CONSULENTI E IMPRESA NUM 3
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CONSULENTI E IMPRESA
alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque,
dovranno inesorabilmente essere onorati entro il 31
maggio 2021.
Una misura, questa, che, di fatto, ha la sola funzione
le, complice una pandemia del tutto fuori controllo,
di allontanare (e comunque di poco) il momento della
“resa dei conti”.
rischia di essere la vera causa della cancellazione di
una intera fascia imprenditoriale, quella delle PMI,
che per anni ha portato sulle spalle il nostro Paese,
il Decreto dedica spazio a diversi interventi fiscali.
E’ sin troppo intuitivo, infatti, che gli arretrati non
versati, per scelta o per necessità, stante l’immobilismo
del Paese e le misure a singhiozzo che hanno
devastato alcune attività, ragionevolmente, non
Il legislatore, infatti, ragionevolmente animato dalle
migliori intenzioni, ha dedicato alle misure fiscali
l’art. 4, rubricato “Proroga del periodo di sospensione
delle attività dell’agente della riscossione e annullamento
dei carichi”, e il successivo art. 5, rubricato
potranno essere versati; motivo per cui, tali importi,
maturata la decadenza e maggiorati delle sanzioni,
nella maggior parte dei casi – non solo inevitabile
ma del tutto prevedibile anche dal legislatore – si trasformeranno
in un macigno inamovibile.
“Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione
connessi all’emergenza COVID-19”.
Ancora di sospensione fino al 30 aprile 2021 si parla
Passando brevemente in rassegna tali norme, il primo
provvedimento assunto è il differimento al 30
aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento
delle entrate tributarie e non tributarie connesse
a cartelle di pagamento, ad avvisi di addebito
e ad avvisi di accertamento affidati all’Agente della
riscossione.
in riferimento alle attività di notifica di nuove cartelle,
degli altri atti di riscossione, come, a esempio, le
intimazioni di pagamento (che hanno sostituito i vecchi
solleciti di pagamento), nonché delle procedure
“più invasive” finalizzate alla tutela e alla garanzia
del credito erariale, cioè le azioni cautelari e quelle
esecutive, che, secondo quanto specifica il Decreto
(mutuando previsioni già previste nel precedente e
Pertanto, sono sospesi i pagamenti in scadenza tra
dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, che, attenzione,
dovranno essere effettuati entro il mese successivo
oramai lontano Decreto Rilancio), non potranno essere
iscritte o rese operative fino alla fine del periodo
di sospensione.
Detta sospensione, che, in ogni caso, non risolve