15.12.2012 Views

regolamento bonus sire - aste sga

regolamento bonus sire - aste sga

regolamento bonus sire - aste sga

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REGOLAMENTO ASTA<br />

La S.G.A. nella sua qualità di mandataria senza rappresentanza, si incarica della presentazione e della<br />

vendita all'asta pubblica di cavalli purosangue alle condizioni sotto elencate. Nel presente Regolamento<br />

è definito “mandante” l'allevatore che ha incaricato S.G.A. della vendita del cavallo e “compratore” o<br />

“acquirente” colui che si rende aggiudicatario di un lotto. Il mandante, nell'affidare alla S.G.A. il cavallo,<br />

ha dichiarato di essere a conoscenza del presente Regolamento e di accettarlo.<br />

Per tutti coloro che partecipino all'asta pubblica, personalmente o a mezzo di delegato,vale il principio secondo<br />

il quale la semplice partecipazione comporta piena accettazione di tutte le norme del presente Regolamento.<br />

Il Regolamento viene riprodotto su tutti i cataloghi in occasione di ogni asta.<br />

Art. 1 - VENDITE AD ASTE PUBBLICHE<br />

Chiunque firmi il modulo di conferma di acquisto, di cui al successivo Art. 2, assume in proprio tutte le obbligazioni<br />

dell'aggiudicatario, tranne nel caso in cui abbia preventivamente depositato presso la Segreteria della<br />

S.G.A. l'apposito modulo di delega regolarmente compilato e sottoscritto, e detta delega sia stata accettata<br />

per iscritto da S.G.A.. Anche in questo caso il soggetto che avrà firmato il modulo di conferma di acquisto<br />

sarà comunque responsabile della validità ed efficacia della delega utilizzata per l’acquisto.La persona che avrà<br />

fatto l' offerta all' asta sarà in ogni caso considerata personalmente obbligata all' acquisto e, ove essa sia munita<br />

di procura ai sensi del comma precedente sarà obbligata in solido con il soggetto rappresentato per l'<br />

adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all' aggiudicazione.<br />

La responsabilità della S.G.A. nei confronti delle parti è contenuta nei limiti fissati nel presente <strong>regolamento</strong>.<br />

Art. 2 - MODALITA' D'ASTA<br />

La S.G.A. si riserva il diritto di rifiutare l'aggiudicazione ad acquirenti che notoriamente non offrano garanzie di<br />

solvibilità. Sarà tra l'altro reputato tale l'offerente che non avrà regolato una precedente aggiudicazione nei<br />

modi stabiliti dal <strong>regolamento</strong> vigente all'epoca dell'acquisto.<br />

I lotti vengono assegnati al miglior offerente.<br />

Il banditore può fare offerte nell' interesse del mandante fino al raggiungimento del prezzo di riserva.<br />

Nel caso venga accertato, con decisione di esclusiva pertinenza del Direttore dell'Asta, che due o più acquirenti<br />

abbiano effettuato un'offerta equivalente, nello stesso tempo, sullo stesso cavallo (sia a voce sia a mezzo di<br />

un segno) e che entrambi reclamino quel cavallo dopo l'aggiudicazione, il cavallo oggetto della contestazione<br />

sarà immediatamente rimesso in aggiudicazione al prezzo ultimo che lo stesso ha raggiunto in quelI'asta e tutto<br />

il pubblico presente sarà ammesso a licitare di nuovo il cavallo. Il cavallo sarà così aggiudicato al miglior offerente.<br />

Le offerte effettuate dopo la caduta del martello e l'aggiudicazione sono inefficaci.<br />

La decisione del Direttore dell'Asta, riguardo i 2 commi precedenti, è vincolante per le parti ed inappellabile.<br />

Il banditore in via generale e di massima condurrà la licitazione accettando offerte in aumento in misura non<br />

inferiore a:<br />

Euro 500 fino a Euro 25.000<br />

Euro 1.000 da Euro 25.000 a Euro 50.000<br />

Euro 2.500 da Euro 50.000 in su<br />

Art. 3 - INFORMAZIONI DA FORNIRSI DAL MANDANTE<br />

Il mandante è tenuto a fornire l'indicazione del proprietario del cavallo che verrà inserita nel catalogo in testa<br />

alla pagina. Il mandante è tenuto a fornire alla S.G.A. tutti quei dati riguardanti il cavallo da porre all'asta da<br />

rendere di pubblica conoscenza sia a mezzo catalogo che per la voce del banditore. Il mandante è l'unico responsabile<br />

della veridicità dei dati forniti e resi di pubblica ragione. In mancanza dei dati forniti dal mandante<br />

la S.G.A. è autorizzata a pubblicare in catalogo i dati in proprio possesso. Il mandante è tenuto a segnalare<br />

per iscritto, prima della vendita, alla S.G.A. gli errori o le omissioni contenute nel catalogo affinchè le stesse siano<br />

segnalate al pubblico all'atto delI'asta dal banditore. La S.G.A. non può essere ritenuta responsabile riguardo<br />

la qualificazione a corse (EBF, FIA, BC etc.) e la nazionalità dei soggetti venduti in asta (ex art. 123 del Regolamento<br />

delle Corse); le informazioni che compaiono in catalogo sono indicative, ed è comunque esclusa qualsiasi<br />

responsabilità della S.G.A. in proposito.<br />

Art. 4 - ASSEGNAZIONE NUMERI IN CATALOGO<br />

I numeri in catalogo sono assegnati, per giornata, secondo la lettera iniziale del nome della madre del cavallo<br />

iscritto. Nel 2001, in occasione della prima asta yearling SGA fu adottata la lettera “S”, da allora, per ogni ti-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!