15.04.2021 Views

CONSULENTI E IMPRESA NUM 3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONSULENTI E IMPRESA

alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque,

dovranno inesorabilmente essere onorati entro il 31

maggio 2021.

Una misura, questa, che, di fatto, ha la sola funzione

le, complice una pandemia del tutto fuori controllo,

di allontanare (e comunque di poco) il momento della

“resa dei conti”.

rischia di essere la vera causa della cancellazione di

una intera fascia imprenditoriale, quella delle PMI,

che per anni ha portato sulle spalle il nostro Paese,

il Decreto dedica spazio a diversi interventi fiscali.

E’ sin troppo intuitivo, infatti, che gli arretrati non

versati, per scelta o per necessità, stante l’immobilismo

del Paese e le misure a singhiozzo che hanno

devastato alcune attività, ragionevolmente, non

Il legislatore, infatti, ragionevolmente animato dalle

migliori intenzioni, ha dedicato alle misure fiscali

l’art. 4, rubricato “Proroga del periodo di sospensione

delle attività dell’agente della riscossione e annullamento

dei carichi”, e il successivo art. 5, rubricato

potranno essere versati; motivo per cui, tali importi,

maturata la decadenza e maggiorati delle sanzioni,

nella maggior parte dei casi – non solo inevitabile

ma del tutto prevedibile anche dal legislatore – si trasformeranno

in un macigno inamovibile.

“Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione

connessi all’emergenza COVID-19”.

Ancora di sospensione fino al 30 aprile 2021 si parla

Passando brevemente in rassegna tali norme, il primo

provvedimento assunto è il differimento al 30

aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento

delle entrate tributarie e non tributarie connesse

a cartelle di pagamento, ad avvisi di addebito

e ad avvisi di accertamento affidati all’Agente della

riscossione.

in riferimento alle attività di notifica di nuove cartelle,

degli altri atti di riscossione, come, a esempio, le

intimazioni di pagamento (che hanno sostituito i vecchi

solleciti di pagamento), nonché delle procedure

“più invasive” finalizzate alla tutela e alla garanzia

del credito erariale, cioè le azioni cautelari e quelle

esecutive, che, secondo quanto specifica il Decreto

(mutuando previsioni già previste nel precedente e

Pertanto, sono sospesi i pagamenti in scadenza tra

dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, che, attenzione,

dovranno essere effettuati entro il mese successivo

oramai lontano Decreto Rilancio), non potranno essere

iscritte o rese operative fino alla fine del periodo

di sospensione.

Detta sospensione, che, in ogni caso, non risolve

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!