regolamento bonus sire - aste sga
regolamento bonus sire - aste sga
regolamento bonus sire - aste sga
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REGOLAMENTO ASTA<br />
La S.G.A. nella sua qualità di mandataria senza rappresentanza, si incarica della presentazione e della<br />
vendita all'asta pubblica di cavalli purosangue alle condizioni sotto elencate. Nel presente Regolamento<br />
è definito “mandante” l'allevatore che ha incaricato S.G.A. della vendita del cavallo e “compratore” o<br />
“acquirente” colui che si rende aggiudicatario di un lotto. Il mandante, nell'affidare alla S.G.A. il cavallo,<br />
ha dichiarato di essere a conoscenza del presente Regolamento e di accettarlo.<br />
Per tutti coloro che partecipino all'asta pubblica, personalmente o a mezzo di delegato,vale il principio secondo<br />
il quale la semplice partecipazione comporta piena accettazione di tutte le norme del presente Regolamento.<br />
Il Regolamento viene riprodotto su tutti i cataloghi in occasione di ogni asta.<br />
Art. 1 - VENDITE AD ASTE PUBBLICHE<br />
Chiunque firmi il modulo di conferma di acquisto, di cui al successivo Art. 2, assume in proprio tutte le obbligazioni<br />
dell'aggiudicatario, tranne nel caso in cui abbia preventivamente depositato presso la Segreteria della<br />
S.G.A. l'apposito modulo di delega regolarmente compilato e sottoscritto, e detta delega sia stata accettata<br />
per iscritto da S.G.A.. Anche in questo caso il soggetto che avrà firmato il modulo di conferma di acquisto<br />
sarà comunque responsabile della validità ed efficacia della delega utilizzata per l’acquisto.La persona che avrà<br />
fatto l' offerta all' asta sarà in ogni caso considerata personalmente obbligata all' acquisto e, ove essa sia munita<br />
di procura ai sensi del comma precedente sarà obbligata in solido con il soggetto rappresentato per l'<br />
adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all' aggiudicazione.<br />
La responsabilità della S.G.A. nei confronti delle parti è contenuta nei limiti fissati nel presente <strong>regolamento</strong>.<br />
Art. 2 - MODALITA' D'ASTA<br />
La S.G.A. si riserva il diritto di rifiutare l'aggiudicazione ad acquirenti che notoriamente non offrano garanzie di<br />
solvibilità. Sarà tra l'altro reputato tale l'offerente che non avrà regolato una precedente aggiudicazione nei<br />
modi stabiliti dal <strong>regolamento</strong> vigente all'epoca dell'acquisto.<br />
I lotti vengono assegnati al miglior offerente.<br />
Il banditore può fare offerte nell' interesse del mandante fino al raggiungimento del prezzo di riserva.<br />
Nel caso venga accertato, con decisione di esclusiva pertinenza del Direttore dell'Asta, che due o più acquirenti<br />
abbiano effettuato un'offerta equivalente, nello stesso tempo, sullo stesso cavallo (sia a voce sia a mezzo di<br />
un segno) e che entrambi reclamino quel cavallo dopo l'aggiudicazione, il cavallo oggetto della contestazione<br />
sarà immediatamente rimesso in aggiudicazione al prezzo ultimo che lo stesso ha raggiunto in quelI'asta e tutto<br />
il pubblico presente sarà ammesso a licitare di nuovo il cavallo. Il cavallo sarà così aggiudicato al miglior offerente.<br />
Le offerte effettuate dopo la caduta del martello e l'aggiudicazione sono inefficaci.<br />
La decisione del Direttore dell'Asta, riguardo i 2 commi precedenti, è vincolante per le parti ed inappellabile.<br />
Il banditore in via generale e di massima condurrà la licitazione accettando offerte in aumento in misura non<br />
inferiore a:<br />
Euro 500 fino a Euro 25.000<br />
Euro 1.000 da Euro 25.000 a Euro 50.000<br />
Euro 2.500 da Euro 50.000 in su<br />
Art. 3 - INFORMAZIONI DA FORNIRSI DAL MANDANTE<br />
Il mandante è tenuto a fornire l'indicazione del proprietario del cavallo che verrà inserita nel catalogo in testa<br />
alla pagina. Il mandante è tenuto a fornire alla S.G.A. tutti quei dati riguardanti il cavallo da porre all'asta da<br />
rendere di pubblica conoscenza sia a mezzo catalogo che per la voce del banditore. Il mandante è l'unico responsabile<br />
della veridicità dei dati forniti e resi di pubblica ragione. In mancanza dei dati forniti dal mandante<br />
la S.G.A. è autorizzata a pubblicare in catalogo i dati in proprio possesso. Il mandante è tenuto a segnalare<br />
per iscritto, prima della vendita, alla S.G.A. gli errori o le omissioni contenute nel catalogo affinchè le stesse siano<br />
segnalate al pubblico all'atto delI'asta dal banditore. La S.G.A. non può essere ritenuta responsabile riguardo<br />
la qualificazione a corse (EBF, FIA, BC etc.) e la nazionalità dei soggetti venduti in asta (ex art. 123 del Regolamento<br />
delle Corse); le informazioni che compaiono in catalogo sono indicative, ed è comunque esclusa qualsiasi<br />
responsabilità della S.G.A. in proposito.<br />
Art. 4 - ASSEGNAZIONE NUMERI IN CATALOGO<br />
I numeri in catalogo sono assegnati, per giornata, secondo la lettera iniziale del nome della madre del cavallo<br />
iscritto. Nel 2001, in occasione della prima asta yearling SGA fu adottata la lettera “S”, da allora, per ogni ti-