Adempimenti per l'attività vitivinicola [file .pdf] - Sardegna Agricoltura
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1. I contributi <strong>per</strong> i lavoratori autonomi agricoli<br />
Il primo atto <strong>per</strong> l’avvio di un’attività consiste nell’aprire una posizione<br />
contributiva presso l’INPS.<br />
Sono considerati lavoratori autonomi agricoli i coltivatori diretti, mezzadri,<br />
i coloni e gli imprenditori agricoli professionali. Questi ultimi sono<br />
coloro che dedicano all’attività agricola almeno il 50 % del proprio tempo<br />
lavoro, ricavandone almeno il 50 % del proprio reddito globale; nella<br />
zone montane e svantaggiate dette <strong>per</strong>centuali si riducono al 25 %.<br />
I lavoratori autonomi agricoli sono tenuti ad iscriversi all’INPS entro 90<br />
giorni dall’inizio dell’attività presso la sede INPS della zona in cui sono<br />
ubicati i terreni aziendali o la parte prevalente degli stessi e conseguentemente<br />
al versamento dei contributi.<br />
Nel settore agricolo la contribuzione è unificata in quanto i contributi<br />
previdenziali ed assistenziali sono riscossi attraverso un’unica procedura.<br />
I contributi contro gli infortuni sul lavoro, sono corrisposti in cifra<br />
fissa. Tuttavia esistono delle eccezioni a seconda del tipo di lavoratore<br />
autonomo. Per una trattazione più ampia in materia si rimanda a testi<br />
specialistici.<br />
2. Aspetti igienico sanitari<br />
2.1. Generalità<br />
L’autorità competente atta a verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie,<br />
è rappresentata dall’ASL e più precisamente dal SIAN (Servizio<br />
Igiene degli Alimenti e Nutrizione).<br />
Gli aspetti che di seguito verranno esaminati sono: la comunicazione di<br />
inizio attività, il Piano di autocontrollo (piano HACCP), la rintracciabilità<br />
del prodotto, le caratteristiche costruttive dei locali.<br />
2.1.1 Procedura di comunicazione di inizio attività<br />
Con l’approvazione del pacchetto igiene (Regg. CE 852-853-854-882<br />
del 2004) cambiano le regole comunitarie sull’igiene ed il controllo degli<br />
alimenti, nel quadro di un nuovo rapporto con le Autorità Pubbliche che<br />
effettuano il controllo medesimo.<br />
A partire dal 1° gennaio 2006, ogni o<strong>per</strong>atore del settore vitivinicolo deve<br />
eseguire <strong>per</strong> il tramite del Sindaco del Comune ove ricade la cantina,<br />
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