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Adempimenti per l'attività vitivinicola [file .pdf] - Sardegna Agricoltura

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3. Richiesta di attribuzione della partita IVA<br />

Dal punto di vista fiscale, il primo atto <strong>per</strong> chi inizia un attività economica,<br />

è quello di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate, mediante presentazione<br />

di apposito modulo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla<br />

costituzione di una società. Sostanzialmente si fa richiesta di attribuzione<br />

del numero di partita IVA.<br />

Senza entrare nel merito dei diversi regimi IVA, si fa presente che con il<br />

decreto n° 262 del 3 ottobre 2006 vengono introdotte ulteriori ed importanti<br />

agevolazioni a favore dei produttori agricoli. Infatti l’articolo 2<br />

comma 31 del presente decreto, afferma che i produttori agricoli che<br />

nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,<br />

prevedono di realizzare un volume d’affari non su<strong>per</strong>iore a 7.000<br />

euro, costituito <strong>per</strong> almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici,<br />

sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali<br />

e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando<br />

l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.<br />

Le modifiche apportate dal presente decreto entrano in vigore dal 1°<br />

gennaio 2007.<br />

4. La sicurezza dei luoghi di lavoro<br />

4.1. Generalità<br />

Va ricordato che già il codice civile prevede il cosiddetto “obbligo di sicurezza”<br />

a carico di tutti i titolari di impresa, nei confronti dei propri<br />

lavoratori. Infatti l’articolo 2087 del c.c. recita: “L’imprenditore è tenuto<br />

ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità<br />

del lavoro, l’es<strong>per</strong>ienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare<br />

l’integrità fisica e la <strong>per</strong>sonalità morale dei prestatori di lavoro”. Si<br />

tratta di un obbligo generale rivolto anzitutto ai lavoratori subordinati,<br />

ma in realtà è esteso a tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro che<br />

prestano la propria o<strong>per</strong>a con o senza retribuzione. Pertanto si devono<br />

considerare interessati dalla tutela, oltre che i lavoratori subordinati,<br />

anche i collaboratori familiari – siano essi continuativi o a carattere occasionale<br />

– ed i lavoratori autonomi chiamati a svolgere certe prestazioni<br />

(es. enologo).<br />

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