regolamento bonus sire - aste sga
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- fattura con applicazione di I.V.A. del 21% sul prezzo di vendita<br />
2) venditore produttore agricolo in regime speciale agricolo:<br />
a) agricoltori in regime speciale di non esonero con qualsiasi volume di affari:<br />
- fattura con applicazione di I.V.A. del 21% sul prezzo di vendita;<br />
b) agricoltori in regime speciale di esonero con volume d'affari - realizzato nell'anno solare precedente - fino<br />
a euro 2.582,28 (euro 7.746,85 per i comuni montani).<br />
Il volume di affari deve essere costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli compresi nella Tabella<br />
A, parte I, DPR 633/72<br />
- dichiarazione da parte del venditore produttore agricolo da cui risulti il regime di esonero dall'emissione della<br />
fattura;<br />
- emissione di autofattura da parte dell'acquirente che agisce quale esercente attività di impresa, con applicazione<br />
della percentuale di compensazione pari al 7,30% già ricompresa nell'importo di aggiudicazione del<br />
cavallo;<br />
c) agricoltori in regime semplificato con volume d'affari - realizzato nell'anno solare precedente - superiore a<br />
Euro 2.582,28 (Euro 7.746,85 per i comuni montani) e fino a Euro 20.658,28. Il volume di affari deve essere costituito<br />
per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I, DPR 633/72:<br />
- fattura con applicazione di I.V.A. del 21% sul prezzo di vendita;<br />
3) venditore privato non in possesso di partita I.V.A.<br />
- emissione di una quietanza da consegnarsi all'acquirente (sia privato che esercente attività di impresa) con<br />
applicazione di marca da bollo da euro 1,81 con la seguente annotazione: “Operazione esclusa dal campo di<br />
applicazione I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72”.<br />
I mandanti sono tenuti a segnalare per iscritto alla Amministrazione della S.G.A. gli estremi per procedere alla<br />
fatturazione dei soggetti venduti all'asta (regime IVA applicato, numero progressivo fattura e data di emissione).<br />
In mancanza di tale segnalazione il termine per il pagamento sarà differito.<br />
A CARICO DELL'ACQUIRENTE:<br />
- IVA sul prezzo di aggiudicazione del cavallo in base al punto 1) e 2) di cui sopra, salvo esclusione;<br />
- DIRITTO DI ACQUISTO 5% (+ I.V.A. 21% e ritenuta, se dovuta, con la normativa riportata all'art. 9) sul prezzo<br />
di acquisto, sia che il cavallo sia venduto sotto il martello del banditore, sia che esso venga venduto all’amichevole<br />
(Art. 18).Il diritto d'Asta verrà applicato anche sull'importo di eventuali riserve sui premi vinti comunicate<br />
alla S.G.A.;<br />
- Euro 68,62 (Euro 54,00 diritto passaggio di proprietà + Euro 14,62 marca da bollo) dovuto all'UNIRE Area Galoppo<br />
per diritto passaggio di proprietà. Tale passaggio sarà effettuato solo ad avvenuto saldo dell'importo<br />
dell'acquisto e dei diritti d'asta relativ. I pagamenti dovranno essere effettuati in euro.<br />
Art. 17 - ISCRIZIONI<br />
Qualora un cavallo sia dichiarato in vendita all'asta con le sue iscrizioni (italiane o estere) I'acquirente sarà tenuto<br />
ad assumere a proprio carico i ritiri a venire. Il mandante sarà responsabile per le iscrizioni non segnalate<br />
per iscritto.<br />
Art. 18 - VENDITE ALL'AMICHEVOLE<br />
Per ogni cavallo venduto all'amichevole o ad <strong>aste</strong> successive, iscritto nel presente catalogo e che non abbia<br />
trovato acquirenti nel corso della vendita all'asta, e fino al trentesimo giorno susseguente la data dell'asta, l'acquirente<br />
ed il mandante dovranno corrispondere alla S.G.A. i diritti d'asta, quali determinati al precedente Art.<br />
16 sul prezzo di vendita dichiarato.<br />
Art. 19 - VENDITA FATTRICI<br />
La vendita di fattrici dichiarate gravide dal venditore anche a mezzo di dichiarazione veterinaria o di analisi di<br />
laboratorio sarà annullata nel caso la fattrice sia riconosciuta vuota o gestante gemelli. La diagnosi di gravidanza<br />
con esplorazione rettale è a cura, spese e rischio, dell’acquirente, con l’intervento di veterinario di sua fiducia<br />
o del veterinario di servizio, comunque non oltre 24 ore dall’aggiudicazione. Il venditore non potrà in nessun<br />
caso rifiutare, dopo l’aggiudicazione, di far sottoporre a visita la fattrice pena il possibile annullamento della vendita.<br />
Art. 20 - VERTENZE<br />
Per qualsiasi controversia, sia tra mandante e la S.G.A., sia tra quest’ultima e il compratore, è eletto Foro competente,<br />
in via esclusiva, quello di Milano.