CONSULENTI E IMPRESA NUM 3
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CONSULENTI E IMPRESA
E vorrei chiudere con una riflessione sul “fondo perduto”.
Due pagine di istanza e ben sedici pagine di istruzioni
per la sua compilazione, e tutto ciò per domandare
una misura inaccessibile ed economicamente inutile.
E’ sempre più chiaro che ci sia stato – e che, purtroppo,
oramai sia immanente nel sistema – un cortocircuito
tra la parola semplificazione e il suo più
elementare significato.
Semplificare, letteralmente, significa rendere più
semplice, agevolare, facilitare.
Eppure, ogni provvedimento adottato è esattamente
la prova del contrario.
E non esiste una logica spiegazione a tutto ciò.
Se è vero, come hanno affermato in molti che l’obiettivo
dichiarato dal Governo con questo – ennesimo
- decreto legge era “assicurare un sistema rinnovato
e potenziato di sostegni, calibrato secondo la
tempestività e l’intensità di protezione che ciascun
soggetto richiede”, direi che questo obiettivo non è
stato neppure avvicinato.
sto concorso alle spese pubbliche.
Passando all’art. 5 è prevista la definizione agevolata
dei c.d. “avvisi bonari”, applicando regole similari
alla precedente previsione della “pace fiscale”.
Tale misura, che guarda solamente gli anni di imposta
2017 e 2018 è decisamente poco appetibile, sia
perché le sanzioni sugli avvisi bonari già di per sé
stesse sono ridotte, e dunque il risparmio ritraibile
dall’accesso a detta misura è minore, sia che, in ogni
caso, in un momento di grave carenza di liquidità,
ragionevolmente, i diretti interessati preferiranno attendere
l’iscrizione a ruolo, che verrà notificata dopo
qualche anno, per poi, eventualmente, valutare l’ipotesi
della rateizzazione del debito.
In altri termini, in questo momento, la variabile temporale
appare ben più appetibile dello “sconto” promesso
dal legislatore.
Il legislatore, infine, nello stesso Decreto ci regala
anche alcuni eccellenti esempi di semplificazione
stabilendo, a esempio, con riguardo ancora allo
“Stralcio” che “le modalità e le date dell’annullamento
dei debiti saranno disposte con un decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di conversione in legge
del “Decreto Sostegni”.
Un proclama eccezionale a parole, ma fallimentare
nei fatti.
E, amaramente concludo: “Molto rumore per nulla”.
La tecnica del rinvio nei pagamenti, nei processi,
nell’attuazione di norme, nell’adozione di provvedimenti,
in Italia, è “vincente”.
AVV. VALENTINA GUZZANTI
FANTOZZI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
Ma perché, se questa misura deve servire nell’immediato
a dare respiro a una fascia di contribuenti,
bisogna ancora attendere un altro provvedimento?