15.02.2018 Views

Disciplina Rca e agg. normativi3 (4).pptx

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Corso <strong>agg</strong>iornamento Ivass<br />

Responsabilità civile auto:<br />

caratteristiche e novità<br />

Docente: Dott. Piero Stancampiano


Responsabilità civile<br />

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore<br />

è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi,<br />

in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo<br />

dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza<br />

della responsabilità dedotta nel contratto.<br />

La Responsabilità Civile Auto (conosciuta anche<br />

come RCA o RC auto) è l’unica copertura assicurativa<br />

obbligatoria prevista per legge, disciplinata dall’art. 2054<br />

del codice civile.


Art. 2054 del codice civile<br />

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è<br />

obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a<br />

cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver<br />

fatto tutto il possibile per evitare il danno.<br />

L'assicurazione deve comprendere anche la<br />

responsabilità per i danni alla persona causati ai<br />

trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è<br />

effettuato il trasporto.


Assicurazione rca<br />

▶ L’assicurazione <strong>Rca</strong> (Responsabilità Civile Autoveicoli)<br />

è il contratto con cui una compagnia assicurativa, a<br />

fronte del pagamento di una tariffa (Premio),<br />

garantisce il risarcimento di eventuali danni causati a<br />

terzi dal veicolo assicurato.


Assicurazione rca<br />

▶ Nelle polizze <strong>Rca</strong> il prezzo pagato (premio) è legato alla<br />

rischiosità del veicolo assicurato. Ciascuna compagnia<br />

determina il livello di rischio in base a diversi parametri. Tra<br />

questi fattori ricordiamo l'età del contraente, proprietario<br />

o conducente, la storia assicurativa di chi stipula la polizza<br />

(che include gli anni assicurati ed eventuali sinistri) e<br />

l'ubicazione geografica. Non tutte le assicurazioni adottano<br />

gli stessi parametri o li valutano allo stesso modo. Per<br />

questo i prezzi delle polizze variano da una compagnia<br />

all'altra.<br />


Assicurazione rca<br />

▶ Il Codice delle Assicurazioni Private prevede<br />

l’operatività, per le compagnie di assicurazione,<br />

dell’obbligo a contrarre per la garanzia RCA. A<br />

fondamento di tale obbligo, si rinviene la necessità<br />

solidaristica di garantire a tutti i proprietari di veicoli<br />

un’adeguata copertura assicurativa che possa tenere i<br />

terzi indenni dall’attività di circolazione degli<br />

autoveicoli.


Assicurazione rca<br />

▶ Il Codice individua i massimali minimi, garantiti in caso<br />

di sinistro per danni a persone e a cose. Sono inoltre<br />

previsti meccanismi premianti o penalizzanti, a livello<br />

di premi tariffari, direttamente correlati al numero di<br />

sinistri in cui l’assicurato è coinvolto.


Alcune definizioni<br />

▶ Premio<br />

▶ Bonus malus<br />

▶ Classe di merito<br />

▶ Concorso di colpa<br />

▶ Attestato di rischio


Premio assicurativo<br />

▶ Il premio assicurativo è la somma dovuta dal soggetto<br />

che si assicura al contraente assicuratore nell'ambito<br />

di un contratto di assicurazione. Si considera riferito<br />

all'anno ed è dovuto per intero, anche se solitamente<br />

nella pratica viene frazionato in rate.


Premio assicurativo<br />

▶ Nel gergo tecnico delle assicurazioni è anche<br />

chiamato premio lordo in quanto è la somma tra<br />

il premio netto (ovvero il costo netto della copertura<br />

del rischio) e i vari "caricamenti", come per esempio i<br />

costi di acquisizione delle polizze e di gestione della<br />

compagnia per la liquidazione dei danni


Premio assicurativo<br />

▶ L'entità del premio assicurativo dipende soprattutto<br />

dalla probabilità che un determinato evento (sinistro)<br />

si verifichi; per calcolare questa probabilità ci si serve<br />

di numerosi elementi, tra cui apposite rilevazioni<br />

statistiche. Inoltre l'assicurato deve fornire<br />

all'assicuratore tutte le informazioni utili a consentire<br />

la valutazione del rischio per<br />

determinare<br />

adeguatamente il premio.


Il sistema Bonus Malus<br />

Uno degli elementi che influenzano il premio delle polizze è il<br />

meccanismo Bonus Malus. Ad ogni assicurato viene assegnata<br />

una classe di merito che migliora o peggiora nel tempo a seconda che<br />

vengano causati o meno dei sinistri durante ciascuna annualità<br />

assicurativa.<br />

La classe più virtuosa è la 1, la peggiore è la 18. Per i contraenti che<br />

assicurano per la prima volta un veicolo la classe di partenza è la 14.<br />

Grazie alla cosiddetta agevolazione Bersani, il contraente ha diritto ad<br />

assicurare per la prima volta il proprio veicolo utilizzando la classe di<br />

merito di un altro veicolo della stessa tipologia appartenente a se<br />

stesso o ad un membro del suo nucleo familiare stabilmente<br />

convivente.


Il sistema Bonus Malus<br />

Alla fine di ogni annualità se non si fanno sinistri la<br />

classe di merito diminuisce di un livello oppure<br />

aumenta di due o più livelli se si causa uno o più<br />

sinistri. In questo modo il premio annuale diminuisce di<br />

anno in anno per i contraenti che non hanno mai<br />

provocato incidenti, mentre subisce degli aumenti per<br />

gli assicurati che hanno provocato uno o più sinistri.


Classe di Merito<br />

▶ La classe di merito Bonus/Malus è un valore che viene<br />

attribuito a ciascun assicurato in funzione della propria<br />

sinistrosità. Al fine di comparare le polizze delle<br />

diverse compagnie, e favorire così la trasparenza e la<br />

concorrenza del mercato assicurativo, l'ISVAP nel 2005<br />

ha previsto le classi di merito universali o CU.


Classe di Merito<br />

▶ Tali classi di merito universali, così come suggerisce il<br />

nome, sono uguali per tutte le compagnie assicurative<br />

e prevedono le stesse regole evolutive, ovvero<br />

l'omogeneità delle regole che stabiliscono l’aumento o<br />

la diminuzione della classe di merito, a seconda che si<br />

provochino o meno dei sinistri durante il periodo di<br />

osservazione.


Classe di Merito<br />

▶ Ciascuna compagnia può scegliere di adottare delle regole<br />

specifiche nell'attribuzione della classe di merito interna ai<br />

propri clienti, fermo restando l'obbligo di prevedere delle<br />

regole di corrispondenza tra le classi di merito interne e le<br />

classi di merito universali. Le compagnie hanno l'obbligo di<br />

riportare nell'attestato di rischio non solo la classe di<br />

merito interna maturata ma anche la classe di merito<br />

universale.


Concorso di colpa<br />

▶ In ambito assicurativo il concorso di colpa è quella<br />

procedura che, nel caso di incidente tra veicoli,<br />

stabilisce le colpe dei conducenti nel danno creato.<br />

▶ Secondo quanto recita l’articolo 2054 del Codice<br />

civile: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a<br />

prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia<br />

concorso ugualmente a produrre il danno subito dai<br />

singoli veicoli“.


Concorso di colpa<br />

▶ In mancanza di elementi che ne accertano la responsabilità<br />

univoca, ciascuna delle due parti coinvolte in un sinistro<br />

stradale sarà tenuta a rimborsare i veicoli danneggiati in<br />

percentuale del 50%. Saranno cioè le rispettive compagnie<br />

di assicurazione a risarcire la metà dei danni subiti,<br />

indipendentemente dall’entità del danno. In questo caso,<br />

infatti, ciò che conta non è l’ammontare dei danni subiti da<br />

uno o dall’altro veicolo, ma la responsabilità paritaria del<br />

sinistro.


Concorso di colpa<br />

▶ In caso di concorso di colpa paritario, il Malus non si<br />

tocca: lo ha stabilito la legge Bersani n. 40 del<br />

2007 che ha messo il divieto alle assicurazioni di<br />

modificare la classe di merito in seguito a un sinistro<br />

senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità<br />

dell’assicurato che, come cita la legge, “è individuata<br />

nella responsabilità principale del sinistro”


Concorso di colpa<br />

▶ Accertata la corresponsabilità al 50% del sinistro,<br />

ovvero nel caso in cui a nessuno dei due conducenti<br />

coinvolti nell’incidente è attribuita la responsabilità<br />

principale del sinistro, la compagnia di assicurazione<br />

non può variare la classe di merito dell’assicurato, ma<br />

solo annotare nell’attestato di rischio della quota di<br />

corresponsabilità paritaria dei conducenti.


Attestato di rischio<br />

▶ L’attestato di rischio, secondo la legge italiana, è un<br />

documento che riporta il numero dei sinistri denunciati<br />

negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia<br />

sottoscritto una polizza di assicurazione per<br />

la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA);<br />

nonché la classe CU (Bonus-Malus) maturata in base<br />

alla sinistrosità


Attestato di rischio<br />

▶ Sull’attestato di rischio è sempre riportata anche la<br />

classe di provenienza e la classe di assegnazione<br />

interne della compagnia, ma per calcolare<br />

correttamente un preventivo bisogna sempre fare<br />

riferimento alla CU.<br />

▶ L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni e, si<br />

potranno fare preventivi, con l’ultima classe di merito<br />

acquisita anche dopo una lunga interruzione.


Attestato di rischio<br />

▶ Dal 1° luglio 2015, come previsto dall’art. 134 del Codice<br />

delle Assicurazioni (decreto legislativo n.<br />

209/2005) l’attestato di rischio è stato<br />

dematerializzato.


Dematerializzazione attestato di rischio<br />

▶ L’attestato di rischio non verrà più spedito un originale<br />

cartaceo dalle compagnie di assicurazione ai propri<br />

clienti, ma viene messo a disposizione, almeno 30<br />

giorni prima della scadenza annuale, nell’apposita<br />

“area cliente” sui siti delle varie compagnie. Per<br />

accedere a tale “area cliente” è necessario eseguire la<br />

registrazione ed l’inserimento dei propri dati, tra cui<br />

l’indirizzo email.


Dematerializzazione attestato di rischio<br />

▶ Con l’attestato di rischio elettronico, le truffe<br />

dovrebbero ridursi notevolmente, almeno all’atto della<br />

stipula. Era infatti prassi piuttosto diffusa tra coloro i<br />

quali volevano ingannare la compagnia assicurativa,<br />

presentarsi con un attestato di rischio falso o<br />

manomesso soprattutto alla voce “classe di<br />

merito” che, inserendo un numero più basso,<br />

permetteva di avere un trattamento economico<br />

diverso e migliorativo rispetto a ciò che sarebbe stato.


Legge Bersani 40/2007<br />

▶ Il Decreto Bersani è la Legge introdotta dal Ministro<br />

Bersani nel 2006 (legge n° 248 del 4/08/2006 poi<br />

<strong>agg</strong>iornata con il decreto n.7 del 31/01 del 2007), anche<br />

nota come “decreto sulle liberalizzazioni”, che ha<br />

portato diverse agevolazioni nel mondo delle<br />

assicurazioni, e non solo, a favore dei consumatori e<br />

guidatori italiani.


Legge Bersani 40/2007<br />

▶ Nell’ambito assicurativo la Legge Bersani permette<br />

alle persone fisiche che acquistano un veicolo (escludendo<br />

quindi le persone giuridiche), di usufruire della medesima<br />

classe di merito che si è maturata con un altro veicolo<br />

posseduto.<br />

▶ Questa agevolazione è estesa anche ai componenti del<br />

nucleo familiare ufficialmente dichiarati nello stato di<br />

famiglia. È possibile acquisire la classe CU solo da un<br />

veicolo circolante e assicurato e solo se il veicolo<br />

acquistato non è stato mai assicurato dal nuovo<br />

proprietario.


Legge Bersani 40/2007<br />

Per poter usufruire della Legge Bersani è necessario<br />

che vengano rispettate le seguenti condizioni:<br />

▪ la polizza assicurativa da cui ereditare la classe di<br />

merito deve essere attiva;<br />

▪ l’agevolazione è valida soltanto per i nuovi contratti,<br />

ovvero per le auto, nuove e usate, appena acquistate e<br />

mai assicurate dal nuovo proprietario;


Legge Bersani 40/2007<br />

▶ il proprietario del veicolo da assicurare e quello già<br />

assicurato devono coincidere, oppure il veicolo di cui si<br />

vuole ereditare la classe di merito deve essere<br />

intestato a un parente convivente (padre, madre,<br />

fratello etc, risultanti dallo Stato di Famiglia);<br />

▶ la classe di merito si trasferisce solo tra stesse<br />

tipologie di veicoli: auto-auto, moto-moto. Non si può<br />

ad esempio fare un trasferimento auto-moto.


RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />

Durata:<br />

▶ è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è<br />

stato pagato il premio; la scadenza è indicata nel<br />

certificato di assicurazione.<br />

▶ È possibile l’emissione di polizze con durata inferiore<br />

all’anno (c.d. “provvisorie”), in particolare per i veicoli con<br />

targa provvisoria e per quelli che circolano per prova,<br />

collaudo o dimostrazione. La compagnia è obbligata a<br />

risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza della<br />

polizza


RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />

Rinnovo:<br />

▶ Da dicembre 2012 per i contratti r.c. auto è stata<br />

abolita la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo<br />

automatico della copertura per una ulteriore annualità<br />

in assenza di recesso da parte dell’assicurato) ed è<br />

stato previsto per legge il mantenimento di un periodo<br />

di “tolleranza” di 15 giorni oltre la data di scadenza,<br />

durante il quale la compagnia continua a rispondere<br />

dei sinistricausati dall’assicurato.


RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />

TACITO RINNOVO<br />

Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n.<br />

221 del 17 dicembre 2012 ha abolito per i contratti r.c. auto la<br />

clausola di tacito rinnovo: dal 1 gennaio 2013, pertanto, i<br />

contratti r.c. auto esauriscono i loro effetti alla scadenza<br />

annuale.<br />

Il contraente, qualora intenda cambiare impresa, non ha più<br />

l’obbligo di comunicare la disdetta.<br />

Alla scadenza annuale del contratto r.c. auto, pertanto, sarà libero<br />

di rinnovarlo con la stessa impresa o di stipulare una nuova<br />

polizza con un’altra impresa assicurativa.


RC AUTO: DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO<br />

Rinnovo:<br />

▶ Il periodo di tolleranza consente all’assicurato di<br />

valutare le diverse offerte presenti sul mercato e<br />

decidere se mantenere la stessa compagnia o<br />

cambiarla.


La rivalsa<br />

La rivalsa è il diritto di una compagnia assicurativa di<br />

richiedere al contraente della polizza un risarcimento<br />

per i gli importi liquidati a causa di un sinistro, di cui<br />

l’assicurato è responsabile, qualora si riscontrino<br />

alcune condizioni particolari.


Casi più ricorrenti di rivalsa<br />

▶ Rivalsa per stato di ebbrezza o sotto l’effetto di<br />

stupefacenti:<br />

la rivalsa per stato di ebbrezza viene esercitata<br />

quando, in caso di sinistro, il conducente alla guida del<br />

veicolo presenta un tasso alcolemico m<strong>agg</strong>iore o<br />

uguale a quello previsto dall’attuale normativa oppure<br />

nel caso in cui il conducente sia sotto l’effetto di<br />

sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci.


Casi più ricorrenti di rivalsa<br />

▶ Rivalsa per tipo di guida (da parte di persona non<br />

appartenente alla tipologia autorizzata):<br />

La rivalsa per tipo di guida viene esercitata quando, in caso<br />

di incidente stradale, il conducente alla guida del veicolo<br />

coinvolto nel sinistro risulta escluso dalla formula di guida<br />

indicata nel contratto assicurativo. Questa condizione può<br />

verificarsi se per esempio, durante un incidente, un<br />

diciottenne si trova alla guida di un auto assicurata con la<br />

formula di guida esperta (per conducenti da 26 anni in su).


Casi più ricorrenti di rivalsa<br />

Altri casi di rivalsa:<br />

Il diritto di rivalsa viene inoltre esercitato:<br />

a) in caso di dolo del conducente;<br />

b) in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato;<br />

c) se il conducente non è abilitato alla guida in base alla normativa vigente;<br />

d) se il veicolo privato viene utilizzato come scuola guida;<br />

e) se il veicolo coinvolto in un sinistro è soggetto a fermo amministrativo ai<br />

sensi dell’art. 214 del vigente Codice della Strada;<br />

f) in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;<br />

g) in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL avvenuti in<br />

aree ove l’accesso di questi ultimi è vietato dalla legge;<br />


In caso di sinistro esistono due procedure per il<br />

risarcimento del danno:<br />

RISARCIMENTO<br />

DIRETTO<br />

RISARCIMENTO<br />

ORDINARIO


Risarcimento diretto<br />

▶ Nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano<br />

il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla<br />

CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento<br />

Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dal<br />

1º febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente<br />

ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non<br />

responsabili) di essere risarciti direttamente dal<br />

proprio assicuratore.


Risarcimento diretto<br />

▶ Il DLGS 209/2005 concede a tutti gli assicurati di poter<br />

usufruire della procedura. Tuttavia è di fatto possibile<br />

usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia<br />

aderente alla CARD, che ha cioè istituito uno specifico<br />

ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni)<br />

per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le<br />

compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i<br />

rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la<br />

Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la<br />

gestione dei sinistri definiti "catastrofici".


Risarcimento diretto<br />

Presupposti applicativi:<br />

▶ Sinistro con urto tra due veicoli a motore<br />

▶ Entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di<br />

San Marino o nello Stato della Città del Vaticano<br />

▶ Entrambi identificati eregolarmente assicurati


Risarcimento diretto<br />

Esclusioni:<br />

▶ Incidente avvenuto all'estero;<br />

▶ Incidente che coinvolge un veicolo estero;<br />

▶ Incidente con più di due veicoli;<br />

▶ Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia<br />

munito della cosiddetta nuova targa (DPR 6<br />

marzo 2006 n. 153);


Risarcimento diretto<br />

Esclusioni:<br />

▶ Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una<br />

lesione con danno biologico (invalidità permanente, nel<br />

prosieguo I.P) afferente un danno macropermanente, e<br />

dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a<br />

9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;<br />

▶ Tutti i casi di cosiddetto "mancato urto" (ossia, quando i<br />

veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a<br />

contatto). Tipico esempio, l'urto con cose trasportate,<br />

cadute o sporgenti dal mezzo che le trasportava, oppure gli<br />

incidenti in cui un conducente "evita" l'altro, ma urta un<br />

ostacolo fisso, e così via)


Risarcimento diretto<br />

▶ Incidente con macchine agricole o veicoli speciali<br />

Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena<br />

descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla<br />

compagnia del civilmente responsabile (secondo la<br />

cosiddetta procedura tradizionale, prevista dal<br />

cosiddetto Codice Delle Assicurazioni (DLGS 209/2005).


Differenza tra CID (Convenzione<br />

indennizzo diretto) e CARD<br />

A differenza della precedente Convenzione indennizzo<br />

diretto, la procedura di risarcimento diretto:<br />

▶ è prevista obbligatoriamente per legge nella fase<br />

stragiudiziale (pre causa) con i limiti che esponiamo di<br />

seguito;<br />

▶ non richiede necessariamente la firma congiunta della<br />

constatazione amichevole d'incidente (modulo blu) per<br />

essere applicabile;


Differenza tra CID (Convenzione<br />

indennizzo diretto) e CARD<br />

…continua<br />

▶ non è interrotta/inibita dall'eventuale intervento di un<br />

patrocinatore per conto del danneggiato<br />

▶ non prevede un pieno ed automatico reintegro, da<br />

parte della compagnia debitrice di quanto pagato dalla<br />

gestionaria, ma soltanto un rimborso a forfait, con una<br />

complicata "triangolazione"che coinvolge anche<br />

la CONSAP


Risarcimento ordinario<br />

La procedura ordinaria prevede che la richiesta di<br />

risarcimento vada inoltrata all’assicuratore del veicolo<br />

ritenuto responsabile del sinistro.<br />

Si applica in tutti i casi in cui non sia possibile avvalersi<br />

del risarcimento diretto.


Risarcimento ordinario<br />

La richiesta del risarcimento dei danni (a cose o a<br />

persone) subiti, deve essere inoltrata, per lettera<br />

raccomandata A.R., dal Contraente/Assicurato o dagli<br />

aventi diritto, direttamente alla Compagnia della<br />

Controparte responsabile e al proprietario del veicolo<br />

danneggiante.


Risarcimento ordinario<br />

Per i Danni a cose bisogna indicare:<br />

Nomi e recapiti degli assicurati;<br />

Targhe dei veicoli coinvolti;<br />

Denominazione delle rispettive compagnie;<br />

Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;<br />

Generalità e recapiti di eventuali testimoni;<br />

Indicazione dell’eventuale Autorità intervenuta (Polizia Stradale, Comando dei<br />

Carabinieri, Polizia Municipale);<br />

Luogo, giorni e ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia di<br />

accertamento dell’entità del danno;<br />

Codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento copia del modulo Blu<br />

(Constatazione Amichevole d'Incidente) debitamente compilata e firmata a<br />

firma singola o congiunta;<br />

▶<br />

▶<br />

▶<br />

▶<br />

▶<br />

▶<br />

▶<br />


Risarcimento ordinario<br />

Per i Danni a persone bisogna indicare:<br />

▶ età, attività e reddito del danneggiato;<br />

▶ codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento;<br />

▶ entità delle lesioni subite;<br />

▶ dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice delle<br />

Assicurazioni, relativa a prestazioni erogate da istituti di<br />

assicurazione sociale obbligatoria attestazione medica<br />

comprovante l’avventa con o senza postumi permanenti;<br />

▶ eventuale certificato di morte;<br />

▶ copia del modulo blu qualora presente;


Risarcimento ordinario<br />

La Compagnia di controparte, una volta ricevuta la<br />

richiesta di risarcimento procede con la nomina di un<br />

eventuale perito per l’accertamento del danno al<br />

veicolo.


Risarcimento ordinario<br />

▶<br />

▶<br />

▶<br />

I tempi entro i quali è tenuta ad effettuare un’offerta di risarcimento oppure<br />

a comunicare i motivi della mancata offerta sono i seguenti:<br />

30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite<br />

raccomandata con avviso di ricevimento ed alla quale sia stato allegato il<br />

modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu) firmato da<br />

entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;<br />

60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite<br />

raccomandata con avviso di ricevimento se alla versione dei fatti non sia stato<br />

allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu), per<br />

danni ai veicoli o alle cose;<br />

90 giorni dalla data di ricezione della prima richiesta danni inviata tramite<br />

raccomandata con avviso di ricevimento per danni a persona là ove prodotta<br />

tutta la documentazione richiesta (vedi capoverso precedente)


Principali modifiche normative<br />

▶ Dematerializzazione tagliando di assicurazione;<br />

▶ Dematerializzazione certificato di Assicurazione<br />

cartaceo;<br />

▶ Introduzione del Targa System


Dematerializzazione tagliando di<br />

assicurazione<br />

▶ Dal 18 ottobre del 2015 è venuta meno l'esposizione del<br />

tagliando di assicurazione, ovvero quel pezzo di carta<br />

giallo che attestava l'avvenuta stipula di<br />

un'assicurazione auto in regola.<br />

▶ Questa nuova normativa permette di abbassare<br />

drasticamente il numero di auto sprovviste di<br />

assicurazione.


Dematerializzazione tagliando di<br />

assicurazione<br />

▶ Alcuni l'hanno etichettata come un'altra "rivoluzione<br />

digitale" che adesso permette agli organi preposti di<br />

controllare lo stato assicurativo del mezzo anche in<br />

assenza del classico tagliandino giallo.<br />

▶ A tal proposito, anche se la sua esposizione è venuta<br />

meno, il conducente è comunque tenuto a portare con<br />

sé il certificato d’assicurazione ed esibirlo nel caso di<br />

controlli.


Dematerializzazione tagliando di<br />

assicurazione<br />

▶ Ma se il tagliando non è più necessario, come avvengono i<br />

controlli?<br />

Oggi il tutto passa tramite il numero di targa.<br />

▶ Le forze dell'ordine, tramite un archivio elettronico e<br />

l'utilizzo di telecamere installate nelle zone ZTL, saranno in<br />

grado di risalire al proprietario del veicolo e di scoprire<br />

immediatamente se è assicurato, con quale compagnia e<br />

fino a quando. Questa novità cambiano anche le<br />

informazioni da segnarsi per l'eventualità in cui si rimanga<br />

coinvolti in un incidente stradale.


Dematerializzazione tagliando di<br />

assicurazione<br />

▶<br />

Sarà infatti s<strong>agg</strong>io annotare il numero di targa del<br />

mezzo coinvolto (oltre alle generalità del guidatore) e<br />

successivamente comunicarlo alla propria compagnia<br />

assicuratrice.<br />

Il cambio di sistema permetterà inoltre di risparmiare<br />

qualcosa come 100 milioni di euro, evitando di dover<br />

pagare 2-3 euro a polizza per la consegna del<br />

tagliando tradizionale.


Certificato di Assicurazione addio al<br />

cartaceo<br />

▶ Il Ministero dell’Interno comunica che dal 1 settembre<br />

2016 non è più necessario tenere nel proprio veicolo<br />

copia cartacea in originale del certificato di<br />

assicurazione.<br />

▶ in sede di controllo da parte delle forze dell’ordine<br />

preposte, l’assicurato potrà esporre il certificato in<br />

formato digitale direttamente dal proprio<br />

smartphone, oppure potrà esibirne una copia cartacea<br />

anche non in originale.


Certificato di Assicurazione addio al<br />

cartaceo<br />

▶ Quindi nessuna multa sarà prevista per il mancato<br />

possesso da parte del conducente del certificato di<br />

assicurazione originale, e non verrà richiesta l’esibizione<br />

del certificato originale in formato<br />

cartaceo successivamente negli uffici di polizia, ai sensi<br />

dell'art. 180 comma 8 del codice della strada.


Certificato di Assicurazione addio al<br />

cartaceo<br />

▶ La delibera del Ministero è diretta conseguenza del<br />

provvedimento IVASS del 22 dicembre 2015, secondo cui:<br />

«nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione<br />

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla<br />

circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del<br />

certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo<br />

tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il<br />

consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole,<br />

anche tramite posta elettronica...”.


Targa System<br />

COS’È:<br />

“il sistema di riconoscimento targhe, progettato per le<br />

forze dell’ordine, per togliere definitivamente dalla<br />

circolazione i veicoli potenzialmente pericolosi per<br />

la sicurezza stradale”<br />

In parole povere si tratta di un software che, tramite<br />

le lettura della targa, verifica in tempo reale se è attiva<br />

una copertura assicurativa, se la revisione è in regola e<br />

se il veicolo è stato rubato.


Targa System<br />

COME FUNZIONA:<br />

Tramite un normale sistema di videosorveglianza fissa (o<br />

su veicoli in movimento), Targa System può leggere tutte le<br />

targhe delle auto che passano in un determinato tratto di<br />

strada. Una volta scansionata la sequenza di lettere e<br />

codici, invia le informazioni ad un server che, collegato con<br />

il Ministero dei Trasporti, verifica se:<br />

▶ il mezzo è rubato o è nella blacklist della Polizia;<br />

▶ se la revisione è regolare;<br />

▶ se c’è la regolare copertura assicurativa.


Targa System<br />

COME FUNZIONA:<br />

Una volta confermato che il veicolo è “fuori legge”, viene<br />

mandata una notifica agli agenti più vicini che<br />

potranno intervenire bloccando l’automobilista.<br />

Funziona di notte? E con la pioggia? Assolutamente sì:<br />

le immagini vengono recuperate al massimo della<br />

loro nitidezza e a colori. In questo modo non vengono<br />

dispersi dati e la verifica può partire senza nessun<br />

problema. Tempo di azione? 3 secondi.


Targa System<br />

il targa system può essere installato sia su sistemi di<br />

videosorveglianza già presenti, che sulla auto in<br />

movimento della Polizia. Inoltre gli stessi agenti<br />

possono installare un’app sui proprio tablet e,<br />

inquadrata la targa dell’auto, emettere la multa.


Targa System<br />

LE MULTE:<br />

Due sono i casi in cui ti può essere elevata una multa:<br />

▶ se circoli con una assicurazione auto scaduta -><br />

sanzioni da 841 euro a oltre 3.000 euro;<br />

▶ se circoli con una revisione auto scaduta -> sanzioni<br />

da 155 euro a 624 euro.


Fondo di garanzia per le vittime della<br />

strada<br />

▶ Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con<br />

legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del<br />

Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno<br />

1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello<br />

Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un<br />

apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società,<br />

o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da<br />

rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del<br />

Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap,<br />

dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.


Fondo di garanzia per le vittime della<br />

strada<br />

▶ è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e<br />

solidarietà sociale, nonché il principio dell'obbligatorietà<br />

dell'assicurazione sulla responsabilità civile.<br />

▶ il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla<br />

circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano<br />

sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati<br />

presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino<br />

cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste<br />

successivamente.


Fondo di garanzia per le vittime della<br />

strada<br />

▶ L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha<br />

natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella<br />

del soggetto responsabile del danno, non sussistendo<br />

rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e<br />

responsabile del sinistro.


Fondo di garanzia per le vittime della<br />

strada<br />

▶ L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da<br />

alcune imprese di assicurazione, con competenza<br />

territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro,<br />

designate con decreto del Ministero dell'industria, del<br />

commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella<br />

Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di<br />

provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento<br />

dei relativi importi in favore degli aventi diritto.


Fondo di garanzia per le vittime della<br />

strada<br />

▶ L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni,<br />

eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle<br />

somme versate.<br />

▶ La designazione delle Imprese, valida per un triennio,<br />

avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap<br />

▶ Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti<br />

vengono acquisite dal Fondo di Garanzia Vittime della<br />

Strada attraverso un prelievo percentuale sui premi<br />

incassati per le polizze RC Auto. Tale aliquota è infatti una<br />

componente del premio RCA.


Conciliazione Paritetica RC Auto<br />

CHE COS’È:<br />

La conciliazione paritetica per i sinistri RC Auto nasce da<br />

un accordo siglato nel 2001 tra l’ANIA (Associazione<br />

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), e le Associazioni<br />

nazionali dei Consumatori, al fine di migliorare la qualità<br />

del servizio e la trasparenza dell’informazione al<br />

consumatore, facilitare i rapporti tra utenti e imprese di<br />

assicurazione, nonché ridurre i reclami e il contenzioso (e i<br />

relativi costi) nei rapporti tra e impresa e utente e, più in<br />

generale, nel settore assicurativo.


Conciliazione Paritetica RC Auto<br />

CHE COS’È:<br />

Oggetto della procedura sono i sinistri del ramo RC Auto, in<br />

cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000<br />

euro, ed in relazione ai quali siano sorte divergenze in<br />

merito alla risarcibilità dei danni o alla quantificazione<br />

degli stessi, ai tempi di liquidazione, all’attribuzione di<br />

responsabilità oppure a qualsiasi ulteriore motivo,<br />

compresi i contenziosi derivanti dall'applicazione non<br />

corretta del "malus" per i quali il consumatore sia<br />

insoddisfatto del servizio e/o ci siano difficoltà a<br />

r<strong>agg</strong>iungere un accordo.


Conciliazione Paritetica RC Auto<br />

COME FUNZIONA:<br />

La procedura di conciliazione si considera attivata nel<br />

momento in cui il soggetto interessato presenta domanda<br />

di conciliazione, tramite apposito modulo, all’Associazione<br />

dei Consumatori, la quale verifica la presenza delle<br />

condizioni necessarie:<br />

▶ non essersi rivolti alla magistratura;<br />

▶ non aver incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la<br />

compagnia in merito all’oggetto della conciliazione;<br />

▶ essere iscritti all’Associazione dei Consumatori dalla quale<br />

si vuole essere rappresentati;


Conciliazione Paritetica RC Auto<br />

COME FUNZIONA:<br />

L’Associazione dei Consumatori, che viene interpellata<br />

fin dall’inizio della procedura, ascolta le ragioni del<br />

consumatore e, valutata con quest’ultimo la<br />

fondatezza del reclamo – attraverso l’analisi della<br />

documentazione prodotta – nonché la presenza delle<br />

condizioni di ammissibilità, classifica il caso secondo lo<br />

schema di catalogazione predisposto.


Conciliazione Paritetica RC Auto<br />

COME FUNZIONA:<br />

Successivamente, l’Associazione entra in contatto con<br />

l’impresa di assicurazione interessata, attraverso l’invio<br />

telematico, di un apposito modulo di domanda, che verrà<br />

prontamente visualizzato dal conciliatore designato<br />

dall’impresa.<br />

La procedura di conciliazione si intende instaurata nella<br />

data in cui all’impresa perviene la domanda di conciliazione<br />

(trattandosi di trasmissione telematica è contestuale<br />

all’invio dell’istanza).


Conciliazione Paritetica RC Auto<br />

COME FUNZIONA:<br />

Il tentativo di conciliazione deve necessariamente svolgersi<br />

entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.<br />

Nel caso in cui l’accordo venga r<strong>agg</strong>iunto, il procedimento si<br />

conclude con la stesura di un verbale di conciliazione, che ha<br />

efficacia di accordo transattivo. Con la sottoscrizione della<br />

domanda di conciliazione, infatti, il consumatore<br />

(preventivamente informato dal proprio rappresentante) si<br />

impegna ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale<br />

verbale di conciliazione, quale espressione della propria volontà<br />

contrattuale.


Conciliazione Paritetica RC Auto<br />

COME FUNZIONA:<br />

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, i<br />

componenti della Commissione ne danno atto e<br />

sottoscrivono un modulo di mancato accordo.<br />

In entrambi i casi, l’Associazione dei Consumatori invia<br />

copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo<br />

al recapito indicato dal consumatore nella domanda di<br />

conciliazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!