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MODULO A_Lezione 2

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Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI<br />

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />

a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente<br />

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28<br />

(Oggetto della Valutazione dei Rischi);<br />

b. la designazione del responsabile del servizio<br />

prevenzione e protezione dai rischi.<br />

(Art. 17 comma 1 D.Lgs. n.81/08)<br />

E’ evidente che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il<br />

D.L. dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali,<br />

peraltro in larga misure previste dal D.Lgs 81/08, quali: dirigenti ,<br />

preposti, consulenti,<br />

RSPP, RLS, medico competente, ecc..

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