RSPP-MODULO A_Lezione 4 (1)
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CORSO <strong>RSPP</strong> – Modulo A<br />
<strong>Lezione</strong> 4
Lo Stress<br />
• rapporto conflittuale uomo - macchina<br />
• lavoro arido, monotono (es. data-entry);<br />
• accentuazione della solitudine del lavoro<br />
• carico troppo elevato o troppo poco elevato<br />
• responsabilità eccessiva o nulla<br />
• conflitti interpersonali, di carriera<br />
• spazio inadeguato, rumore, affollamento<br />
• software inadeguato al lavoro<br />
• senso di inadeguatezza, inutilità del lavoratore<br />
che non ha seguito un adeguato iter formativo<br />
• demotivazione e ruolo<br />
• scarsa partecipazione a decisioni<br />
• mancanza di concentrazione<br />
• precarietà e sicurezza del lavoro<br />
• lavoro notturno e turnazioni
VIDEO – Napo in... Stress al<br />
lavoro!
Vigilanza e Sanzioni<br />
Il Decreto 81 disciplina, infine, l’attività di Vigilanza e le Sanzioni.<br />
La vigilanza è svolta per verificare l’applicazione della legislazione<br />
in materia di sicurezza nei luoghi di Lavoro.<br />
L’attività di Vigilanza è svolta da:<br />
• A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)<br />
• Direzione Provinciale del Lavoro<br />
• Vigili del Fuoco<br />
• Tutti gli organi di polizia giudiziaria
Sanzioni<br />
Le sanzioni previste nel D. Lgs. 81 sono di carattere penale<br />
(arresto) ed amministrative (ammenda)<br />
Le sanzioni sono a carico dei soggetti previsti dal D.Lgs.81. Infatti<br />
le inosservanze alle disposizioni di legge vengono fatte risalire al<br />
soggetto che aveva l’obbligo di farle applicare.<br />
POTERE = RESPONSABILITA’
Sanzioni
PIANO DI SICUREZZA<br />
Il processo della sicurezza si attua con:<br />
DOCUMENTI<br />
Strumenti descrittivi e prescrittivi di ciò che è stato rilevato e di quanto<br />
bisogna fare per attuare la sicurezza.<br />
ADEMPIMENTI<br />
Procedure e metodi attraverso i quali le prescrizioni rilevate nei<br />
Documenti sono attuati e vengono applicati.<br />
SOGGETTI<br />
Sono tutte le persone previste dal Decreto 81 che si occupano della<br />
Sicurezza con compiti e Responsabilità individuali.
Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />
In ogni Azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi. Sono le<br />
misure per evitare l’insorgere di un incendio nonché i metodi di<br />
controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature<br />
REGOLE DI BASE DELLA PREVENZIONE<br />
1. Nei luoghi in cui vi è pericolo di incendio (gas, vapori, ecc) è tassativamente vietato<br />
fumare, scaldare vivande, usare fiamme libere.<br />
2. Spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante i rifornimenti di<br />
carburante.<br />
3. Vietare l’accumulo di materiali infiammabili (legno, cartoni, stracci)<br />
4. I macchinari di lavoro che producono scintille devono essere dotati di idonea<br />
protezione.<br />
5. Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimenti.<br />
6. Non esporre bombole di gas a fonti di calore.
Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />
IL TRIANGOLO DEL FUOCO<br />
Perché si realizzi una combustione è necessario che siano<br />
soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)
Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />
Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che<br />
riguarda l’incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite<br />
materiali e dei beni.<br />
Al fine della sicurezza sono importanti le misure di tipo tecnico,<br />
come la perfetta realizzazione degli impianti elettrici e la loro messa<br />
a terra nonché la protezione contro le scariche atmosferiche.<br />
Sono importanti le vie di uscita (lasciate sempre libere) le porte<br />
antipanico ed una buona segnalazione indicante le vie di fuga ed i<br />
cartelli di salvataggio.<br />
In ogni azienda solo gli Addetti – che hanno fatto i corsi – o il<br />
Responsabile dell’emergenza può chiamare i Vigili del Fuoco
Classificazioni dei tipi di fuoco<br />
Classificazione dei fuochi<br />
A questi corrispondono diversi materiali estinguenti
Nozioni principali EMERGENZE<br />
L’emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti<br />
coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro.<br />
LE NORME E LE PROCEDURE DELL’EMERGENZA DEVONO<br />
ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE<br />
Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli<br />
che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono<br />
autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.<br />
Le uscite di sicurezza devono sempre essere verificate<br />
Affinché non vi siano porte chiuse e vie ingombre
Nozioni principali EVACUAZIONE<br />
1. E’ VIETATO L’USO DEGLI ASCENSORI<br />
2. SPEGNERE I TELEFONI CELLULARI<br />
NEL CASO SI SENTA IL SEGNALE DI ALLARME SI DEVE:<br />
•Mettere in sicurezza il posto di lavoro<br />
•Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma<br />
•Chiudere le porte dei locali da cui si esce<br />
•Prima di aprire una porta, verificare che non nasconda del fuoco<br />
•Non creare allarmismo e confusione, non gridare<br />
•Non correre, non spingere<br />
•Non portare con sé borse o pacchi voluminosi<br />
•Non tornare indietro per nessun motivo<br />
•Seguire sempre le indicazioni di vie di fuga utilizzando le uscite di emergenza<br />
•Raggiungere il punto sicuro al di fuori dell’edificio sostando all’aperto e mai nelle<br />
vicinanze dello stabile, pareti o di piante
Modalità di Evacuazione<br />
Il Piano di Emergenza Prevede le schede dei comportamenti e le norme<br />
che il personale deve conoscere<br />
MANTENERE LA CALMA<br />
Chi non è in grado di muoversi attenda i soccorsi<br />
• Evacuare i locali in modo ordinato<br />
• Non correre<br />
• Non usare ascensori e montacarichi<br />
• Non portare con sé oggetti ingombranti<br />
• In presenza di fumo coprirsi la bocca con un fazzoletto umido e camminare carponi a terra<br />
• Seguire le vie di fuga<br />
• Raggiungere il luogo sicuro all’esterno<br />
• Non ostruire gli accessi dopo essere usciti<br />
• Nei punti di raccolta attendere gli ordini<br />
• Attendere il segnale di cessata emergenza<br />
NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO
Modalità di Evacuazione
Primo Soccorso<br />
PER PRONTO SOCCORSO si intende il “primo<br />
soccorso”;<br />
I principi basilari del “primo soccorso” sono un<br />
insieme di semplici manovre da eseguire su di una<br />
persona colpita da incidente, infortunio o malore,<br />
senza necessità di particolari attrezzature.<br />
E’ obbligatorio l’uso di un armadietto<br />
del pronto soccorso precisando bene<br />
che non si tratta di una piccola<br />
“farmacia” ma di un semplice presidio<br />
di medicazione.
PRIMO SOCCORSO<br />
Cosa dobbiamo fare se un collega sta male?<br />
COSA FARE:<br />
•Rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza, chiamare gli Addetti<br />
interni al “primo soccorso”;<br />
•Solo in caso di infortunio grave chiamare il Pronto Soccorso al n. 118;<br />
•Non rimuovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori<br />
pericoli;<br />
•Se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprirlo con una coperta se<br />
la temperatura è relativamente bassa;<br />
•Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciare cinta dei pantaloni o<br />
reggiseno;<br />
•Effettuato il soccorso, coprire l’infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e<br />
confortandolo con la propria presenza.
Primo Soccorso<br />
COSA NON FARE:<br />
•Non somministrare mai alcolici;<br />
•Non cercare di rimuovere una persona inanimata, specie se la sua<br />
posizione, evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di<br />
fratture ossee;<br />
•Non tentare di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse<br />
sul viso;<br />
•Mai prendere iniziative che siano di competenza del medico e del<br />
personale specializzato come la somministrazione di medicine
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata<br />
in vigore delle relative disposizioni<br />
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI<br />
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del<br />
documento previsto dall’articolo 28;<br />
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai<br />
rischi;<br />
QUESTA NORMA E’ ENTRATA IN VIGORE IL<br />
1° GENNAIO 2009<br />
DATA CERTA del D.V.R.<br />
Rischi da STRESS LAVORO<br />
CORRELATO
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e<br />
l’entrata in vigore delle relative disposizioni<br />
Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:<br />
• riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei<br />
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di<br />
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche<br />
quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli<br />
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché<br />
quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla<br />
provenienza da altri Paesi.<br />
• avere data certa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e<br />
LA DATA CERTA<br />
1) Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento del 5<br />
dicembre 2000 - Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa<br />
dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000 …..(estratti)<br />
In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale<br />
requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di<br />
prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt.<br />
2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non<br />
esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti,<br />
consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto<br />
che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione<br />
del documento" (art. 2704, terzo comma, cod. civ.).
Il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti<br />
possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:<br />
a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8<br />
del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente<br />
sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;<br />
b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto<br />
deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della<br />
formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;<br />
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15,<br />
comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513;<br />
artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);<br />
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un<br />
verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;<br />
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un<br />
ufficio pubblico;
Il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti<br />
possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:<br />
f) Invio telematico tramite PEC;<br />
g) «copia conforme» notarile con apposizione firma e data del Notaio.
A COSA SERVE LA DATA CERTA SUL D.V.R.?<br />
Per evitare che venga retrodatato il DVR magari a seguito di un infortunio.<br />
Ci sono sanzioni per i D.L. se il DVR non ha data certa? NO, il D.Lgs n°81/2008 non prevede<br />
sanzioni se il DVR non ha data certa.<br />
Per la legge però, un documento senza data è al pari di un’omessa valutazione.<br />
IL DVR Può ESSERE:<br />
- Cartaceo: stampato, rilegato e firmato;<br />
- Elettronico: salvato in pdf, con firme elettroniche e la marca temporale per creare un<br />
nuovo documento P7M (è un’evoluzione del pdf)<br />
N.B. siccome il documento cartaceo ha le firme su un’unica pagina, DEVE ESSERE<br />
OBBLIGATORIAMENTE UN CORPO UNICO!
Cessa il servizio di Poste Italiane<br />
Prima la data certa veniva fatta tramite servizio postale.<br />
Dal 1 aprile 2016 le Poste Italiane non erogano più il servizio di<br />
«data certa», vale a dire il servizio che consentiva di apporre un<br />
timbro postale su un documento al fine di attestarne la data<br />
(giorno, mese, anno) della sua formazione e renderlo così<br />
opponibile a terzi.
LA DATA CERTA<br />
Ora il servizio si può ottenere tramite:<br />
- Verbale di deposito del notaio ( verbale che va<br />
redatto anche ogniqualvolta il DVR viene aggiornato!)<br />
- Data Certa Digitale di Posted di Poste Italiane tramite<br />
l’apposizione dell’EPCM (Electronic Postal<br />
Certification Mark) al documento informatico<br />
- PEC (???)
Problemi con la PEC: limiti di spazio<br />
Via PEC si possono inviare file che non superino i 30MB!<br />
Un DVR con tutti gli allegati può superarli.<br />
La PEC certifica il quando ed il mittente del documento.<br />
La PEC non certifica il documento, chi lo ha firmato, quando lo ha<br />
firmato ed i contenuti.<br />
La data certa, con invio telematico, non è una data certa: l’invio<br />
prende la data del computer (che può essere modificata…)<br />
Serve quindi allegare una marca temporale, che è un servizio a<br />
pagamento, ma a bassissimo costo (es. 0,24 cent di euro a marca)
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />
RISCHI”<br />
Lo stress lavoro-correlato<br />
Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004<br />
«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche,<br />
psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in<br />
grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti».<br />
L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di<br />
stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un’elevata rotazione<br />
del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori<br />
sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro.<br />
L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso<br />
un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro […], le condizioni e<br />
l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i fattori soggettivi».
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />
RISCHI”<br />
Lo stress lavoro-correlato<br />
La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in:<br />
- ripetuti mutamenti di turno;<br />
- lavoro notturno;<br />
- prestazione di attività lavorativa in emergenza;<br />
- lavoro ripetitivo.<br />
(AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random sample of<br />
5000 workers in the Veneto Region examined by telephone interview; AA.VV., Main and<br />
interactive effects of shift work, age and work stress on health in an Italian sample of<br />
healthcare workers; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />
RISCHI”<br />
Le lavoratrici in gravidanza<br />
Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001<br />
Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi e<br />
insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti.<br />
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi<br />
1. La valutazione di cui all’articolo 17, …(omissis)…, deve riguardare tutti i rischi<br />
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di<br />
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress<br />
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e<br />
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto<br />
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle<br />
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI<br />
RISCHI”<br />
La tutela di lavoratrici, giovani, anziani e stranieri<br />
Lavoratrici: probabile tentativo di permettere un maggiore equilibrio tra<br />
responsabilità professionali e familiari.<br />
Giovani: obbligo di valutare il rischio derivante dall’attività lavorativa con<br />
riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (L. n. 977/1967 in tema di<br />
tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).<br />
Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro<br />
e agli orari.<br />
Lavoratori stranieri: probabile riferimento alle differenze linguistiche (v.<br />
formazione e informazione), culturali e conoscitive.<br />
Possibili interazioni con il principio di non discriminazione.
Gli obblighi di Formazione e Informazione<br />
Il contenuto della formazione e dell’informazione devono<br />
essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono<br />
consentire loro di acquisire le relative conoscenze (viene<br />
implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di<br />
lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo<br />
attraverso test di apprendimento).<br />
Nel caso di lavoratori immigrati (ossia: non madrelingua), la<br />
formazione e l’informazione devono avvenire previa verifica<br />
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso<br />
formativo e informativo.
Art. 21 - LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI (senza dipendenti)<br />
DEVONO<br />
• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi<br />
• Munirsi di dispositivi di protezione individuale<br />
• Munirsi di apposita tessera di riconoscimento<br />
POSSONO<br />
• Beneficiare della sorveglianza sanitaria<br />
• Partecipare a corsi di formazione<br />
• Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di<br />
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso<br />
gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti<br />
in esame, soprattutto in caso di partecipazione agli appalti.<br />
• Si richiamano al riguardo l’art. 27 cc. 1 e 2 riguardanti il sistema di<br />
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed l’Allegato XVII<br />
sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese, che fa esplicito riferimento<br />
alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese in<br />
caso di appalto.
Riunione periodica<br />
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15<br />
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di<br />
prevenzione e protezione dai rischi, indice ALMENO una volta<br />
all’anno una riunione cui partecipano:<br />
• il datore di lavoro o un suo rappresentante;<br />
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />
• il medico competente, ove nominato;<br />
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Riunione periodica<br />
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali<br />
significative variazioni delle condizioni di esposizione al<br />
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di<br />
nuove tecnologie che hanno<br />
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.<br />
In tale ipotesi, e nelle unità produttive che occupano fino a<br />
15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la<br />
sicurezza ha la facoltà di chiedere la convocazione di<br />
un’apposita riunione.
Riunione periodica<br />
Gli argomenti che il datore di lavoro sottopone all’esame dei<br />
partecipanti nel corso della riunione, richiamati dall’art.35 del D.Lgs.<br />
n°81/2008 Titolo I, capo III, sezione III e di seguito riportati sono:<br />
• il documento di valutazione dei rischi;<br />
• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della<br />
sorveglianza sanitaria;<br />
• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei<br />
dispositivi di protezione individuale;<br />
• i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei<br />
preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della<br />
loro salute;
Riunione periodica<br />
ed eventualmente individuati:<br />
• i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di<br />
infortuni e di malattie professionali;<br />
• gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base<br />
delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza<br />
sul lavoro.<br />
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione<br />
dei partecipanti per la sua consultazione.
BOZZA VERBALE RIUNIONE PERIODICA<br />
In data odierna…….presso la sede di…..via……della società…….si sono incontrati.<br />
Il sig…….in qualità di datore di lavoro (suo rappresentante)……….<br />
Il sig……..in qualità di <strong>RSPP</strong><br />
Il sig…..in qualità di Medico competente<br />
Il sig……in qualità di RLS<br />
Il sig…..in qualità di consulente esterno.<br />
Nel corso della riunione è stato esaminato il seguente O.d.G.<br />
1)Analisi del DVR<br />
2)Verifica idoneità DPI<br />
3)Valutazione programmi formazione ed informazione<br />
4)Variazioni tecnologiche o di esposizione al rischio<br />
5) altro………………..<br />
Dall’analisi degli argomenti è emerso quanto segue:<br />
Relativamente al punto1……………………….<br />
Argomenti trattati<br />
Problemi emersi<br />
Soluzioni possibili<br />
Incarichi affidati e scadenze previste<br />
Il MC ha comunicato al RLS i risultati anonimi degli accertamenti sanitari<br />
Osservazioni del RLS<br />
………………………………………………………………………………………<br />
Scritto letto confermato<br />
Il datore………… rspp……………………MC………………RLS ……………………….Consulente<br />
esterno…………..
Per la maggior parte delle imprese è sufficiente un semplice<br />
approccio in cinque fasi:<br />
Fase. 5.<br />
Controllo e<br />
riesame<br />
Fase 1.<br />
Individuare i<br />
pericoli<br />
e le persone<br />
a rischio<br />
Fase. 2<br />
Valutare e<br />
dare<br />
priorità ai<br />
rischi<br />
Fase 3.<br />
Decidere<br />
un’azione<br />
preventiva<br />
La valutazione dei<br />
rischi va<br />
effettuata con la<br />
partecipazione<br />
attiva dei<br />
lavoratori<br />
Fase 4.<br />
Intervenire<br />
Esistono altri metodi altrettanto validi nel caso di rischi e circostanze più<br />
complessi.
ALCUNI SUGGERIMENTI PER IDENTIFICARE PERICOLI IMPORTANTI:<br />
‣ ispezionare il posto di lavoro e individuare ciò che può provocare danno;<br />
‣ consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti sui problemi riscontrati sul luogo<br />
di lavoro;<br />
‣ considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di<br />
rumore o l’esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi meno ovvi o<br />
immediati;<br />
‣ esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;<br />
‣ raccogliere informazioni da fonti diverse quali:<br />
manuali di istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori,<br />
siti web dedicati alla sicurezza e alla salute sul lavoro,<br />
documentazione relativa ai requisiti di legge e di altro genere applicabili al<br />
luogo di lavoro.
- PARTE FINALE -
Informazioni su riduzione del premio INAIL per le aziende che si impegnano per<br />
una maggiore sicurezza sul lavoro; rapporto INAIL Emilia-Romagna su infortuni<br />
in edilizia<br />
Edilizia Sicura 4. Guadagnare con la<br />
sicurezza
Tutte le aziende di qualsiasi settore se fanno iniziative sulla Sicurezza sul Lavoro,<br />
oltre gli obblighi di legge, hanno diritto a sconti sulle tariffe INAIL molto<br />
interessanti.<br />
Modulo OT 24 offre una forte riduzione del premio INAIL pagato per la sicurezza del<br />
lavoratore (Oscillazione di Tariffa).<br />
Il D.L. più attento può, avendo fatto degli adempimenti «straordinari» oltre ai minimi<br />
di legge, richiedere tramite l’OT 24 una riduzione del premio.<br />
Il modulo si compila online o cartaceo e si consegna all’INAIL provinciale.<br />
L’azienda che ha fatto il DVR e il PEE avrà assegnato un punteggio, arrivato a 100<br />
punti riesce a presentare il modulo e a presentare la domanda.<br />
L’INAIL ha poi possibilità che questi interventi siano realmente realizzati.<br />
IMPRESA AMMESSA ALLA<br />
RIDUZIONE DEL PREMIO!
COSA SIGNIFICA LA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO PER L’ AZIENDA?<br />
È un GROSSO VANTAGGIO per l’azienda perché ha diritto ad uno sconto<br />
variabile che per le piccole imprese può arrivare anche fino al 30%<br />
Se il D.L. di prassi aggiorna il D.V.R., forma i dipendenti, attua qualche misura<br />
di miglioramento, con una certa continuità, questa stessa continuità sarà poi<br />
premiata dall’INAIL!<br />
Il 30% per le piccole imprese è una cifra sostanziale che il D.L. può reinvestire<br />
in Sicurezza senza spendere neanche un euro di tasca sua!<br />
LA SICUREZZA SUL LAVORO<br />
E’ UN INVESTIMENTO, NON<br />
UN COSTO!!!
QUALI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RIDUCONO IL PREMIO<br />
INAIL?<br />
- FORMAZIONE dei lavoratori (in particolare l’ADDESTRAMENTO)<br />
- Sistemi di QUALITA’ aziendale<br />
Tra gli INCENTIVI dell’INAIL c’è l’adozione di un Sistema di Gestione di Sicurezza del<br />
Lavoro, con ciò si intende che l’azienda si organizza con procedure e documentazioni al<br />
fine di organizzare al meglio la Sicurezza nel proprio ambiente di lavoro.<br />
Ciò determina la possibilità del D.L. di avere sotto controllo gli adempimenti, le<br />
tempistiche ed i report delle attività che vengono svolte a favore di questo obiettivo<br />
importante.<br />
Il lavoratore è il fruitore finale, ma anche il più importante di questa catena<br />
organizzativa:<br />
RISULTATO<br />
SI ABBATTE DI MOLTO<br />
L’INCIDENZA DEGLI<br />
INFORTUNI SUL LAVORO!!!
INAIL mette a disposizione risorse per le aziende che hanno realizzato o vogliono realizzare<br />
iniziative o investimenti per una maggiore sicurezza sul lavoro. Le aziende e i professionisti<br />
possono avere prime informazioni utili sulle azioni che INAIL ritiene ammissibili per<br />
richiedere tali risorse (o come finanziamenti a fondo perduto o come sconti sulle tariffe<br />
INAIL che si debbono versare).<br />
Edilizia sicura 11. I finanziamenti INAIL per<br />
la sicurezza (ISI, OT24, SGSL, MOG)
L’INAIL aiuta recentemente le aziende<br />
piccole che fanno investimenti sulla<br />
Sicurezza sul Lavoro.
SISTEMI DI AIUTO DELL’INAIL ALLE AZIENDE:<br />
1. OT24 consistente in uno sconto sui contributi che le aziende<br />
devono pagare ogni anno.<br />
2. ISI Investimenti per la sicurezza, le aziende che intendono fare<br />
un investimento significativo per migliorare le condizioni di lavoro<br />
fanno una domanda all’INAIL. Se l’INAIL ritiene adeguata la<br />
documentazione, concede un finanziamento all’azienda fino al<br />
65% della spesa.
OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI IN SICUREZZA<br />
- Aumenta la competitività tra le aziende<br />
- Diminuisce i casi di sostituzione del<br />
personale
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE<br />
I progetti ammessi a contributo sono progetti di investimento:<br />
- Progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità<br />
sociale<br />
- Progetti per la sostituzione e l’adeguamento di attrezzature<br />
messe in servizio prima del 21.09.1996 con attrezzature<br />
rispondenti ai requisiti di cui all’art. 3 del D. Lgs n. 81/2008.<br />
Lo stanziamento previsto per la regione Emilia Romagna nel 2014<br />
era circa pari a 21 milioni di euro.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE<br />
I destinatari del finanziamento sono tutte le imprese , anche individuali senza<br />
dipendenti, che sono iscritte alla C.C.I.A. (Camera di Commercio Industria e<br />
Artigianato) con unità produttiva attiva.<br />
Il finanziamento è pari al 65% delle spese sostenute al netto dell’iva, con un limite<br />
minimo di 5.000 euro e un limite massimo di 130.000 euro.<br />
Sono finanziabili anche interventi di edilizia (ristrutturazioni di aziende), purchè<br />
questi interventi aumentino il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza<br />
per chi ci lavora.<br />
Anche l’adeguamento antisismico di capannoni e di edifici è finanziabile, sempre<br />
che ci sia un rischio sismico contemplato nella valutazione dei rischi dell’azienda.<br />
Il rischio sismico può essere contemplato nel D.V.R. anche come rischio da crolli o<br />
rischio di possibili esplosioni in caso di scosse sismiche.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE<br />
Chi avesse già adeguato le strutture alle N.T.C. 2008, può comunque<br />
averne un vantaggio economico perché si possono inserire come tipi<br />
di interventi validi per ottenere l’oscillazione del tasso per interventi<br />
di prevenzione già effettuati.<br />
La rimozione di coperture in amianto è anche finanziabile, ma<br />
riguardo a questo ci sono delle specifiche nel bando: si finanzia la<br />
rimozione dell’amianto e la sostituzione con una copertura<br />
standard, con tegole o pannelli.<br />
L’inserimento di elementi tecnologici come pannelli fotovoltaici non<br />
è finanziabile.<br />
Anche l’incapsulamento di coperture in amianto è finanziabile, ma<br />
ha un punteggio in termini di efficacia leggermente inferiore.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SGSL e MOG<br />
I MOG sono modelli organizzativi per prevenire infortuni sul lavoro.<br />
Possono esistere attività di piccole dimensioni che per le attività che svolgono,<br />
riguardano attività estremamente pericolose (es. imprese edili).<br />
Partendo da questo dato, si è pensato di creare i modelli organizzativi per evitare<br />
gli infortuni sul lavoro.<br />
I MOG possono essere fatti all’interno dell’azienda avvalendosi di consulenze<br />
adeguate, ma con grande apporto e collaborazione di tutte le figure della sicurezza.<br />
Perché ci si organizza con i MOG?<br />
Perché per la legge 231 «Legge della responsabilità amministrativa», accanto alle<br />
responsabilità penali dei soggetti responsabili in azienda, vi è anche la<br />
responsabilità amministrativa dell’ente.<br />
L’ente rischia il suo patrimonio nel caso in cui il giudice condanni la società per non<br />
aver vigilato sulle condotte dei suoi vertici o dei suoi dipendenti.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SGSL e MOG<br />
Opportunità di adottare un MOG in azienda:<br />
- Comportamento virtuoso<br />
- Rapporto migliore con gli enti assicurativi<br />
- Sconti sui premi assicurativi dell’INAIL<br />
- Finanziamento del MOG con il finanziamento INAIL_ ISI<br />
- Preservare il patrimonio aziendale (in casi concreti<br />
dove è stata applicata la responsabilità amministrativa,<br />
le sanzioni sono arrivate fino ad 1 milione di euro con<br />
rischio di estinzione azienda!)
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SGSL e MOG<br />
Sistemi di Gestione sono importanti e convenienti per le aziende, vantaggi anche economici.<br />
Le aziende che adottano i SGSL sono aziende con un indice di infortunio pari al 30% più<br />
basso delle aziende che non lo adottano.<br />
D. Lgs. n. 81/2008 – art 2
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione<br />
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della<br />
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni<br />
anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve<br />
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per<br />
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:<br />
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,<br />
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;<br />
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e<br />
protezione conseguenti;<br />
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli<br />
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori<br />
per la sicurezza;<br />
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;<br />
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;<br />
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di<br />
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;<br />
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;<br />
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti<br />
conformemente alle Linee guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e<br />
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si<br />
presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli<br />
stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati<br />
dalla Commissione di cui all’articolo 6.<br />
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle<br />
imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
Ricordi la domanda che<br />
ti ho fatto ad inizio Corso?<br />
Bene.<br />
Ti rifaccio la domanda:<br />
Perché è IMPORTANTE la<br />
SICUREZZA SUL LAVORO?
Anzi, per meglio valutare il tuo livello di apprendimento del Corso<br />
di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione –<br />
Modulo A,<br />
ti invito a rispondere nuovamente alle domande del test<br />
preliminare!
1. Perché è IMPORTANTE la SICUREZZA SUL LAVORO?<br />
2. Perché accadono spesso INFORTUNI e MORTI BIANCHE?<br />
3. Qual è la DIFFERENZA tra INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI?<br />
4. Qual è la LEGGE DI RIFERIMENTO che norma la SICUREZZA SUL<br />
LAVORO?<br />
5. Nella tua Azienda, o nelle attività che conosci, viene fatta la<br />
SICUREZZA SUL LAVORO?<br />
6. Se la tua risposta è Sì, da cosa te ne accorgi?<br />
7. Chi sono gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />
8. Quali OBBLIGHI hanno gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />
9. Hai mai visto un DVR?<br />
10. A cosa serve fare un’accurata VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI?
1. Perché è IMPORTANTE la SICUREZZA SUL LAVORO?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Cosa vuol dire SICUREZZA sui luoghi di lavoro?<br />
Significa tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori<br />
durante il lavoro.<br />
Il T.U. 81/08 ha segnato una svolta al concetto di sicurezza<br />
in azienda. L’innovazione è consistita nel fatto che, in<br />
azienda come negli studi professionali, deve essere<br />
obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi.<br />
Occorre quindi che siano adottati una serie di interventi per il<br />
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (ad<br />
es., l’adeguamento di macchine ed impianti, la sostituzioni di<br />
sostanze pericolose, il controllo sanitario, i corsi di<br />
formazione).
COSA SI INTENDE PER RISCHIO NEI LUOGHI DI<br />
LAVORO ?<br />
(Definizione come da D.Lgs. n.81/08):<br />
Il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello<br />
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di<br />
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla<br />
loro combinazione.<br />
La valutazione del rischio viene definita come il prodotto tra<br />
la probabilità di accadimento di un evento pericoloso, e la<br />
gravità delle possibili lesioni o dei danni connessi al suo<br />
verificarsi.<br />
Consiste nell’esame scrupoloso e globale di tutti i rischi<br />
presenti, allo scopo di scegliere le adeguate misure di<br />
sicurezza.<br />
E’ rappresentata dalla funzione: R = P x D
COSA SI INTENDE PER PREVENZIONE ?<br />
La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure<br />
necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro,<br />
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi<br />
professionali nel rispetto della salute della popolazione e<br />
dell’integrità dell’ambiente esterno.<br />
(Art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n.81/08)<br />
Più semplicemente intendiamo per “prevenzione” tutte<br />
quelle azioni finalizzate ad impedire o a ridurre la possibilità<br />
che si verifichi un evento dannoso o non desiderato.
COME PREVENIRE ..<br />
• eliminare i rischi alla radice, riducendo l’esposizione dei<br />
lavoratori ad essi soggetti<br />
• sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o<br />
meno pericolosi;<br />
• adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti per un<br />
continuo miglioramento della prevenzione;<br />
• continua informazione, formazione e addestramento dei<br />
lavoratori.<br />
Nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, è<br />
essenziale controllarli e monitorarli affinché non<br />
compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />
E SE PREVENIRE NON E’ SUFFICIENTE ?
.. SI PARLA QUINDI DI PROTEZIONE ..<br />
“letteralmente, dal latino protegĕre è una parola composta<br />
da pro- e tegĕre che significa «COPRIRE PRIMA»<br />
Le misure di protezione servono, quindi, a limitare le<br />
conseguenze di un evento (es. allagamento, incendio, crollo)<br />
nel momento in cui si verifica.<br />
Non diminuiscono un rischio<br />
professionale e nemmeno le occasioni<br />
di accadimento di un incidente, ma ne<br />
contengono esclusivamente le<br />
conseguenze e ne limitano i danni (a<br />
persone e cose).
Perché accadono spesso INFORTUNI e MORTI BIANCHE?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Organizzazione della sicurezza<br />
RISCHIO: probabilità che sia raggiunto un<br />
livello potenziale di danno nelle condizioni di<br />
impiego o di esposizione ad un pericolo da<br />
parte di un lavoratore.<br />
PERICOLO (o fattore di rischio): proprietà o<br />
qualità intrinseca di una determinata entità<br />
(materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro,<br />
metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di<br />
causare un danno.
DANNO ISTANTANEO PROVOCATO DA CAUSA VIOLENTA<br />
(taglio, ferita, contusione...)<br />
Quando avviene sul luogo di lavoro parliamo di:
1<br />
mortale<br />
10 INV. PERMAN.<br />
50 INFORTUNI<br />
500<br />
OCCASIONI DI INFORTUNIO
MA COME SI GENERA<br />
L’INFORTUNIO???<br />
ATTRAVERSO L’ERRORE
‣ LIVELLO ATTENZIONALE<br />
‣ LIVELLO AUTOMATICO
LIVELLO ATTENZIONALE<br />
• QUANDO UNA MANSIONE NON E’ NOTA, SI TENDE A<br />
RICONDURLA AD UNA NOTA.<br />
• CIO’ COMPORTA L’APPLICAZIONE DI MODALITA’<br />
INADEGUATE ALLA NUOVA SITUAZIONE<br />
• ERRORE CHE GENERA INFORTUNIO<br />
• CAUSA DELL’ERRORE E’ L’INSUFFICIENTE INFORMAZIONE,<br />
FORMAZIONE, ESPERIENZA.<br />
• ESEMPIO: Differenze nella disposizione e nella conseguente<br />
funzione dei comandi di 2 macchine affini, ma differenti
LIVELLO AUTOMATICO<br />
• LA MANSIONE E’ NOTA, ADDIRITTURA RIPETITIVA<br />
• CALA IL LIVELLO DI ATTENZIONE<br />
• CONVINCIMENTO CHE L’AZIONE POSSA ESSERE RIPETUTA<br />
ABBASSANDO, VIA VIA, IL LIVELLO DI PREVENZIONE<br />
• ESEMPIO: Utilizzare una macchina utensile eliminando via via i<br />
ripari mobili e fissi perché il livello automatico fa rientrare la<br />
misura preventiva nel novero delle azioni inutili. Ciò porta alla<br />
svista.<br />
• SVISTA = situazione non (più) vista
ELEMENTI CARATTERIALI<br />
L’ERRORE DIPENDE ANCHE DAL CARATTERE<br />
DELL’INDIVIDUO E DALLA SUA INFLUENZABILITA’<br />
RISPETTO A MODELLI ESISTENTI<br />
Es. Una persona poco sicura di sé tenderà ad imitare i<br />
comportamenti prevalenti dell’ambiente che la circonda.<br />
Anche i comportamenti sbagliati.<br />
Importanza dell’esempio che viene fornito dai superiori<br />
(preposti)
IL COMPORTAMENTO<br />
• La sicurezza e l’incolumità dipendono anche dai<br />
comportamenti dei soggetti che convivono in un<br />
medesimo ambiente.<br />
• Ogni soggetto è una possibile fonte di danno (quindi<br />
un rischio) per sé e per gli altri.<br />
• Dalla configurazione dell’ambiente di lavoro<br />
dipenderà l’entità del potenziale danno.
L’AMBIENTE DI LAVORO SICURO:<br />
‣ FISICITA’ (locali, comfort, attrezzature ecc. )<br />
‣ CONOSCENZA DEI RISCHI connessi col lavoro<br />
‣ APPROCCIO RAZIONALE<br />
‣ COMPORTAMENTO COSTRUTTIVO
Qual è la DIFFERENZA tra INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Alcune DEFINIZIONI iniziali (segue)<br />
INFORTUNIO: evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed<br />
imprevisto per causa violenta in occasione di un’attività<br />
lavorativa<br />
… dal quale possono derivare:<br />
• la morte;<br />
• un’inabilità permanente (parziale o assoluta);<br />
• un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che<br />
comporta l’astensione dal lavoro;<br />
… nel quale si riconoscono le seguenti caratteristiche:<br />
• rilevanza clinica;<br />
• nesso causa-effetto;<br />
• danno a breve distanza di tempo.
MALATTIA (professionale): patologia specifica la cui causa, che<br />
agisce sempre in modo graduale e progressivo,<br />
è direttamente ed immediatamente identificabile in un<br />
fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro<br />
In generale: ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un<br />
infortunio
Affinchè si possa parlare di infortunio sul<br />
lavoro è essenziale che vi sia il requisito di<br />
Occasione di Lavoro.<br />
La nozione di “Occasione di Lavoro” impone<br />
che fra l’attività lavorativa prestata<br />
dall’infortunato e l’incidente vi sia un<br />
rapporto, anche indiretto, di causa-effetto,<br />
ovvero “causato dal lavoro” o “accaduto sul<br />
luogo di lavoro durante l’orario di lavoro”
Infatti l’esistenza dell’infortunio è riconosciuta quando il lavoratore è stato<br />
esposto a:<br />
1 – RISCHIO SPECIFICO (al quale è sottoposto solo l’assicurato INAIL per<br />
l’attività specifica)<br />
2 – RISCHIO AMBIENTALE (riconducibile all’ambiente di lavoro o<br />
determinato nello spazio lavorativo, comunque oggettivamente dimostrabile)<br />
3 – RISCHIO GENERICO AGGRAVATO (rischio al quale sono sottoposti tutti<br />
ma aggravato dall’attività lavorativa – es. impiegato bancario in caso di<br />
rapina)<br />
4 – anche quando è riconducibile mediante un rapporto di “SUCCESSIONE e<br />
CONSEGUENZA” (nesso causa-effetto indiretto e mediato come, per<br />
esempio, colui che è rimasto ferito, in occasione di una rapina, mentre<br />
acquistava materiale necessario alla produzione)
E le malattie professionali?<br />
• Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.)<br />
• La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che<br />
agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)<br />
• Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di<br />
tempo dall’esposizione<br />
• Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per<br />
esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la<br />
silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto)<br />
• Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto<br />
sottostimato.
Qual è la LEGGE DI RIFERIMENTO che norma la SICUREZZA SUL LAVORO?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Anni<br />
‘30 ‘40<br />
‘50 …. ‘70 ’80 e ’90 oggi<br />
Richiami<br />
nel codice<br />
civile e<br />
penale<br />
Richiami<br />
generici<br />
nella<br />
Costituzione<br />
Serie di D.P.R.<br />
sui concetti<br />
fondamentali<br />
sulla sicurezza<br />
e l’adozione di<br />
misure di<br />
prevenzione*<br />
Art. 9 - L.<br />
300/70<br />
(Statuto dei<br />
lavoratori)**<br />
Direttive<br />
Europee e<br />
D.Lgs. 626/94<br />
(<strong>RSPP</strong>, RLS,<br />
DVR)<br />
• D.Lgs. 81/08<br />
• D.Lgs. 106/09<br />
LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:<br />
Passaggi storici
DECRETO LEGISLATIVO n. 81<br />
9 aprile 2008<br />
Questo Decreto ha coordinato, riordinato<br />
e riformato le principali norme previgenti<br />
in materia di sicurezza sul lavoro.<br />
Ha abolito tutti i decreti degli anni ‘50, i<br />
D. Lgs. 493/96 e 494/96 ed altri.<br />
Il Governo, attraverso il “Testo Unico” in materia<br />
di salute e sicurezza sul lavoro, si è posto<br />
l’obiettivo non solo di riordinare il sistema<br />
vigente, ma anche di innovarlo, perfezionandolo!
D. Lgs. n. 81/2008<br />
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA<br />
Prevenzione, Formazione,<br />
vigilanza, ispezioni, ma<br />
soprattutto sanzioni più<br />
severe per fermare la triste<br />
contabilità degli incidenti e dei<br />
morti sul lavoro.
D. Lgs. n. 81/2008<br />
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA<br />
La quasi totalità delle disposizioni<br />
contenute in quei provvedimenti abrogati<br />
vengono “incollati” nel disposto del D.Lgs.<br />
81/2008 in 306 articoli e 51 allegati<br />
Si tratta di un provvedimento avanzato e<br />
nel suo complesso innovativo che in<br />
buona misura unifica la normativa vigente<br />
consentendone così una applicazione<br />
seria e corretta.
Nella tua Azienda, o nelle attività che conosci, viene fatta la SICUREZZA<br />
SUL LAVORO?<br />
Se la tua risposta è Sì, da cosa te ne accorgi?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Soggetti interessati<br />
Misure generali di tutela<br />
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di<br />
lavoro sono ai sensi dell’articolo 15:<br />
n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori<br />
o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti<br />
p) informazione e formazione adeguate per i RLS<br />
q) istruzioni adeguate ai lavoratori<br />
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori<br />
s) la partecipazione e consultazione dei RLS
INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED<br />
ADDESTRAMENTO<br />
Il D.Lgs. n°81/2008, cosi come precedentemente<br />
anche il D.Lgs. n°626/94 e s.m.i., pone un forte<br />
accento sugli obblighi informativi, formativi e di<br />
addestramento nei riguardi dei lavoratori, in<br />
funzione degli specifici fattori di rischio,<br />
destinandoli in capo al datore di lavoro, ai dirigenti<br />
e ai preposti, a seconda dell’importanza e della<br />
complessità dell’attività richiesta.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva<br />
un’adeguata informazione:<br />
• sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla<br />
attività della impresa in generale e sui rischi specifici cui è<br />
esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e<br />
le disposizioni aziendali in materia;<br />
• sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati<br />
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste<br />
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;<br />
• sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;<br />
• sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta<br />
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
•sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di<br />
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi<br />
di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di<br />
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;<br />
• sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di<br />
prevenzione e protezione, e del medico competente.<br />
Il contenuto della informazione deve essere facilmente<br />
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire<br />
le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori<br />
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della<br />
lingua utilizzata nel percorso informativo.
FORMAZIONE<br />
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una<br />
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,<br />
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare<br />
riferimento:<br />
• ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,<br />
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari<br />
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;<br />
• ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti<br />
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del<br />
settore o comparto di appartenenza dell’azienda.<br />
• ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. n°81/2008
FORMAZIONE<br />
La formazione deve avvenire in occasione:<br />
• della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio<br />
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;<br />
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />
• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove<br />
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;<br />
Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei<br />
rischi o all’insorgenza di nuovi<br />
rischi.
ADDESTRAMENTO<br />
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di<br />
lavoro.<br />
Ove previsto, l’addestramento specifico deve avvenire in occasione:<br />
• della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio<br />
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;<br />
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />
• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove<br />
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
A tutti i lavoratori devono<br />
essere comunicati il nomi<br />
del Responsabile del<br />
Servizio e del Medico<br />
competente<br />
Informazione dei Lavoratori
Informazione dei Lavoratori<br />
Tutti i lavoratori devono conoscere i nominativi degli ADDETTI<br />
incaricati di applicare le norme per la Prevenzione degli<br />
incendi, le emergenze ed il primo Soccorso<br />
Elenchi e numeri di telefono devono essere facilmente<br />
reperibili e possibilmente vicino agli apparecchi telefonici<br />
di ogni piano, reparto, portineria, centralino, ecc.
Informazione dei Lavoratori<br />
I lavoratori, in base alla propria mansione, devono conoscere i<br />
pericoli e le misure di sicurezza in rapporto al proprio posto di<br />
lavoro relativamente a:<br />
•Gli ambienti e le attrezzature di lavoro<br />
•Le vie di circolazione<br />
•Il Microclima<br />
•Il rischio elettrico<br />
•Il rischio rumore<br />
•Il rischio vibrazioni
Datore di Lavoro
Però, aspettare l’evento dannoso per intervenire è<br />
sbagliato!<br />
In pratica, è necessario adottare sistemi<br />
d’intervento sul rischio basati sulla PREVENZIONE<br />
e PROTEZIONE<br />
Alla base di questi due aspetti, tra l’altro<br />
obbligatoriamente previsto dalla normativa in<br />
vigore, c’è l’approntamento del sistema per
Testo unico -Art 28 - La Valutazione dei Rischi<br />
Oggetto della VdR<br />
Art 28 comma 1<br />
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle<br />
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi<br />
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,<br />
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra<br />
cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, (vedi accordo UE<br />
8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli<br />
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e<br />
quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la<br />
prestazione di lavoro. e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni<br />
bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di<br />
scavo.
Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />
Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento<br />
Collaborazione con <strong>RSPP</strong> e Medico Competente ( nei casi previsti dall’art. 41)<br />
Consultazione del RLS<br />
Rielaborazione in occasione di:<br />
• modifiche significative di processo produttivo;<br />
• modifiche dell’organizzazione del lavoro;<br />
• grado di evoluzione della tecnica di prevenzione;<br />
• infortuni significativi<br />
• risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.<br />
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.<br />
Nelle ipotesi di necessità di rielaborazione il documento di valutazione dei rischi deve<br />
essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.<br />
Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso<br />
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e<br />
sicurezza dei lavoratori è quello di considerare<br />
l’adozione dei DPC come prioritaria rispetto all’uso dei DPI.<br />
Infatti, se l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure<br />
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei<br />
luoghi di lavoro rappresentano la priorità delle misure di<br />
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione<br />
individuale, l’art. 75 afferma che:<br />
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono<br />
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche<br />
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,<br />
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.<br />
(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)
Chi sono gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
D.Lgs. 81/2008
Quali OBBLIGHI hanno gli ATTORI DELLA SICUREZZA?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Soggetti interessati<br />
DATORE DI LAVORO<br />
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il<br />
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito<br />
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità<br />
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri<br />
decisionali e di spesa”
DATORE DI LAVORO<br />
In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i<br />
seguenti obblighi ( D. Lgs. 81/2008, art. 17 ):<br />
• Valutazione dei Rischi e redazione del relativo<br />
Documento (DVR)<br />
• Nomina del <strong>RSPP</strong>.
DATORE DI LAVORO<br />
Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi<br />
in materia di sicurezza ( D. Lgs. 81/2008, art. 18 ) :<br />
• nomina del medico competente<br />
• designa preventiva dei lavoratori addetti al servizio antincendio e primo<br />
soccorso<br />
• tiene conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori<br />
• prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto<br />
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li<br />
espongono ad un rischio grave e specifico;<br />
• invia i lavoratori alla visita medica<br />
• adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di<br />
emergenza<br />
• adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
Soggetti interessati<br />
Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente<br />
1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività<br />
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />
e) prendere misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate<br />
istruzioni e specifico addestramento possono accedere alle zone che li<br />
espongono ad un rischio grave e specifico<br />
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di<br />
cui agli articoli 36 e 37
Soggetti interessati<br />
DIRIGENTE<br />
Art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008<br />
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali<br />
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico<br />
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività<br />
lavorativa e vigilando su di essa.<br />
Nella gestione della attività aziendale DEVE ATTUARE:<br />
la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal<br />
datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e vigilando<br />
sull’operato dei preposti.
Soggetti interessati<br />
PREPOSTO<br />
art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/2008<br />
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali<br />
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura<br />
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce<br />
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta<br />
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di<br />
iniziativa;
Soggetti interessati<br />
IL preposto inoltre deve:<br />
OBBLIGO DI<br />
RISULTATO<br />
1. Sovrintendere all’attività lavorativa<br />
2. Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute<br />
3. Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei<br />
lavoratori<br />
4. Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente<br />
gestiti o carenze nei sistemi di protezione
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />
Grande importanza ricopre la figura del<br />
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />
R.L.S.<br />
Tende a sottolineare la partecipazione attiva dei<br />
lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela<br />
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />
a) Può accedere in tutti i luoghi di lavoro<br />
b) È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, sulla<br />
designazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi,<br />
Evacuazione e Pronto Soccorso<br />
c) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale utile<br />
d) Riceve le informazioni provenienti dall’ASL<br />
e) Promuove ed attua misure di prevenzione idonee per i<br />
lavoratori<br />
f) Formula osservazioni alle autorità di vigilanza<br />
g) Partecipa alla Riunione Periodica<br />
h) Avverte il Responsabile del Servizio dei rischi individuati<br />
i) Può fare ricorso alle autorità competenti
Servizio di prevenzione e protezione - SPP<br />
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle<br />
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda<br />
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi<br />
professionali per i lavoratori.<br />
Responsabile del servizio di prevenzione e<br />
protezione - <strong>RSPP</strong><br />
Addetto al servizio di prevenzione e protezione - ASPP
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali<br />
provvede:<br />
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e<br />
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di<br />
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza<br />
dell’organizzazione aziendale;<br />
• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i<br />
sistemi di controllo di tali misure;<br />
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;<br />
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;<br />
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul<br />
lavoro, nonché alla riunione periodica;
• a fornire ai lavoratori le informazioni:<br />
* sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della<br />
impresa in generale e sui rischi specifici cui e esposto in relazione all’attività<br />
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;<br />
* sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla<br />
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e<br />
dalle norme di buona tecnica;<br />
* sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;<br />
* sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,<br />
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;<br />
* sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione<br />
e protezione, del medico competente e dei lavoratori incaricati<br />
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di<br />
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di<br />
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Soggetti interessati<br />
MEDICO COMPETENTE<br />
•medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e<br />
professionali di cui all’articolo 38<br />
•collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,<br />
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi è<br />
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e<br />
per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
MEDICO COMPETENTE<br />
Nominato dal datore di lavoro.<br />
Deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti<br />
professionali.<br />
Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.<br />
• Effettua gli accertamenti preventivi e periodici<br />
• Effettua gli accertamenti sanitari<br />
• Formula i giudizi di idoneità<br />
• Aggiorna le cartelle sanitarie
MEDICO COMPETENTE<br />
Svolge anche questi compiti fondamentali<br />
• Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio<br />
• Tiene la documentazione sanitaria<br />
• Redige e aggiorna il Programma Sanitario<br />
• Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno<br />
• Partecipa alla riunione periodica<br />
• Partecipa al programma di formazione e di miglioramento<br />
• Informa i lavoratori sugli accertamenti sanitari
Soggetti interessati<br />
LAVORATORE<br />
Art. 2 c. 1 lett. A<br />
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,<br />
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un<br />
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,<br />
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una<br />
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […]
Soggetti interessati<br />
<strong>RSPP</strong><br />
Art. 2 c. 1 lettera f<br />
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di<br />
cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a<br />
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e<br />
protezione dai rischi
Responsabile del Servizio<br />
di Prevenzione e di Protezione<br />
Nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso di<br />
specifiche caratteristiche e requisiti professionali<br />
Il Responsabile del Servizio deve avere attitudini e capacità<br />
adeguate al ruolo.<br />
Di fatto è consulente aziendale in materia di sicurezza.<br />
Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per<br />
inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPP deve svolgere<br />
i propri compiti con prudenza, perizia e diligenza.
Svolgimento diretto dei compiti di <strong>RSPP</strong> da<br />
parte del datore di lavoro<br />
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio<br />
di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione<br />
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nei seguenti casi:<br />
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori<br />
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 lavoratori<br />
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori<br />
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori<br />
(1) Escluse le aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti
DATORE DI LAVORO<br />
Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda e dei rischi<br />
ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati di gestire le<br />
possibili Emergenze<br />
Compiti dei lavoratori designanti quali ADDETTI sono quelli di attuare:<br />
•le misure di prevenzione e protezione incendi;<br />
•l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave ed immediato;<br />
•il salvataggio di persone che si trovino in condizione di pericolo;<br />
•il pronto soccorso.
Addetti antincendio ed emergenze<br />
Addetti al pronto soccorso<br />
I lavoratori designati<br />
NON POSSONO<br />
(se non per un giustificato motivo), rifiutare la designazione!<br />
Devono essere formati ed essere in numero sufficiente e<br />
disporre delle attrezzature adeguate
Hai mai visto un DVR?<br />
A cosa serve fare un’accurata VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Valutazione del rischio<br />
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del<br />
lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di<br />
danni sia che:<br />
a) risulti possibile eliminare il pericolo,<br />
b)oppure definirne le misure protettive del caso,<br />
c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15<br />
del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).<br />
La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede<br />
necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una serie di<br />
operazioni successive e conseguenti tra loro.<br />
E’ il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili per il<br />
singolo individuo e/o per la collettività ed è il momento in cui oltre a<br />
dimostrare di essere in regola con le norme si scelgono le priorità di<br />
intervento.
Valutazione del rischio<br />
La VALUTAZIONE DEL RISCHIO è quindi lo strumento<br />
fondamentale che permette al D.L. di individuare le<br />
misure di prevenzione, di pianificarne l’attuazione, il<br />
miglioramento, ed il controllo al fine di verificarne<br />
l’efficacia e l’efficienza.<br />
A seguito della VDR il datore di lavoro potrà così<br />
confermare le misure di prevenzione già in atto o<br />
decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle<br />
innovazioni di carattere tecnico od organizzativo<br />
sopravvenute in materia di sicurezza
Valutazione del rischio. Obiettivo<br />
Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire una<br />
casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale ecc.).<br />
L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di<br />
consentire al datore di lavoro di prendere<br />
provvedimenti che sono effettivamente necessari per<br />
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />
Questi provvedimenti comprendono:<br />
• La prevenzione<br />
• La protezione<br />
• L’informazione dei lavoratori<br />
• La formazione professionale degli stessi<br />
• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari
Valutazione del rischio. I soggetti<br />
L’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la<br />
conseguente elaborazione del documento spetta al datore di<br />
lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08<br />
Alla valutazione del rischio collabora il <strong>RSPP</strong> e il medico<br />
competente nei casi previsti dall’art 41.<br />
La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto<br />
deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale<br />
adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa<br />
tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle<br />
valutazioni degli stessi lavoratori.<br />
Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno<br />
diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art<br />
23) e gli installatori (art 24)
Valutazione del rischio. Criteri<br />
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività<br />
lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili.<br />
La valutazione deve coinvolgere i lavoratori i quali devono<br />
successivamente essere informati circa le valutazioni stesse e i<br />
provvedimenti posti in essere.<br />
Non vi sono regole predefinite per la realizzazione della<br />
valutazione dei rischi ma si dovrà strutturare in modo da:<br />
garantire che si tenga conto di tutti i pericoli degni di nota<br />
(pericoli persistenti, pericoli dovuti a guasti e pericoli dovuti ad<br />
errori, non trascurando i lavori complementari e situazioni di<br />
lavoro che esulano dalla routine manutenzione, pulizia, ecc.)<br />
N.B. Non considerare un pericolo equivale a non valutare il<br />
rischio ad esso associato
Valutazione del rischio. Criteri<br />
•Il processo logico della valutazione comporta l’identificazione di<br />
tutti i possibili eventi anomali dell’attività oggetto dello studio, la<br />
stima della probabilità di accadimento e la valutazione della<br />
magnitudo delle conseguenze.<br />
•Nella valutazione del rischio quindi convergono concetti di tipo<br />
probabilistico e affidabilistico di componenti e sistemi, e sono<br />
richieste competenze e conoscenze multidisciplinari.
Valutazione del rischio. Criteri<br />
Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con<br />
uno standard normativo o tecnico di riferimento la valutazione dei rischi<br />
comporta un contributo soggettivo del valutatore .<br />
Possono pesare negativamente sulla valutazione quegli elementi di<br />
percezione soggettiva che con l’abitudine possono portare ad una<br />
sottostima.<br />
A mitigare la soggettività del valutatore contribuiscono la consultazione con<br />
le RLS e la raccolta critica dei giudizi dei lavoratori.<br />
La fase di valutazione del rischio può essere espletata utilizzando diverse<br />
metodologie di lavoro, alcune delle quali utilizzano funzioni matematiche.<br />
Si deve tenere conto nell’ambito delle tipologie di rischio trattate anche di<br />
altri elementi quali ad esempio:<br />
agile lettura<br />
individuazione sintetica dei livelli di rischio individuati
Valutazione del rischio. Fonti informative<br />
La valutazione va fatta precedere da:<br />
Attente ricognizioni e acquisizioni di informazioni di tutti gli elementi utili disponibili<br />
come ad esempio:<br />
•analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;<br />
•consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;<br />
•dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori; (schede di sicurezza delle sostanze e<br />
prodotti)<br />
•fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (documentazione<br />
delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e<br />
della sanità);<br />
•orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della<br />
sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;
Valutazione del rischio. Fonti informative<br />
•dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (incidenti<br />
mancati, indagini epidemiologiche, registro infortuni, denunce INAIL;<br />
•metodi di lavoro, manuali e procedure operative;(registro manutenzioni, atti autorizzativi)<br />
•controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;<br />
•pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;<br />
•norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;<br />
•norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro<br />
•riviste specializzate;
Se non hai un’azienda, pensa ad un’attività che conosci e prova ad elencarne i<br />
rischi.<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Esempio: ATTIVITA’ BAR – PASTICCERIA<br />
Codice ATECO 56.30.00
POSSIBILI RISCHI:<br />
- scivolamento e cadute a livello,<br />
- ferite da taglio alle mani,<br />
- ustioni (per contatto con superfici calde, liquidi bollenti,<br />
vapori caldi),<br />
- elettrocuzione (contatti accidentali con parti in tensione o<br />
con macchinari non correttamente isolati),<br />
- ergonomia (lavoro prolungato in piedi),<br />
- affaticamento visivo<br />
- movimentazione manuale dei carichi (pietanze, cassette di<br />
bevande, ecc.).
Cosa sono i D.P.I.?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Valutazione del rischio.<br />
PREVENZIONE<br />
PROTEZIONE<br />
Diminuire la<br />
PROBABILITA’<br />
dell’EVENTO<br />
Diminuire la<br />
ENTITA’<br />
del DANNO
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Con il termine protezione individuale, invece, intendiamo<br />
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e<br />
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno<br />
o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio<br />
destinato a tale scopo.<br />
I sistemi impiegati per tale funzione sono i “conosciuti”<br />
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
Dpi (Dispositivi di Protezione<br />
Individuale)<br />
Sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere<br />
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di<br />
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di<br />
minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro,<br />
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale<br />
scopo”. (D.Lgs. 81/08 art.74)
OBBLIGO D’USO<br />
“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non<br />
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da<br />
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione<br />
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di<br />
riorganizzazione del lavoro”.<br />
(D.Lgs. 81/08 art.75)
REQUISITI DEI DPI<br />
Essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/92;<br />
essere adeguati ai rischi da prevenire;<br />
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di<br />
lavoro;<br />
tenere conto delle esigenze ergonomiche.
Le categorie: RIEPILOGANDO<br />
1° CATEGORIA<br />
Rischi minori<br />
3° CATEGORIA<br />
Rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente<br />
2° CATEGORIA<br />
Tutti gli altri rischi
Requisiti essenziali<br />
di Salute e di Sicurezza<br />
dei DPI<br />
- Fattori di comfort ed efficacia<br />
- Adeguamento dei DPI alla morfologia<br />
dell’utilizzatore<br />
- Leggerezza e solidità<br />
- Compatibilità tra i DPI destinati ad essere<br />
usati simultaneamente
NON COSTITUISCONO DPI<br />
(art. 74)<br />
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non<br />
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute<br />
del lavoratore;<br />
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;<br />
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,<br />
delle forze di polizia e del personale del servizio per il<br />
mantenimento dell'ordine pubblico;<br />
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di<br />
trasporto stradali;<br />
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente<br />
sportivi e non per attività lavorative ;<br />
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;<br />
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e<br />
fattori nocivi. . (es. dosimetri personali)
Al fine di ottemperare agli obblighi imposti<br />
dal D.Lgs.81/08<br />
il Datore di Lavoro deve:<br />
‣ valutare il rischio presente nei luoghi di lavoro;<br />
‣ individuare le misure più idonee a ridurre, se non è<br />
possibile eliminare, tale rischio;<br />
‣ individuare, infine, i Dispositivi di Prevenzione (DPI)<br />
adatti a contenere il rischio residuo, cioè non<br />
eliminabile
Dispositivi personali<br />
• I dispositivi di protezione individuale devono<br />
essere in grado di proteggere i lavoratori in<br />
funzione dei livelli di concentrazione presenti<br />
nell’ambiente di lavoro per permettere<br />
un’esposizione al massimo pari alla<br />
concentrazione/dose limite dell’inquinante<br />
relativo
Dispositivi personali<br />
• I dispositivi di protezione individuale devono<br />
poter essere indossati dai lavoratori esposti<br />
ad un determinato fattore di rischio per il<br />
quale non è possibile intervenire in altro<br />
modo
Dispositivi personali<br />
• I dispositivi di protezione individuale devono<br />
corrispondere a specifiche norme europee<br />
(EN) perché siano conformi al fattore di<br />
protezione ricercato<br />
• Non esistono dispositivi in grado di<br />
proteggere tutti i rischi presenti ma occorre<br />
selezionarli in base alla loro efficacia
Dispositivi personali<br />
• occhi<br />
• vie aree<br />
• corpo<br />
• piedi<br />
• udito<br />
Protezione di:
Cosa sono i D.P.C.?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Con il termine protezione collettiva<br />
non si intende “la divina provvidenza”<br />
alla quale il Datore di Lavoro può affidare<br />
la salute e la sicurezza dei propri lavoratori,<br />
ma rappresenta il complesso delle misure<br />
protettive adottate dall’azienda quando<br />
la stessa prende in considerazione l’adozione dei dispositivi di<br />
protezione collettiva (DPC) che hanno la “funzione di<br />
salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza”.<br />
I DPC sono strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli<br />
stessi debbano indossarli, come ad esempio ponteggi,<br />
parapetti, protezioni fisse di macchine e attrezzature..
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e<br />
sicurezza dei lavoratori è quello di considerare<br />
l’adozione dei DPC come prioritaria rispetto all’uso dei DPI.<br />
Infatti, se l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure<br />
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei<br />
luoghi di lavoro rappresentano la priorità delle misure di<br />
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione<br />
individuale, l’art. 75 afferma che:<br />
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono<br />
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche<br />
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,<br />
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.<br />
(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Nel campo della sicurezza antincendio distinguiamo,<br />
inoltre, misure di:<br />
Misure di protezione passiva, che non richiedono l'azione<br />
dell'uomo o l'azionamento di un impianto:<br />
compartimentazioni e porte antincendio;<br />
uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a<br />
prova di fumo;<br />
adeguata segnaletica di sicurezza.<br />
Misure di protezione attiva, che richiedono l'intervento umano<br />
o l'azionamento di un impianto:<br />
impianti di rilevamento incendi e di allarme;<br />
estintori, idranti, naspo, reti sprinkler;<br />
luci di emergenza;<br />
presidi e squadre di emergenza.
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Misure di protezione passiva:<br />
Misure di protezione attiva:
DPI quando<br />
Eliminazione del rischio<br />
Isolamento del rischio<br />
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE<br />
COLLETTIVA<br />
Allontanamento dell’operatore<br />
In presenza di rischio residuo<br />
Prevedere l’impiego dei DPI
Chi deve redigere il D.V.R.?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI<br />
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />
a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente<br />
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28<br />
(Oggetto della Valutazione dei Rischi);<br />
b. la designazione del responsabile del servizio<br />
prevenzione e protezione dai rischi.<br />
(Art. 17 comma 1 D.Lgs. n.81/08)<br />
E’ evidente che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale<br />
il D.L. dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e<br />
gestionali, peraltro in larga misure previste dal D.Lgs 81/08, quali:<br />
dirigenti , preposti, consulenti,<br />
<strong>RSPP</strong>, RLS, medico competente, ecc..
Il D.V.R. è obbligatorio?<br />
Hai 2 minuti per<br />
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Tutti i Datori di Lavoro che hanno anche solo 1<br />
dipendente sono OBBLIGATI a redigere il<br />
Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28)!!!
Cos’è un PIANO DELLE EMERGENZE? È obbligatorio?<br />
Hai 2 minuti per<br />
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Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />
In ogni Azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi. Sono le<br />
misure per evitare l’insorgere di un incendio nonché i metodi di<br />
controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature<br />
REGOLE DI BASE DELLA PREVENZIONE<br />
1. Nei luoghi in cui vi è pericolo di incendio (gas, vapori, ecc) è tassativamente vietato<br />
fumare, scaldare vivande, usare fiamme libere.<br />
2. Spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante i rifornimenti di<br />
carburante.<br />
3. Vietare l’accumulo di materiali infiammabili (legno, cartoni, stracci)<br />
4. I macchinari di lavoro che producono scintille devono essere dotati di idonea<br />
protezione.<br />
5. Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimenti.<br />
6. Non esporre bombole di gas a fonti di calore.
Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />
IL TRIANGOLO DEL FUOCO<br />
Perché si realizzi una combustione è necessario che siano<br />
soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)
Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI<br />
Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che<br />
riguarda l’incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite<br />
materiali e dei beni.<br />
Al fine della sicurezza sono importanti le misure di tipo tecnico,<br />
come la perfetta realizzazione degli impianti elettrici e la loro messa<br />
a terra nonché la protezione contro le scariche atmosferiche.<br />
Sono importanti le vie di uscita (lasciate sempre libere) le porte<br />
antipanico ed una buona segnalazione indicante le vie di fuga ed i<br />
cartelli di salvataggio.<br />
In ogni azienda solo gli Addetti – che hanno fatto i corsi – o il<br />
Responsabile dell’emergenza può chiamare i Vigili del Fuoco
Classificazioni dei tipi di fuoco<br />
Classificazione dei fuochi<br />
A questi corrispondono diversi materiali estinguenti
Nozioni principali EMERGENZE<br />
L’emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti<br />
coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro.<br />
LE NORME E LE PROCEDURE DELL’EMERGENZA DEVONO<br />
ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE<br />
Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli<br />
che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono<br />
autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.<br />
Le uscite di sicurezza devono sempre essere verificate<br />
Affinché non vi siano porte chiuse e vie ingombre
Nozioni principali EVACUAZIONE<br />
1. E’ VIETATO L’USO DEGLI ASCENSORI<br />
2. SPEGNERE I TELEFONI CELLULARI<br />
NEL CASO SI SENTA IL SEGNALE DI ALLARME SI DEVE:<br />
•Mettere in sicurezza il posto di lavoro<br />
•Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma<br />
•Chiudere le porte dei locali da cui si esce<br />
•Prima di aprire una porta, verificare che non nasconda del fuoco<br />
•Non creare allarmismo e confusione, non gridare<br />
•Non correre, non spingere<br />
•Non portare con sé borse o pacchi voluminosi<br />
•Non tornare indietro per nessun motivo<br />
•Seguire sempre le indicazioni di vie di fuga utilizzando le uscite di emergenza<br />
•Raggiungere il punto sicuro al di fuori dell’edificio sostando all’aperto e mai nelle<br />
vicinanze dello stabile, pareti o di piante
Modalità di Evacuazione<br />
Il Piano di Emergenza Prevede le schede dei comportamenti e le norme<br />
che il personale deve conoscere<br />
MANTENERE LA CALMA<br />
Chi non è in grado di muoversi attenda i soccorsi<br />
• Evacuare i locali in modo ordinato<br />
• Non correre<br />
• Non usare ascensori e montacarichi<br />
• Non portare con sé oggetti ingombranti<br />
• In presenza di fumo coprirsi la bocca con un fazzoletto umido e camminare carponi a terra<br />
• Seguire le vie di fuga<br />
• Raggiungere il luogo sicuro all’esterno<br />
• Non ostruire gli accessi dopo essere usciti<br />
• Nei punti di raccolta attendere gli ordini<br />
• Attendere il segnale di cessata emergenza<br />
NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO
Primo Soccorso<br />
PER PRONTO SOCCORSO si intende il “primo<br />
soccorso”;<br />
I principi basilari del “primo soccorso” sono un<br />
insieme di semplici manovre da eseguire su di una<br />
persona colpita da incidente, infortunio o malore,<br />
senza necessità di particolari attrezzature.<br />
E’ obbligatorio l’uso di un armadietto<br />
del pronto soccorso precisando bene<br />
che non si tratta di una piccola<br />
“farmacia” ma di un semplice presidio<br />
di medicazione.
PRIMO SOCCORSO<br />
Cosa dobbiamo fare se un collega sta male?<br />
COSA FARE:<br />
•Rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza, chiamare gli Addetti<br />
interni al “primo soccorso”;<br />
•Solo in caso di infortunio grave chiamare il Pronto Soccorso al n. 118;<br />
•Non rimuovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori<br />
pericoli;<br />
•Se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprirlo con una coperta se<br />
la temperatura è relativamente bassa;<br />
•Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciare cinta dei pantaloni o<br />
reggiseno;<br />
•Effettuato il soccorso, coprire l’infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e<br />
confortandolo con la propria presenza.
Primo Soccorso<br />
COSA NON FARE:<br />
•Non somministrare mai alcolici;<br />
•Non cercare di rimuovere una persona inanimata, specie se la sua<br />
posizione, evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di<br />
fratture ossee;<br />
•Non tentare di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse<br />
sul viso;<br />
•Mai prendere iniziative che siano di competenza del medico e del<br />
personale specializzato come la somministrazione di medicine
Perché è importante la COMUNICAZIONE AZIENDALE tra i vari attori della<br />
SICUREZZA?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
La gestione della sicurezza sul lavoro va intesa come processo partecipato che<br />
prevede diversi attori e che deve coinvolgere tutto il personale.<br />
Gli attori della sicurezza sono:<br />
I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />
DATORE DI LAVORO<br />
PREPOSTI<br />
LAVORATORI<br />
<strong>RSPP</strong> e ASPP<br />
MEDICO COMPETENTE<br />
RLS<br />
ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />
L’individuazione dei soggetti che sono chiamati ad occuparsi di<br />
sicurezza all’interno del luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato<br />
(dipendente dalle dimensioni), viene condotta sulla base di tre<br />
principi fondamentali:<br />
Personalità della responsabilità penale;<br />
Responsabilizzazione dei detentori del potere;<br />
Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su<br />
quella apparente)
I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />
Personalità della responsabilità penale;<br />
• Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia<br />
antinfortunistica.<br />
• Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale, quindi risponde<br />
davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più<br />
disposizioni sanzionabili penalmente;<br />
• E’ bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure<br />
omissive.<br />
La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte<br />
omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non<br />
adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente<br />
applicare.
I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />
Personalità della responsabilità penale;<br />
• la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico<br />
delle persone giuridiche, quali società, enti ed associazioni, ecc.;<br />
• si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata: non si può<br />
trasferire per contratto l’obbligo di dare risposta in una certa situazione<br />
penalmente rilevante.<br />
• il fatto che la persona che era stata chiamata ad assumersi una certa<br />
responsabilità poi si dimetta non comporta uno sgravio di responsabilità;<br />
NB. La Responsabilità civile PUO’ essere assicurata!!!
I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />
Responsabilizzazione dei detentori del potere;<br />
La responsabilità va localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.<br />
POTERE = RESPONSABILITÀ<br />
La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Quindi se non ci<br />
sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei<br />
poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità<br />
(PM. R. Guariniello)
I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08<br />
Principio di effettività (o prevalenza della situazione<br />
reale su quella apparente);<br />
L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve<br />
essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta dei<br />
rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto,<br />
tenendo conto delle mansioni in realtà svolte da ciascun<br />
soggetto, anche di propria iniziativa.<br />
Per la responsabilità penale –dunque- non conta<br />
chi è incaricato di una certa mansione, ma ne<br />
risponde chi materialmente svolge tale<br />
mansione!!
Riunione periodica<br />
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15<br />
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di<br />
prevenzione e protezione dai rischi, indice ALMENO una volta<br />
all’anno una riunione cui partecipano:<br />
• il datore di lavoro o un suo rappresentante;<br />
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />
• il medico competente, ove nominato;<br />
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Riunione periodica<br />
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali<br />
significative variazioni delle condizioni di esposizione al<br />
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di<br />
nuove tecnologie che hanno<br />
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.<br />
In tale ipotesi, e nelle unità produttive che occupano fino a<br />
15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la<br />
sicurezza ha la facoltà di chiedere la convocazione di<br />
un’apposita riunione.
Riunione periodica<br />
Gli argomenti che il datore di lavoro sottopone all’esame dei<br />
partecipanti nel corso della riunione, richiamati dall’art.35 del D.Lgs.<br />
n°81/2008 Titolo I, capo III, sezione III e di seguito riportati sono:<br />
• il documento di valutazione dei rischi;<br />
• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della<br />
sorveglianza sanitaria;<br />
• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei<br />
dispositivi di protezione individuale;<br />
• i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei<br />
preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della<br />
loro salute;
Riunione periodica<br />
ed eventualmente individuati:<br />
• i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di<br />
infortuni e di malattie professionali;<br />
• gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base<br />
delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza<br />
sul lavoro.<br />
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione<br />
dei partecipanti per la sua consultazione.
La Riunione Periodica<br />
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:<br />
a)il documento di valutazione dei rischi;<br />
b)l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza<br />
sanitaria;<br />
c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di<br />
protezione individuale;<br />
d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei<br />
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.<br />
Nel corso della riunione possono essere individuati:<br />
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di<br />
malattie professionali;<br />
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee<br />
guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.<br />
(Art. 35 D.Lgs. n.81/08)
Come miglioreresti la COMUNICAZIONE in un’azienda?<br />
Hai 2 minuti per<br />
rispondere
LA COMUNICAZIONE – Datore di Lavoro<br />
INTERNA<br />
- Nominativo <strong>RSPP</strong><br />
- Nominativo MC<br />
- Nominativo Addetti Emergenze<br />
- Nominativo RLS<br />
- Informazione, Formazione, Addestramento<br />
(assunzione, trasferimento mansioni, nuove<br />
attrezzature)<br />
- Riunione Periodica<br />
- Consultazione DVR a Lavoratori ed RLS<br />
ESTERNA<br />
- Nominativi Lavoratori - INAIL<br />
- Nominativo RLS – INAIL<br />
- Comunica all’INAIL , per fini statistici<br />
ed informativi, dati relativi agli<br />
infortuni che comportino assenza dal<br />
lavoro di almeno un giorno<br />
- Comunica all’INAIL , per fini<br />
assicurativi, dati relativi agli infortuni<br />
che comportino assenza dal lavoro<br />
superiore ai 3 giorni<br />
UNICO OBIETTIVO: ridurre i Rischi !!!
LA COMUNICAZIONE<br />
GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />
- Bollettino<br />
- Opuscolo<br />
- Circolare<br />
- Lettera<br />
- House organ (pubblicazione<br />
aziendale)<br />
- Posta elettronica<br />
- Piano di comunicazione<br />
- Campagna stampa<br />
- Comunicati stampa<br />
- Conferenze stampa<br />
- Evento speciale<br />
- Telefono<br />
- Cartellonistica<br />
- Riunione
RIUNIONE<br />
LA COMUNICAZIONE<br />
GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />
La riunione è uno degli strumenti di comunicazione interna<br />
maggiormente utilizzati in tutti gli ambienti e in contesti di<br />
lavoro, ma spesso viene utilizzata in maniera errata e risulta<br />
poco produttiva.<br />
Se ben gestita, la riunione si può trasformare in un<br />
utilissimo strumento di comunicazione interna.
LA COMUNICAZIONE<br />
GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />
RIUNIONE<br />
In numerose conversazioni professionali, alla domanda<br />
“nell’ultimo anno, si è tenuta, presso la vostra impresa, la<br />
riunione periodica annuale prevista dal 81/08?” (da RLS, da<br />
medici competenti, da <strong>RSPP</strong>, da datori di lavoro-dirigentipreposti)<br />
la risposta è stata del tipo: “Certamente! Ci siamo<br />
visti tra di noi per parlare diverse volte per risolvere varie<br />
questioni!”.
LA COMUNICAZIONE<br />
GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE<br />
RIUNIONE<br />
Bisogna sempre tener presente che:<br />
INCONTRI ESTEMPORANEI ≠ RIUNIONE PERIODICA
Investi nella FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA<br />
e diffondi ANCHE TU<br />
LA CULTURA DELLA<br />
SICUREZZA SUL<br />
LAVORO!!!