il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili per il<br />

singolo individuo e/o per la collettività ed è il momento in cui oltre a<br />

dimostrare di essere in regola con le norme si scelgono le priorità di<br />

intervento.


Valutazione del rischio<br />

La VALUTAZIONE DEL RISCHIO è quindi lo strumento<br />

fondamentale che permette al D.L. di individuare le<br />

misure di prevenzione, di pianificarne l’attuazione, il<br />

miglioramento, ed il controllo al fine di verificarne<br />

l’efficacia e l’efficienza.<br />

A seguito della VDR il datore di lavoro potrà così<br />

confermare le misure di prevenzione già in atto o<br />

decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle<br />

innovazioni di carattere tecnico od organizzativo<br />

sopravvenute in materia di sicurezza


Valutazione del rischio. Obiettivo<br />

Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire una<br />

casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale ecc.).<br />

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di<br />

consentire al datore di lavoro di prendere<br />

provvedimenti che sono effettivamente necessari per<br />

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />

Questi provvedimenti comprendono:<br />

• La prevenzione<br />

• La protezione<br />

• L’informazione dei lavoratori<br />

• La formazione professionale degli stessi<br />

• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari


Valutazione del rischio. I soggetti<br />

L’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la<br />

conseguente elaborazione del documento spetta al datore di<br />

lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08<br />

Alla valutazione del rischio collabora il <strong>RSPP</strong> e il medico<br />

competente nei casi previsti dall’art 41.<br />

La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto<br />

deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale<br />

adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa<br />

tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle<br />

valutazioni degli stessi lavoratori.<br />

Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno<br />

diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art<br />

23) e gli installatori (art 24)


Valutazione del rischio. Criteri<br />

La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività<br />

lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili.<br />

La valutazione deve coinvolgere i lavoratori i quali devono<br />

successivamente essere informati circa le valutazioni stesse e i<br />

provvedimenti posti in essere.<br />

Non vi sono regole predefinite per la realizzazione della<br />

valutazione dei rischi ma si dovrà strutturare in modo da:<br />

garantire che si tenga conto di tutti i pericoli degni di nota<br />

(pericoli persistenti, pericoli dovuti a guasti e pericoli dovuti ad<br />

errori, non trascurando i lavori complementari e situazioni di<br />

lavoro che esulano dalla routine manutenzione, pulizia, ecc.)<br />

N.B. Non considerare un pericolo equivale a non valutare il<br />

rischio ad esso associato


Valutazione del rischio. Criteri<br />

•Il processo logico della valutazione comporta l’identificazione di<br />

tutti i possibili eventi anomali dell’attività oggetto dello studio, la<br />

stima della probabilità di accadimento e la valutazione della<br />

magnitudo delle conseguenze.<br />

•Nella valutazione del rischio quindi convergono concetti di tipo<br />

probabilistico e affidabilistico di componenti e sistemi, e sono<br />

richieste competenze e conoscenze multidisciplinari.


Valutazione del rischio. Criteri<br />

Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con<br />

uno standard normativo o tecnico di riferimento la valutazione dei rischi<br />

comporta un contributo soggettivo del valutatore .<br />

Possono pesare negativamente sulla valutazione quegli elementi di<br />

percezione soggettiva che con l’abitudine possono portare ad una<br />

sottostima.<br />

A mitigare la soggettività del valutatore contribuiscono la consultazione con<br />

le RLS e la raccolta critica dei giudizi dei lavoratori.<br />

La fase di valutazione del rischio può essere espletata utilizzando diverse<br />

metodologie di lavoro, alcune delle quali utilizzano funzioni matematiche.<br />

Si deve tenere conto nell’ambito delle tipologie di rischio trattate anche di<br />

altri elementi quali ad esempio:<br />

agile lettura<br />

individuazione sintetica dei livelli di rischio individuati


Valutazione del rischio. Fonti informative<br />

La valutazione va fatta precedere da:<br />

Attente ricognizioni e acquisizioni di informazioni di tutti gli elementi utili disponibili<br />

come ad esempio:<br />

•analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;<br />

•consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;<br />

•dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori; (schede di sicurezza delle sostanze e<br />

prodotti)<br />

•fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (documentazione<br />

delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e<br />

della sanità);<br />

•orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della<br />

sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;


Valutazione del rischio. Fonti informative<br />

•dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (incidenti<br />

mancati, indagini epidemiologiche, registro infortuni, denunce INAIL;<br />

•metodi di lavoro, manuali e procedure operative;(registro manutenzioni, atti autorizzativi)<br />

•controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;<br />

•pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;<br />

•norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;<br />

•norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro<br />

•riviste specializzate;


Se non hai un’azienda, pensa ad un’attività che conosci e prova ad elencarne i<br />

rischi.<br />

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Esempio: ATTIVITA’ BAR – PASTICCERIA<br />

Codice ATECO 56.30.00


POSSIBILI RISCHI:<br />

- scivolamento e cadute a livello,<br />

- ferite da taglio alle mani,<br />

- ustioni (per contatto con superfici calde, liquidi bollenti,<br />

vapori caldi),<br />

- elettrocuzione (contatti accidentali con parti in tensione o<br />

con macchinari non correttamente isolati),<br />

- ergonomia (lavoro prolungato in piedi),<br />

- affaticamento visivo<br />

- movimentazione manuale dei carichi (pietanze, cassette di<br />

bevande, ecc.).


Cosa sono i D.P.I.?<br />

Hai 2 minuti per<br />

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Valutazione del rischio.<br />

PREVENZIONE<br />

PROTEZIONE<br />

Diminuire la<br />

PROBABILITA’<br />

dell’EVENTO<br />

Diminuire la<br />

ENTITA’<br />

del DANNO


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Con il termine protezione individuale, invece, intendiamo<br />

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e<br />

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno<br />

o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio<br />

destinato a tale scopo.<br />

I sistemi impiegati per tale funzione sono i “conosciuti”<br />

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).


Dpi (Dispositivi di Protezione<br />

Individuale)<br />

Sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere<br />

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di<br />

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di<br />

minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro,<br />

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale<br />

scopo”. (D.Lgs. 81/08 art.74)


OBBLIGO D’USO<br />

“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non<br />

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da<br />

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione<br />

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di<br />

riorganizzazione del lavoro”.<br />

(D.Lgs. 81/08 art.75)


REQUISITI DEI DPI<br />

Essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/92;<br />

essere adeguati ai rischi da prevenire;<br />

essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di<br />

lavoro;<br />

tenere conto delle esigenze ergonomiche.


Le categorie: RIEPILOGANDO<br />

1° CATEGORIA<br />

Rischi minori<br />

3° CATEGORIA<br />

Rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente<br />

2° CATEGORIA<br />

Tutti gli altri rischi


Requisiti essenziali<br />

di Salute e di Sicurezza<br />

dei DPI<br />

- Fattori di comfort ed efficacia<br />

- Adeguamento dei DPI alla morfologia<br />

dell’utilizzatore<br />

- Leggerezza e solidità<br />

- Compatibilità tra i DPI destinati ad essere<br />

usati simultaneamente


NON COSTITUISCONO DPI<br />

(art. 74)<br />

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non<br />

specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute<br />

del lavoratore;<br />

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;<br />

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,<br />

delle forze di polizia e del personale del servizio per il<br />

mantenimento dell'ordine pubblico;<br />

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di<br />

trasporto stradali;<br />

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente<br />

sportivi e non per attività lavorative ;<br />

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;<br />

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e<br />

fattori nocivi. . (es. dosimetri personali)


Al fine di ottemperare agli obblighi imposti<br />

dal D.Lgs.81/08<br />

il Datore di Lavoro deve:<br />

‣ valutare il rischio presente nei luoghi di lavoro;<br />

‣ individuare le misure più idonee a ridurre, se non è<br />

possibile eliminare, tale rischio;<br />

‣ individuare, infine, i Dispositivi di Prevenzione (DPI)<br />

adatti a contenere il rischio residuo, cioè non<br />

eliminabile


Dispositivi personali<br />

• I dispositivi di protezione individuale devono<br />

essere in grado di proteggere i lavoratori in<br />

funzione dei livelli di concentrazione presenti<br />

nell’ambiente di lavoro per permettere<br />

un’esposizione al massimo pari alla<br />

concentrazione/dose limite dell’inquinante<br />

relativo


Dispositivi personali<br />

• I dispositivi di protezione individuale devono<br />

poter essere indossati dai lavoratori esposti<br />

ad un determinato fattore di rischio per il<br />

quale non è possibile intervenire in altro<br />

modo


Dispositivi personali<br />

• I dispositivi di protezione individuale devono<br />

corrispondere a specifiche norme europee<br />

(EN) perché siano conformi al fattore di<br />

protezione ricercato<br />

• Non esistono dispositivi in grado di<br />

proteggere tutti i rischi presenti ma occorre<br />

selezionarli in base alla loro efficacia


Dispositivi personali<br />

• occhi<br />

• vie aree<br />

• corpo<br />

• piedi<br />

• udito<br />

Protezione di:


Cosa sono i D.P.C.?<br />

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TIPI DI PROTEZIONE<br />

Con il termine protezione collettiva<br />

non si intende “la divina provvidenza”<br />

alla quale il Datore di Lavoro può affidare<br />

la salute e la sicurezza dei propri lavoratori,<br />

ma rappresenta il complesso delle misure<br />

protettive adottate dall’azienda quando<br />

la stessa prende in considerazione l’adozione dei dispositivi di<br />

protezione collettiva (DPC) che hanno la “funzione di<br />

salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza”.<br />

I DPC sono strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli<br />

stessi debbano indossarli, come ad esempio ponteggi,<br />

parapetti, protezioni fisse di macchine e attrezzature..


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e<br />

sicurezza dei lavoratori è quello di considerare<br />

l’adozione dei DPC come prioritaria rispetto all’uso dei DPI.<br />

Infatti, se l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure<br />

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei<br />

luoghi di lavoro rappresentano la priorità delle misure di<br />

protezione collettiva rispetto alle misure di protezione<br />

individuale, l’art. 75 afferma che:<br />

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono<br />

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche<br />

di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,<br />

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.<br />

(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Nel campo della sicurezza antincendio distinguiamo,<br />

inoltre, misure di:<br />

Misure di protezione passiva, che non richiedono l'azione<br />

dell'uomo o l'azionamento di un impianto:<br />

compartimentazioni e porte antincendio;<br />

uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a<br />

prova di fumo;<br />

adeguata segnaletica di sicurezza.<br />

Misure di protezione attiva, che richiedono l'intervento umano<br />

o l'azionamento di un impianto:<br />

impianti di rilevamento incendi e di allarme;<br />

estintori, idranti, naspo, reti sprinkler;<br />

luci di emergenza;<br />

presidi e squadre di emergenza.


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Misure di protezione passiva:<br />

Misure di protezione attiva:


DPI quando<br />

Eliminazione del rischio<br />

Isolamento del rischio<br />

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE<br />

COLLETTIVA<br />

Allontanamento dell’operatore<br />

In presenza di rischio residuo<br />

Prevedere l’impiego dei DPI


Chi deve redigere il D.V.R.?<br />

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Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI<br />

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />

a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente<br />

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28<br />

(Oggetto della Valutazione dei Rischi);<br />

b. la designazione del responsabile del servizio<br />

prevenzione e protezione dai rischi.<br />

(Art. 17 comma 1 D.Lgs. n.81/08)<br />

E’ evidente che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale<br />

il D.L. dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e<br />

gestionali, peraltro in larga misure previste dal D.Lgs 81/08, quali:<br />

dirigenti , preposti, consulenti,<br />

<strong>RSPP</strong>, RLS, medico competente, ecc..


Il D.V.R. è obbligatorio?<br />

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Tutti i Datori di Lavoro che hanno anche solo 1<br />

dipendente sono OBBLIGATI a redigere il<br />

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28)!!!


Cos’è un PIANO DELLE EMERGENZE? È obbligatorio?<br />

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Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />

In ogni Azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi. Sono le<br />

misure per evitare l’insorgere di un incendio nonché i metodi di<br />

controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature<br />

REGOLE DI BASE DELLA PREVENZIONE<br />

1. Nei luoghi in cui vi è pericolo di incendio (gas, vapori, ecc) è tassativamente vietato<br />

fumare, scaldare vivande, usare fiamme libere.<br />

2. Spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante i rifornimenti di<br />

carburante.<br />

3. Vietare l’accumulo di materiali infiammabili (legno, cartoni, stracci)<br />

4. I macchinari di lavoro che producono scintille devono essere dotati di idonea<br />

protezione.<br />

5. Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimenti.<br />

6. Non esporre bombole di gas a fonti di calore.


Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />

IL TRIANGOLO DEL FUOCO<br />

Perché si realizzi una combustione è necessario che siano<br />

soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)


Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />

Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che<br />

riguarda l’incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite<br />

materiali e dei beni.<br />

Al fine della sicurezza sono importanti le misure di tipo tecnico,<br />

come la perfetta realizzazione degli impianti elettrici e la loro messa<br />

a terra nonché la protezione contro le scariche atmosferiche.<br />

Sono importanti le vie di uscita (lasciate sempre libere) le porte<br />

antipanico ed una buona segnalazione indicante le vie di fuga ed i<br />

cartelli di salvataggio.<br />

In ogni azienda solo gli Addetti – che hanno fatto i corsi – o il<br />

Responsabile dell’emergenza può chiamare i Vigili del Fuoco


Classificazioni dei tipi di fuoco<br />

Classificazione dei fuochi<br />

A questi corrispondono diversi materiali estinguenti


Nozioni principali EMERGENZE<br />

L’emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti<br />

coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro.<br />

LE NORME E LE PROCEDURE DELL’EMERGENZA DEVONO<br />

ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE<br />

Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli<br />

che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono<br />

autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.<br />

Le uscite di sicurezza devono sempre essere verificate<br />

Affinché non vi siano porte chiuse e vie ingombre


Nozioni principali EVACUAZIONE<br />

1. E’ VIETATO L’USO DEGLI ASCENSORI<br />

2. SPEGNERE I TELEFONI CELLULARI<br />

NEL CASO SI SENTA IL SEGNALE DI ALLARME SI DEVE:<br />

•Mettere in sicurezza il posto di lavoro<br />

•Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma<br />

•Chiudere le porte dei locali da cui si esce<br />

•Prima di aprire una porta, verificare che non nasconda del fuoco<br />

•Non creare allarmismo e confusione, non gridare<br />

•Non correre, non spingere<br />

•Non portare con sé borse o pacchi voluminosi<br />

•Non tornare indietro per nessun motivo<br />

•Seguire sempre le indicazioni di vie di fuga utilizzando le uscite di emergenza<br />

•Raggiungere il punto sicuro al di fuori dell’edificio sostando all’aperto e mai nelle<br />

vicinanze dello stabile, pareti o di piante


Modalità di Evacuazione<br />

Il Piano di Emergenza Prevede le schede dei comportamenti e le norme<br />

che il personale deve conoscere<br />

MANTENERE LA CALMA<br />

Chi non è in grado di muoversi attenda i soccorsi<br />

• Evacuare i locali in modo ordinato<br />

• Non correre<br />

• Non usare ascensori e montacarichi<br />

• Non portare con sé oggetti ingombranti<br />

• In presenza di fumo coprirsi la bocca con un fazzoletto umido e camminare carponi a terra<br />

• Seguire le vie di fuga<br />

• Raggiungere il luogo sicuro all’esterno<br />

• Non ostruire gli accessi dopo essere usciti<br />

• Nei punti di raccolta attendere gli ordini<br />

• Attendere il segnale di cessata emergenza<br />

NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO


Primo Soccorso<br />

PER PRONTO SOCCORSO si intende il “primo<br />

soccorso”;<br />

I principi basilari del “primo soccorso” sono un<br />

insieme di semplici manovre da eseguire su di una<br />

persona colpita da incidente, infortunio o malore,<br />

senza necessità di particolari attrezzature.<br />

E’ obbligatorio l’uso di un armadietto<br />

del pronto soccorso precisando bene<br />

che non si tratta di una piccola<br />

“farmacia” ma di un semplice presidio<br />

di medicazione.


PRIMO SOCCORSO<br />

Cosa dobbiamo fare se un collega sta male?<br />

COSA FARE:<br />

•Rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza, chiamare gli Addetti<br />

interni al “primo soccorso”;<br />

•Solo in caso di infortunio grave chiamare il Pronto Soccorso al n. 118;<br />

•Non rimuovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori<br />

pericoli;<br />

•Se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprirlo con una coperta se<br />

la temperatura è relativamente bassa;<br />

•Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciare cinta dei pantaloni o<br />

reggiseno;<br />

•Effettuato il soccorso, coprire l’infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e<br />

confortandolo con la propria presenza.


Primo Soccorso<br />

COSA NON FARE:<br />

•Non somministrare mai alcolici;<br />

•Non cercare di rimuovere una persona inanimata, specie se la sua<br />

posizione, evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di<br />

fratture ossee;<br />

•Non tentare di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse<br />

sul viso;<br />

•Mai prendere iniziative che siano di competenza del medico e del<br />

personale specializzato come la somministrazione di medicine


Perché è importante la COMUNICAZIONE AZIENDALE tra i vari attori della<br />

SICUREZZA?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


La gestione della sicurezza sul lavoro va intesa come processo partecipato che<br />

prevede diversi attori e che deve coinvolgere tutto il personale.<br />

Gli attori della sicurezza sono:<br />

I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />

DATORE DI LAVORO<br />

PREPOSTI<br />

LAVORATORI<br />

<strong>RSPP</strong> e ASPP<br />

MEDICO COMPETENTE<br />

RLS<br />

ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO


I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />

L’individuazione dei soggetti che sono chiamati ad occuparsi di<br />

sicurezza all’interno del luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato<br />

(dipendente dalle dimensioni), viene condotta sulla base di tre<br />

principi fondamentali:<br />

Personalità della responsabilità penale;<br />

Responsabilizzazione dei detentori del potere;<br />

Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su<br />

quella apparente)


I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />

Personalità della responsabilità penale;<br />

• Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia<br />

antinfortunistica.<br />

• Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale, quindi risponde<br />

davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più<br />

disposizioni sanzionabili penalmente;<br />

• E’ bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure<br />

omissive.<br />

La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte<br />

omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non<br />

adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente<br />

applicare.


I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />

Personalità della responsabilità penale;<br />

• la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico<br />

delle persone giuridiche, quali società, enti ed associazioni, ecc.;<br />

• si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata: non si può<br />

trasferire per contratto l’obbligo di dare risposta in una certa situazione<br />

penalmente rilevante.<br />

• il fatto che la persona che era stata chiamata ad assumersi una certa<br />

responsabilità poi si dimetta non comporta uno sgravio di responsabilità;<br />

NB. La Responsabilità civile PUO’ essere assicurata!!!


I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />

Responsabilizzazione dei detentori del potere;<br />

La responsabilità va localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.<br />

POTERE = RESPONSABILITÀ<br />

La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Quindi se non ci<br />

sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei<br />

poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità<br />

(PM. R. Guariniello)


I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />

Principio di effettività (o prevalenza della situazione<br />

reale su quella apparente);<br />

L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve<br />

essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta dei<br />

rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto,<br />

tenendo conto delle mansioni in realtà svolte da ciascun<br />

soggetto, anche di propria iniziativa.<br />

Per la responsabilità penale –dunque- non conta<br />

chi è incaricato di una certa mansione, ma ne<br />

risponde chi materialmente svolge tale<br />

mansione!!


Riunione periodica<br />

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15<br />

lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di<br />

prevenzione e protezione dai rischi, indice ALMENO una volta<br />

all’anno una riunione cui partecipano:<br />

• il datore di lavoro o un suo rappresentante;<br />

• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />

• il medico competente, ove nominato;<br />

• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Riunione periodica<br />

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali<br />

significative variazioni delle condizioni di esposizione al<br />

rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di<br />

nuove tecnologie che hanno<br />

riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.<br />

In tale ipotesi, e nelle unità produttive che occupano fino a<br />

15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza ha la facoltà di chiedere la convocazione di<br />

un’apposita riunione.


Riunione periodica<br />

Gli argomenti che il datore di lavoro sottopone all’esame dei<br />

partecipanti nel corso della riunione, richiamati dall’art.35 del D.Lgs.<br />

n°81/2008 Titolo I, capo III, sezione III e di seguito riportati sono:<br />

• il documento di valutazione dei rischi;<br />

• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della<br />

sorveglianza sanitaria;<br />

• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei<br />

dispositivi di protezione individuale;<br />

• i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei<br />

preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della<br />

loro salute;


Riunione periodica<br />

ed eventualmente individuati:<br />

• i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di<br />

infortuni e di malattie professionali;<br />

• gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base<br />

delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza<br />

sul lavoro.<br />

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione<br />

dei partecipanti per la sua consultazione.


La Riunione Periodica<br />

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:<br />

a)il documento di valutazione dei rischi;<br />

b)l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza<br />

sanitaria;<br />

c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di<br />

protezione individuale;<br />

d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei<br />

lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.<br />

Nel corso della riunione possono essere individuati:<br />

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di<br />

malattie professionali;<br />

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee<br />

guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.<br />

(Art. 35 D.Lgs. n.81/08)


Come miglioreresti la COMUNICAZIONE in un’azienda?<br />

Hai 2 minuti per<br />

rispondere


LA COMUNICAZIONE – Datore di Lavoro<br />

INTERNA<br />

- Nominativo <strong>RSPP</strong><br />

- Nominativo MC<br />

- Nominativo Addetti Emergenze<br />

- Nominativo RLS<br />

- Informazione, Formazione, Addestramento<br />

(assunzione, trasferimento mansioni, nuove<br />

attrezzature)<br />

- Riunione Periodica<br />

- Consultazione DVR a Lavoratori ed RLS<br />

ESTERNA<br />

- Nominativi Lavoratori - INAIL<br />

- Nominativo RLS – INAIL<br />

- Comunica all’INAIL , per fini statistici<br />

ed informativi, dati relativi agli<br />

infortuni che comportino assenza dal<br />

lavoro di almeno un giorno<br />

- Comunica all’INAIL , per fini<br />

assicurativi, dati relativi agli infortuni<br />

che comportino assenza dal lavoro<br />

superiore ai 3 giorni<br />

UNICO OBIETTIVO: ridurre i Rischi !!!


LA COMUNICAZIONE<br />

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />

- Bollettino<br />

- Opuscolo<br />

- Circolare<br />

- Lettera<br />

- House organ (pubblicazione<br />

aziendale)<br />

- Posta elettronica<br />

- Piano di comunicazione<br />

- Campagna stampa<br />

- Comunicati stampa<br />

- Conferenze stampa<br />

- Evento speciale<br />

- Telefono<br />

- Cartellonistica<br />

- Riunione


RIUNIONE<br />

LA COMUNICAZIONE<br />

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />

La riunione è uno degli strumenti di comunicazione interna<br />

maggiormente utilizzati in tutti gli ambienti e in contesti di<br />

lavoro, ma spesso viene utilizzata in maniera errata e risulta<br />

poco produttiva.<br />

Se ben gestita, la riunione si può trasformare in un<br />

utilissimo strumento di comunicazione interna.


LA COMUNICAZIONE<br />

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />

RIUNIONE<br />

In numerose conversazioni professionali, alla domanda<br />

“nell’ultimo anno, si è tenuta, presso la vostra impresa, la<br />

riunione periodica annuale prevista dal 81/08?” (da RLS, da<br />

medici competenti, da <strong>RSPP</strong>, da datori di lavoro-dirigentipreposti)<br />

la risposta è stata del tipo: “Certamente! Ci siamo<br />

visti tra di noi per parlare diverse volte per risolvere varie<br />

questioni!”.


LA COMUNICAZIONE<br />

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />

RIUNIONE<br />

Bisogna sempre tener presente che:<br />

INCONTRI ESTEMPORANEI ≠ RIUNIONE PERIODICA


Investi nella FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA<br />

e diffondi ANCHE TU<br />

LA CULTURA DELLA<br />

SICUREZZA SUL<br />

LAVORO!!!

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