ihren Ursprung im bewaffneten Konflikt, jedoch nicht ausschliesslich! In etlichen Ländern sind nicht in erster Linie militärische, sondern zivile Stellen für die Aufgaben des Kulturgüterschutzes verantwortlich. Gerade die Schweiz ist in diesem Zusammenhang zu nennen; sie verfügt sogar über ein eigenes Bundesgesetz für den KGS. Zerstörung und Beschädigung von Kulturgut können ja nicht nur durch militärische, sondern auch durch andere Faktoren bestimmt werden: Naturkatastrophen, Feuer, Diebstahl, Vandalismus, Alterszerfall usw. Wo der Verlust an Kulturgut nicht endgültig ist, können die Objekte – wenn auch teilweise mit grossem Aufwand – restauriert werden. Die beiden Ausgaben des KGS Forums 2010 sind deshalb diesem Schwerpunktthema gewidmet. Solche Restaurierungsarbeiten müssen von ausgebildeten Fachleuten ausgeführt werden, das Personal des Kulturgüterschutzes kann hier lediglich eine Vermittlerrolle einnehmen. Es kann jedoch mit geeigneten präventiven Schutzmassnahmen dafür sorgen, dass es bestenfalls gar nicht erst zu einem Schadenfall kommt. Artikel 5 des Zweiten Protokolls gibt vor, was unter solchen Schutzmassnahmen zu verstehen ist: «Art. 5 Sicherung des Kulturguts Die nach Artikel 3 des Abkommens in Friedenszeiten getroffenen Vorbereitungsmassnahmen zur Sicherung des Kulturguts gegen die absehbaren Folgen eines bewaffneten Konflikts umfassen gegebenenfalls die Erstellung von Verzeichnissen, die Planung von Notfallmassnahmen zum Schutz gegen Feuer oder Gebäudeeinsturz, die Vorbereitung der Verlagerung von beweglichem Kulturgut oder die Bereitstellung von angemessenem Schutz solchen Gutes an Ort und Stelle sowie die Bezeichnung der für die Sicherung des Kulturguts zuständigen Behörden». In diesem Bereich nimmt der Schweizer Kulturgüterschutz eine wichtige Vorbildrolle für die anderen Signatarstaaten ein, indem für alle der in Art. 5 geforderten Massnahmen in der Schweiz bereits Grundlagen für die Umsetzung bestehen. Um wirkungsvolle Schutzmassnahmen für das Kulturgut erreichen zu können, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen KGS und verschiedensten Fachstellen unabdingbar (Denkmalpflege, Archäologie, Museen, Bibliotheken, Archive, Restauratoren usw.). Dennoch sind Schadenfälle nie vollständig zu vermeiden – deshalb soll in der vorliegenden Ausgabe des KGS Forums auf Stellen hingewiesen werden, die Kulturgüter nach Beschädigungen reparieren, restaurieren und erhalten können. Denn Kulturgüter sind immer auch wichtige Identifikationsträger für die betroffene Bevölkerung; eine Zerstörung – sei es im Krieg oder in Friedenszeiten – stellt immer einen unwiederbringlichen Verlust dar. editoRial: PRotezione d e i b e n i c u lt u Rali e RestauRo Impressionati dalla distruzione di beni culturali della seconda guerra mondiale, nel loro atto costitutivo, sottoscritto il 16 novembre 1945 a Londra, i soci fondatori dell’UNESCO hanno precisato quanto segue: «1. L’Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, favorendo, mediante l’educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione. 2. A tali scopi l’Organizzazione:… … (c) aiuta il mantenimento, il miglioramento e la diffusione del sapere, vegliando sulla conservazione e protezione del patrimonio universale di libri, opere d’arte, monumenti di interesse storico o scientifico, raccomandando ai popoli interessati delle convenzioni internazionali a tale effetto;». Il termine «patrimonio mondiale», oggi d’uso corrente per la Convenzione UNESCO del 1972, nel 1945 veniva quindi già utilizzato per tutti i beni culturali. Se volgiamo lo sguardo sugli ultimi 65 anni, possiamo dire che l’UNESCO, con cinque convenzioni, dieci raccomandazioni e una dichiarazione, ha pienamente soddisfatto gli obiettivi prefissati. La più datata delle cinque convenzioni, la «Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato» del 1954, è anche la più importante per la PBC. Oggi gli Stati firmatari della convenzione sono 123 (stato: aprile 2010). La Svizzera l’ha ratificata nel 1962. La Convenzione dell’Aia e il Primo protocollo sono entrati in vigore il 7 agosto 1956 e sono stati completati con il Secondo protocollo nel 1999 (in vigore dal 2004). Quest’ultimo contiene precisazioni e norme più severe, tra cui l’esigenza di porre sotto «protezione rinforzata» i beni culturali che rivestono una grande importanza per l’umanità. La moderna protezione dei beni culturali e la legislazione internazionale in materia hanno quindi origine nel conflitto armato, ma non solo! In molti Paesi non sono gli organi militari, bensì quelli civili ad occuparsi della protezione dei beni culturali. Vi rientra anche la Svizzera, che dispone addirittura di una propria legge federale per la PBC. I beni culturali possono essere distrutti o danneggiati non solo da attacchi militari, ma anche da altri fattori quali catastrofi naturali, incendi, furti, atti vandalici, deterioramenti, ecc. Quando la perdita non è definitiva si può eseguire un restauro, spesso oneroso. Entrambi i numeri del Forum PBC 2010 sono quindi dedicati a questa tematica. I lavori di restauro devono essere eseguiti da professionisti istruiti, poiché il personale della protezione dei beni culturali può fungere solo da intermediario. Attraverso misure di protezione preventive, la PBC può tuttavia fare in modo che, nella migliore delle ipotesi, non accada alcun sinistro. L’articolo 5 del Secondo protocollo spiega che cosa s’intende per tali misure. «Art. 5 Tutela dei beni culturali Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la tutela dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, conformemente all’articolo 3 della Convenzione, comprendono, se del caso, l’allestimento di un inventario, la pianificazione di misure urgenti per garantire la protezione dei beni contro i rischi d’incendio o di crollo degli edifici, la preparazione della rimozione dei beni culturali mobili o la fornitura di una protezione in situ adeguata di detti beni e la designazione di autorità competenti responsabili della tutela dei beni culturali». In quest’ambito la PBC svizzera funge da modello per gli altri Stati firmatari, poiché ha già ema- 3 Imparare a lavorare in squadra è un punto chiave della formazione ICCROM. Nell’immagine una squadra cilena aiuta i colleghi peruviani dopo il terremoto che ha devastato Arequipa nel 2001. Foto: © CNCR (Centro Nacional de Conservación y Restauración), Cile. nato le basi giuridiche per l’adozione di tutte le misure prescritte dall’articolo 5. Per garantire una protezione efficace dei beni culturali, è indispensabile una collaborazione interdisciplinare tra la PBC e i vari organi specializzati (tutela dei monumenti storici, archeologia, musei, biblioteche, archivi, restauratori, ecc.). Dal momento che non è possibile escludere completamente i sinistri, il presente numero del Forum PBC segnala le istituzioni che possono riparare, restaurare o custodire i beni culturali danneggiati. La distruzione, sia in guerra che in tempo di pace, del patrimonio culturale di una comunità comporta infatti sempre una perdita irrimediabile. Seite 6 Seite 7 3