Disciplina Rca e agg. normativi3 (4).pptx
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Corso <strong>agg</strong>iornamento Ivass<br />
Responsabilità civile auto:<br />
caratteristiche e novità<br />
Docente: Dott. Piero Stancampiano
Responsabilità civile<br />
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore<br />
è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi,<br />
in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo<br />
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza<br />
della responsabilità dedotta nel contratto.<br />
La Responsabilità Civile Auto (conosciuta anche<br />
come RCA o RC auto) è l’unica copertura assicurativa<br />
obbligatoria prevista per legge, disciplinata dall’art. 2054<br />
del codice civile.
Art. 2054 del codice civile<br />
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è<br />
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a<br />
cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver<br />
fatto tutto il possibile per evitare il danno.<br />
L'assicurazione deve comprendere anche la<br />
responsabilità per i danni alla persona causati ai<br />
trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è<br />
effettuato il trasporto.
Assicurazione rca<br />
▶ L’assicurazione <strong>Rca</strong> (Responsabilità Civile Autoveicoli)<br />
è il contratto con cui una compagnia assicurativa, a<br />
fronte del pagamento di una tariffa (Premio),<br />
garantisce il risarcimento di eventuali danni causati a<br />
terzi dal veicolo assicurato.
Assicurazione rca<br />
▶ Nelle polizze <strong>Rca</strong> il prezzo pagato (premio) è legato alla<br />
rischiosità del veicolo assicurato. Ciascuna compagnia<br />
determina il livello di rischio in base a diversi parametri. Tra<br />
questi fattori ricordiamo l'età del contraente, proprietario<br />
o conducente, la storia assicurativa di chi stipula la polizza<br />
(che include gli anni assicurati ed eventuali sinistri) e<br />
l'ubicazione geografica. Non tutte le assicurazioni adottano<br />
gli stessi parametri o li valutano allo stesso modo. Per<br />
questo i prezzi delle polizze variano da una compagnia<br />
all'altra.<br />
▶
Assicurazione rca<br />
▶ Il Codice delle Assicurazioni Private prevede<br />
l’operatività, per le compagnie di assicurazione,<br />
dell’obbligo a contrarre per la garanzia RCA. A<br />
fondamento di tale obbligo, si rinviene la necessità<br />
solidaristica di garantire a tutti i proprietari di veicoli<br />
un’adeguata copertura assicurativa che possa tenere i<br />
terzi indenni dall’attività di circolazione degli<br />
autoveicoli.
Assicurazione rca<br />
▶ Il Codice individua i massimali minimi, garantiti in caso<br />
di sinistro per danni a persone e a cose. Sono inoltre<br />
previsti meccanismi premianti o penalizzanti, a livello<br />
di premi tariffari, direttamente correlati al numero di<br />
sinistri in cui l’assicurato è coinvolto.
Alcune definizioni<br />
▶ Premio<br />
▶ Bonus malus<br />
▶ Classe di merito<br />
▶ Concorso di colpa<br />
▶ Attestato di rischio
Premio assicurativo<br />
▶ Il premio assicurativo è la somma dovuta dal soggetto<br />
che si assicura al contraente assicuratore nell'ambito<br />
di un contratto di assicurazione. Si considera riferito<br />
all'anno ed è dovuto per intero, anche se solitamente<br />
nella pratica viene frazionato in rate.
Premio assicurativo<br />
▶ Nel gergo tecnico delle assicurazioni è anche<br />
chiamato premio lordo in quanto è la somma tra<br />
il premio netto (ovvero il costo netto della copertura<br />
del rischio) e i vari "caricamenti", come per esempio i<br />
costi di acquisizione delle polizze e di gestione della<br />
compagnia per la liquidazione dei danni
Premio assicurativo<br />
▶ L'entità del premio assicurativo dipende soprattutto<br />
dalla probabilità che un determinato evento (sinistro)<br />
si verifichi; per calcolare questa probabilità ci si serve<br />
di numerosi elementi, tra cui apposite rilevazioni<br />
statistiche. Inoltre l'assicurato deve fornire<br />
all'assicuratore tutte le informazioni utili a consentire<br />
la valutazione del rischio per<br />
determinare<br />
adeguatamente il premio.
Il sistema Bonus Malus<br />
Uno degli elementi che influenzano il premio delle polizze è il<br />
meccanismo Bonus Malus. Ad ogni assicurato viene assegnata<br />
una classe di merito che migliora o peggiora nel tempo a seconda che<br />
vengano causati o meno dei sinistri durante ciascuna annualità<br />
assicurativa.<br />
La classe più virtuosa è la 1, la peggiore è la 18. Per i contraenti che<br />
assicurano per la prima volta un veicolo la classe di partenza è la 14.<br />
Grazie alla cosiddetta agevolazione Bersani, il contraente ha diritto ad<br />
assicurare per la prima volta il proprio veicolo utilizzando la classe di<br />
merito di un altro veicolo della stessa tipologia appartenente a se<br />
stesso o ad un membro del suo nucleo familiare stabilmente<br />
convivente.
Il sistema Bonus Malus<br />
Alla fine di ogni annualità se non si fanno sinistri la<br />
classe di merito diminuisce di un livello oppure<br />
aumenta di due o più livelli se si causa uno o più<br />
sinistri. In questo modo il premio annuale diminuisce di<br />
anno in anno per i contraenti che non hanno mai<br />
provocato incidenti, mentre subisce degli aumenti per<br />
gli assicurati che hanno provocato uno o più sinistri.
Classe di Merito<br />
▶ La classe di merito Bonus/Malus è un valore che viene<br />
attribuito a ciascun assicurato in funzione della propria<br />
sinistrosità. Al fine di comparare le polizze delle<br />
diverse compagnie, e favorire così la trasparenza e la<br />
concorrenza del mercato assicurativo, l'ISVAP nel 2005<br />
ha previsto le classi di merito universali o CU.
Classe di Merito<br />
▶ Tali classi di merito universali, così come suggerisce il<br />
nome, sono uguali per tutte le compagnie assicurative<br />
e prevedono le stesse regole evolutive, ovvero<br />
l'omogeneità delle regole che stabiliscono l’aumento o<br />
la diminuzione della classe di merito, a seconda che si<br />
provochino o meno dei sinistri durante il periodo di<br />
osservazione.
Classe di Merito<br />
▶ Ciascuna compagnia può scegliere di adottare delle regole<br />
specifiche nell'attribuzione della classe di merito interna ai<br />
propri clienti, fermo restando l'obbligo di prevedere delle<br />
regole di corrispondenza tra le classi di merito interne e le<br />
classi di merito universali. Le compagnie hanno l'obbligo di<br />
riportare nell'attestato di rischio non solo la classe di<br />
merito interna maturata ma anche la classe di merito<br />
universale.
Concorso di colpa<br />
▶ In ambito assicurativo il concorso di colpa è quella<br />
procedura che, nel caso di incidente tra veicoli,<br />
stabilisce le colpe dei conducenti nel danno creato.<br />
▶ Secondo quanto recita l’articolo 2054 del Codice<br />
civile: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a<br />
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia<br />
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai<br />
singoli veicoli“.
Concorso di colpa<br />
▶ In mancanza di elementi che ne accertano la responsabilità<br />
univoca, ciascuna delle due parti coinvolte in un sinistro<br />
stradale sarà tenuta a rimborsare i veicoli danneggiati in<br />
percentuale del 50%. Saranno cioè le rispettive compagnie<br />
di assicurazione a risarcire la metà dei danni subiti,<br />
indipendentemente dall’entità del danno. In questo caso,<br />
infatti, ciò che conta non è l’ammontare dei danni subiti da<br />
uno o dall’altro veicolo, ma la responsabilità paritaria del<br />
sinistro.
Concorso di colpa<br />
▶ In caso di concorso di colpa paritario, il Malus non si<br />
tocca: lo ha stabilito la legge Bersani n. 40 del<br />
2007 che ha messo il divieto alle assicurazioni di<br />
modificare la classe di merito in seguito a un sinistro<br />
senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità<br />
dell’assicurato che, come cita la legge, “è individuata<br />
nella responsabilità principale del sinistro”
Concorso di colpa<br />
▶ Accertata la corresponsabilità al 50% del sinistro,<br />
ovvero nel caso in cui a nessuno dei due conducenti<br />
coinvolti nell’incidente è attribuita la responsabilità<br />
principale del sinistro, la compagnia di assicurazione<br />
non può variare la classe di merito dell’assicurato, ma<br />
solo annotare nell’attestato di rischio della quota di<br />
corresponsabilità paritaria dei conducenti.
Attestato di rischio<br />
▶ L’attestato di rischio, secondo la legge italiana, è un<br />
documento che riporta il numero dei sinistri denunciati<br />
negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia<br />
sottoscritto una polizza di assicurazione per<br />
la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA);<br />
nonché la classe CU (Bonus-Malus) maturata in base<br />
alla sinistrosità
Attestato di rischio<br />
▶ Sull’attestato di rischio è sempre riportata anche la<br />
classe di provenienza e la classe di assegnazione<br />
interne della compagnia, ma per calcolare<br />
correttamente un preventivo bisogna sempre fare<br />
riferimento alla CU.<br />
▶ L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni e, si<br />
potranno fare preventivi, con l’ultima classe di merito<br />
acquisita anche dopo una lunga interruzione.
Attestato di rischio<br />
▶ Dal 1° luglio 2015, come previsto dall’art. 134 del Codice<br />
delle Assicurazioni (decreto legislativo n.<br />
209/2005) l’attestato di rischio è stato<br />
dematerializzato.
Dematerializzazione attestato di rischio<br />
▶ L’attestato di rischio non verrà più spedito un originale<br />
cartaceo dalle compagnie di assicurazione ai propri<br />
clienti, ma viene messo a disposizione, almeno 30<br />
giorni prima della scadenza annuale, nell’apposita<br />
“area cliente” sui siti delle varie compagnie. Per<br />
accedere a tale “area cliente” è necessario eseguire la<br />
registrazione ed l’inserimento dei propri dati, tra cui<br />
l’indirizzo email.
Dematerializzazione attestato di rischio<br />
▶ Con l’attestato di rischio elettronico, le truffe<br />
dovrebbero ridursi notevolmente, almeno all’atto della<br />
stipula. Era infatti prassi piuttosto diffusa tra coloro i<br />
quali volevano ingannare la compagnia assicurativa,<br />
presentarsi con un attestato di rischio falso o<br />
manomesso soprattutto alla voce “classe di<br />
merito” che, inserendo un numero più basso,<br />
permetteva di avere un trattamento economico<br />
diverso e migliorativo rispetto a ciò che sarebbe stato.
Legge Bersani 40/2007<br />
▶ Il Decreto Bersani è la Legge introdotta dal Ministro<br />
Bersani nel 2006 (legge n° 248 del 4/08/2006 poi<br />
<strong>agg</strong>iornata con il decreto n.7 del 31/01 del 2007), anche<br />
nota come “decreto sulle liberalizzazioni”, che ha<br />
portato diverse agevolazioni nel mondo delle<br />
assicurazioni, e non solo, a favore dei consumatori e<br />
guidatori italiani.
Legge Bersani 40/2007<br />
▶ Nell’ambito assicurativo la Legge Bersani permette<br />
alle persone fisiche che acquistano un veicolo (escludendo<br />
quindi le persone giuridiche), di usufruire della medesima<br />
classe di merito che si è maturata con un altro veicolo<br />
posseduto.<br />
▶ Questa agevolazione è estesa anche ai componenti del<br />
nucleo familiare ufficialmente dichiarati nello stato di<br />
famiglia. È possibile acquisire la classe CU solo da un<br />
veicolo circolante e assicurato e solo se il veicolo<br />
acquistato non è stato mai assicurato dal nuovo<br />
proprietario.
Legge Bersani 40/2007<br />
Per poter usufruire della Legge Bersani è necessario<br />
che vengano rispettate le seguenti condizioni:<br />
▪ la polizza assicurativa da cui ereditare la classe di<br />
merito deve essere attiva;<br />
▪ l’agevolazione è valida soltanto per i nuovi contratti,<br />
ovvero per le auto, nuove e usate, appena acquistate e<br />
mai assicurate dal nuovo proprietario;
Legge Bersani 40/2007<br />
▶ il proprietario del veicolo da assicurare e quello già<br />
assicurato devono coincidere, oppure il veicolo di cui si<br />
vuole ereditare la classe di merito deve essere<br />
intestato a un parente convivente (padre, madre,<br />
fratello etc, risultanti dallo Stato di Famiglia);<br />
▶ la classe di merito si trasferisce solo tra stesse<br />
tipologie di veicoli: auto-auto, moto-moto. Non si può<br />
ad esempio fare un trasferimento auto-moto.
RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />
Durata:<br />
▶ è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è<br />
stato pagato il premio; la scadenza è indicata nel<br />
certificato di assicurazione.<br />
▶ È possibile l’emissione di polizze con durata inferiore<br />
all’anno (c.d. “provvisorie”), in particolare per i veicoli con<br />
targa provvisoria e per quelli che circolano per prova,<br />
collaudo o dimostrazione. La compagnia è obbligata a<br />
risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza della<br />
polizza
RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />
Rinnovo:<br />
▶ Da dicembre 2012 per i contratti r.c. auto è stata<br />
abolita la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo<br />
automatico della copertura per una ulteriore annualità<br />
in assenza di recesso da parte dell’assicurato) ed è<br />
stato previsto per legge il mantenimento di un periodo<br />
di “tolleranza” di 15 giorni oltre la data di scadenza,<br />
durante il quale la compagnia continua a rispondere<br />
dei sinistricausati dall’assicurato.
RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />
TACITO RINNOVO<br />
Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n.<br />
221 del 17 dicembre 2012 ha abolito per i contratti r.c. auto la<br />
clausola di tacito rinnovo: dal 1 gennaio 2013, pertanto, i<br />
contratti r.c. auto esauriscono i loro effetti alla scadenza<br />
annuale.<br />
Il contraente, qualora intenda cambiare impresa, non ha più<br />
l’obbligo di comunicare la disdetta.<br />
Alla scadenza annuale del contratto r.c. auto, pertanto, sarà libero<br />
di rinnovarlo con la stessa impresa o di stipulare una nuova<br />
polizza con un’altra impresa assicurativa.
RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />
Rinnovo:<br />
▶ Il periodo di tolleranza consente all’assicurato di<br />
valutare le diverse offerte presenti sul mercato e<br />
decidere se mantenere la stessa compagnia o<br />
cambiarla.
La rivalsa<br />
La rivalsa è il diritto di una compagnia assicurativa di<br />
richiedere al contraente della polizza un risarcimento<br />
per i gli importi liquidati a causa di un sinistro, di cui<br />
l’assicurato è responsabile, qualora si riscontrino<br />
alcune condizioni particolari.
Casi più ricorrenti di rivalsa<br />
▶ Rivalsa per stato di ebbrezza o sotto l’effetto di<br />
stupefacenti:<br />
la rivalsa per stato di ebbrezza viene esercitata<br />
quando, in caso di sinistro, il conducente alla guida del<br />
veicolo presenta un tasso alcolemico m<strong>agg</strong>iore o<br />
uguale a quello previsto dall’attuale normativa oppure<br />
nel caso in cui il conducente sia sotto l’effetto di<br />
sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci.
Casi più ricorrenti di rivalsa<br />
▶ Rivalsa per tipo di guida (da parte di persona non<br />
appartenente alla tipologia autorizzata):<br />
La rivalsa per tipo di guida viene esercitata quando, in caso<br />
di incidente stradale, il conducente alla guida del veicolo<br />
coinvolto nel sinistro risulta escluso dalla formula di guida<br />
indicata nel contratto assicurativo. Questa condizione può<br />
verificarsi se per esempio, durante un incidente, un<br />
diciottenne si trova alla guida di un auto assicurata con la<br />
formula di guida esperta (per conducenti da 26 anni in su).
Casi più ricorrenti di rivalsa<br />
Altri casi di rivalsa:<br />
Il diritto di rivalsa viene inoltre esercitato:<br />
a) in caso di dolo del conducente;<br />
b) in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato;<br />
c) se il conducente non è abilitato alla guida in base alla normativa vigente;<br />
d) se il veicolo privato viene utilizzato come scuola guida;<br />
e) se il veicolo coinvolto in un sinistro è soggetto a fermo amministrativo ai<br />
sensi dell’art. 214 del vigente Codice della Strada;<br />
f) in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;<br />
g) in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL avvenuti in<br />
aree ove l’accesso di questi ultimi è vietato dalla legge;<br />
▶
In caso di sinistro esistono due procedure per il<br />
risarcimento del danno:<br />
RISARCIMENTO<br />
DIRETTO<br />
RISARCIMENTO<br />
ORDINARIO
Risarcimento diretto<br />
▶ Nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano<br />
il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla<br />
CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento<br />
Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dal<br />
1º febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente<br />
ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non<br />
responsabili) di essere risarciti direttamente dal<br />
proprio assicuratore.
Risarcimento diretto<br />
▶ Il DLGS 209/2005 concede a tutti gli assicurati di poter<br />
usufruire della procedura. Tuttavia è di fatto possibile<br />
usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia<br />
aderente alla CARD, che ha cioè istituito uno specifico<br />
ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni)<br />
per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le<br />
compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i<br />
rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la<br />
Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la<br />
gestione dei sinistri definiti "catastrofici".
Risarcimento diretto<br />
Presupposti applicativi:<br />
▶ Sinistro con urto tra due veicoli a motore<br />
▶ Entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di<br />
San Marino o nello Stato della Città del Vaticano<br />
▶ Entrambi identificati eregolarmente assicurati
Risarcimento diretto<br />
Esclusioni:<br />
▶ Incidente avvenuto all'estero;<br />
▶ Incidente che coinvolge un veicolo estero;<br />
▶ Incidente con più di due veicoli;<br />
▶ Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia<br />
munito della cosiddetta nuova targa (DPR 6<br />
marzo 2006 n. 153);
Risarcimento diretto<br />
Esclusioni:<br />
▶ Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una<br />
lesione con danno biologico (invalidità permanente, nel<br />
prosieguo I.P) afferente un danno macropermanente, e<br />
dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a<br />
9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;<br />
▶ Tutti i casi di cosiddetto "mancato urto" (ossia, quando i<br />
veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a<br />
contatto). Tipico esempio, l'urto con cose trasportate,<br />
cadute o sporgenti dal mezzo che le trasportava, oppure gli<br />
incidenti in cui un conducente "evita" l'altro, ma urta un<br />
ostacolo fisso, e così via)
Risarcimento diretto<br />
▶ Incidente con macchine agricole o veicoli speciali<br />
Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena<br />
descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla<br />
compagnia del civilmente responsabile (secondo la<br />
cosiddetta procedura tradizionale, prevista dal<br />
cosiddetto Codice Delle Assicurazioni (DLGS 209/2005).
Differenza tra CID (Convenzione<br />
indennizzo diretto) e CARD<br />
A differenza della precedente Convenzione indennizzo<br />
diretto, la procedura di risarcimento diretto:<br />
▶ è prevista obbligatoriamente per legge nella fase<br />
stragiudiziale (pre causa) con i limiti che esponiamo di<br />
seguito;<br />
▶ non richiede necessariamente la firma congiunta della<br />
constatazione amichevole d'incidente (modulo blu) per<br />
essere applicabile;
Differenza tra CID (Convenzione<br />
indennizzo diretto) e CARD<br />
…continua<br />
▶ non è interrotta/inibita dall'eventuale intervento di un<br />
patrocinatore per conto del danneggiato<br />
▶ non prevede un pieno ed automatico reintegro, da<br />
parte della compagnia debitrice di quanto pagato dalla<br />
gestionaria, ma soltanto un rimborso a forfait, con una<br />
complicata "triangolazione"che coinvolge anche<br />
la CONSAP
Risarcimento ordinario<br />
La procedura ordinaria prevede che la richiesta di<br />
risarcimento vada inoltrata all’assicuratore del veicolo<br />
ritenuto responsabile del sinistro.<br />
Si applica in tutti i casi in cui non sia possibile avvalersi<br />
del risarcimento diretto.
Risarcimento ordinario<br />
La richiesta del risarcimento dei danni (a cose o a<br />
persone) subiti, deve essere inoltrata, per lettera<br />
raccomandata A.R., dal Contraente/Assicurato o dagli<br />
aventi diritto, direttamente alla Compagnia della<br />
Controparte responsabile e al proprietario del veicolo<br />
danneggiante.
Risarcimento ordinario<br />
Per i Danni a cose bisogna indicare:<br />
Nomi e recapiti degli assicurati;<br />
Targhe dei veicoli coinvolti;<br />
Denominazione delle rispettive compagnie;<br />
Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;<br />
Generalità e recapiti di eventuali testimoni;<br />
Indicazione dell’eventuale Autorità intervenuta (Polizia Stradale, Comando dei<br />
Carabinieri, Polizia Municipale);<br />
Luogo, giorni e ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia di<br />
accertamento dell’entità del danno;<br />
Codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento copia del modulo Blu<br />
(Constatazione Amichevole d'Incidente) debitamente compilata e firmata a<br />
firma singola o congiunta;<br />
▶<br />
▶<br />
▶<br />
▶<br />
▶<br />
▶<br />
▶<br />
▶
Risarcimento ordinario<br />
Per i Danni a persone bisogna indicare:<br />
▶ età, attività e reddito del danneggiato;<br />
▶ codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento;<br />
▶ entità delle lesioni subite;<br />
▶ dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice delle<br />
Assicurazioni, relativa a prestazioni erogate da istituti di<br />
assicurazione sociale obbligatoria attestazione medica<br />
comprovante l’avventa con o senza postumi permanenti;<br />
▶ eventuale certificato di morte;<br />
▶ copia del modulo blu qualora presente;
Risarcimento ordinario<br />
La Compagnia di controparte, una volta ricevuta la<br />
richiesta di risarcimento procede con la nomina di un<br />
eventuale perito per l’accertamento del danno al<br />
veicolo.
Risarcimento ordinario<br />
▶<br />
▶<br />
▶<br />
I tempi entro i quali è tenuta ad effettuare un’offerta di risarcimento oppure<br />
a comunicare i motivi della mancata offerta sono i seguenti:<br />
30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite<br />
raccomandata con avviso di ricevimento ed alla quale sia stato allegato il<br />
modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu) firmato da<br />
entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;<br />
60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite<br />
raccomandata con avviso di ricevimento se alla versione dei fatti non sia stato<br />
allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu), per<br />
danni ai veicoli o alle cose;<br />
90 giorni dalla data di ricezione della prima richiesta danni inviata tramite<br />
raccomandata con avviso di ricevimento per danni a persona là ove prodotta<br />
tutta la documentazione richiesta (vedi capoverso precedente)
Principali modifiche normative<br />
▶ Dematerializzazione tagliando di assicurazione;<br />
▶ Dematerializzazione certificato di Assicurazione<br />
cartaceo;<br />
▶ Introduzione del Targa System
Dematerializzazione tagliando di<br />
assicurazione<br />
▶ Dal 18 ottobre del 2015 è venuta meno l'esposizione del<br />
tagliando di assicurazione, ovvero quel pezzo di carta<br />
giallo che attestava l'avvenuta stipula di<br />
un'assicurazione auto in regola.<br />
▶ Questa nuova normativa permette di abbassare<br />
drasticamente il numero di auto sprovviste di<br />
assicurazione.
Dematerializzazione tagliando di<br />
assicurazione<br />
▶ Alcuni l'hanno etichettata come un'altra "rivoluzione<br />
digitale" che adesso permette agli organi preposti di<br />
controllare lo stato assicurativo del mezzo anche in<br />
assenza del classico tagliandino giallo.<br />
▶ A tal proposito, anche se la sua esposizione è venuta<br />
meno, il conducente è comunque tenuto a portare con<br />
sé il certificato d’assicurazione ed esibirlo nel caso di<br />
controlli.
Dematerializzazione tagliando di<br />
assicurazione<br />
▶ Ma se il tagliando non è più necessario, come avvengono i<br />
controlli?<br />
Oggi il tutto passa tramite il numero di targa.<br />
▶ Le forze dell'ordine, tramite un archivio elettronico e<br />
l'utilizzo di telecamere installate nelle zone ZTL, saranno in<br />
grado di risalire al proprietario del veicolo e di scoprire<br />
immediatamente se è assicurato, con quale compagnia e<br />
fino a quando. Questa novità cambiano anche le<br />
informazioni da segnarsi per l'eventualità in cui si rimanga<br />
coinvolti in un incidente stradale.
Dematerializzazione tagliando di<br />
assicurazione<br />
▶<br />
Sarà infatti s<strong>agg</strong>io annotare il numero di targa del<br />
mezzo coinvolto (oltre alle generalità del guidatore) e<br />
successivamente comunicarlo alla propria compagnia<br />
assicuratrice.<br />
Il cambio di sistema permetterà inoltre di risparmiare<br />
qualcosa come 100 milioni di euro, evitando di dover<br />
pagare 2-3 euro a polizza per la consegna del<br />
tagliando tradizionale.
Certificato di Assicurazione addio al<br />
cartaceo<br />
▶ Il Ministero dell’Interno comunica che dal 1 settembre<br />
2016 non è più necessario tenere nel proprio veicolo<br />
copia cartacea in originale del certificato di<br />
assicurazione.<br />
▶ in sede di controllo da parte delle forze dell’ordine<br />
preposte, l’assicurato potrà esporre il certificato in<br />
formato digitale direttamente dal proprio<br />
smartphone, oppure potrà esibirne una copia cartacea<br />
anche non in originale.
Certificato di Assicurazione addio al<br />
cartaceo<br />
▶ Quindi nessuna multa sarà prevista per il mancato<br />
possesso da parte del conducente del certificato di<br />
assicurazione originale, e non verrà richiesta l’esibizione<br />
del certificato originale in formato<br />
cartaceo successivamente negli uffici di polizia, ai sensi<br />
dell'art. 180 comma 8 del codice della strada.
Certificato di Assicurazione addio al<br />
cartaceo<br />
▶ La delibera del Ministero è diretta conseguenza del<br />
provvedimento IVASS del 22 dicembre 2015, secondo cui:<br />
«nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione<br />
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla<br />
circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del<br />
certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo<br />
tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il<br />
consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole,<br />
anche tramite posta elettronica...”.
Targa System<br />
COS’È:<br />
“il sistema di riconoscimento targhe, progettato per le<br />
forze dell’ordine, per togliere definitivamente dalla<br />
circolazione i veicoli potenzialmente pericolosi per<br />
la sicurezza stradale”<br />
In parole povere si tratta di un software che, tramite<br />
le lettura della targa, verifica in tempo reale se è attiva<br />
una copertura assicurativa, se la revisione è in regola e<br />
se il veicolo è stato rubato.
Targa System<br />
COME FUNZIONA:<br />
Tramite un normale sistema di videosorveglianza fissa (o<br />
su veicoli in movimento), Targa System può leggere tutte le<br />
targhe delle auto che passano in un determinato tratto di<br />
strada. Una volta scansionata la sequenza di lettere e<br />
codici, invia le informazioni ad un server che, collegato con<br />
il Ministero dei Trasporti, verifica se:<br />
▶ il mezzo è rubato o è nella blacklist della Polizia;<br />
▶ se la revisione è regolare;<br />
▶ se c’è la regolare copertura assicurativa.
Targa System<br />
COME FUNZIONA:<br />
Una volta confermato che il veicolo è “fuori legge”, viene<br />
mandata una notifica agli agenti più vicini che<br />
potranno intervenire bloccando l’automobilista.<br />
Funziona di notte? E con la pioggia? Assolutamente sì:<br />
le immagini vengono recuperate al massimo della<br />
loro nitidezza e a colori. In questo modo non vengono<br />
dispersi dati e la verifica può partire senza nessun<br />
problema. Tempo di azione? 3 secondi.
Targa System<br />
il targa system può essere installato sia su sistemi di<br />
videosorveglianza già presenti, che sulla auto in<br />
movimento della Polizia. Inoltre gli stessi agenti<br />
possono installare un’app sui proprio tablet e,<br />
inquadrata la targa dell’auto, emettere la multa.
Targa System<br />
LE MULTE:<br />
Due sono i casi in cui ti può essere elevata una multa:<br />
▶ se circoli con una assicurazione auto scaduta -><br />
sanzioni da 841 euro a oltre 3.000 euro;<br />
▶ se circoli con una revisione auto scaduta -> sanzioni<br />
da 155 euro a 624 euro.
Fondo di garanzia per le vittime della<br />
strada<br />
▶ Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con<br />
legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del<br />
Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno<br />
1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello<br />
Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un<br />
apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società,<br />
o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da<br />
rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del<br />
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap,<br />
dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
Fondo di garanzia per le vittime della<br />
strada<br />
▶ è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e<br />
solidarietà sociale, nonché il principio dell'obbligatorietà<br />
dell'assicurazione sulla responsabilità civile.<br />
▶ il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla<br />
circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano<br />
sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati<br />
presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino<br />
cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste<br />
successivamente.
Fondo di garanzia per le vittime della<br />
strada<br />
▶ L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha<br />
natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella<br />
del soggetto responsabile del danno, non sussistendo<br />
rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e<br />
responsabile del sinistro.
Fondo di garanzia per le vittime della<br />
strada<br />
▶ L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da<br />
alcune imprese di assicurazione, con competenza<br />
territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro,<br />
designate con decreto del Ministero dell'industria, del<br />
commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella<br />
Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di<br />
provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento<br />
dei relativi importi in favore degli aventi diritto.
Fondo di garanzia per le vittime della<br />
strada<br />
▶ L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni,<br />
eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle<br />
somme versate.<br />
▶ La designazione delle Imprese, valida per un triennio,<br />
avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap<br />
▶ Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti<br />
vengono acquisite dal Fondo di Garanzia Vittime della<br />
Strada attraverso un prelievo percentuale sui premi<br />
incassati per le polizze RC Auto. Tale aliquota è infatti una<br />
componente del premio RCA.
Conciliazione Paritetica RC Auto<br />
CHE COS’È:<br />
La conciliazione paritetica per i sinistri RC Auto nasce da<br />
un accordo siglato nel 2001 tra l’ANIA (Associazione<br />
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), e le Associazioni<br />
nazionali dei Consumatori, al fine di migliorare la qualità<br />
del servizio e la trasparenza dell’informazione al<br />
consumatore, facilitare i rapporti tra utenti e imprese di<br />
assicurazione, nonché ridurre i reclami e il contenzioso (e i<br />
relativi costi) nei rapporti tra e impresa e utente e, più in<br />
generale, nel settore assicurativo.
Conciliazione Paritetica RC Auto<br />
CHE COS’È:<br />
Oggetto della procedura sono i sinistri del ramo RC Auto, in<br />
cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000<br />
euro, ed in relazione ai quali siano sorte divergenze in<br />
merito alla risarcibilità dei danni o alla quantificazione<br />
degli stessi, ai tempi di liquidazione, all’attribuzione di<br />
responsabilità oppure a qualsiasi ulteriore motivo,<br />
compresi i contenziosi derivanti dall'applicazione non<br />
corretta del "malus" per i quali il consumatore sia<br />
insoddisfatto del servizio e/o ci siano difficoltà a<br />
r<strong>agg</strong>iungere un accordo.
Conciliazione Paritetica RC Auto<br />
COME FUNZIONA:<br />
La procedura di conciliazione si considera attivata nel<br />
momento in cui il soggetto interessato presenta domanda<br />
di conciliazione, tramite apposito modulo, all’Associazione<br />
dei Consumatori, la quale verifica la presenza delle<br />
condizioni necessarie:<br />
▶ non essersi rivolti alla magistratura;<br />
▶ non aver incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la<br />
compagnia in merito all’oggetto della conciliazione;<br />
▶ essere iscritti all’Associazione dei Consumatori dalla quale<br />
si vuole essere rappresentati;
Conciliazione Paritetica RC Auto<br />
COME FUNZIONA:<br />
L’Associazione dei Consumatori, che viene interpellata<br />
fin dall’inizio della procedura, ascolta le ragioni del<br />
consumatore e, valutata con quest’ultimo la<br />
fondatezza del reclamo – attraverso l’analisi della<br />
documentazione prodotta – nonché la presenza delle<br />
condizioni di ammissibilità, classifica il caso secondo lo<br />
schema di catalogazione predisposto.
Conciliazione Paritetica RC Auto<br />
COME FUNZIONA:<br />
Successivamente, l’Associazione entra in contatto con<br />
l’impresa di assicurazione interessata, attraverso l’invio<br />
telematico, di un apposito modulo di domanda, che verrà<br />
prontamente visualizzato dal conciliatore designato<br />
dall’impresa.<br />
La procedura di conciliazione si intende instaurata nella<br />
data in cui all’impresa perviene la domanda di conciliazione<br />
(trattandosi di trasmissione telematica è contestuale<br />
all’invio dell’istanza).
Conciliazione Paritetica RC Auto<br />
COME FUNZIONA:<br />
Il tentativo di conciliazione deve necessariamente svolgersi<br />
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.<br />
Nel caso in cui l’accordo venga r<strong>agg</strong>iunto, il procedimento si<br />
conclude con la stesura di un verbale di conciliazione, che ha<br />
efficacia di accordo transattivo. Con la sottoscrizione della<br />
domanda di conciliazione, infatti, il consumatore<br />
(preventivamente informato dal proprio rappresentante) si<br />
impegna ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale<br />
verbale di conciliazione, quale espressione della propria volontà<br />
contrattuale.
Conciliazione Paritetica RC Auto<br />
COME FUNZIONA:<br />
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, i<br />
componenti della Commissione ne danno atto e<br />
sottoscrivono un modulo di mancato accordo.<br />
In entrambi i casi, l’Associazione dei Consumatori invia<br />
copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo<br />
al recapito indicato dal consumatore nella domanda di<br />
conciliazione.