regolamento bonus sire - aste sga
regolamento bonus sire - aste sga
regolamento bonus sire - aste sga
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- il “girare” nel box;<br />
- ballo dell'orso (con traslazione di peso fra gli arti);<br />
Ove non dichiarati, l'acquirente potrà inoltrare reclamo entro 8 giorni dalla data d'acquisto. Tutti i reclami per<br />
vizi di cui sopra dovranno essere inoltrati dall'acquirente direttamente sia al mandante che alla S.G.A., che<br />
potrà bloccare l'importo ricevuto per la vendita fino a definizione della vertenza su conto non fruttifero per i<br />
contraenti.<br />
In caso di vizio redibitorio il cavallo verrà messo, a spese dell’acquirente, in una clinica veterinaria indicata<br />
dalla casa d’<strong>aste</strong> per attestare e documentare la natura e veridicità del vizio.<br />
La vendita all' asta di un soggetto affetto da paralisi della laringe dà luogo alla risoluzione del contratto per<br />
patto accettato da tutti coloro che iscrivono cavalli all' asta a condizione che il cavallo non sia stato rimosso<br />
dai recinti dell' asta. L' acquirente ha diritto, senza rimuovere il cavallo dai recinti dell' asta e sotto la propria<br />
responsabilità, a sottoporre il soggetto alla prova del wind test. Qualora abbia ragione di ritenere che il cavallo<br />
sia affetto da paralisi della laringe dovrà provvedere mediante apposito modulo alla notifica alla Segreteria<br />
della S.G.A. della certificazione veterinaria.<br />
La S.G.A. provvederà immediatamente a comunicare al mandante la contestazione. Il mandante avrà diritto entro<br />
le 24 ore dalla notifica, a far effettuare la medesima prova da veterinario di sua fiducia. In caso di disaccordo<br />
tra le diagnosi dei due professionisti di parte, mandante ed acquirente si rimetteranno alla decisione vincolante<br />
di un terzo veterinario nominato dalla S.G.A. che avrà facoltà di effettuare la prova endoscopica.In caso di<br />
sussistenza del vizio, ove l'acquirente abbia pagato il prezzo del soggetto, la S.G.A. è autorizzata a restituirlo.<br />
I reclami degli acquirenti per qualsiasi altra causa dovranno pure essere dall'acquirente notificati al mandante<br />
ed alla S.G.A. Nessun reclamo potrà comunque essere inoltrato al mandante da parte dell'acquirente se quest'ultimo<br />
non avrà effettuato il pagamento del cavallo contestato; la S.G.A. potrà, a proprio insindacabile giudizio,<br />
bloccare l'importo versato dall'acquirente fino a definizione della vertenza su un conto non fruttifero per<br />
i contraenti. In caso di annullamento della vendita il mandante sarà tenuto a pagare i diritti d'asta pari al 5%<br />
del prezzo di aggiudicazione. La S.G.A. raccomanda ai sigg. acquirenti di ispezionare attentamente i puledri<br />
prima dell'eventuale acquisto, richiedendo direttamente al mandante, ove lo ritengano opportuno, di effettuare<br />
a proprie spese accertamenti radiografici. L'allevatore potrà, da parte sua, depositare ogni documentazione<br />
veterinaria presso la Segreteria per l'esame da parte di possibili acquirenti.<br />
Art. 7 - DIVIETO DI USO DI FARMACI<br />
E' fatto esplicito divieto al mandante di utilizzare farmaci antinfiammatori e l'uso di steroidi anabolizzanti e di<br />
ogni altra sostanza indicata dal Regolamento delle Corse UNIRE, ad eccezione delle sostanze utilizzate a titolo<br />
di cura, purchè preventivamente denunciate. L‘U.N.I.R.E. si riserva di compiere controlli al riguardo, in ottemperanza<br />
al Regolamento delle Corse UNIRE (Art. 238 e 239).<br />
L'acquirente potrà altresì richiedere l'effettuazione di tali controlli a proprie spese e comunque prima che il soggetto<br />
esca dal comprensorio <strong>aste</strong>.<br />
L'eventuale esito positivo di tali controlli dovrà essere comunicato senza indugio dall'acquirente alla S.G.A. e al mandante,<br />
il quale avrà diritto di fare eseguire ulteriori analisi da parte di propri incaricati.<br />
In caso di definitivo accertamento dell' uso dei farmaci di cui sopra la vendita potrà essere annullata ai sensi<br />
e con gli effetti di cui al precedente Art. 6.<br />
Art. 8 - OBBLIGHI DIVERSI DEL MANDANTE<br />
I cavalli destinati ad essere messi in vendita all'asta dovranno essere in sito almeno 24 ore prima del passaggio<br />
in asta al fine di essere visionati dagli acquirenti. I mandanti sono obbligati ad assicurare la presenza di un uomo<br />
di scuderia, da loro pagato ed agente sotto la loro responsabilità, per la custodia di un numero non superiore<br />
a n. 4 cavalli per ogni uomo addetto.<br />
Art. 9 - OBBLIGHI DEL MANDANTE E DELL'ACQUIRENTE RIGUARDO ALL'I.V.A. E ALLA RITENUTA D'AC-<br />
CONTO<br />
A - I.V.A.<br />
Tutti gli importi dovuti alla S.G.A. ed a carico del mandante e/o dell'acquirente sono assoggettati ad l.V.A. del<br />
21%.<br />
B - Ritenuta d'acconto<br />
Ai sensi dell'art. n. 25 bis del DPR 29/9/73 n. 600, sugli importi dovuti per i diritti d'asta (escluso iscrizione, assenza<br />
e penali) da parte di chi, nell'esercizio d'impresa effettua l'acquisto od il riacquisto di un cavallo all'asta<br />
dovrà essere effettuata una ritenuta del 23%. Tale ritenuta è da conteggiare sul 20% dell'imponibile dovuto<br />
alla S.G.A. (esempio: imponibile diritto d'Asta come da fattura S.G.A.Euro 300,00, 20% pari a Euro 60,00, 23%